NUOVI SERVIZI IN FARMACIA: ASPETTI FISCALI Dott.ssa Giovanna Castelli 1
LA FARMACIA DEI SERVIZI L art.11 L.69/2009, il D.lgs n.153/2009 e i DM 57/2010; DM 90/2010 e DM 8.7.2011 hanno previsto la possibilità che la farmacia eroghi prestazioni sanitarie ai cittadini Dott.ssa Giovanna Castelli 2
QUALI PRESTAZIONI POSSONO ESSERE EROGATE? PRESTAZIONI ANALITICHE DI PRIMA ISTANZA e SERVIZI DI SECONDO LIVELLO EROGABILI CON DISPOSITIVI STRUMENTALI (D.M. 57 16.12.2010) PRENOTAZIONI E PAGAMENTO DEI REFERTI E RITIRO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE (D.M. 8.7.2011) PRESTAZIONI PROFESSIONALI (D.M. 90 16.12.2010) Dott.ssa Giovanna Castelli 3
PRESTAZIONI DI PRIMA ISTANZA test per glicemia, colesterolo e trigliceridi; test per misurazione in tempo reale di emoglobina, emoglobina glicata, creatinina, transaminasi, ematocrito; test per la misurazione di componenti delle urine quali acido ascorbico, chetoni, urobilinogeno e bilirubina, leucociti, nitriti, ph, sangue, proteine ed esterasi leucocitaria; test ovulazione, test gravidanza, e test menopausa per la misura dei livelli dell'ormone FSA nelle urine; test colon-retto per la rilevazione di sangue occulto nelle feci. Dott.ssa Giovanna Castelli 4
PRESTAZIONI DI PRIMA ISTANZA Sono escluse le attività di prescrizione e diagnosi e il prelievo del sangue mediante siringhe o dispositivi equivalenti. Dott.ssa Giovanna Castelli 5
ASPETTI FISCALI RELATIVI ALLE PRESTAZIONI DI PRIMA ISTANZA Quando la farmacia svolge direttamente la prestazione (es test glicemia) il trattamento iva è dubbio. Le prestazioni sanitarie sono esenti iva quando sussiste contemporaneamente il requisito soggettivo e quello oggettivo: Requisito soggettivo: prestazioni rese da un operatore sanitario soggetto a vigilanza Requisito oggettivo: prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione Dott.ssa Giovanna Castelli 6
ASPETTI FISCALI RELATIVI ALLE PRESTAZIONI DI PRIMA ISTANZA Al fine di risolvere tali dubbi un farmacista emiliano ha presentato interpello (cfr Interpello 909-156/2012) alla DRE dell Emilia Romagna. La risposta fornita il 3.5.2012 non ha però completamente fugato i dubbi in quanto conclude per l esenzione iva delle prestazioni di autoanalisi ma fa riferimento a servizi in cui interviene un infermiere o operatore sanitario. Dott.ssa Giovanna Castelli 7
ELEMENTI A FAVORE DELL ESENZIONE IVA DEI SERVIZI DI AUTOANALISI 1) Dopo l entrata in vigore delle leggi e decreti relativi ai servizi, le prestazioni di autoanalisi rientrano tra le prestazioni tipiche del farmacista che è un operatore sanitario soggetto a vigilanza; 2) Trattasi di prestazioni che, sebbene rese senza l intervento di un medico o altro operatore sanitario e sebbene la farmacia non sia soggetto abilitato alla diagnosi, cura o riabilitazione, sono indirettamente collegate alla cura della persona e vengono fatte per essere poi visionate da un medico; 3) Le Ris. n.184/e 24.9.2003 e la Circ. n. 289/E - II-4-680 del 7.11.1997 confermerebbero questa tesi, anche se citano soltanto la misurazione della pressione. Dott.ssa Giovanna Castelli 8
ELEMENTI A FAVORE DELL ASSOGGETTAMENTO AD IVA DEI SERVIZI DI AUTOANALISI Carenza dei requisiti soggettivo e oggettivo: i servizi di autoanalisi sono classificabili come prestazioni di diagnosi, cura o riabilitazione della persona? Siamo così sicuri che l autoanalisi rappresenti una prestazione professionale del farmacista? Dott.ssa Giovanna Castelli 9
SAREBBE AUSPICABILE UNA INTERPRETAZIONE DELL AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA Come suggerito da Federfarma, in assenza di un chiarimento ufficiale è consigliabile assoggettare le prestazioni di autoanalisi svolte dalla farmacia ad iva ad aliquota ordinaria Dott.ssa Giovanna Castelli 10
