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VISTE le circolari del Ministero dell Interno n. 8 del 29 maggio 1995, n. 19 del 6 aprile 2007 e n. 45 del 8 agosto 2007; VISTI gli art. 46 e 47 del. D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; VISTI gli art. 50 e 54, comma 1, del. D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; VISTO il R.D. 18 giugno 1931, n. 773, Titolo I, capo I; VISTO il Decreto Legge 23 maggio 2008, n.92 VISTI gli artt.24 e 25 del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380 Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia così come aggiornato dal D.Lgs. n.301 del 2002 VISTO lo schema di riferimento della Regione Veneto per i provvedimenti Sindacali inerenti la materia dell iscrizione anagrafica D I S P O NE Che gli uffici comunali competenti adempiano a quanto di seguito specificato: 1) ISCRIZIONE ANAGRAFICA DI CITTADINO ITALIANO: Al cittadino italiano che intende stabilire la propria residenza nel Comune di LONIGO si applica puntualmente la normativa anagrafica di cui alla legge 24 dicembre 1954, n. 1228 e al D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223; 2) ISCRIZIONE ANAGRAFICA DEL CITTADINO DELL UNIONE AVENTE UN AUTONOMO DIRITTO DI SOGGIORNO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 7, 9 E 19 DEL D.LGS. 06 FEBBRAIO 2007, N. 30: Il cittadino dell Unione che intenda soggiornare nel territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi è tenuto ad iscriversi all anagrafe della popolazione residente. Nei confronti del cittadino dell Unione si applicano la legge ed il regolamento anagrafico di cui al punto 1). Al momento della richiesta d iscrizione viene rilasciata all interessato una attestazione contenente il nome, il cognome, l indirizzo del luogo di dimora abituale dichiarato, la data della presentazione dell istanza d iscrizione e il nome del responsabile del procedimento ai sensi della legge n. 241 del 1990. Oltre a quanto previsto per i cittadini italiani dalla normativa di cui al punto 1, per l iscrizione anagrafica, il cittadino dell Unione deve produrre la seguente documentazione: 1. (Art. 7 c.1 lett. a): nella ipotesi di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, deve essere prodotta la documentazione attestante l attività lavorativa subordinata. A tal fine sono ritenuti documenti idonei a titolo esemplificativo atti a dimostrare la qualità di lavoratore subordinato: l ultima busta paga ovvero alternativamente il contratto di lavoro contenente gli identificativi INPS e INAIL, oppure la comunicazione di assunzione al CIP (Centro per l impiego) o la ricevuta di denuncia all INPS del rapporto di lavoro, ovvero la preventiva comunicazione all I.N.P.S. dello stesso. In caso di lavoratore autonomo sarà sufficiente il certificato d iscrizione alla Camera di Commercio, ovvero l attestazione di attribuzione di partita IVA da parte delle Agenzie delle Entrate, mentre per quanto riguarda l esercizio di libere professioni, sarà necessaria la dimostrazione dell iscrizione all albo del relativo ordine professionale; 2. Art. 7 c. 1 lett. b):- il cittadino dell Unione che decida di soggiornare in Italia, senza svolgere un attività lavorativa o di studio o di formazione professionale, deve dimostrare la disponibilità di risorse economiche sufficienti al soggiorno per sé e per i propri familiari. Tale disponibilità può essere attestata anche a mezzo di dichiarazione dall interessato, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000. In tale circostanza, preventivamente all iscrizione anagrafica, potrà essere attivata da parte degli uffici comunali, in conformità alle disposizioni di legge, adeguata attività di verifica in ordine a quanto dichiarato, in particolar modo in merito alla provenienza e liceità della fonte da cui derivano le risorse economiche (Art. 9 comma 3 lett. b del D.Lgs n. 30/2007 che rinvia all art. 29 comma 3 lett b del D.Lgs n. 286/1998).

