Detti terreni confinano: A NORD: A SUD: A EST: AD OVEST:,salvo i più precisi. I terreni di cui sopra sono ceduti nello stato di fatto e di diritto in

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1 ALLEGATO 2 Esente da imposta di bollo ai sensi dell art. 66 commi 6 bis e 6 ter, del D.L. 30.8.1993, n. 331, convertito in legge 29 ottobre 1993, n. 427. COMUNE DI SCHIO (Provincia di Vicenza) CONVENZIONE CON LA SOCIETA COOPERATIVA PER LA CESSIONE IN PROPRIETA DEL LOTTO N. INTERNO AL PIANO PER L EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE, AI FINI DELLA REALIZZAZIONE DI UN INTERVENTO EDIFICATORIO A DESTINAZIONE RESIDENZIALE. di Rep. REPUBBLICA ITALIANA L anno, addì del mese di, nella Residenza Municipale di Schio. Innanzi a me,, Segretario Generale del Comune di Schio, autorizzato a rogare i contratti nell interesse del Comune stesso, ai sensi dell art. 97 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267, e dell art. 53 dello Statuto Comunale, si sono personalmente costituiti i signori: a), nato a e residente in il quale interviene in questo atto nella sua qualità di Dirigente del Comune di Schio, in nome, conto ed interesse del Comune stesso, codice fiscale 00402150247, giusta decreto del Sindaco n. del ; b) il quale dichiara di intervenire in quest atto in qualità di legale rappresentante della cooperativa edilizia, con sede in in nome, conto ed interesse della società stessa, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro Imprese della Camera di Commercio I.A.A. di ; persone contraenti della cui identità e capacità giuridica io Segretario Comunale rogante sono certo, fanno constare e dare atto: - che la legge n. 10 del 28 gennaio 1977 e la legge regionale di attuazione stabiliscono modalità e criteri per la realizzazione di interventi di edilizia convenzionata; - che gli interventi edilizi nel PEEP in questione, sono attuati sulla base delle disposizioni normative in materia, nonché delle seguenti deliberazioni, esecutive ai sensi di legge: - che con determinazione n. del il lotto in questione è stato assegnato alla cooperativa edilizia ; - che il presente atto fa seguito ed è esecuzione della convenzione preliminare per la cessione in proprietà del lotto n. interno al PEEP, stipulata, al n. di Reg. Atti Privati del Comune di Schio con la Cooperativa, registrata a Schio il successivo, al n., Serie, e approvata con determinazione del Dirigente la Direzione di data, n., al cui

contenuto le parti fanno integrale rinvio, documenti tutti che in copia conforme agli originali si allegano al presente atto sub lettere ) e ); - che con determinazione del Dirigente la Direzione Amministrativa Finanziaria di data, n., si disponeva la sottoscrizione del presente contratto; - che con determinazione del Dirigente la Direzione Urbanistica di data 9 ottobre 2006, n. 42 D1/2006, si prendeva atto della modifica legislativa apportata dalla L.R. 10 agosto 2006, n. 18 alla tabella parametrica 3 dell allegato C) alla L.R. 9 settembre 1999, n. 42, relativa alla formazione del prezzo convenzionale di cessione degli alloggi, di cui al successivo articolo 6); - che con determinazione del Dirigente la Direzione Urbanistica di data 22 agosto 2007, n. 41 D1/2007, si prendeva atto delle modifiche apportate dalla deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto 3 dicembre 2003, n. 67 che, recependo le disposizioni dell Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274, classificava il Comune di Schio in zona sismica 3; - che per effetto di tale classificazione, la quantificazione del prezzo di prima cessione degli alloggi, di cui al successivo art. 6), è integrata del coefficiente 1,05; - che l area oggetto della presente assegnazione è di proprietà del Comune di Schio, giusta atto di compravendita di data, n. di Rep. Segretario Comunale di Schio, ivi registrato il successivo, al n., Serie ; - che ai sensi dell art. 30 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, il Servizio Urbanistica Comunale ha rilasciato, per i beni oggetto della presente compravendita, il Certificato di Destinazione Urbanistica n. di data, che si allega al presente atto sub lettera ). Tutto ciò premesso, tra le parti come sopra costituite, si conviene e stipula quanto segue: 1) La suesposta narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente contratto. 