ASPETTI FISCALI RELATIVI ALLE PRESTAZIONI DI PRIMA ISTANZA In alcuni casi la farmacia si frappone tra il cliente ed il laboratorio. Si pensi al caso in cui la farmacia trasmette il campione ematico al laboratorio di analisi e restituisce il referto al cliente. In questo caso la prestazione dovrebbe essere. ESENTE IVA Le prestazioni dei laboratori sono esenti iva e l interposizione della farmacia non muta il trattamento tributario (ex pluribus C n.25 3.8.1979; C. n.40 14.4.1983; R n.87/e 12.7.2006; Corte di Giustizia causa n.c-141/00 10.9.2002 Dott.ssa Giovanna Castelli 11
ASPETTI FISCALI RELATIVI AI SERVIZI DI PRIMO LIVELLO ATTRAVERSO I QUALI LE FARMACIE PARTECIPANO ALLA REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI DI EDUCAZIONE SANITARIA E DI PREVENZIONE DELLE PRINCIPALI PATOLOGIE A FORTE IMPATTO SOCIALE Non trattandosi di prestazioni direttamente correlate al trattamento sanitario ma assimilabili alla formazione sono prestazioni SOGGETTE AD IVA Dott.ssa Giovanna Castelli 12
SERVIZI DI SECONDO LIVELLO EROGABILI CON DISPOSITIVI STRUMENTALI CON MODALITA NON INVASIVA Misurazione della pressione arteriosa, della capacità polmonare tramite auto - spirometria; della saturazione percentuale dell'ossigeno; monitoraggio della pressione arteriosa, dell'attività cardiaca ed elettrocardiogrammi con modalita' di tele cardiologia da effettuarsi in collegamento con centri di cardiologia accreditati dalle Regioni sulla base di specifici requisiti tecnici, professionali e strutturali. Dott.ssa Giovanna Castelli 13
ASPETTI FISCALI RELATIVI ALLE PRESTAZIONI DI SECONDO LIVELLO Anche in relazione a queste prestazioni sussistono dubbi circa il trattamento iva, analoghi a quelli già esposti ovvero concernenti la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi. Ritengo, però, che i dubbi siano minori in quanto, in telemedicina, spesso interviene un operatore sanitario e, quindi la prestazione viene attratta dal regime iva della prestazione sanitaria. Dott.ssa Giovanna Castelli 14
ASPETTI FISCALI RELATIVI AI SERVIZI DI SECONDO LIVELLO. Si ritiene che le prestazioni di telemedicina siano ESENTI IVA Trattasi di prestazioni accessorie che vengono attratte al medesimo trattamento iva delle prestazioni principali che sono esenti iva (in senso conforme R n.337/e del 1.8.2008, C. n. 25 del 3.8.1979 e C. n. 40 del 14.4.1983) Dott.ssa Giovanna Castelli 15
ATTIVITA DI PRENOTAZIONE, PAGAMENTO E RITIRO REFERTI DELLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE (D.M. 8.7.2011) La farmacia opera quale canale di accesso al Sistema CUP conformemente al modello organizzativo regionale. Non possono essere resi dalle farmacie i seguenti servizi: Prestazioni prescritte su ricettario non del SSN; Esami di laboratorio ad accesso diretto; Urgenze di primo e secondo livello; Prestazioni per le quali è previsto esplicitamente una modalità di prenotazione diversa dal canale farmacia Dott.ssa Giovanna Castelli 16
ASPETTI FISCALI RELATIVI A PRENOTAZIONE, PAGAMENTO E RITIRO REFERTI La farmacia esegue un servizio non riconducibile alle prestazioni sanitarie di diagnosi cura e riabilitazione. In senso conforme la recente sentenza della Corte di Giustizia C-/91/12 del 21.3.2013 che pur facendo riferimento alla chirurgia estetica ha ribadito che sono esenti solo le prestazioni con finalità terapeutica. La prestazione è SOGGETTA AD IVA Le somme che vengono anticipate dal paziente e riversate all Asl o ad altri Enti, sono escluse da iva a sensi art.15 DPR 633/72 Dott.ssa Giovanna Castelli 17
