Contratto di Assicurazione dei rischi Malattia



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Contratto di Assicurazione dei rischi Malattia Il presente fascicolo informativo, contenente: Nota Informativa, comprensiva del Glossario Condizioni Generali di Assicurazione deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del Contratto Prima della sottoscrizione del Contratto leggere attentamente la Nota Informativa UBI Assicurazioni S.p.A. Società soggetta alla direzione e coordinamento di F&B Insurance Holdings S.A./N.V.

PAGINA VUOTA

NOTA INFORMATIVA I dati contenuti nella presente Nota Informativa sono aggiornati al 1/12/2010 La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dallʼisvap, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione della stessa autorità. Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni Generali di Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza. Ai sensi dellʼart. 166 del Codice delle Assicurazioni e dellʼarticolo 31 del Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010, la presente Nota Informativa riporta in grassetto le clausole che prevedono rischi, oneri e obblighi a carico del Contraente o dellʼassicurato, esclusioni, limitazioni e periodi di sospensione della garanzia, nullità, decadenze, Nonché le informazioni qualificate come Avvertenza dal Regolamento ISVAP n. 35. Ai fini della presente Nota Informativa, i termini indicati in maiuscolo assumono lo stesso significato delle corrispondenti definizioni utilizzate nelle Condizioni Generali di Assicurazione. Avvertenza: LʼImpresa rinvia al proprio sito internet www.ubiassicurazioni.it per la consultazione degli aggiornamenti del presente Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative. A. INFORMAZIONI RELATIVE ALLʼIMPRESA 1. Informazioni Generali UBI Assicurazioni S.p.A. - Impresa assicurativa soggetta allʼattività di direzione e coordinamento di F&B Insurance Holdings S.A./N.V - ha sede in Milano, Piazzale Fratelli Zavattari 12, 20149, Tel. 02.499801, Fax 02.49980498, sito internet: www. ubiassicurazioni.it, indirizzo di posta elettronica: ubiassicurazioni@ubiassicurazioni.it ed è stata autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministro dell'industria, del Commercio e dellʼartigianato del 13-2-1987 (G.U. del 16-3-1987 n. 62); il numero dʼiscrizione allʼalbo delle Imprese di assicurazione è 1.00064. 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dellʼimpresa UBI Assicurazioni S.p.A. ha un patrimonio netto pari ad Euro 70.711.142, dei quali Euro 32.812.000 a titolo di capitale sociale ed Euro 37.899.142 a titolo di riserve patrimoniali. Lʼindice di solvibilità dellʼimpresa, inteso come il rapporto tra il margine di solvibilità disponibile e lʼammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, è pari al 180%. 1 di 8

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO In mancanza di disdetta, il contratto di assicurazione, ove di durata non inferiore ad un anno, è stipulato con tacito rinnovo di un anno rispetto alla prima scadenza e così successivamente. Avvertenza: Le parti possono disdettare il contratto di assicurazione mediante lettera raccomandata spedita almeno sessanta giorni prima della scadenza. Si rinvia allʼart.5 delle Condizioni Generali di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. 3. Coperture assicurative offerte Limitazioni ed esclusioni La polizza Sicurezza Salute è destinata alla protezione della persona e del suo nucleo familiare La modularità della polizza consente di sottoscrivere una o più coperture assicurative per le seguenti garanzie e prestazioni: Sezione 1 - Rimborso spese di cura (Art. 17) La società rimborsa le spese sostenute nei casi di ricovero in Istituto di cura (con o senza intervento chirurgico), comportante almeno un pernottamento; intervento chirurgico ambulatoriale o in regime di day hospital; resi necessari da malattia, infortunio o parto cesareo Prima del ricovero: esami ed accertamenti diagnostici, trasporto con ambulanza. Durante il ricovero: onorari del chirurgo e di ogni altro soggetto partecipante allʼintervento; diritti di sala e materiale di intervento; assistenza medica, cure trattamenti fisioterapici e rieducativi, medicinali ed esami; rette di degenza; trasporto in ambulanza o alto mezzo; vitto e pernottamento in Istituto di cura dellʼaccompagnatore. Dopo il ricovero: esami di laboratorio ed accertamenti diagnostici; acquisto di medicinali, prestazioni mediche, chirurgiche ed infermieristiche, trattamenti fisioterapici o rieducativi, cure termali; trasporto con ambulanza o altro mezzo attrezzato al trasporto sanitario; assistenza infermieristica a domicilio; cure termali prescritte; trasporto della salma. Sono inoltre previsti, nei limiti e nella somma annua assicurata: Trapianti di organi (Art.18) Parto fisiologico (Art. 19) Neonati (Art. 20) Spese ambulatoriali a seguito di infortunio (Art.21) Indennità sostitutiva (Art.22) Spese per lʼaccompagnatore (art.23) Sezione 2: Diaria da ricovero ospedaliera (art.26) LʼImpresa, in caso di ricovero in istituto di cura comportante o meno intervento chirurgico, riconosce allʼassicurato: Terapia Intensiva (Art. 27) Sezione 3 Invalidità permanente da malattia (art. 29) Lʼassicurazione vale per il caso di Invalidità Permanente conseguente a malattia 2 di 8

