Sistema Bibliotecario di Ateneo REGOLAMENTO GENERALE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO Art. 1 Finalità del Sistema Bibliotecario di Ateneo Il Sistema Bibliotecario di Ateneo (di seguito denominato Sistema) è istituzionalmente preposto a garantire adeguato supporto alla didattica e alla ricerca, assicurando l incremento e la fruizione del patrimonio bibliografico e di documentazione attraverso l utilizzazione di tutti gli strumenti tradizionali e di nuova tecnologia disponibili. Assolve le sue finalità utilizzando in modo armonico le risorse umane e finanziarie che ha a disposizione. Il Sistema ha il compito di assicurare la formazione e l aggiornamento del personale bibliotecario, di organizzarne il lavoro per garantire la massima efficienza del servizio, di progettare piani di sviluppo, di garantire la comunicazione al suo interno e con le strutture dell Ateneo, di creare e mantenere il contatto con i Sistemi Bibliotecari nazionali e internazionali, nonché con altri Enti e Associazioni professionali di ambito affine. Il Sistema garantisce il mantenimento e l incremento del livello dei servizi bibliotecari, e verifica il grado di soddisfazione degli utenti. Art. 2 Generalità Il Sistema si compone delle Biblioteche d area, istituite con il presente Regolamento o costituite con decreto rettorale secondo le modalità previste dal successivo art. 5, e di un Ufficio di coordinamento centrale del Sistema Bibliotecario. E governato dagli organi previsti all art. 3 ed è presieduto da un docente delegato dal Rettore. Il Sistema Bibliotecario di Ateneo ha autonomia amministrativa, contrattuale, finanziaria e contabile secondo quanto disposto dal Regolamento di Ateneo per l amministrazione, la finanza e la contabilità. Art. 3 Organi di indirizzo del Sistema Bibliotecario di Ateneo Sono organi di indirizzo del Sistema Bibliotecario di Ateneo: a) il Consiglio centrale del Sistema Bibliotecario di Ateneo; b) il Presidente. Art. 4 Consiglio centrale del Sistema Bibliotecario di Ateneo Il Consiglio centrale del Sistema Bibliotecario di Ateneo è il principale organo di indirizzo e di controllo del Sistema. E costituito dai presidenti dei Consigli Scientifici delle Biblioteche d Area, da un rappresentante del personale TAB in servizio presso il Sistema eletto nel proprio seno con procedura elettorale indetta dal Presidente, da due rappresentanti designati dal Consiglio degli Studenti tra i componenti del medesimo Consiglio degli Studenti e dal Dirigente del Sistema con voto consultivo e funzioni di segretario. E presieduto da un docente, delegato dal Rettore, le cui prerogative sono descritte al successivo art. 7. Il Consiglio dura in carica 4 anni. 1
Art. 5 Funzioni del Consiglio centrale del Sistema Bibliotecario di Ateneo Il Consiglio centrale del Sistema Bibliotecario di Ateneo si riunisce almeno tre volte l anno per esercitare le seguenti funzioni di indirizzo e valutazione: a) promuovere lo sviluppo e la valutazione globale del Sistema Bibliotecario di Ateneo attraverso la definizione degli interventi centralizzati; b) approvare e proporre agli organi di governo dell Ateneo le eventuali modifiche del Regolamento del Sistema; c) proporre agli organi di Governo dell'ateneo la costituzione o la soppressione delle biblioteche d area, nonché i regolamenti delle Biblioteche d Area, su proposta dei relativi Consigli Scientifici; d) fissare le linee di indirizzo in materia di designazione dei direttori delle biblioteche d Area; e) dettare criteri generali di gestione del Sistema in materia di utilizzazione dei fondi, equilibrata distribuzione del personale, economica utilizzazione delle attrezzature; f) approvare la definizione dei budget annuali da destinare alle diverse Biblioteche d Area; g) approvare, entro la data prestabilita, i piani e le richieste di finanziamento annuali o pluriennali del Sistema, comprendenti di norma sia i finanziamenti delle