ASPETTI FISCALI RELATIVI AD ALTRI SERVIZI EROGATI DALLA FARMACIA La farmacia esegue anche altri servizi non riconducibili alle prestazioni sanitarie di diagnosi cura e riabilitazione. Quali, a mero titolo esemplificativo, il noleggio di attrezzatura come areosol, misura pressione, mette a disposizione bilance pesa persone, effettua la foratura dell orecchio. Tali prestazioni sono SOGGETTE AD IVA Dott.ssa Giovanna Castelli 18
PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI INFERMIERI E FISIOTERAPISTI (D.M. 90 16.12.2010) Le attività erogate presso le farmacie e a domicilio del paziente, previste dal Decreto, devono essere effettuate esclusivamente da infermieri e da fisioterapisti, in possesso di titolo abilitante ed iscritti al relativo Collegio professionale laddove esistente. Il farmacista titolare o direttore è tenuto ad accertare, sotto la propria responsabilità, il possesso di tali requisiti. L'infermiere in farmacia può operare eventualmente con l'ausilio di altri operatori sociosanitari. Dott.ssa Giovanna Castelli 19
PRESTAZIONI INFERMIERISTICHE L infermiere in farmacia può, anche con l ausilio di altri operatori socio-sanitari: provvedere alla corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche; offrire supporto alle determinazioni analitiche di prima istanza,rientranti nell ambito dell autocontrollo; effettuare medicazioni e cicli iniettivi intramuscolo; svolgere attività concernenti l educazione sanitaria e la partecipazione a programmi di consulting, anche personalizzato; partecipare ad iniziative per l aderenza dei malati alle terapie. Dott.ssa Giovanna Castelli 20
PRESTAZIONI INFERMIERISTICHE L infermiere può erogare sia all interno della farmacia, sia a domicilio del paziente, ulteriori prestazioni rientranti fra quelle effettuabili in autonomia secondo il proprio profilo professionale, purchè prescritte da medici di medicina generale e dai pediatri. Dott.ssa Giovanna Castelli 21
PRESTAZIONI FISIOTERAPICHE Il fisioterapista può prestare i seguenti servizi, purchè su prescrizione dei medici di medicina generale e dei pediatri definizione del programma prestazionale per gli aspetti di propria competenza, volto alla prevenzione, all individuazione ed al superamento del bisogno riabilitativo; attività terapeutica per la rieducazione funzionale delle disabilità motorie, psicomotorie e cognitive e viscerali utilizzando terapie manuali, massoterapiche ed occupazionali; verifica delle rispondenze della metodologia riabilitativa attuata agli obiettivi di recupero funzionale. Dott.ssa Giovanna Castelli 22
TRATTAMENTO FISCALE DELLE PRESTAZIONI DI INFERMIERI E FISIOTERAPISTI Trattandosi di prestazione sanitaria direttamente finalizzata alla salute della persona rese nell esercizio delle professioni ed arti sanitarie tali prestazioni sono ESENTI IVA Dott.ssa Giovanna Castelli 23
RILEVA LA FORMA GIURIDICA DEL SOGGETTO CHE ESEGUE LA PRESTAZIONE? NO Le prestazioni devono essere valutate in relazione alla loro NATURA. La forma giuridica rivestita dal soggetto che rende la prestazione non ha rilevanza alcuna (in senso conforme la R. n.550555/1989, R. n.119 del 28.5.2003; R n.167 del 1.8.2003; 39/2004 e 87/2010; n.128/e del 20.12.2011; Cassazione n.21703 del 22.10.2010; Corte di Giustizia Ue s. n. C141/00 del 2002; Corte di Giustizia Ue n.c-91/12 del 21.3.2013 Dott.ssa Giovanna Castelli 24
MASSOFISIOTERAPISTA Il massofisioterapista è l'operatore sanitario che interviene nei disagi della riduzione della mobilità, eseguendo, dietro prescrizione medica, interventi e trattamenti massoterapici. Il D.M. 29 marzo 2001 nel definire le attività che rientrano nell ambito delle professioni sanitarie non prende in considerazione quella del massofisioterapista, bensì unicamente quella del fisioterapista. Il Ministero della salute e l Agenzia con il D.M. 17 maggio 2002, RM 70/2007 e la RM 96/E del 2012 hanno chiarito che coloro che hanno conseguito il diploma dopo il 17 marzo 1999 al termine di un corso biennale o triennale, possono svolgere la propria attività come liberi professionisti, ma non possono beneficiare dell esenzione IVA. Dott.ssa Giovanna Castelli 25
