CORSO DI BASE SULL ANTINCENDIO BOSCHIVO

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Transcript:

CORSO DI BASE SULL ANTINCENDIO BOSCHIVO Associazione Nazionale Carabinieri Chieti 16 giugno 2012 Dott. Sabatino Belmaggio, Direzione Protezione Civile e Ambiente Regione Abruzzo

Il disastro del Vajont nel 1963,l'alluvione di Firenze nel 1966 e soprattutto i terremoti del Friuli nel 1976 e dell'irpinia nel 1980, hanno messo in evidenza che nelle situazioni di grave emergenza, gli interventi devono essere solleciti e ben organizzati e che la buona volontà dei singoli non basta. Esperienze tragiche nelle quali sono emersi chiaramente ritardi, inadeguatezza e inefficienza nell'organizzazione. La macchina dello Stato non ha funzionato perché gli interventi - delle forze pubbliche e private impegnate nei soccorsi - non erano razionalizzati e coordinati con metodo.

La normativa nazionale Legge 8 dicembre 1970 n. 996 Norme sul soccorso e l assistenza alle popolazioni colpite da calamità. Protezione Civile. Introduce il concetto calamità naturale o catastrofe ossia l insorgere di situazioni che comportino grave danno o pericolo di grave danno alla incolumità delle persone e ai beni e che per loro natura debbono essere fronteggiate con interventi tecnici straordinari. Istituisce il Comitato interministeriale della protezione civile e i comitati regionali di protezione civile (Ministro dell Interno)

La normativa nazionale Legge 6 febbraio 1981 n. 66 Regolamento di esecuzione della 996 La protezione civile è un compito primario dello Stato Essa concerne: Prevenzione eventi calamitosi Predisposizione e attuazione dei servizi di soccorso Coordinamento (stato, regioni, enti pubblici) Detta l organizzazione della protezione civile: Comitato interministeriale, comitati regionali i prefetti (piano provinciale di protezione civile. Sindaco (organo locale di protezione civile)

La normativa nazionale Legge 6 febbraio 1981 n. 66 Regolamento di esecuzione della 996 Piani provinciali di protezione civile (fabbisogni, disponibilità di personale e mezzi, definizione dei compiti) Volontariato: cittadini che intendono offrire volontariamente la loro opera nei servizi di protezione civile. L idoneità accertata dalla prefettura (ruolini e obblighi formativi e sanitari). Vengono istituiti i Centri Assistenziali di Pronto Intervento Vengono definite le Attività assistenziali ossia assegnazione agli aventi diritto di viveri, vestiario ed effetti letterecci. Vengono definiti gli interventi Igienico Sanitari ossia l invio da parte del Ministro dell Interno di medici, veterinari, personale ausiliario nonché di medicinali ed altro materiale sanitario di prima necessità, non solo attraverso le strutture statali (ministero della Sanità) ma anche attraverso la CRI o lo SMOM.

La normativa nazionale NEL 1992 CON LA LEGGE N. 225 SI FORMALIZZA IL SERVIZIO NAZIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE OVVERO UN SISTEMA ARTICOLATO E COMPLESSO DIFFUSO SUL TERRITORIO CHE COINVOLGE: Lo Stato Le Regioni Le Province I Comuni ED HA COME STRUTTURE OPERATIVE DEL SERVIZIO: Vigili del Fuoco Forze Armate Nazionali CRI Volontariato Servizi Sanitario Nazionale Soccorso Alpino Servizi Tecnici Nazionali

La normativa nazionale Legge del 24 febbraio 1992 n. 225 Art. 2 Tipologie di eventi e competenze A) eventi naturali o connessi con l attività dell uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi Attuabili da singoli enti o amministrazioni competenti in via ordinaria B) eventi naturali o connessi con l attività dell uomo che per loro natura ed estensione comportano l intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria C) Calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari.

La nuova Protezione Civile Decreto Legge 15 maggio 2012 n. 59 Disposizioni urgenti per il riordino della Protezione Civile, entrato in vigore il 17 maggio. 1. La durata della dichiarazione dello stato di emergenza non può, di regola, superare i sessanta giorni. Uno stato di emergenza già dichiarato, previa ulteriore deliberazione del Consiglio dei Ministri, può essere prorogato ovvero rinnovato, di regola, per non più di quaranta giorni; 2. Con le ordinanze si dispone esclusivamente in ordine alla organizzazione dei servizi di soccorso e assistenza ai soggetti colpiti dall evento, nonché agli interventi provvisionali strettamente necessari alle prime necessità nei limiti delle risorse disponibili, allo scopo finalizzate. Prevede il decreto legge: Al fine di consentire l avvio di un regime assicurativo per la copertura dei rischi derivanti da calamità naturali sui fabbricati, a qualunque uso destinati, ed al fine di garantire adeguati, tempestivi ed uniformi livelli di soddisfacimento delle esigenze di riparazione e ricostruzione di beni immobili privati destinati ad uso abitativo, danneggiati o distrutti da calamità naturali, possono essere estese ai rischi derivanti da calamità naturali le polizze assicurative contro qualsiasi tipo di danno a fabbricati di proprietà di privati. Per favorire altresì la diffusione di apposite coperture assicurative contro i rischi di danni derivanti da calamità naturali, i premi relativi all assicurazione saranno disciplinati con apposito regolamento da emanare entro novanta giorni.