Biblioteche d Area, che i finanziamenti per gli interventi centralizzati ordinari e per specifiche azioni di sviluppo e manutenzione; h) approvare entro il 15 dicembre il bilancio preventivo ed entro il 15 marzo il conto consuntivo, assieme alle rispettive relazioni; i) approvare le variazioni del bilancio preventivo; j) collaborare con gli organi di governo dell Ateneo e gli organi di programmazione nazionale, regionale e locale, in ordine alle politiche bibliotecarie e di acquisizione di informazione e documentazione. Art. 6 Modalità di funzionamento del Consiglio centrale del Sistema Bibliotecario di Ateneo La validità e la verbalizzazione delle sedute e delle deliberazioni del Consiglio centrale del Sistema sono regolate dagli articoli 36 e 37 dello Statuto di Ateneo. Art. 7 Presidente Il Presidente ha la rappresentanza del Sistema Bibliotecario di Ateneo, presiede il Consiglio centrale del Sistema e cura l esecuzione dei rispettivi deliberati; promuove le attività del Sistema, vigila sull osservanza delle leggi, dello statuto e dei regolamenti nell ambito del Sistema; tiene i rapporti con gli organi accademici. Il Presidente, coadiuvato dal Dirigente del Sistema, esercita le seguenti attribuzioni: a) formula proposte per la realizzazione di programmi di sviluppo e di potenziamento delle attività svolte nell ambito del Sistema, anche ove essi prevedano incrementi di risorse e di personale; b) predispone entro il 30 novembre il bilancio preventivo ed entro il 28 febbraio il conto consuntivo, corredati da una dettagliata relazione che illustri tra gli altri: 1. l utilizzazione dei fondi per le attività istituzionali del Sistema; 2. le eventuali esigenze sopravvenute in corso d anno; 3. il conseguimento delle finalità previste nell ambito dell innovazione tecnica, della accessibilità ai lettori e della collaborazione interbibliotecaria; 4. i risultati generali della gestione e variazioni alla previsione in corso di esercizio; Il Presidente è nominato dal Rettore, previo parere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione. 2
Art. 8 Consiglio dei Direttori di Biblioteca Il Consiglio dei Direttori di Biblioteca è composto dai direttori delle Biblioteche d Area ed è presieduto dal Presidente. Il Dirigente del Sistema ne fa parte in qualità di vicepresidente. Il Consiglio equilibra le gestioni biblioteconomiche delle biblioteche al fine di garantire l omogeneità dei servizi nel Sistema; formula proposte in materia di organizzazione e gestione al Consiglio centrale del Sistema perché adotti politiche consapevoli. Il Dirigente del Sistema Bibliotecario di Ateneo: Art. 9 Dirigente del Sistema Bibliotecario di Ateneo a) dirige l Ufficio di Coordinamento centrale per le Biblioteche; b) fa parte del Consiglio centrale del Sistema con voto consultivo e funzioni di segretario e del Consiglio dei Direttori di Biblioteca con funzioni di vice presidente; c) sulla base delle linee di indirizzo fissate dal Consiglio centrale del Sistema, propone al Direttore Generale i provvedimenti da adottare in materia di nomina dei Direttori delle Biblioteche d Area; d) sulla base dei criteri generali dettati dal Consiglio centrale del Sistema, stabilisce le funzioni e distribuisce le risorse del personale assegnato nelle strutture che compongono il Sistema, in relazione alle esigenze di funzionamento delle singole Biblioteche d Area e alla realizzazione di progetti di sviluppo del Sistema; e) ordina strumenti, lavori e quanto altro serve per il buon funzionamento del Sistema e dispone il pagamento delle relative fatture fatta salva l autonomia delle singole Biblioteche d Area nella gestione dei fondi loro specificatamente assegnati; f) coordina lo sviluppo e l organizzazione dei servizi del Sistema e vigila sul buon funzionamento delle strutture che compongono il Sistema; g) coadiuva il Presidente del Sistema Bibliotecario di Ateneo in tutti gli adempimenti di carattere