PSICOLOGO Le prestazioni dello psicologo rispondono sia al requisito soggettivo (operatore sanitario soggetto a vigilanza) sia al requisito oggettivo (prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione) e, quindi, sono: ESENTI IVA Dott.ssa Giovanna Castelli 26
PODOLOGO E LOGOPEDISTA Le prestazioni del podologo e del logopedista rispondono sia al requisito soggettivo sia al requisito oggettivo (prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione) e, quindi, sono: ESENTI IVA Dott.ssa Giovanna Castelli 27
DIETOLOGO Il dietologo che opera in farmacia può essere un biologo iscritto all ordine dei biologi con o senza specializzazione. In questo caso sussistono sia il requisito soggettivo sia quello oggettivo. Il biologo può prescrivere una dieta e le sue prestazioni sono: ESENTI IVA Dott.ssa Giovanna Castelli 28
NUTRIZIONISTA NON BIOLOGO Il nutrizionista non biologo non è, invece, un operatore sanitario, non può prescrivere diete e la sua prestazione è: SOGGETTA AD IVA Dott.ssa Giovanna Castelli 29
ASPETTI CONTRATTUALI Nella prestazione dei servizi assume grande rilevanza l aspetto contrattuale. La farmacia potrebbe essere configurata come soggetto con il quale il cliente ha il rapporto diretto ovvero come intermediario. Nel primo caso la responsabilità è maggiore Dott.ssa Giovanna Castelli 30
ASPETTI CONTRATTUALI: RAPPORTO DIRETTO In questo caso la farmacia fattura tutto il corrispettivo al cliente e riceve dal professionista o dal laboratorio o dalla cooperativa una fattura esente iva. In questo caso c è una maggiore responsabilità in quanto il cliente, nel caso di prestazione eseguita in modo non conforme, agirà nei confronti della farmacia che, a sua volta, dovrà rivalersi nei confronti del soggetto che ha prestato il servizio. E importante non solo stipulare un idoneo contratto ma obbligare il soggetto che esegue la prestazione a munirsi di un adeguata copertura assicurativa professionale nonché stipulare un adeguata polizza come farmacia. Dott.ssa Giovanna Castelli 31
ASPETTI CONTRATTUALI: LA FARMACIA OPERA COME INTERMEDIARIO In questo caso la farmacia emetterà una fattura come intermediario all operatore sanitario e il cliente riceverà una fattura esente iva dall operatore sanitario che esegue la prestazione (non si considera l ipotesi di emissione di fattura al cliente sia da parte della farmacia che da parte dell operatore sanitario perché commercialmente inadeguata). Le responsabilità della farmacia sono minori, salvo quelle espressamente previste dalla legge sui servizi che impongono l obbligo di controllo dell operato e dei requisiti dell operatore Dott.ssa Giovanna Castelli 32
ASSICURAZIONE Chi risponde dei danni o delle lesioni cagionate dall infermiere o dal fisioterapista che abbia svolto la propria prestazione in modo non consono? RESPONSABILITA PENALE: È personale: L ESECUTORE DELLA PRESTAZIONE RESPONSABILITA CIVILE: Risarcimento danni: IL FARMACISTA (Cass.8826/2007 c.c. art.1228) con facoltà di rivalsa E NECESSARIA UNA SPECIFICA TUTELA ASSICURATIVA Dott.ssa Giovanna Castelli 33
FATTURA O SCONTRINO? Per le prestazioni di servizi dovrebbe essere, in linea generale, emessa fattura. L art.22 al comma 1 n.4 prevede, però, che per le prestazioni di servizi rese in locali aperti al pubblico possa essere emesso lo scontrino o la ricevuta fiscale in luogo della fattura Si ritiene che possa essere emesso lo scontrino fiscale in luogo della fattura Dott.ssa Giovanna Castelli 34