2) Caratteristiche tipologiche e costruttive degli alloggi. Il Comune di Schio cede e vende, ai sensi dell art. 35 della legge n. 865/1971, così come modificato dall art. 3 della legge n. 662/1996, con ogni garanzia di legge, alla Società Cooperativa, che come sopra rappresentata, accetta ed acquista i terreni individuati nel lotto n del Piano per l Edilizia Economica e Popolare avente superficie pari a mq (metri quadrati ) e volume edificabile pari a mc (metri cubi ), con tipologia. Sul lotto così come descritto è possibile realizzare unicamente fabbricati di civile abitazione di tipo economico e popolare, secondo le prescrizioni contenute nel citato PEEP. Il bene è così catastalmente individuato: Comune di Schio Censuario di - Fg. : come risulta dal tipo di frazionamento presentato da, approvato dall Agenzia del Territorio, Ufficio Provinciale di Vicenza, il, tipo di frazionamento che in originale trovasi allegato sub lettera al contratto di data. 2

Detti terreni confinano: A NORD: A SUD: A EST: AD OVEST:,salvo i più precisi. I terreni di cui sopra sono ceduti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano attualmente, ben noto alla parte acquirente, con ogni accessione, pertinenza, servitù, garantiti liberi da ipoteche e da trascrizioni pregiudizievoli, e garantendoli anche da evizione. Gli alloggi non devono avere le caratteristiche elencate all art. 7 del D.M. 10 maggio 1977, n. 801 e devono essere compresi tra le classi I e IV, 1 previste dall art. 8 del D.M.LL.PP. 10 maggio 1977, concernente la determinazione del costo di costruzione di nuovi edifici. Deve, altresì, essere prevista l utilizzazione totale della volumetria consentita dalla normativa urbanistica, con la tolleranza in meno fino al 20% (venti per cento). L inizio dei lavori di costruzione del volume previsto nel lotto oggetto della presente convenzione deve essere presentato entro un anno dal rilascio del titolo. Detto termine potrà essere, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso. In caso di inosservanza di tale termine, l Amministrazione Comunale, dopo regolare diffida, avrà facoltà di risolvere il presente contratto di cessione, tornando in possesso dei terreni con le normali procedure di espropriazione. Il prezzo sarà pari a quello stabilito al successivo art. 3), decurtato del 15% (quindici per cento) a titolo di sanzioni e spese. Nel caso di interruzione dei lavori o di messa in liquidazione della Società Cooperativa, l Amministrazione Comunale potrà riscattare la proprietà degli immobili con le normali procedure di esproprio, previa perizia di stima, debitamente asseverata, di quanto realizzato. Il prezzo sarà decurtato del 15% (quindici per cento) a titolo di sanzione. 3) Prezzo di prima cessione dei terreni. 1- Il corrispettivo per la cessione dei lotti in proprietà, è stato determinato ai dell art. 35 della legge 865 del 22.10.1971 e quantificato, come da deliberazione di, esecutiva ai sensi di legge, in Euro ( ) per ogni mc realizzabile, IVA esclusa, ai sensi dell art. 36, comma 19 bis, della legge n. 427/1993 di conversione del Decreto Legge 30 agosto 1993, n. 331. Detto corrispettivo è composto da spese per opere di urbanizzazione, pari a /mc (Euro/metrocubo ) e costo di acquisizione del terreno, pari a /mc (Euro/metrocubo ). Il prezzo finale ammonta, pertanto, a complessivi Euro ( ). 2 - Il prezzo per la cessione del lotto di cui all art. 2, ammonta a euro.. (. euro) e sarà versato, con rinuncia all ipoteca legale come segue: - 30% (trenta per cento) alla stipula del preliminare di assegnazione a titolo di ; 3