La Prevenzione L attività di prevenzione è l insieme delle azioni da porre in essere per evitare o ridurre al minimo la possibilità che si verifichino danni conseguenti ad eventi calamitosi, anche sulla base delle conoscenze acquisite a seguito dell attività di previsione Gestione del territorio Rispetto normative La Pianificazione comunale

La Gestione dell Emergenza Comitato Operativo Protezione Civile Sala Situazioni Italia COAU-COEM SOR-SOUP Colonna Mobile delle Regioni Materiali e Mezzi, CAPI Volontariato Soccorsi sanitari Tecnici Reti Radio DI.COMA.C. Comitato Operativo Funzioni di supporto COM Campi Sisma Emilia

La normativa regionale L.R. 14 Dicembre 1993 n. 72 La regione Abruzzo ha recepito pienamente i principi della 225/1992 La Legge 72 del 1993 istituisce: la Sala Operativa Regionale per il coordinamento delle Emergenze; struttura la Direzione Protezione Civile e relativi compiti; determina le attività di Formazione, Prevenzione ed Emergenza; prevede la possibilità di stipulare convenzioni. L.R. 20 luglio 1989 n. 58 Volontariato ed Albo regionale per la Protezione Civile Albo, convenzioni, autosufficienza all impiego, formazione, mezzi ed attrezzature, assicurazioni

L organizzazione regionale Struttura Regionale di Protezione Civile DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E AMBIENTE SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ATTIVITA DI PROTEZIONE CIVILE SERVIZIO PREVISIONE E PREVENZIONE DEI RISCHI SERVIZIO EMERGENZE, INTERVENTI E VOLONTARIATO UFFICIO ANALISI DEL TERRITORIO PER LE ATTIVITA DI PROTEZIONE CIVILE UFFICIO FORMAZIONE E INFORMAZIONE IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE UFFICIO AMMINISTRATIVO FINANZIARIO CONTABILE COM.TO TECNICO REG.LE STUDIO NEVE E VALANGHE (L.R. n. 47/92) UFFICIO GEOLOGICO PER LE ATTIVTA DI PROTEZIONE CIVILE RISCHIO SISMICO UFFICIO RISCHIO IDROGEOLOGICO E AMBIENTALE UFFICIO RISCHIO INCENDI BOSCHIVI RISCHIO VALANGHE RISCHIO INDUSTRIALE UFFICIO VOLONTARIATO MATERIALI E MEZZI COLONNA MOBILE REGIONALE Sala Operativa Regionale

LEGGE 225/1992 ISTITUISCE IL SERVZIO NAZIONALE P.C. PROTEZIONE CIVILE REGIONALE LEGGE REGIONALE 72/1993 SERVIZIO REGIONALE P.C. LEGGE REGIONALE N. 47/ 1992 RISCHIO VALANGHE LEGGE REGIONALE N. 58/1989 D. Lgs. N 112/1998 FUNZIONI STATO, REGIONI E ENTI LOCALI LEGGE N. 3/2001 RIFORMA TITOLO V LEGGE 353/2000 ANTINCENDIO BOSCHIVO LEGGE N. 131/2003 VOLONTARIATO D.P.R. 194/2001 VOLONTARIATO ADEGUAMENTO ALLA L. 3/2001

Evoluzione del Volontariato di Protezione civile in Italia Nasce sotto la spinta emozionale di alcune emergenze verificatesi tra gli anni 60 e 70 del secolo scorso: 1966: ALLUVIONE DI FIRENZE ( angeli del fango ) 1976: TERREMOTO NEL FRIULI VENEZIA GIULIA Enorme mobilitazione spontanea di cittadini affluiti da ogni parte d Italia per dare una mano Si scopre che in Italia vi è una straordinaria solidarietà. Manca, però, un sistema pubblico organizzato che sappia impiegarla e valorizzarla.

Nel 1991 e approvata la legge n. 266: Legge - quadro sul Volontariato Art. 1: La Repubblica italiana riconosce il valore sociale e la funzione e ll attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l autonomia e ne favorisce l apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province autonome di Trento e di Bolzano e dagli Enti locali L art. 2 stabilisce che per attività di Volontariato debba intendersi : - quella prestata in modo spontaneo e gratuito, tramite l organizzazione di cui il Volontariato fa parte; - senza fini di lucro (anche indiretto); - esclusivamente per fini di solidarietà; Essa: - non può essere retribuita in alcun modo; - è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo.

