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Transcript:

L IMPIANTO FOTOVOLTAICO Un impianto fotovoltaico trasforma direttamente l energia solare in energia elettrica. Esso è composto essenzialmente da: moduli o pannelli fotovoltaici; inverter, che trasforma la corrente continua generata dai moduli in corrente alternata; quadri elettrici e cavi di collegamento. Il pannello fotovoltaico data la sua composizione silicea, non è materiale tossico ed è smaltibile facilmente come avviene come per le schede dei computer o per i circuiti stampati. Il pannello è rivestito poi, da una lastra di vetro temperato, che si smaltisce come il cristallo, ed è rifinito da profili metallici riciclabili (prevalentemente alluminio). C è poi uno strato di EVA (Etil Vinil Acetato) che si smaltisce come si fa con le tovaglie impermeabili. Cavi e junction box si utilizzano normalmente in edilizia e quindi non rappresentano un problema per il futuro riciclaggio e/o smaltimento. I moduli, sono costituiti dunque, da celle in materiale semiconduttore (silicio cristallino), che rappresentano la parte attiva del sistema perché convertono la radiazione solare in energia elettrica. Per determinare la potenza di picco di un impianto fotovoltaico (detta anche potenza nominale)si usa la sigla Kw/p dove p significa picco si usa per ed è la potenza massima in uscita di un impianto che lavora in condizioni standart di insolazione e

temperatura, cioè con un irraggiamento di 1000 W al metro quadrato ad una temperatura di 25 gradi. La resa energetica reale è espressa in kw/h, la sigla KW è il multiplo dell unità di misura Watt quindi 1 KW sono 1000 Watt, cioè le migliaia di Watt prodotte in un ora (h). La produzione in un anno per Kwp è circa 1.200kWh/anno nel Nord Italia, 1.350 kwh/anno nel Centro Italia e 1.500 kwh/anno nel Sud Italia. Lo spazio necessario per l istallazione di un impianto fotovoltaico varia in funzione del tipo di istallazione. In linea generale, per impianti posti su tetto inclinato è di circa 8m^2/Kwp, mentre per impianti posti su tetto piano ed inclinati a circa 23 è di 12m^2/Kwp. Per vedere il funzionamento di un impianto fotovoltaico tipo, possiamo riassumere come nel seguente schema dove; il contatore 1, posizionato dal gestore di rete a valle dell'inverter, conteggia tutta l'energia prodotta dall'impianto ed il GSE riconosce al produttore, per 20 anni, in funzione della classe di appartenenza definita in base alla potenza di picco ed al tipo di istallazione. (Vedi Conto Energia)

L'energia prodotta, dunque, viene ceduta al gestore locale (solitamente ENEL) e conteggiata dal contatore 2 che rileva i KWh immessi alla rete. La rete nazionale è come "una batteria" di capacità infinita dove il produttore immette l'energia prodotta e quando necessita la preleva. Il contatore 3 è il contatore che conteggia l'energia prelevata dalla rete che sarà pagata con le normali bollette al fornitore di energia da noi scelto, è il valore di queste bollette che saranno rimborsate dal meccanismo di "Scambio sul posto". (Vedi più avanti) In sintesi: il contatore 2 ha la caratteristica di misurare l'energia immessa nella rete nazionale, mentre il contatore 3 quello di misurare l'energia prelevata. La soluzione tecnica che si sta adottando attualmente è che il contatore 2 e 3 vengono condensati in uno unico contatore bidirezionale.

Nelle analisi tecniche ed economiche si usa fare riferimento ad una vita utile, di un impianto fotovoltaico, di 25 anni. In particolare, i moduli, che rappresentano i componenti economicamente più rilevanti, hanno una durata di vita, garantita dai produttori, superiore a 20 anni. IL CONTO ENERGIA Tramite l espressione conto energia viene indicato un meccanismo di incentivazione che remunera l energia elettrica prodotta da un impianto, a prescindere dal consumo o eventuale vendita successiva, per un periodo di 20 anni. Conto energia è il nome comune assunto dal programma europeo di incentivazione in conto esercizio della produzione di elettricità da fonte solare mediante impianti fotovoltaici permanentemente connessi alla rete elettrica. Gli impianti fotovoltaici possono essere connessi alla rete elettrica di distribuzione (grid-connected) o

