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CONVENZIONE QUADRO TRA la REGIONE CAMPANIA, con sede in Napoli (NA), Via Santa Lucia, 81, nella persona del Presidente Dott. Vincenzo De Luca, (di seguito, REGIONE CAMPANIA). E il CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi, con sede in Roma, Via Tomacelli, 132, nella persona del suo Presidente e legale Rappresentante Dott. Roberto De Santis (di seguito, CONAI). E l ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI, sezione regionale della Campania con sede in Napoli, Via Morgantini, 3, nella persona del dott. Domenico Tuccillo (di seguito, ANCI Campania) PREMESSO che la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dalla normativa comunitaria e nazionale, al fine di assicurare un elevata protezione dell ambiente e tutela della salute; che le azioni e le misure volte a preservare le risorse naturali rivestono un ruolo centrale nella gestione dei rifiuti, e che, a tal fine, la disciplina comunitaria e il D.Lgs. n. 152 del 2006 e s.m.i. stabiliscono che le misure intese a limitare la formazione dei rifiuti e riutilizzare, riciclare e recuperare materie prime dai rifiuti sono prioritarie rispetto alle altre operazioni di gestione dei rifiuti in un organico sistema di gestione integrata; che deve essere favorita la riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti prodotti, nonché, in ordine di priorità, la prevenzione, il riciclaggio, il recupero di 1

materia prima ed il recupero energetico, limitando il flusso dei rifiuti inviati allo smaltimento e soprattutto il ricorso alla discarica; che il D.Lgs. n. 152 del 2006 e s.m.i. ha definito, in attuazione delle Direttive Comunitarie n. 2004/12/CE e n. 2008/98/CE in materia di rifiuti e n. 91/689/CEE in materia di rifiuti pericolosi, un organico sistema di gestione integrata dei rifiuti; che il D.Lgs. n. 152 del 2006 e s.m.i. stabilisce il principio della responsabilizzazione e della cooperazione dei soggetti a diverso titolo coinvolti nella produzione e gestione dei rifiuti e per l attuazione di tale principio prevede, tra l altro, la possibilità di promuovere e favorire l azione concertata e programmata tra Pubbliche Amministrazioni e soggetti privati con la stipula di apposite intese ed accordi; che il Titolo II del D.Lgs. n. 152 del 2006 e s.m.i. fissa gli obiettivi minimi di recupero e riciclaggio e individua gli obblighi che i produttori e gli utilizzatori di imballaggi devono adempiere per conseguire detti obiettivi; che i criteri informatori dell attività di gestione dei rifiuti di imballaggio sono stati indicati, in particolare, dall art. 219, commi 1, 2 e 3 del citato D.Lgs. 152/2006; che il CONAI, ai sensi dell art. 224, comma 3, del D.Lgs. 152/2006, promuove accordi di programma con gli operatori economici per favorire il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio garantendone l attuazione (lett. d ); assicura la necessaria cooperazione tra i consorzi di cui all art. 223, i soggetti di cui all articolo 221, comma 3, lettere a) e c) e gli altri operatori economici (lett. e ); indirizza e garantisce il necessario raccordo tra le amministrazioni pubbliche, i consorzi e gli altri operatori economici (lett. f ); promuove il coordinamento con la gestione di altri rifiuti previsto dall art. 222, comma 1, lettera b), anche definendone gli ambiti di applicazione (lett. i ); promuove la conclusione, su base volontaria, di accordi tra i consorzi di cui all art. 223 e i soggetti di cui all art. 221, comma 3, lettera a) e c) con soggetti pubblici e privati (lett. l ); che la Regione Campania riconosce che una corretta gestione dei rifiuti concorre in modo rilevante a tutelare l ambiente ed a garantire le giuste relazioni dei cittadini e delle generazioni future con le risorse naturali del territorio campano. Che la Regione Campania assume come riferimento delle proprie azioni in materia di rifiuti la gerarchia delle priorità stabilite dalle direttive dell Unione Europea e dalla legislazione statale in campo ambientale: a) prevenzione, quale insieme degli interventi volti a ridurre all origine la produzione di rifiuti; 2