LO SCONTRINO PARLANTE LEGITTIMA LA DETRAZIONE FISCALE? Le istruzioni della dichiarazione dei redditi prevedono la deducibilità delle spese sanitarie a condizione che le stesse siano supportate da idonea documentazione fiscale. Ma cosa si intende per idonea documentazione? Lo scontrino parlante costituisce idonea documentazione? Dott.ssa Giovanna Castelli 35
LO SCONTRINO PARLANTE LEGITTIMA LA DETRAZIONE FISCALE? L art.15 TUIR prevede che possa essere certificata da scontrino fiscale parlante la spesa per l acquisto di medicinali mentre tale possibilità non viene esplicitamente prevista per altre spese sanitarie. In senso conforme anche la C.97/E del 1997 e la Nota VI 12 1152 del 1997. SI RITIENE CHE LO SCONTRINO PARLANTE DOCUMENTI IL SERVIZIO RESO. PUO ESSERE OPPORTUNO RICHIEDERE UNA CONFERMA ALL AGENZIA DELLE ENTRATE Dott.ssa Giovanna Castelli 36
PRESTAZIONI ESENTI PRESTAZIONI IMPONIBILI QUALI CONSEGUENZE? Dott.ssa Giovanna Castelli 37
IL PRO RATA DI INDETRAIBILITA L'articolo 19-bis del DPR 633/1972 stabilisce che l iva sugli acquisti è ammessa in detrazione in proporzione al rapporto tra il totale delle operazioni imponibili e la somma delle operazioni imponibili ed esenti. La percentuale di iva indetraibile è arrotondata all'unità superiore o inferiore a seconda che la parte decimale superi o meno i cinque decimi. Ad esempio 0,5% = 0; 1,5% = 1% 1,55= 2% Dott.ssa Giovanna Castelli 38
ILPRO RATA DI INDETRAIBILITA Maggiore è, quindi, il volume d affari delle prestazioni esenti, maggiore è l onere fiscale a carico della farmacia derivante dalla parziale indetraibilità dell'iva. Ipotizzando che una farmacia esegua prestazioni esenti per una percentuale pari allo 0,6% del fatturato il suo pro-rata di indetraibilità sarà pari all 1%. Se l iva acquisti è pari ad 100.000 l iva indetraibile sarà di 1.000. Dott.ssa Giovanna Castelli 39
COME OVVIARE AL PRO-RATA DI INDETRAIBILITA? Si applica l art.19- bis 2 DPR 633/72 per beni ammortizzabili e fabbricati, in relazione alla rettifica della detrazione operata inizialmente, qualora la variazione percentuale annuale sia maggiore di 10 punti. Dott.ssa Giovanna Castelli 40
COME OVVIARE AL PRO-RATA DI INDETRAIBILITA? E possibile optare per la separazione delle operazioni imponibili da quelle esenti. In questo caso tutta l iva relativa a beni strumentali o spese ordinarie relative all attività esente non è detraibile. Per quanto concerne i beni ed i servizi utilizzati promiscuamente occorre distinguere tra beni non ammortizzabili e altri beni e servizi. L iva dei beni non ammortizzabili utilizzati promiscuamente (ad esempio cancelleria) non è detraibile. L iva dei beni ammortizzabili e dei servizi promiscui è detraibile nei limiti della quota imputabile a ciascuna delle attività separate. Dott.ssa Giovanna Castelli 41
PRO-RATA O OPZIONE? Occorre quindi valutare caso per caso confrontando l iva indetraibile da pro-rata con l iva indetraibile riferita alle operazioni esenti e i costi e gli aggravi amministrativi nel caso di separazione delle attività. Dott.ssa Giovanna Castelli 42
REQUISITI DEI LOCALI IN CUI VENGONO SVOLTE LE PRESTAZIONI Le prestazioni devono essere effettuate in spazi separati dalla farmacia, appositamente dedicati alla prestazione dei servizi e tali da consentire l uso, la conservazione e la manutenzione delle apparecchiature in ottemperanza alla normativa sulla sicurezza. Nella farmacia devono, obbligatoriamente, essere esposti dei cartelli nei quali viene indicata la tipologia delle prestazioni rese. Con specifico riferimento alle prestazioni svolte da infermieri e fisioterapisti, le stesse devono essere rese da soggetti iscritti al proprio ordine professionale ed in possesso, quindi, dei titoli di abilitazione ed i locali devono rispondere alle caratteristiche stabilite dalla legge per lo svolgimento delle prestazioni infermieristiche e fisioterapiche. Dott.ssa Giovanna Castelli 43