amministrativo e organizzativo. Il Dirigente del Sistema è responsabile in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati. I risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione o il mancato raggiungimento degli obiettivi comportano la revoca dell'incarico e la destinazione ad altro incarico, presso la medesima amministrazione ovvero presso altra amministrazione che vi abbia interesse. Art. 10 Ufficio di Coordinamento centrale per le Biblioteche L Ufficio di Coordinamento centrale per le Biblioteche, operante secondo le direttive del Consiglio centrale del Sistema, ha il compito di coadiuvare le Biblioteche d Area nel raggiungimento dei loro fini istituzionali. All Ufficio sono attribuite le seguenti funzioni: - coordinare lo sviluppo delle collezioni delle risorse elettroniche bibliografiche di Ateneo, rendendole disponibili agli utenti attraverso adeguati e aggiornati strumenti; - raccogliere, elaborare e rendere disponibili al pubblico dati e informazioni sul patrimonio librario presente nell'ateneo; - coordinare le attività delle biblioteche legate alla gestione informatica del materiale bibliografico e dei servizi, attraverso la gestione del software in uso nell ambito del Sistema; - coordinare l acquisto, l inventariazione e la catalogazione del materiale librario acquisito dalle biblioteche d area, curandone il pagamento nel rispetto delle procedure stabilite con apposito regolamento; - assumere ogni altra iniziativa idonea al perseguimento del proprio fine. 3
Art. 11 Biblioteche d Area Le Biblioteche d Area, garantiscono la fruizione, la gestione, l aggiornamento e la conservazione del patrimonio bibliografico e documentale. Ogni Biblioteca d Area persegue queste finalità per l area culturale che rappresenta. Le Biblioteche d Area sono: Biblioteca d Area Umanistica G. Petrocchi; Biblioteca d Area delle Arti; Biblioteca d Area Tecnologica; Biblioteca d Area Scientifica; Biblioteca d Area Giuridica; Biblioteca d Area di Studi Politici; Biblioteca d Area di Scienze Economiche; Biblioteca d Area di Scienze della Formazione. Ogni Biblioteca d'area è retta da un Consiglio Scientifico. Il Consiglio è composto dal Direttore della Biblioteca e dai docenti designati dai Dipartimenti secondo le modalità descritte in questo stesso articolo. Fa parte del Consiglio Scientifico un rappresentante del personale TAB in servizio presso la Biblioteca designato nel proprio seno dal suddetto, con esclusione del Direttore della Biblioteca; ne fanno parte inoltre due studenti designati dai rappresentanti degli studenti in seno ai Consigli dei Dipartimenti che fanno riferimento alla principale Biblioteca d Area, individuati tra i medesimi rappresentanti. Ciascun Dipartimento dell Ateneo identifica una Biblioteca d Area di riferimento principale e può indicarne una seconda che rifletta gli interessi scientifici di una parte dei suoi componenti. I docenti componenti dei Consigli Scientifici delle Biblioteche sono designati dai Consigli dei Dipartimenti proporzionalmente al numero dei docenti appartenenti ai Dipartimenti, secondo il seguente rapporto: I Dipartimenti composti da un numero di docenti - da 35 a 59 designano due rappresentanti; - da 60 a 89 designano tre rappresentanti - da 90 o più designano quattro rappresentanti. Uno fra i rappresentanti dei dipartimenti sopra indicati è designato dal rispettivo consiglio di dipartimento quale componente del Consiglio Scientifico della seconda biblioteca di riferimento di cui al comma precedente, mentre gli altri fanno parte del Consiglio Scientifico della Biblioteca principale. Se il Dipartimento non ha identificato una seconda biblioteca di riferimento, tutti i docenti designati fanno parte del Consiglio della biblioteca principale. I membri così designati vengono nominati dal Rettore e restano in carica 4 anni. Il Consiglio Scientifico di ciascuna Biblioteca d Area è presieduto da un docente eletto nel seno del Consiglio stesso. Il Presidente assicura i collegamenti fra il Consiglio della Biblioteca e gli organi centrali del SBA. Il Consiglio redige il Regolamento di ciascuna Biblioteca d Area. I regolamenti delle Biblioteche d Area sono approvati dal Consiglio Centrale del Sistema. I regolamenti si ispirano ai criteri di gestione stabiliti dal Consiglio del Sistema. Sono inoltre funzioni del Consiglio: a) stabilire la politica degli acquisti bibliografici; b) stabilire le politiche culturali delle Biblioteche d Area; c) curare il rapporto fra strutture dipartimentali e biblioteca. 4