b) preparazione per il riutilizzo, volta a favorire il reimpiego di prodotti o componenti da non considerarsi rifiuti; c) recupero, con finalità diverse dal riciclo, compresa la produzione di energia; d) smaltimento, quale sistema residuale e minimale per i rifiuti non trattabili di cui alle lettere b) e c). che la Regione Campania riconosce la validità dei principi dell'economia circolare, per cui i rifiuti di un processo di produzione e consumo circolano come nuovo ingresso nello stesso o in un differente processo dando vita ad un nuovo modello di produzione e consumo che mira alla eliminazione dei rifiuti, attraverso una progettazione innovativa di alto livello di materiali, riutilizzo delle merci, ricondizionamento del prodotto, rigenerazione dei componenti. che la pianificazione regionale, comprensiva della programmazione impiantistica ed infrastrutturale, assume i seguenti obiettivi minimi da raggiungere entro il 2020: a) la raccolta differenziata al 65 per cento; b) per ciascuna frazione differenziata, il 70 per cento di materia effettivamente recuperata. CONSIDERATO che, ai sensi del D.Lgs 152/06, ANCI e CONAI hanno sottoscritto un Accordo di Programma Quadro per la raccolta e il recupero dei rifiuti di imballaggio che regolamenta gli aspetti tecnici ed economici per il ritiro degli imballaggi conferiti al servizio pubblico in raccolta differenziata; che la legge regionale 26 maggio 2016, n. 14 al comma 5 dell art. 4 ha stabilito che la Regione promuove specifici protocolli di intesa, accordi di programma e convenzioni con diversi soggetti che concorrono al sistema regionale al fine di formalizzare la collaborazione e le relazioni tra gli stessi; che in fase transitoria, in attesa della riorganizzazione del ciclo dei rifiuti a livello regionale e degli ATO, anche per ottemperare alle sentenze di condanna della Corte di giustizia europea del 4 marzo 2010 (causa C297/2008) e del 16 luglio 2015 (causa C653/13) la Regione promuove l'attuazione di un programma straordinario, articolato in obiettivi operativi riguardanti, tra gli altri, l'incremento della raccolta differenziata dei rifiuti urbani per il quale sono individuati quali soggetti attuatori i Comuni della Regione Campania con popolazione residente, da ultimo censimento Istat, superiore ai 10.000 abitanti e per i quali la raccolta differenziata dei rifiuti x urbani risulta inferiore al 45 per cento e i Comuni che in 3

forma associata rappresentano almeno 15.000 abitanti e per i quali la media di raccolta differenziata risulta inferiore al 45 per cento; che l'elaborazione ed attuazione del progetto operativo di cui all articolo 45, comma 1, lettera a) possono essere definite e disciplinate mediante: a) una Convenzione quadro fra la Regione Campania, l'associazione Nazionale Comuni d'italia (ANCI) ed il Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI), con cui sono definiti gli indirizzi programmatici del progetto operativo a livello regionale e le linee d'indirizzo per l'elaborazione dei progetti operativi a livello locale di cui alla lettera b); b) singole convenzioni attuative, fra la Regione Campania, il CONAI, i Commissari liquidatori dei Consorzi di Bacino afferenti i territori interessati ed i Comuni, singoli o associati, dove si prevede l'attuazione del progetto operativo. che con le convenzioni attuative sono approvati dai soggetti contraenti: a) i piani di raccolta differenziata individuati per le aree interessate, nonché la durata del programma, fino a un massimo di dodici mesi comprensivi della eventuale fase formativa; b) il piano previsionale economico-finanziario recante l'indicazione: 1) dei costi gestionali del servizio, per servizi di supporto tecnico e generali; 2) dei ricavi riferiti ai proventi tariffari ed agli introiti derivanti dalla commercializzazione delle categorie merceologiche oggetto di riutilizzo o riciclo; 3) delle risorse destinate dalla Regione al cofinanziamento dei progetti operativi nell'ambito degli stanziamenti previsti dalla Convenzione quadro di cui al comma 1, lettera a). 4) delle attrezzature strumentali di cui si prevede l'utilizzo; 5) del fabbisogno occupazionale richiesto dall'attuazione dell'azione operativa a livello locale. che i soggetti attuatori del programma straordinario di cui all'articolo 45 utilizzano, per la copertura del relativo fabbisogno occupazionale, le unità di personale dei Consorzi di Bacino della Regione Campania costituiti ai sensi della legge regionale 10/1993 e delle società da essi partecipate, anche in via indiretta, già dipendenti alla data del 31 dicembre 2008, con priorità per il personale assunto alla data del 31 dicembre 2001, come inclusi negli elenchi ricognitivi predisposti dai Commissari liquidatori. che l'utilizzo di tale personale avviene mediante assegnazione temporanea presso i soggetti attuatori, ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 7 del decreto legislativo 165/2001, senza limitazioni dipendenti dallo specifico regime giuridico: 4

