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SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 Iniziativa legislativa dello Statuto della Regione Emilia-Romagna VIII Legislatura N. 59 28 dicembre 2005 PROGETTO DI LEGGE D INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI SALOMONI, VILLANI, LOMBARDI, FILIPPI, NERVEGNA, LEONI, FRANCESCONI, DRAGOTTO, VARANI INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE DEI LOCALI STORICI Oggetto consiliare n. 933 RELAZIONE Il presente progetto di legge ha come obiettivo quello di salvaguardare e valorizzare le nostre radici storiche e culturali relative agli esercizi commerciali aperti al pubblico. La necessità di individuare gli opifici storici e mantenerli in efficienza al fine di meglio tramandare alle nuove generazioni usi e costumi tipici del nostro passato, comporta la necessità di prevedere opportuni indennizzi per i proprietari degli immobili o per i locatori allo scopo di integrarne il mancato reddito dovuto alla gestione non più adeguata ai tempi dal punto di vista commerciale. Nello specifico, il PdL prevede: all art. 1 che la Regione promuova e valorizzi attività commerciali con oltre settant anni di vita (come già previsto in altre Regioni del Centro-Nord); all art. 2 viene istituito l Elenco regionale dei locali storici e vengono dettati dalla Giunta i criteri per la loro individuazione. I Comuni (comma 3), coadiuvati dalle associazioni per la tutela dei locali storici, identificano i medesimi predisponendo la relazione tecnica di merito; con gli artt. 3, 4, 5e8vengono normate le forme ed i modi con cui la Regione contribuisce finanziariamente alla realizzazione di interventi di recupero e valorizzazione; all art. 6 viene previsto un vincolo di destinazione d uso non inferiore ai dieci anni ed è pure individuata, all art. 7, l istituzione di un logo che contraddistingua tali locali ( locale storico Emilia-Romagna ). 77/2005 Pubblicazione e diffusione a cura dell'ufficio di Presidenza del Consiglio - Viale Aldo Moro, 50 - Bologna 2656 Pubblicazione settimanale gratuita - Spedizione in abbonamento postale