manifestatasi successivamente alla data di effetto del contratto. Eʼ considerata Invalidità Permanente da malattia la perdita o la diminuzione definitiva ed irrimediabile della capacità generica allo svolgimento di una qualsiasi attività lavorativa Avvertenza: La presente Garanzia è soggetta a condizioni di assicurabilità, limitazioni ed esclusioni, che possono determinare la riduzione o il mancato pagamento dellʼindennizzo. Si richiama lʼattenzione sul contenuto degli articoli 8,9, delle Condizioni Generali di Assicurazione. Avvertenza: La presente Garanzia prevede franchigie, scoperti e massimali. Si richiama lʼattenzione sul contenuto degli articoli 17, 19, 22, 23, delle Condizioni Generali di Assicurazione. Esempio Soggetto di sesso maschile di 30 anni- Somma Assicurata: Invalidità permanente da infortunio e malattia 100.000,00 Diaria da ricovero 100,00 Rimborso spese mediche 75.000,00 Percentuale di invalidità permanente accertata a seguito di Malattia: 30% Percentuale di invalidità permanente da liquidarsi secondo schema di cui allʼart. 33: 10% Indennizzo calcolato sulla somma assicurata = 10.000,00 4. Dichiarazioni dellʼassicurato in ordine alle circostanze del rischio Nullità Avvertenza: Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dellʼassicurato, relativamente a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, rese in sede di conclusione del contratto o in occasione dei successivi rinnovi, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto allʼindennizzo nonché la cessazione del contratto di assicurazione (art. 1 delle Condizioni Generali di Assicurazione) 5. Aggravamento e diminuzione del rischio Non previsto 6. Premi Il premio è stabilito per periodi assicurativi della durata di un anno ed è dovuto per intero, anche se il contratto viene sciolto nel corso di tale periodo. In caso di pagamento del premio con frazionamento semestrale, è previsto un aumento del 4%. Il pagamento in rate semestrali è possibile qualora il premio annuo non sia inferiore ad 150,00. Il premio minimo annuo lordo non deve essere inferiore a 75,00 3 di 8

Lʼimpresa precisa che il premio di polizza può essere pagato con i seguenti mezzi di pagamento: 1) bonifico bancario a favore di UBI Assicurazioni S.p.A.; 2) assegno non trasferibile intestato a UBI Assicurazioni S.p.A. 7. Adeguamento del premio e delle somme assicurate Lʼadeguamento del premio e delle somme assicurate non è previsto. 8. Diritto di recesso Il diritto di recesso non è previsto 9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dellʼart. 2952 del Codice Civile. In caso di sinistro, in caso di inadempimento dellʼobbligo di darne avviso nei termini previsti dal contratto di assicurazione, lʼassicurato può decadere, in tutto o in parte, dal diritto allʼindennizzo ai sensi dellʼart. 1915 Codice Civile. 10. Legge applicabile al contratto La legislazione applicabile al contratto è quella italiana. 11. Regime fiscale Gli oneri fiscali relativi al contratto di assicurazione sono a carico del Contraente. I premi di tutte le garanzie prestate dal contratto di assicurazione sono soggetti allʼimposta del 2,5%. Gli indennizzi corrisposti in caso di sinistro sono esenti dallʼimposte sui redditi e da altre imposte indirette. C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 12. Sinistri Liquidazione dellʼindennizzo Avvertenza: In caso di sinistro, lʼassicurato deve darne avviso, con lettera raccomandata alla Direzione dellʼimpresa, notizia indicando il luogo, il giorno e le circostanze dellʼevento dannoso, il più presto possibile e comunque entro tre giorni da quando ne è venuto a conoscenza. Si rinvia agli articoli 13, 14 per gli aspetti di dettaglio delle procedure liquidative. 13. Reclami Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri dovranno essere formulati per iscritto allʼimpresa ed indirizzati a: UBI Assicurazioni S.p.A. Servizio Antifrode e Reclami P.le F.lli Zavattari 12, 20149 Milano Fax 02 49980492 e-mail: reclami@ubiassicurazioni.it. 4 di 8

Sarà cura della Compagnia comunicare gli esiti del reclamo entro il termine massimo di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso. Potranno essere presentati direttamente a: ISVAP Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21-00187 Roma eventuali reclami non relativi al rapporto contrattuale o alla gestione dei sinistri, ma relativi alla mancata osservanza di altre disposizioni del Codice delle Assicurazioni, delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi; i reclami già presentati direttamente alla Società e che non hanno ricevuto risposta entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento da parte della compagnia stessa o che abbiano ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente; il nuovo reclamo dovrà contenere: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta lʼoperato; c) breve descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato allʼimpresa e dellʼeventuale riscontro della stessa; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le circostanze. In mancanza di alcuna delle indicazioni previste ai punti a), b) e c) lʼisvap, ai fini dellʼavvio dellʼistruttoria, entro il termine di novanta giorni dalla ricezione del reclamo chiede al reclamante, ove individuabile in base agli elementi di cui alla lettera a), lʼintegrazione dello stesso con gli elementi mancanti. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e lʼattribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dellʼautorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Nel caso in cui le Parti si siano accordate per una legislazione diversa da quella italiana, lʼorgano incaricato di esaminare gli eventuali reclami sarà quello eventualmente previsto dalla legislazione prescelta e lʼisvap faciliterà le comunicazioni tra lʼautorità competente e il Contraente. 14. Arbitrato In caso di controversia di natura medica sullʼindennizzabilità del sinistro o sulla misura dei rimborsi, lʼassicurato e lʼimpresa si obbligano a conferire mandato di decidere se sia dovuto lʼindennizzo o il rimborso ed in quale misura a norma e nei limiti delle condizioni di polizza ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal segretario dellʼordine dei medici del luogo ove deve riunirsi il collegio predetto. Il collegio medico risiede nel comune, sede di istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dellʼassicurato. 5 di 8

Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. Le decisioni del collegio medico sono prese a maggioranza di voti con dispensa di ogni formalità di legge e sono vincolanti per le parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. Le decisioni del collegio medico sono vincolanti per le parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale. Tale rifiuto deve essere attestato nel verbale definitivo. Informazioni aggiuntive Qualora in corso di contratto dovessero intervenire delle variazioni nelle informazioni contenute nel presente documento, non derivanti da disposizioni normative, saranno oggetto di comunicazione nella sezione appositamente dedicata del sito internet dellʼimpresa. 6 di 8

GLOSSARIO La presente parte della nota informativa contiene ed esplica tutti i termini tecnici utilizzati in un contratto assicurativo, che il Contraente potrà utilizzare per una migliore comprensione del contratto di assicurazione. Si avverte che i termini di seguito riportati non assumono alcun significato ai fini dellʼinterpretazione del contratto di assicurazione, in relazione al quale avranno rilevanza unicamente i termini definiti nella Condizioni di Assicurazione. Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dallʼassicurazione; Assicurazione: la garanzia prestata con il Contratto di Assicurazione; Contraente: il soggetto che stipula il Contratto di Assicurazione; Franchigia: Importo prestabilito a carico dellʼassicurato per ciascun sinistro. Gessatura: mezzo di contenzione costituito da fasce, docce o altri apparecchi immobilizzanti. Impresa: Impresa che esercita professionalmente e in forma esclusiva lʼattività assicurativa, autorizzata dallʼisvap e sottoposta alla sua vigilanza. Indennizzo: La somma dovuta dallʼimpresa allʼassicurato in caso di sinistro. Infortunio: è considerato infortunio lʼevento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza, diretta ed esclusiva - entro due anni dallʼevento - la morte, una invalidità permanente oppure una inabilità temporanea. Istituto di cura: ospedale, clinica, casa di cura regolarmente autorizzati allʼerogazione dellʼassistenza sanitaria. ISVAP Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interasse Collettivo: Ente di diritto pubblico cui spetta il controllo sulle Imprese di assicurazione, nonché sugli intermediari di assicurazione (agenti o broker) e sui periti per la stima dei danni ai veicoli Malattia: alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio. Polizza: Il documento che prova lʼesistenza del Contratto di Assicurazione. 7 di 8

Premio: Il prezzo che il Contraente paga per acquistare la garanzia offerta dall'impresa. Il pagamento del premio costituisce, di regola, condizione di efficacia della garanzia. I premi possono essere: unici, periodici, unici ricorrenti. Ricovero: degenza in Istituto di cura comportante almeno un pernottamento. Scoperto: percentuale di indennizzo che lʼassicurato tiene a suo carico per ciascun sinistro. Sinistro: Il verificarsi dellʼevento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. UBI Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa Il rappresentante legale Dott. Benoit Paul Fontaine 8 di 8

Sommario Definizioni pag. 2 di 24 Norme che regolano il contratto di assicurazione in generale pag. 4 di 24 Sezione 1 - Rimborso spese di cura pag. 9 di 24 Sezione 2 - Diaria da ricovero pag. 11 di 24 Sezione 3 - Invalidità Permanente da Malattia pag. 12 di 24 Garanzie Opzionali pag. 14 di 24 Allegato Grandi Interventi Chirurgici pag. 17 di 24 1 di 24

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Art. 16 - Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi al contratto di assicurazione sono a carico del Contraente. 8 di 24

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PAGINA VUOTA

UBI Assicurazioni S.p.A. - Società soggetta allʼattività di direzione e coordinamento di F&B Insurance Holdings S.A./N.V. - 20149 Milano - Piazzale Fratelli Zavattari, 12 - tel. 02.49980.1 - Fax 02.49980.498 - Capitale Sociale 32.812.000 i.v. - Codice Fiscale, Partita Iva e n. Iscrizione Registro delle Imprese di Milano 07951160154, n. Iscrizione Albo delle Imprese di Assicurazione 1.00064 - Impresa autorizzata allʼesercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministro dellʼindustria, del Commercio e dellʼartigianato del 13-2-1987 (G.U. del 16-3-1987, n. 62). Mod. UBI Ass. 1113 ed. 01/12/2010-500