direttamente a utenze isolate (stand-alone), tipicamente per assicurare la disponibilità di energia elettrica in zone isolate. Il privato proprietario dell'impianto fotovoltaico percepisce somme in modo continuativo, per i primi 20 anni di vita dell'impianto. Condizione indispensabile all'ottenimento delle tariffe incentivanti è che l'impianto sia connesso alla rete (grid connected) e che la dimensione nominale dell'impianto fotovoltaico deve essere superiore a 1 kwp. L incentivo viene erogato dal Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.A. il quale dispone il pagamento delle tariffe incentivanti sull'energia prodotta per un periodo di 20 anni a seconda della tipologia di istallazione e della potenza dell'impianto.(vedi tabella)

Per gli impianti che entreranno in funzione nel 2012 e 2013, verrà applicata la tariffa della Tabella A alla colonna C decurtata del 6% all anno. Conto Energia per gli impianti FV su serre, pensiline, tettoie o pergole (in /kwh) Intervallo di Entrata in esercizio Entrata in esercizio Entrata in esercizio potenza 1 gen. - 30 apr. 1 mag. - 31 ago. 1 set. - 31 dic. (in kw p ) 2011 2011 2011 1<P<3 0,382 0,369 0,356 3<P<20 0,358 0,341 0,323 20<P<200 0,339 0,325 0,304 200<P<1000 0,334 0,319 0,290

1000<P<5000 0,332 0,308 0,283 P>5000 0,315 0,293 0,269 Per "serre" si intendono strutture, nelle quali i moduli fotovoltaici costituiscono gli elementi costruttivi della copertura o delle pareti, adibite - per tutta la durata dell erogazione della tariffa incentivante - a serre dedicate alle coltivazioni agricole o alla floricoltura. La struttura della serra, in metallo, legno o muratura, deve essere fissa, ancorata al terreno e con chiusura eventualmente stagionalmente rimovibile. Per "pensiline" si intendono strutture accessorie poste a copertura di parcheggi o percorsi pedonali (sono escluse le strutture realizzate in ampi spazi aperti che risultano scollegate e non funzionali a strutture ad uso pubblico o ad edifici). Per "tettoie" si intendono strutture poste a copertura di ambienti esterni agli edifici formate da spioventi che poggiano sul muro degli edifici stessi. Per "pergole" si intendono strutture di pertinenza di unità a carattere residenziale, atte a consentire il sostegno di verde rampicante su terrazzi, cortili o giardini, con una ridotta superficie di copertura in pianta. Il Gestore dei Servizi Energetici o GSE S.p.a. (già GRTN, o Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale S.p.a.) è una società per azioni di cui è azionista unico il Ministero dell Economia e delle Finanze, che esercita i diritti dell azionista d intesa con il Ministero dello Sviluppo Economico. Il GSE è capogruppo delle società controllate AU (Acquirente Unico) e GME (Gestore dei Mercati Energetici). Tra i compiti affidati al GSE dalla normativa: ritira l energia ceduta da nuovi impianti a fonti rinnovabili di potenza inferiore a 1 MW, riconoscendo una tariffa omnicomprensiva incentivante; ritira l energia prodotta da impianti di potenza sotto i 10 MW a fonti rinnovabili (se non "programmabili" di qualunque potenza) dai produttori che richiedono il servizio di "ritiro dedicato"; acquisisce energia con il servizio di "scambio sul posto" previsto per gli impianti a fonti rinnovabili (e di cogenerazione ad alto rendimento) di