- Saldo alla firma della convenzione di assegnazione con la quale viene trasferita alle cooperative edilizie le proprietà del lotto con le seguenti opzioni: a) Unica soluzione da versare entro la data di stipula dalla convenzione; b) Con rateizzazione che prevede: 25% (25 per cento) del residuo al momento della stipula della convenzione; la rimanente somma in tre rate semestrali uguali con interessi decorrenti dalla data del versamento della prima rata calcolati al tasso ufficiale di riferimento vigente al momento della rata. - L importo oggetto di rateazione, pari a euro. (.. euro), è garantito da idonea polizza fideiussoria a favore del Comune. L ammontare della fideiussione potrà ridursi in proporzione alla riduzione dell ammontare della parte da versare. A saldo avvenuto dell ultima rata, il Comune, su richiesta dell interessato, provvederà allo svincolo della polizza fideiussoria. - Il Comune si riserva di revocare la cessione in caso di mancato adempimento dei versamenti sopracitati. In tale caso e nell eventualità di recessione della cooperativa assegnataria, gli importi percepiti per l assegnazione dell area saranno restituiti salvo la detrazione delle spese da sostenersi per la risoluzione del contratto che rimarranno tutte a carico dell acquirente. Il Comune incasserà una penale del 3% (tre per cento) sul costo complessivo dell area assegnata prevista dalla convenzione preliminare. 3 Quanto agli oneri concessori, essi si intendono pertanto soddisfatti con le obbligazioni assunte in tal senso dalla ditta concessionaria come desumibili dai precedenti punti 1 e 2. Le parti, ai sensi e per gli effetti della legge 4 agosto 2006, n. 248 di conversione del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, consce delle sanzioni penali previste dall art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 T.U. in materia di documentazione amministrativa per le ipotesi di dichiarazioni mendaci, e consapevoli dei poteri di accertamento dell amministrazione finanziaria e della sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati, attestano, in adempimento al disposto di cui all art. 35, comma 22, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 medesimo: a) che l importo di è stato pagato con il ; b) che la presente cessione si è conclusa senza intervento di mediatori e senza spese di mediazione ai sensi degli articoli 1754 e seguenti del codice civile. 4) Trasferimento di proprietà. La proprietà dell area è trasferita a tutti gli effetti, attivi e passivi, al momento della stipula del presente atto di cessione. Ai sensi e per gli effetti della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modifiche e integrazioni, la parte venditrice dichiara e garantisce la piena regolarità degli immobili in contratto sotto il profilo delle norme urbanistiche ed edilizie, per cui gli stessi sono liberamente commerciabili, ai sensi della citata legge n. 47/1985 e che per gli stessi, dal rilascio del Certificato di Destinazione Urbanistica in poi, non sono intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici. Esonerano me, Segretario Comunale rogante, da responsabilità personale al riguardo. 5) Determinazione dei prezzi di cessione e dei canoni di locazione degli alloggi. 4

La ditta acquirente si impegna ad applicare prezzi di cessione e canoni degli alloggi in conformità agli articoli seguenti. 6) Prezzo di prima cessione degli alloggi. Il prezzo medio di prima cessione degli alloggi da costruire, riferito alla data dell agibilità non potrà superare, per metro quadrato di superficie complessiva, il prezzo base, maggiorato della somma degli addendi da A1 a A8, come di seguito riportati. Detto prezzo dovrà essere praticato nei passaggi successivi a quello di cessione da parte della cooperativa ai propri soci. Tale prezzo, ai fini del convenzionamento, è determinato dalla somma dei seguenti addendi (A1 + A2 + A3 + A4 + A5 + A6 + A7 + A8), secondo le modalità stabilite dalla L.R. n. 42/1999, come modificata dalla L.R. 10 agosto 2006, n. 18. A1 = Adeguamento del