Il regolamento generale per i prestiti e le sanzioni per le inadempienze è approvato dal Consiglio centrale del SBA e dal Consiglio di amministrazione ed è pubblicato nel sito dello SBA. Il Direttore della Biblioteca d Area è nominato tra i funzionari di biblioteca dal Direttore Generale, d intesa con il Dirigente del Sistema, come previsto dall art. 9 lett. d, sulla base delle linee di indirizzo fissate dal Consiglio centrale del Sistema. Il Direttore della Biblioteca d Area, nel rispetto delle direttive generali impartite dal Consiglio centrale del Sistema e sotto la vigilanza del Dirigente del Sistema: a) è responsabile della gestione della Biblioteca d Area; b) provvede all'esecuzione delle decisioni del Consiglio Scientifico; c) assicura il coordinamento tecnico delle attività della Biblioteca con le strutture del Sistema; d) ha il compito di garantire l'erogazione e la qualità dei servizi, di gestire la conservazione e la promozione del patrimonio documentario, delle risorse informative e delle conoscenze della Biblioteca e di gestire e valorizzare il personale assegnato; e) nel rispetto delle indicazioni definite dal Consiglio centrale del Sistema, amministra il budget finanziario assegnato alla Biblioteca e cura la corretta utilizzazione dei locali e delle attrezzature di cui la Biblioteca dispone nel rispetto della normativa sulla sicurezza. Art. 12 Approvazione, entrata in vigore e modifiche del Regolamento del Sistema Bibliotecario di Ateneo Il presente Regolamento del Sistema Bibliotecario di Ateneo è approvato dal Senato Accademico su proposta del Delegato del Rettore per le biblioteche. Le modifiche al Regolamento sono proposte dal Consiglio centrale del Sistema a maggioranza assoluta dei componenti e approvate secondo le procedure stabilite dallo Statuto di Ateneo, art. 39, comma 1. Norme transitorie 1. L istituzione della Biblioteca tecnologica e della Biblioteca scientifica è differita nel tempo fino alla realizzazione di adeguate strutture funzionali, secondo un progetto culturale innovativo per le costituende Biblioteche. Allo scopo di pervenire con celerità a questo risultato, si costituisce, con decreto rettorale, una commissione tecnica che comprenda le competenze disciplinari, tecniche e bibliotecarie necessarie. Per il periodo transitorio di elaborazione del progetto, la Biblioteca scientifico-tecnologica resta operante nelle sedi ad oggi occupate, ed il Consiglio è composto come segue: - quattro docenti rappresentanti del Dipartimento di Ingegneria designati dal Consiglio di Dipartimento; - due docenti rappresentanti del Dipartimento di Matematica e Fisica designati dal Consiglio di Dipartimento; - due docenti rappresentanti del Dipartimento di Scienze designati dal Consiglio di Dipartimento; - due rappresentanti del personale TAB in servizio presso la Biblioteca; - quattro studenti così designati: a) due dai rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio del Dipartimento di Ingegneria individuati dai medesimi rappresentanti; b) due dai rappresentanti degli studenti in seno ai Consigli del Dipartimento di Matematica e Fisica e del Dipartimento di Scienze individuati dai medesimi rappresentanti. 2. Oltre al Presidente, il Consiglio scientifico della Biblioteca scientifico-tecnologica nomina un suo componente membro del Consiglio centrale del Sistema. 5