Per la quantificazione delle risorse economiche sufficienti, secondo quanto disposto dal citato art. 9 comma 3 lett. b) D.Lgs. n. 30/2007, si utilizza il parametro dell importo dell assegno sociale, consistente per l anno 2007 in euro 5.061,68 annue. Tale importo viene considerato sufficiente per il soggiorno del richiedente e di un familiare. Deve essere raddoppiato nel caso di ulteriori uno o due familiari conviventi. Va triplicato se i familiari conviventi sono quattro o più di quattro. Nel calcolo del reddito complessivo va tenuto conto di eventuali ulteriori entrate da parte dei familiari conviventi (art. 29, c. 3, lett. b) del D.Lgs. 286/98); Tabella esemplificativa Limite di reddito Numero componenti 5.061,68 Solo richiedente o Richiedente + un familiare 10.123,36 Richiedente + due familiari o Richiedente + tre familiari 15.185,04 Richiedente + quattro familiari e oltre In aggiunta alla disponibilità di adeguate risorse economiche sufficienti per sé e per i propri familiari, il cittadino dell Unione deve produrre la documentazione attestante la titolarità di una polizza assicurativa,a validita annuale che copra le spese sanitarie ovvero altro titolo idoneo che copra tutti i rischi nel territorio nazionale; - Art. 7 c. 1 lett. c) : nel caso di soggiorno per motivi di istruzione o di formazione professionale, per la richiesta d iscrizione anagrafica, l interessato deve produrre la documentazione attestante l iscrizione presso un istituto pubblico o privato riconosciuto, una dichiarazione attestante la disponibilità di risorse economiche sufficienti per non diventare un onere a carico dell assistenza sociale dello Stato durante il suo periodo di soggiorno, la titolarità di una polizza di assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo che copra tutti i rischi nel territorio nazionale ; Accertata la sussistenza per ciascuna fattispecie dei requisiti sopra indicati, nonché della circostanza della dimora abituale, il procedimento si conclude con il rilascio del certificato d iscrizione richiesto contenente il riferimento della norma ai sensi della quale è stato prodotto. Analogo riferimento deve essere inoltre annotato nella scheda individuale d iscrizione anagrafica dell interessato. Le disposizioni sopra specificate non riguardano i cittadini dell Unione attualmente in possesso del permesso di soggiorno in corso di validità, e quindi già iscritti nei registri della popolazione residente, fino alla scadenza del titolo stesso. Inoltre, i cittadini dell Unione titolari di un lavoro ai sensi dell art. 7, comma 1 lett. a) conservano il diritto di soggiorno nei casi individuati dall art. 7 comma 3. I cittadini della Romania e della Bulgaria, soggetti allo specifico regime transitorio, potendo accedere al mercato del lavoro senza alcuna condizione per il lavoro stagionale e per il lavoro nei settori agricolo, turistico-alberghiero, domestico e di assistenza alla persona, edilizio, metalmeccanico, dirigenziale e altamente qualificato, ai fini dell iscrizione anagrafica, sono tenuti a presentare il nulla osta rilasciato dallo Sportello Unico per l immigrazione. Diversamente i medesimi cittadini che operano nei settori diversi dai precedenti e non liberalizzati, ai fini della iscrizione anagrafica sono tenuti a produrre tale nulla osta. 3) ISCRIZIONE ANAGRAFICA DEL FAMILIARE DEL CITTADINO DELL UNIONE AVENTE LA CITTADINANZA DI UNO STATO MEMBRO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 2 E 9 DEL D.LGS. 30/2007