costo teorico base di costruzione stabilito dalla L.R. n. 42/1999, e successive modifiche ed integrazioni, in 697,22 /mq (seicentonovantasette/22 Euro/metroquadrato) di superficie complessiva, rispetto alla particolarità del luogo: a) Tipologia edilizia: - a torre-blocco-linea = 1,00 - a schiera e bifamiliari = 1,10 - unifamiliare = 1,20 b) Situazione geografica: - pianura = 1,00 - pendenza dal 5% al 10% = 1,05 - pendenza oltre il 10% = 1,10 c) Abitanti del Comune al 31.12.1998 = 1,05 d) Caratteristiche costruttive: - presenza di qualità aggiunta come definita dalla Giunta Regionale in sede di determinazione dei costi massimi ammissibili per interventi di Edilizia Residenziale Pubblica = 1,15 - per struttura realizzata in zona sismica 3 = 1,05 - soglie di risparmio energetico superiori del 15% rispetto al minimo di legge = 1,05 - riscaldamento con pannelli solari = 1,05 e) Tipo di intervento: - nuova costruzione = 1,00 A1 = adeguamento del costo teorico base di costruzione, stabilito dalla L.R. n. 42/1999, e successive modifiche ed integrazioni, in /mq 697,22 di superficie complessiva x x. x x x. X. =. /mq di superficie complessiva. A2 = costo reale dell area espresso in /mq di superficie complessiva = /mc realizzabili x. = /mq di superficie complessiva. A3 = oneri di urbanizzazione sostenuti per l intervento espressi in /mq di superficie complessiva; = /mc realizzabili. x. = /mq di superficie complessiva. A4 = oneri reali di progettazione, espressi in /mq di superficie complessiva; = A1 x. = x.. =.. /mq di superficie complessiva. A5 = spese generali espresse in /mq di superficie complessiva; = (A1 + A2 + A3) x.. 5

A6 = oneri finanziari espressi in /mq di superficie complessiva; = (A1 + A2 + A3 + A4 + A5) x (tasso variabile euribor con scadenza dodici mesi, rilevato dalla federazione bancaria europea e riferito alla data di inizio dei lavori, aumentato di un punto e calcolato sulla somma dei valori di cui ai punti 1), 2), 3), 5), per un periodo pari alla durata dei lavori e, comunque, non superiore a quello della durata del permesso di costruire) =..) x A7 = utile di costruzione espresso in /mq di superficie complessiva; = (A1 + A2 + A3 + A4 + A5 + A6) x.. A8 = spese promozionali espresse in /mq di superficie complessiva; = (A1 + A2 + A3 + A4 + A5 + A6 + A7) x. Per superficie complessiva, ai fini della presente convenzione, s intende la superficie di pavimento dei singoli alloggi misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, delle soglie di passaggio e degli sguinci di porte e finestre, aumentata del 60% (sessanta per cento) della somma dell eventuale superficie non residenziale. 7) Aggiornamento dei prezzi. In caso di cessione successiva, il prezzo degli alloggi, aggiornato dalla data del rogito notarile di prima cessione, sulla base delle variazioni del bollettino dei costi per fabbricato di nuova costruzione pubblicate dall ISTAT dovrà tenere conto della percentuale di deprezzamento stabilita dalla seguente tabella: da 0 a 5 anni: nulla oltre 5 e fino a 10 anni: 0,2% annuo oltre 10 e fino a 20 anni: 0,3% annuo oltre 20 anni: 0,5% annuo. 8) Canone di locazione. Il canone di locazione è pari al 4,5% (quattrovirgolacinque) del prezzo di cessione. Il canone di locazione potrà essere rivisto ogni qualvolta, sulla base delle variazioni del bollettino dei costi per fabbricato di nuova costruzione pubblicate la variazione dell indice superi il 5% (cinquepercento) rispetto alla data di inizio della locazione o rispetto alla data in cui è stata effettuata la precedente revisione del canone. 9) Esonero dal pagamento della quota del costo di costruzione. In corrispondenza degli impegni assunti con gli artt. 4), 5), 6), 7) e 10), il Comune esonera la ditta acquirente dal pagamento della parte del contributo per il rilascio del permesso di costruire commisurato al costo di costruzione, per il combinato disposto dell art. 35 della legge n. 865/1971 e dell art. 18 del DPR 380/2001. 10) Destinatari degli impegni. Gli obblighi e i vincoli derivanti dalla presente convenzione impegnano, oltre all acquirente, anche i successori e gli aventi causa nella proprietà dei fabbricati e degli alloggi. Obblighi e vincoli, pertanto, saranno trascritti nei Registri Immobiliari. I patti che stabiliscono prezzi di cessione e canoni di locazione superiori a quelli suindicati sono nulli per la quota eccedente. La nullità può essere fatta valere dal Comune o da chiunque ne abbia interesse. 11) Diritto di prelazione. Il Comune ha sempre la possibilità di esercitare il diritto di prelazione. 6