disponibilità, licenziamento, mobilità, distacco del rapporto lavorativo degli interessati alla data di entrata in vigore delle presenti norme. che la REGIONE CAMPANIA, il CONAI ed i Consorzi di Filiera perseguono una strategia comune per l incremento delle quantità e della qualità della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio; TUTTO CIO PREMESSO E CONSIDERATO Art. 1 (Premessa) Le Premesse, i Considerato, e l Allegato costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione. Art. 2 (Oggetto e finalità) La presente Convenzione è volta a definire gli indirizzi programmatici per l elaborazione ed attuazione del Progetto Operativo Regionale per l incremento della raccolta differenziata dei rifiuti urbani di cui al Programma straordinario ex art. 45, comma 1, lettera a), della Legge regionale 26 maggio 2016, n. 14, nonché le linee d indirizzo per l elaborazione dei Progetti operativi a livello locale di cui all art. 46, lett. b) della citata legge, nelle more della riorganizzazione del ciclo dei rifiuti a livello regionale e degli ATO. Art. 3 (Obiettivi) E finalità del presente accordo: a) adottare, iniziative dirette a favorire lo sviluppo della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio e delle frazioni merceologiche similari nei comuni della Regione Campania soggetti attuatori del programma straordinario di cui all art 45 comma 2 lettera a) della legge 14/2016 ed il loro avvio a recupero e riciclaggio; b) promuovere la sottoscrizione di singole convenzioni attuative con i Commissari liquidatori dei Consorzi di Bacino afferenti i territori interessati e i Comuni, singoli o associati, indicati nell Allegato della presente Convenzione. Tutto ciò in via transitoria rispetto a quanto previsto all art. 25, comma 1, della legge regionale del 26 maggio 2016, n. 14; c) individuare, previa verifica di compatibilità con quanto previsto alla DGR 381 del 7/8/2015 contenente, tra l altro, specifico documento dedicato alle filiere di 5

intervento per la valorizzazione dei rifiuti stoccati in balle sul territorio della Regione Campania, possibili interventi presso gli STIR Campani (Ex impianti di preparazione del CDR) per ottimizzare la captazione dei rifiuti di imballaggio (acciaio e in alluminio), in linea di selezione così come previsto dal vigente Accordo ANCI-CONAI; d) condividere un programma formativo e informativo sulla raccolta differenziata dei rifiuti e dei rifiuti di imballaggio rivolto ai funzionari e agli operatori, e realizzare, laddove ritenute opportune, campagne di comunicazione anche a livello locale; e) individuare una linea comune per uniformare il modello di raccolta differenziata a livello regionale privilegiando la raccolta monomateriale dei rifiuti di imballaggio a base cellulosica, monomateriale dei rifiuti di imballaggio in vetro e multimateriale leggero (rifiuti di imballaggio in plastica, acciaio ed alluminio), con l obiettivo di uniformare i flussi in ingresso agli impianti esistenti in Regione Campania; f) condividere entro e non oltre 30 trenta) giorni dalla stipula della presente Convenzione il cronoprogramma delle attività sopra individuate, definendo le priorità di intervento da realizzare in un periodo di 12 mesi., salvo ulteriori proroghe. Art. 4 (Impegni) La Regione Campania, nell ambito del programma straordinario di cui all art. 45, comma 1, della Legge regionale 14/2016, si impegna a: collaborare con il CONAI per predisporre il Progetto Operativo Regionale per l incremento della raccolta differenziata dei rifiuti urbani, individuando e garantendo le relative coperture economiche; collaborare con il CONAI per definire le linee di indirizzo per l elaborazione dei Progetti operativi a livello locale di cui all art. 46, lett. b), della Legge regionale 14/2016; promuovere e sostenere lo sviluppo di sistemi di raccolta differenziata secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, nonché a promuovere la stipula delle convenzioni previste dall Accordo Anci-CONAI; individuare, nell ambito delle proprie disponibilità finanziarie, le risorse da destinare agli interventi previsti dal programma straordinario. coordinare la costituzione di tavoli tecnici fra i soggetti coinvolti nello sviluppo delle raccolte differenziate, del recupero/riciclo dei rifiuti di imballaggio e delle Associazioni del comparto industriale. 6