Legge Quadro sul volontariato n. 266/91 L art. 3 definisce l organizzazione di Volontariato: ogni organismo liberamente costituito al fine di svolgere l attività di cui all art. 2, che si avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti L art. 4 impone a tali organizzazioni di: assicurare i propri aderenti, che prestano attività di Volontariato, contro gli infortuni e le malattie connesse all attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi L art. 6 stabilisce che le Regioni e le Province autonome disciplinano: l istituzione e la tenuta dei registri generali delle organizzazioni di Volontariato. L art. 7 stabilisce che: Lo Stato, le Regioni, le Province autonome, gli Enti locali e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di Volontariato iscritte da almeno sei mesi nei registri di cui all art. 6.

Decreto Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194: Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile Art. 8: Partecipazione delle organizzazioni di volontariato all attività di predisposizione ed attuazione dei piani di protezione civile I volontari forniscono all autorità competente ogni possibile e fattiva collaborazione Art. 9, comma 1: Disciplina relativa all impiego delle organizzazioni di volontariato nelle attività di pianificazione, soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico-pratica. Entro i limiti delle disponibilità di bilancio esistenti, relativamente al periodo di effettivo impiego, che il datore di lavoro è tenuto a consentire, per un periodo non superiore a 30 giorni continuativi e fino a novanta giorni l anno, sono garantiti: a) il mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato; b) il mantenimento del trattamento economico - previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato;

Decreto Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194: Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile comma 2: in caso di emergenze per le quali è dichiarato lo stato di emergenza nazionale, i limiti possono essere elevati fino a sessanta giorni continuativi e fino a centottanta giorni nell anno. comma 4: ai volontari impegnati in attività di pianificazione, simulazione di emergenza e di formazione tecnico pratica, i benefici si applicano fino a dieci giorni continuativi e fino a trenta nell arco di un anno. Comma 5: Ai datori di lavoro che ne fanno richiesta, viene rimborsato l equivalente degli emolumenti versati al lavoratore legittimamente impegnato in base alla procedura di cui all art. 10 Comma 7: per attività addestrative o di simulazione di emergenza, la richiesta di esonero da parte di datore di lavoro deve essere presentata almeno quindici giorni prima. PROSPETTIVE FUTURE DEL VOLONTARIATO Il volontario: - essendo una delle dirette derivazioni della protezione civile, segue l evoluzione di questa, pertanto, dovrà essere sempre di più un professionista dell emergenza ed un profondo conoscitore del territorio; - di conseguenza il suo ruolo non potrà limitarsi solo a quello si soccorritore (operatore dell emergenza), ma dovrà anche essere svolto in materia di prevenzione e previsione

Il volontariato regionale Il volontariato antincendio boschivo è considerato ormai parte del Servizio Nazionale di Protezione Civile, istituito dalla legge 24/02/92, n 225, assieme a: Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (componenti fondamentali), Forze Armate, Forze di Polizia, Corpo Forestale dello Stato, Servizi Tecnici Nazionali, Croce Rossa Italiana, Servizio sanitario Nazionale, Volontariato, Corpo Nazionale di Soccorso Alpino. Perché l associazione di volontariato venga riconosciuta avente finalità di Protezione Civile deve risultare iscritta nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato per la Protezione Civile, così come prescrive la legge regionale n.58/89. Questa legge definisce l attività di volontariato (art. 1) come l'attività prestata, senza remunerazione alcuna, dai cittadini aderenti liberamente ad apposite Associazioni, dotate di personalità giuridica, che agiscano senza scopo di lucro, e siano capaci di assolvere a compiti di previsione e/o prevenzione degli eventi calamitosi, o di soccorso al verificati di questi, e che tali finalità prevedono esplicitamente nel propri statuti.

Il volontariato regionale nella lotta agli incendi boschivi Il ruolo del Volontariato L AVVISTAMENTO LO SPEGNIMENTO

L AVVISTAMENTO Una volta giunti sul posto o nelle immediate vicinanze è opportuno riferire alla SOUP le seguenti notizie: Tipologia di incendio (bosco-sterpaglia-pascolo) Il Sistema della Protezione Civile in Italia Il volontariato regionale nella lotta agli incendi boschivi Luogo esatto dell incendio (Comune e località) Ampiezza fronte (lunghezza, più fronti) Vicinanza abitazioni o altre strutture

Il volontariato regionale nella lotta agli incendi boschivi LO SPEGNIMENTO ATTIVAZIONE Sala Operativa Verifica CFS o VVF

Il volontariato regionale nella lotta agli incendi boschivi LO SPEGNIMENTO Il coordinamento degli interventi a terra ed in aria è affidato di norma ad un funzionario del CFS (Direttore delle Operazioni di Spegnimento, DOS). Accordo Quadro. Il Corpo Forestale dello Stato, qualora lo ritenga necessario, richiede alla SOUP l attivazione delle squadre A.I.B. del Volontariato.

CANADAIR CL-415 Lotta agli incendi boschivi 2 Seminario Informativo per Direttori Operazioni Spegnimento (DOS) 01-12 Dic. 2008 Cpt Marco ARGIOLAS