REQUISITI PER I SERVIZI DI ESTETICA (DM 110/2011 - Regolamento di attuazione dell art. 10, comma 1, della legge 4 gennaio 1990, n. 1). Per svolgere l attività di estetista, le farmacie devono ottenere l approvazione di Comuni e Asl competenti. Occorre valutare preventivamente in quanto, a volte, vengono fatte richieste non previste dalla legge come la presenza di un bagno riservato o di uno spogliatoio. La Legge 1/90 prevede l adeguamento al regolamento comunale mentre il decreto 110/11 riporta l elenco delle attrezzature utilizzabili. Dott.ssa Giovanna Castelli 44
QUALI SERVIZI VENGONO ATTUALMENTE PRESTATI? Un indagine statistica condotta 4 anni fa su un campione di farmacie indica che i servizi che vengono più frequentemente prestati riguardano la misurazione della pressione (97,9%) la misurazione del peso (89,4%), il controllo del colesterolo (70,2%) il noleggio di apparecchi sanitari (57,4%), le analisi di laboratorio (48,9%), i trattamenti e le consulenze estetiche (44,7%), le consulenze dietetiche (42,6%), la consegna a domicilio del farmaco (40,4%), le indicazioni degli specialisti (38,3%), le prenotazioni e gli incontri periodici con medici specialisti (17%), il ritiro degli esami medici (12,8%), l esame spirometrico e della circolazione venosa (4,3%). Fonte Il farmacista gestionale, Tecniche nuove 2009 Dott.ssa Giovanna Castelli 45
QUALI SERVIZI VENGONO ATTUALMENTE PRESTATI? Un analisi più recente che ha preso in considerazione alcune farmacie di eccellenza, indica la presenza pressochè costante di alcuni servizi e l assenza di altri. I servizi che vengono erogati con una bassa frequenza sono: 1. Servizio infermieristico a domicilio; 2. Test urina, feci; 3. Densiometria ossea; 4. Esame spirometrico. Dott.ssa Giovanna Castelli 46
QUALI SERVIZI VENGONO ATTUALMENTE PRESTATI? I servizi che sempre più frequentemente sono presenti in farmacia sono: 1. Autoanalisi capillare del sangue; 2. Telemedicina (holter pressorio); 3. Esame della pelle, del capello e dell udito; 4. Test delle intolleranze alimentari e consulenze dietetiche 5. Consulenze fisioterapiche; 6. Giornate di educazione igiene dentale 7. Consulenze psicologiche orientative 8. Consulenze sull impiego dei farmaci omeopatici 9. Cabina estetica Dott.ssa Giovanna Castelli 47
QUALI SERVIZI VENGONO ATTUALMENTE PRESTATI? L analisi dei servizi evidenzia il passaggio dalla cura alla prevenzione, dalla semplice dispensazione alla vendita sollecitata attraverso il consiglio. I nuovi servizi assumono quindi valenza anche in relazione alla promozione delle vendite. Esempi tipici sono il test della pelle o dei capelli e l estetista o ancora di più il test delle intolleranze alimentari, del colesterolo o il consulto del nutrizionista cui spesso segue la vendita di specifici prodotti. Dott.ssa Giovanna Castelli 48
IL CIRCOLO VIRTUOSO DELLE CONSULENZE DEL DIETOLOGO Dott.ssa Giovanna Castelli 49
IL CIRCOLO VIRTUOSO DELL ESAME DEL SANGUE Dott.ssa Giovanna Castelli 50
IL CIRCOLO VIRTUOSO DEL TEST SULLE INTOLLERANZE ALIMENTARI Dott.ssa Giovanna Castelli 51
IL CIRCOLO VIRTUOSO DELLE PRESTAZIONI RELATIVE ALL ESTETICA E AI TEST SULLA PELLE Dott.ssa Giovanna Castelli 52
CONCLUSIONI La crisi economica e le modifiche legislative che hanno interessato la farmacia devono essere considerate sfide per fare emergere potenzialità ad oggi non del tutto espresse e valorizzare la professionalità della farmacia che gode della fiducia della popolazione. Dott.ssa Giovanna Castelli 53