A cura dell' Avv. Giovanni Orlando

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A cura dell' Avv. Giovanni Orlando Molto si è scritto sul mobbing, fenomeno che ha antiche radici storiche, solo di recente venuto alla ribalta per le implicazioni e le ripercussioni gravemente lesive sull integrità fisica della persona. In questa sede ci si limita ad osservare che tale fenomeno rientra a pieno titolo fra i cd. atti persecutori caratterizzati da comportamenti violenti che si protraggono nel tempo ai danni di una vittima designata. Il più delle volte si tratta di violenza psichica, comunque suscettibile di percezione sensoriale moltiplicata proprio per la reiterazione dei comportamenti lesivi anche in lunghi intervalli temporali, molto di frequente accompagnati da piccole o grandi vessazioni materiali o psicologiche che minano in prima battuta gli equilibri psichici della vittima. Si connota per l esplicarsi prevalentemente in ambito lavorativo; l autore non è mai solo; quasi sempre si tratta di persecuzioni attuate in concorso da più soggetti, coordinati molto spesso da un unico mandante. 1 / 5

Il mobbing ha consolidata rilevanza illecita sotto il profilo risarcitorio; esso rientra nella direttiva generale di cui all art. 2043 del codice civile, cagiona un danno ingiusto, a volte di rilevante entità, ma come più volte ribadito dalla Suprema Corte non sembrava avere fino a qualche tempo fa, rilevanza penale. La Cassazione, in proposito con sentenza n 33624 del 29.08.2007, ha affermato che con la nozione (delineatasi nella esperienza giudiziale gius/lavoristica) di mobbing si individua la fattispecie relativa ad una condotta che si protragga nel tempo con le caratteristiche della persecuzione, finalizzata all'emarginazione del lavoratore, onde configurare una vera e propria condotta persecutoria posta in essere dal preposto sul luogo di lavoro. La difficoltà di inquadrare la fattispecie in una precisa figura incriminatrice, mancando in seno al codice penale questa tipicizzazione, deriva - nel caso di specie - dalla erronea contestazione del reato da parte del P.M. Infatti, l'atto di incolpazione è assolutamente incapace di descrivere i tratti dell'azione censurata. La condotta di mobbing suppone non tanto un singolo atto lesivo, ma una mirata reiterazione di una pluralità di atteggiamenti, anche se non singolarmente connotati da rilevanza penale, convergenti sia nell'esprimere l'ostilità del soggetto attivo verso la vittima sia nell'efficace capacità di mortificare ed isolare il dipendente nell'ambiente di lavoro. Pertanto la prova della relativa responsabilità "deve essere verificata, procedendosi alla valutazione complessiva degli episodi dedotti in giudizio come lesivi... che può essere dimostrata per la sistematicità e durata dell'azione nel tempo, dalle sue caratteristiche oggettive di persecuzione e discriminazione, risultanti specificamente da una connotazione emulativa e pretestuosa..." (cfr. Cass. civ., Sez. L, 6.2006, Meneghello/Unicredit Spa, CED Cass. 587359 ). 2) È approdo giurisprudenziale di questa Corte che la figura di reato maggiormente prossima ai connotati caratterizzanti il cd. mobbing è quella descritta dall' art. 572 c. p., commessa da persona dotata di autorità per l'esercizio di una professione: si richiama, in tal senso, per una situazione di fatto giuridicamente paragonabile - in linea astratta - alla presente Cass., sez. VI, 22.1.2001, Erba, CED Cass. 218201. Ove si accolga siffatta lettura, risulta evidente che, soltanto per l'ipotesi dell'aggravante specifica della citata disposizione, si richieda la individuazione della conseguenza patologica riconducibile agli atti illeciti. 3) Se questa è la premessa di diritto non è dato vedere - nella contestazione formulata dalla pubblica accusa verso il D.N. - quale azione possa ritenersi illecita e causativa della malattia della C. Non risulta - pertanto - illogica l'osservazione del 2 / 5