Tale diritto potrà essere esercitato nei passaggi successivi alla cessione da parte della cooperativa ai propri soci. Prima dell alienazione ne dovrà essere data formale comunicazione all Amministrazione tramite raccomandata A.R., indicando il prezzo di cessione. 12) Sanzioni a carico del concessionario inadempiente. La Cooperativa potrà assegnare gli alloggi costruiti in base alla presente convenzione solo ai soci in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni per l assegnazione di alloggi economici e popolari. Il Comune ha la facoltà di richiedere alla Cooperativa e ai soci assegnatari la documentazione dei suddetti requisiti. L eventuale inosservanza darà diritto al Comune di revocare l assegnazione. L atto di revoca verrà effettuato con decreto di esproprio che darà titolo per la trascrizione nei Registri Immobiliari. Nel decreto di esproprio verrà determinato il valore del bene applicando la presente convenzione. Il valore verrà liquidato al soggetto decaduto e costituirà il prezzo di assegnazione per l avente titolo. Qualora non vengano rispettate le caratteristiche descritte nella presente convenzione decadono i benefici previsti per l assegnazione delle aree PEEP; in particolare verrà determinato il valore dell area a prezzi correnti di mercato e verranno richiesti, a titolo sanzionatorio, gli oneri concessori. L accertamento verrà effettuato da un tecnico dell Amministrazione; pertanto, l assegnatario si impegna a darne libero accesso per le verifiche previste dal presente articolo. La perizia verrà trasmessa all assegnatario che avrà 30 (trenta) giorni di tempo per presentare le controdeduzioni. Decorso tale termine, in caso di non accoglimento delle deduzioni, verranno iscritte a ruolo le somme da riscuotere. 13) Durata della convenzione. La presente convenzione ha validità 20 (venti) anni. 14) Norme finali. La Società Cooperativa si obbliga fin dagli impegni preliminari a rendere note al socio le condizioni previste dal presente contratto. Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto, nessuna esclusa, sono a carico della Società Cooperativa. Si invocano le agevolazioni fiscali in materia di edilizia convenzionata ed economica e popolare previste dalla normativa vigente ed, in particolare, dal d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347. Per quanto non previsto o specificato nel presente atto, si intendono qui richiamate tutte le norme di legge che disciplinano la materia. Nel caso in cui insorgessero controversie in ordine all interpretazione o all esecuzione del presente atto, le parti dichiarano di rimettere la decisione ad un collegio composto da tre arbitri, dei quali uno nominato da ciascuna delle parti ed il terzo nominato dai primi due di comune accordo o, in mancanza di accordo, dal Giudice Coordinatore del Tribunale di Vicenza, Sezione di Schio; il lodo dovrà essere pronunciato secondo diritto. Per quanto riguarda la procedura, si rinvia alle norme del Codice di Procedura Civile. 7

E richiesto, io Segretario Comunale rogante, ho ricevuto quest atto e l ho letto, esclusi gli allegati per espressa dispensa avuta, ai comparenti i quali, ritenutolo conforme alla loro volontà, lo approvano e con me lo sottoscrivono alle ore e minuti. Quest atto, redatto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia su cinque fogli di carta, consta di facciate intere numero e quanto contenuto in questa facciata. 8