potenza fino a 200 kw; opera sul mercato organizzato per la vendita dell energia. La richiesta di incentivo deve essere inviata al GSE solo (ed entro 90 giorni) dopo l entrata in esercizio degli impianti fotovoltaici, data da cui partono i 20 anni dell'incentivo. La data di entrata in esercizio di un impianto fotovoltaico è la prima data utile a decorrere dalla quale sono verificate tutte le seguenti condizioni: l'impianto è collegato in parallelo alla rete elettrica; risultano installati tutti i contatori necessari per la contabilizzazione dell'energia prodotta e ceduta o scambiata con la rete; risultano attivi i contratti di scambio o cessione dell'energia elettrica; risultano assolti tutti gli eventuali obblighi relativi alla regolazione dell'accesso alle reti. Per gli impianti fotovoltaici con potenza nominale non inferiore a 1 kw e non superiore a 20 kw, il pagamento dell incentivo viene effettuato a cadenza bimestrale, al superamento della soglia limite di 250 euro. Per impianti con potenza nominale superiore a 20 kw il pagamento dell incentivo viene effettuato a cadenza mensile al superamento della soglia limite di 500 euro. Il GSE provvederà al pagamento delle tariffe incentivanti accreditando gli importi sul conto corrente bancario intestato al Produttore. Gli incentivi vengono erogati a valle della stipula della convenzione, cioè quando il soggetto responsabile avrà la possibilità di stampare dal portale applicativo FTV-SR la copia in formato.pdf della convenzione controfirmata dal GSE, e sono retroattivi dalla data di entrata in esercizio dell impianto.

I regimi di incentivazione, quindi, si possono riassumere in due categorie: scambio sul posto Cessione in rete E possibile dunque realizzare un impianto di potenza che produca in eccesso rispetto ai propri consumi, ma è bene distinguere due casi: Per impianti non superiori a 200 kw per cui si opta per il servizio di scambio sul posto che continua ad applicarsi dopo i 20 anni di durata delle tariffe incentivanti, l'energia immessa in rete - la quale funge da gigantesco accumulatore - viene conteggiata e prelevata al bisogno in un secondo tempo, con un conguaglio a fine anno tra l'energia ceduta in rete e quella prelevata, nel caso in cui il controvalore dell energia immessa in rete risultasse superiore all onere energia sostenuto dall utente dello scambio, il saldo relativo viene registrato a credito dell utente medesimo che potrà utilizzarlo per compensare l onere energia degli anni successivi. In alternativa (Delibera ARG/elt 186/09) è possibile optare per la liquidazione delle eventuali eccedenze. per impianti di potenza superiore ad un KWp che non accedono al servizio di scambio sul posto ma che quindi scelgono il regime di cessione in rete, vendere l energia non consumata in loco secondo due modalità:

ritirata con le modalità e alle condizioni fissate dall Autorità per l Energia Elettrica e il Gas - opzione nota come "Ritiro dedicato" oppure ceduta sul mercato libero. Per quanto concerne il trattamento fiscale della tariffa incentivante occorre premettere che l Amministrazione finanziaria ha chiarito che la stessa non è mai soggetta ad IVA, anche nel caso in cui il soggetto realizzi l impianto fotovoltaico nell esercizio di attività di impresa, arte o professione, in quanto la tariffa incentivante si configura come un contributo a fondo perduto, percepito dal soggetto responsabile in assenza di alcuna controprestazione resa al soggetto erogatore. Ai fini dell imposizione diretta, le somme corrisposte a titolo di tariffa incentivante assumono rilevanza qualora l impianto venga utilizzato nell ambito di una attività di impresa. A tal fine l Amministrazione finanziaria ha opportunamente distinto la disciplina fiscale a seconda se il soggetto percettore sia: persona fisica, ente non commerciale o condominio che non esercita attività di impresa, arte o professione; persona fisica ed associazione professionale che esercita attività di lavoro autonomo; persone fisica o giuridica che realizza l impianto nell ambito di una attività commerciale. Come previsto dalla Circolare N 46/E dell Agenzia delle Entrate il GSE è tenuto ad effettuare la ritenuta del 4% prescritta dall articolo 28, secondo comma, del DPR n. 600 del 1973 sul contributo erogato a titolo di tariffa incentivante alle imprese, o agli enti non commerciali se gli impianti attengono all attività commerciale esercitata, mentre

non è tenuto ad effettuare la ritenuta nei confronti di soggetti che non svolgono attività commerciale. Sono soggetti alla Denuncia di Officina Elettrica e a licenza di esercizio UTF gli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kw. Non risulta invece necessario presentare all'utf la denuncia dell'apertura dell'officina elettrica se l'impianto immette tutta l'energia prodotta nella rete (circolare 17/D del 28 maggio 2007 dell'agenzia delle Dogane: disposizioni applicative del Decreto Legislativo 2 febbraio 2007, n. 26).