giudice che lamenta la mancata individuazione degli atti lesivi, ciascuno dei quali difficilmente in grado di rapportarsi alla patologia evidenziata (malattia, a sua volta, non connotata da esiti allocabili cronologicamente - con sicurezza - quanto al suo insorgere, così da evidenziare l'autore del fatto illecito e le circostanze modali dell'azione lesiva). D'altra parte, in carenza financo di una prospettazione espressamente continuativa (la condotta è, tuttavia, contestata "sino all'aprile 2003" senza richiamo all'art. 81 cpv. c.p.), è ben ardua la ravvisabilità del rapporto di cui all'art. 40 c. p. di una singola ingiuria o di una sola propalazione diffamatoria o intimidativa (i cui contorni restano oscuri, non essendo assolutamente specificati nell'addebito di accusa). Gli stessi atti di impugnazione richiamano la pluralità di gesti ostili, senza che - peraltro - degli stessi vi sia indicazione (se non indebitamente generica) nella formale incolpazione. Non è, conseguentemente data la ravvisabilità dei parametri di frequenza e di durata nel tempo delle azioni ostili poste in essere dal soggetto attivo delle lesioni personali, onde valutare il loro complessivo carattere persecutorio e discriminatorio. In buona sostanza, la Corte, ha rilevato la difficoltà di ricondurre il fenomeno del mobbing al reato di lesioni personali aggravate, reato contestato del Pm con l atto di incolpazione, proprio per la caratteristica peculiare del mobbing, ossia per la sistematicità della condotta lesiva, o meglio, per la reiterazione di tale condotta nel tempo. Va comunque sottolineato che, incidentalmente, la Corte ha mostrato, forse in maniera troppo superficiale, di non riconoscere la distinzione oramai acquisita fra danno morale e danno psichico, quest ultimo potendo ben integrare la malattia nella mente richiesta dal reato di lesioni personali. Altro obiter dictum, riguarda quella che, a parere della Corte è la fattispecie penale che più si avvicinava al mobbing, vale a dire l ipotesi descritta dall art. 572 del codice penale. In definitiva, la Corte sembra scartare (a malincuore) la rilevanza penale del mobbing partendo proprio dalla caratteristiche proprie di questo tipo di condotta, cioè la sistematicità e la 3 / 5

reiterazione nel tempo, essendo indifferente che i singoli atti posti in essere costituiscano singolarmente un illecito penale, anche per via della possibile scarsa lesività di tali atti considerati isolatamente. Con Decreto Legge n. 11 del 23 febbraio 2009 convertito nella Legge n, 38 del 23 aprile 2009, è stata introdotto nell ordinamento il reato di atti persecutori cd. stalking, mediante l inserimento dell art. 612 bis nel corpo del codice penale che testualmente recita: <Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita. La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa. La pena è aumentata fi no alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata. Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. Si procede tuttavia d ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d ufficio. Ovviamente la distinzione comune fra ambito familiare e ambito lavorativo che sembrerebbe contraddistinguere i due diversi fenomeni dello stalking e del mobbing appare del tutto infondata, ben potendo lo stalking verificarsi fra le mura lavorative, rivestire i caratteri del mobbing e, al contempo, integrare i requisiti previsti dalla fattispecie sugli atti persecutori. Appare chiaro quindi che il mobbing ha rilevanza penale nella misura in cui integra la condotta richiesta dalla norma sugli atti persecutori di cui all art. 612 bis del codice penale. 4 / 5

Altro diverso fenomeno venuto in rilievo in questi ultimi tempi è il gaslighting ossia quella condotta di manipolazione mentale in ambito domestico diretta ad indurre la vittima in uno stato di indebolimento psicologico a carattere permanente alterando, nei casi più gravi, finanche la stessa percezione sensoriale. Il requisito principe è, come sempre la sistematicità degli atti, altamente insidiosi e che si prolungano nel tempo. Il termine deriva dal titolo del film Gaslight del 1944 del regista Georg Cukor, tradotto in Italia con il titolo di Angoscia. Anche tale fenomeno è suscettibile di rientrare nella nozione di atti persecutori così come definita dall art. 612 bis del codice penale, anche se occorrerà valutare nel caso concreto, l attitudine qualitativa e quantitativa dei singoli atti lesivi a integrare il concetto di molestia, nel senso che, ad esempio, in un piano criminale sistematico attuato mediante atti reiterati tesi a minare la salute psicologica della vittima, il semplice gesto di spostare un quadro- che considerato singolarmente potrebbe apparire del tutto inoffensivo- è in grado di diventare, valutato in una visione d insieme, l atto finale di una serie di gravi molestie, diventando esso stesso molestia ed ingenerando gravi conseguenze dannose sulla salute psicofisica della vittima. 5 / 5