2 28-12-2005 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - SUPPLEMENTO SPECIALE - N. 59 PROGETTO DI LEGGE Art. 1 Finalità. 1. La Regione Emilia-Romagna, al fine di salvaguardare gli esercizi commerciali aperti al pubblico, con almeno settanta anni di vita, che hanno valore storico, artistico, ambientale e la cui attività costituisce testimonianza storica, culturale, tradizionale, promuove iniziative volte alla loro individuazione e valorizzazione. 2. Le unità immobiliari di cui al comma 1 sono di seguito denominati locali storici. Art. 2 Censimento dei locali storici 1. La Giunta regionale istituisce l elenco regionale dei locali storici, previo apposito censimento e detta disposizioni per la sua tenuta e per il suo aggiornamento periodico. 2. Entro centoventi giorni dall entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce i criteri per l individuazione dei locali storici, la metodologia di rilevazione e la scheda tipo per il censimento che dovrà raccogliere, in particolare, dati relativi a: a) localizzazione e descrizione della sede e dell attività; b) inventario degli arredi e degli strumenti e stato di conservazione; c) datazione del patrimonio e delle attività. 3. I Comuni entro i centoventi giorni successivi individuano, sulla base dei criteri e della metodologia di rilevazione definita dalla Giunta regionale, i locali storici presenti nel proprio territorio e predispongono una relazione tecnica corredata da elaborati grafici e fotografici che documenta le caratteristiche dei locali storici individuati. 4. Le associazioni per la tutela dei locali storici unitamente alle associazioni ed istituti aventi la finalità della tutela del patrimonio culturale, possono indicare ai Comuni i locali meritevoli di essere censiti e fornire elementi utili alla predisposizione della relazione. 5. I Comuni inviano alla Regione copia della scheda di censimento per la verifica di compatibilita con i criteri per l individuazione dei locali storici e la successiva iscrizione all elenco. Art. 3 Promozione dell attività di censimento 1. La Regione Emilia-Romagna partecipa alla spesa sostenuta dai Comuni per l effettuazione del censimento con un contributo sino al trenta per cento della spesa. Art. 4 Interventi di recupero e valorizzazione 1. I proprietari dei locali storici e i gestori presentano al Comune proposte d intervento per il recupero e la valorizzazione dei locali e/o degli arredi, della conformazione degli spazi interni, delle vetrine e di ogni altro elemento di decoro e funzione, sulla base delle indicazioni contenute nella relazione di cui all articolo 2, unitamente al preventivo di spesa. 2. Il Comune invia alla Giunta regionale, entro il 31 gennaio di ciascun anno, l elenco delle domande presentate ai sensi del comma 1, nell anno precedente. Art. 5 Promozione degli interventi di recupero e valorizzazione 1. Per il finanziamento degli interventi di cui all articolo 4, la Giunta regionale assegna risorse ai Comuni sulla base di appositi programmi di spesa, tenendo conto anche dei finanziamenti eventualmente assegnati dai Comuni per l attuazione dei medesimi interventi. 2. A tal fine i Comuni costituiscono i soggetti gestori del programma, definiscono le modalità di erogazione dei contributi propri e di quelli trasferiti dalla Regione. 3. La Regione, sulla base dei programmi annuali presentati dai Comuni, stanzia i fondi da destinarsi a tale finalità in un apposito capitolo di spesa in sede di bilancio. Tali finanziamenti saranno stanziati nei limiti del regime de minimis previsto dalla normativa europea. Art. 6 Vincoli di destinazione d uso 1. I locali storici per i quali sono stati concessi i contributi per gli interventi di recupero e valorizzazione di cui all articolo 4, sono vincolati, per un periodo di dieci anni dalla data del provvedimento di concessione, al mantenimento della destinazione d uso e della conservazione dei caratteri salienti degli arredi, della conformazione degli spazi interni, delle vetrine e di ogni altro elemento di decoro e funzione. 2. I vincoli di cui al comma 1 devono risultare da apposito atto d obbligo unilaterale prodotto dai soggetti beneficiari dei contributi, previo assenso dei proprietari dei locali storici, se diversi dagli stessi, e sono trascritti presso i relativi pubblici registri, con oneri a carico dei beneficiari. Per annotazioni

28-12-2005 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - SUPPLEMENTO SPECIALE - N. 59 3 3. L erogazione del contributo è subordinata all espletamento degli adempimenti di cui al comma 2. 4. I vincoli di cui al comma 1 possono essere rimossi previa restituzione di una somma pari all entità del contributo, maggiorata degli interessi legali. Art. 7 Attribuzione del logo 1. I locali storici iscritti nell elenco di cui all articolo 2 si avvalgono di un logo, predisposto sulla base di un modello predefinito dalla Giunta regionale, da collocare all esterno dell esercizio e da utilizzare nella pubblicistica, recante la dicitura Locale Storico Emilia-Romagna. 2. L utilizzo del logo è subordinato al mantenimento dell iscrizione all elenco regionale di cui all articolo 2. 3. L utilizzo del logo da parte di soggetto non iscritto all elenco ovvero l utilizzo di un logo non conforme al modello definito dalla Giunta regionale è soggetto ad una sanzione amministrativa da un minimo di Euro 500,00 ad un massimo di Euro 2.000,00. 4. All irrogazione delle sanzioni di cui al comma 3 provvedono le Autorità comunali nel cui territorio è ubicato il locale storico cui si riferisce la violazione. Art. 8 Norma finanziaria 1. Gli oneri derivanti dall attuazione dell articolo 3, vengono previsti in sede di bilancio annuale e pluriennale in un apposito e specifico capitolo di spesa di cui alla L.R. 40/01. Per annotazioni

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