I familiari del cittadino dell Unione aventi diritto di soggiorno sono quelli tutti indicati dall articolo 2, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 30/2007. Per l iscrizione anagrafica si applicano le disposizioni di cui all art. 9 del D.Lgs. n. 30/2007. La qualità di vivenza a carico può essere attestata dall interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di cui all art. 46 del D.P.R. 445/2000, il cui contenuto potrà essere accertato da parte degli uffici comunali mediante successivi appositi controlli e verifiche, secondo le disposizioni procedurali vigenti. 4) ISCRIZIONE ANAGRAFICA DEL FAMILIARE DEL CITTADINO DELL UNIONE NON AVENTE LA CITTADINANZA DI UNO STATO MEMBRO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 9 E 10 DEL D.LGS. N. 30/2007 Il titolo di soggiorno del familiare del cittadino dell Unione, non avente la cittadinanza di uno Stato membro é la Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell Unione. Essendo l iscrizione anagrafica dello straniero nel quadro normativo attuale subordinata alla regolarità del soggiorno ai sensi dell art. 6 comma 7 del D.lgs 286/1998, per questa categoria di soggetti l iscrizione anagrafica resta subordinata al rilascio da parte della Questura del richiamato titolo in corso di validità e di conseguenza il perfezionamento del procedimento di iscrizione anagrafica conseguirà al momento della esibizione della Carta di soggiorno rilasciata dalla Questura secondo le norme in vigore. Per la conservazione del diritto al soggiorno per i familiari dei cittadini dell Unione, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 11, 12 e 13 del D.lgs. n. 30/2007. In particolare si pone in evidenza quanto previsto al 1 comma dell art. 13 laddove si consente il mantenimento del diritto di soggiorno alla sussistenza di risorse economiche sufficienti per sé e per i famigliari impedendo di diventare un onere eccessivo per il sistema di assistenza sociale dello Stato membro ospitante e per non costituire un pericolo per l ordine e la sicurezza pubblica. 5) ISCRIZIONE ANAGRAFICA DEL CITTADINO STRANIERO (EXTRACOMUNITARIO) Nell ipotesi di iscrizione anagrafica per il soggiorno nel territorio nazionale da parte del cittadino straniero (extracomunitario), oltre a quanto previsto per i cittadini italiani dalla normativa generale dell anagrafe della popolazione, gli interessati, ai sensi del D.Lgs. 286 del 1998, dovranno presentare la seguente documentazione: - carta di soggiorno o permesso di soggiorno in corso di validità, ovvero prova attestante la richiesta di rinnovo della stessa inoltrata alla Questura di VICENZA, qualora già scaduta; - nel caso di permesso di soggiorno scaduto ed in corso di rinnovo, analogamente a quanto previsto per i cittadini dell Unione, il cittadino straniero deve comunque dimostrare di disporre di idonea sistemazione alloggiativa e di un reddito annuo, proveniente da fonti lecite, non inferiore all importo annuo dell assegno sociale (di misura pari a quello fissato per i cittadini dell Unione); - passaporto valido con regolare visto d ingresso; 6) COMUNICAZIONE DI OSPITALITA DEL CITTADINO STRANIERO - a seguito di presentazione della comunicazione di ospitalità prevista dall art.7 del D.L.vo 286/1998, oltre alla verifica in ordine alla presenza di tutti gli elementi previsti dal 2 comma dello stesso art.7, si provveda a campione, a svolgere una verifica d ufficio, volta ad accertare la corrispondenza in ordine a quanto dichiarato; - che la comunicazione di ospitalità debba prevedere obbligatoriamente l indicazione da parte dell ospitante della capienza abitativa dell alloggio formatasi a seguito dell ospitalità denunciata e deve essere confrontata con la certificazione di idoneità alloggio relativa alla medesima abitazione. D I S P O N E