Per i progetti e le iniziative che si è impegnata a realizzare ai sensi della presente Convenzione e che implichino acquisizioni di lavori, servizi e/o forniture da parte di terzi, la Regione Campania opererà nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e del D.Lgs. 18 maggio 2016, n. 50, e successive modifiche e integrazioni, qualora ne ricorrano le condizioni di applicabilità. Il CONAI si impegna a: collaborare con la Regione Campania nalla predisposizione del Progetto Operativo Regionale per l incremento, in particolare, della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio; collaborare con la Regione Campania alla definizione delle linee di indirizzo e provvedere all elaborazione dei Progetti operativi a livello locale di cui all art. 46, lett. b), della Legge regionale 14/2016; assicurare per il tramite dei Consorzi di cui all art. 223 del D.Lgs. 152/2006, il ritiro dei rifiuti di imballaggio provenienti dalla raccolta differenziata e il loro avvio a riciclo, nel quadro degli standard qualitativi indicati negli allegati tecnici dell Accordo Quadro, riconoscendo i relativi corrispettivi; assicurare direttamente e anche per il tramite dei Consorzi di cui all art. 223 del D.Lgs. 152/2006, il supporto didattico, tecnico e scientifico, nei percorsi formativi previsti nel programma straordinario; supportare, secondo modalità da concordare con i firmatari delle singole convenzioni attuative di cui all art 46 comma 1 lettera b) della lr 14/2016, con propri tecnici le attività di start-up utili ai fini dell implementazione del servizio di raccolta differenziata, così come indicato nel piano industriale condiviso con tutti i soggetti firmatari dell accordo; garantire supporto per tutte le fasidi eventuali azioni correttive e/o integrative in funzione delle verifiche di efficacia del programma straordinario; partecipare al Gruppo di lavoro di cui al successivo art. 5; Supportare la Regione e/o i Comuni anche per il tramite dei Consorzi di filiera di cui all art 223 del D.lgs 152/2006, la realizzazione di campagne mirate di informazione e sensibilizzazione dei cittadini alla raccolta differenziata, riciclaggio e recupero dei rifiuti di imballaggio, a fronte di concreti e realizzabili piani di sviluppo approvati dagli enti preposti al servizio di raccolta; L ANCI Campania si impegna a: Sensibilizzare i Comuni per l attuazione del Progetto Operativo Regionale per l incremento della raccolta differenziata dei rifiuti -urbani; 7

Facilitare la realizzazione delle campagne mirate di informazione e sensibilizzazione dei cittadini alla raccolta differenziata, riciclaggio e recupero dei rifiuti di imballaggio a fronte di concreti e realizzabili piani di sviluppo; partecipare al Comitato Tecnico di Monitoraggio di cui al successivo art. 6; Art. 5 (Gruppo di lavoro) A fine di dare piena attuazione alla presente Convenzione viene costituito tra CONAI e Regione Campania, senza alcuna retribuzione per i partecipanti, un Gruppo di Lavoro con il compito di individuare le attività e le modalità operative per: effettuare una capillare mappatura di tutto il sistema impiantistico dei comuni oggetto del programma straordinario, con relative capacità di trattamento e stoccaggio, a supporto della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio e alle attività di riciclaggio e recupero; il gruppo di lavoro è composto da 5 rappresentanti della Regione Campania e 1 Rappresentante del CONAI e di ogni singolo Consorzio di Filiera.; Il gruppo di lavoro è coordinato da 1 rappresentante della Regione e designato dall Assessore all Ambiente. Art. 6 (Comitato Tecnico di Monitoraggio) Al fine di verificare lo stato di avvio e attuazione delle attività previste dalla presente Convenzione e, conseguentemente, formulare eventuali proposte di modifica e/o adeguamento della stessa, verrà costituito un Comitato Tecnico di controllo, composto da un rappresentante della Regione, da un rappresentante del CONAI e uno dell ANCI Campania. Ai fini della costituzione del Comitato Tecnico di Monitoraggio le Parti indicheranno ufficialmente il nominativo del proprio rappresentante. Il Comitato Tecnico si incontrerà con cadenza settimanale. Art. 7 (Privacy e riservatezza dei dati) Le Parti si impegnano a non portare a conoscenza di terzi, informazioni, dati tecnici, documenti, notizie, fatti di carattere riservato, di cui vengano a conoscenza in forza della presente Convenzione. Le Parti, nel rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs. 196/2003, si impegnano ad adottare tutte le misure di sicurezza a disposizione, in modo da ridurre al minimo i rischi 8

di distruzione o di perdita, di accesso non autorizzato, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della presente Convenzione, dei dati e delle informazioni ottenute in esecuzione della stessa. Articolo 8 (Durata e modifiche) La presente Convenzione ha durata annuale a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e potrà essere rinnovata solo per espressa volontà scritta delle Parti. In caso di firma non contestuale della presente Convenzione la data di inizio della sua decorrenza è quella dell ultima delle firme apposte. Le Parti potranno modificare solo per iscritto e consensualmente la presente Convenzione, in particolare se ciò risultasse opportuno per meglio conseguire gli obiettivi della stessa. Contestualmente alla sottoscrizione della presente Convenzione le Parti si impegnano a sottoscrivere anche il cronoprogramma delle attività in essa previste. Articolo 9 (Registrazione) Le spese di registrazione del presente atto sono poste a carico della Parte che eventualmente dovesse farne richiesta.., li. 2016 REGIONE CAMPANIA CONAI 9

ANCI 10