inoltre, anche nelle more dell adozione di ulteriori provvedimenti statali nella materia, ad integrazione delle disciplina testè richiamata, -che, ai sensi del disposto di cui agli articoli 20 e 24 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, all interno del registro generale della popolazione residente di LONIGO, venga adeguatamente aggiornata e potenziata l efficienza del registro composto dalle schede individuali degli stranieri iscritti, dove sono comunque indicati la cittadinanza, la data di scadenza del permesso di soggiorno o il rilascio o rinnovo della carta di soggiorno, nonché ogni variazione e informazione ad essa relativa; -che, per ragioni di contenimento della spesa, anche in termini di oneri a carico della assistenza sociale del comune, nel caso in cui -durante l accertamento della dimora abituale eseguito a fini di iscrizione anagrafica nel registro della popolazione residente- emergessero circostanze gravemente preclusive della fruibilità dell alloggio a fini abitativi, il soggetto accertatore fornisca ai competenti uffici tecnici i dati e le informazioni necessarie per l avvio del procedimento di verifica e controllo, in conformità alla normativa vigente. A tal fine, anche per consentire il rapido prosieguo della pratica di residenza, l ufficio Anagrafe, al momento della domanda di iscrizione, richiedera la presentazione di una planimetria in scala 1:100 o 1:200 accompagnata da un autocertificazione indicante la superficie utile dell alloggio. Conseguentemente, ove dall accertamento tecnico risultasse l inadeguatezza dell alloggio ai predetti fini abitativi, e cioè, ove non fossero rispettati i limiti di superficie utile, previsti dalla Legge Regionale 10/96, art.9, comma 3, qui di seguito riportati: superficie utile dell abitazione fino a mq. 46,00 superficie utile dell abitazione fino a mq. 46,00 superficie utile dell abitazione da a mq. 46,01 a mq 60,00 n 2 persone superficie utile dell abitazione da a mq. 60,01 a mq 70,00 n 3 persone superficie utile dell abitazione da a mq. 70,01 a mq 85,00 n 4 persone superficie utile dell abitazione da a mq. 85,01 a mq 95,00 n 5 persone superficie utile dell abitazione da a mq. 95,01 a mq 110,00 n 6 persone superficie utile dell abitazione da a mq. 110,01 a mq 120,00 n 7 persone superficie utile dell abitazione da a mq. 120,01 e oltre n 8 persone n 1 persona n 2 persone (se con coniuge o convivente) sarà possibile non procedere alla iscrizione, motivando dettagliatamente le ragioni ostative all accoglimento della istanza. Parimenti, sarà possibile non procedere all iscrizione ove risultassero gravi carenze igienico sanitarie o strutturali dell alloggio; a tal fine il soggetto accertatore potra chiedere l esibizione del certificato di agibilità o, in mancanza di questo, della dichiarazione di conformita degli impianti. - che, in presenza di gravi e significativi elementi di fatto concernenti l ordine e la sicurezza pubblica, il soggetto accertatore fornisca ai competenti organi ed uffici comunali e statali ogni dato e informazione necessaria ovvero utile per l attivazione dei procedimenti amministrativi di verifica e controllo, secondo le rispettive competenze; I N C A R I C A gli Uffici comunali nelle rispettive competenze e più precisamente l Ufficio Demografico, l Ufficio Tecnico Comunale e il Corpo di Polizia Locale a dare piena e completa attuazione a quanto disposto dal presente provvedimento. A V V I S A che la presente Direttiva sarà resa nota al pubblico mediante pubblicazione all Albo Pretorio, sul sito Internet del Comune di LONIGO e sarà inoltre pubblicizzata a mezzo stampa ed altri organi d informazione.

A V V E R T E (ai sensi dell art. 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241) Che, contro il presente atto è ammesso nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione, ricorso gerarchico al Prefetto di Vicenza (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199), ovvero ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione (legge 6 dicembre 1971, n. 1034) o, in via alternativa, Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni da parte di chiunque abbia interesse. Il presente provvedimento è trasmesso: All Ufficio Anagrafe - All Ufficio Tecnico Comunale - Al Corpo Polizia Locale - Al Comando Compagnia Carabinieri VICENZA Al Comando Stazione Carabinieri - _LONIGO Al Prefetto di _VICENZA Al Questore di - _VICENZA IL SINDACO Silvano Marchetto