Fiscal News N. 120. La circolare di aggiornamento professionale



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Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 120 12.03.2012 Evasione fiscale e certificazione dei corrispettivi Il Decreto fiscale Semplificazioni torna sulla lotta all'evasione fiscale prevedendo la creazione di una lista nera di contribuenti ripetutamente segnalati per omissioni nella certificazione dei corrispettivi. Categoria: Finanziaria sottocategoria: decreto fiscale L'Agenzia delle Entrate nell'ambito della pianificazione delle attività di verifica e controllo dei contribuenti, ai fini della lotta all'evasione fiscale, è autorizzata ad elaborare liste selettive di contribuenti verificabili, costituite da coloro che hanno ripetutamente omesso l'emissione della ricevuta fiscale o dello scontrino. La mancata emissione dello scontrino fiscale che fino ad oggi prevedeva la chiusura dell'esercizio per periodi di tempo determinati, essendo incorsi almeno in 4 violazioni contestate dalla Guardia di Finanza, oggi innescherà una vera e propria verifica fiscale, in quanto l'omissione ripetuta del documento fiscale è stata valutata come elevato rischio di occultazione di imponibili. Premessa L art.8 co.8 del Decreto Semplificazioni, n.16/2012 pubblicato in G.U. n.52 del 02 marzo 2012, rubricato Misure di contrasto all evasione contiene il seguente disposto: "L'Agenzia delle Entrate elabora, nell'ambito della propria attività di pianificazione degli accertamenti, liste selettive di contribuenti, i quali siano stati ripetutamente segnalati in forma non anonima all'agenzia stessa o al Corpo della Guardia di Finanza in ordine alla violazione dell'obbligo di emissione della ricevuta fiscale o dello scontrino fiscale, ovvero del documento certificativo dei corrispettivi". 1

Ad oggi, a normativa vigente, sia gli Uffici dell'agenzia delle Entrate che quelli della Guardia di Finanza già possono, secondo il loro libero apprezzamento, utilizzare le segnalazioni pervenute (o le notizie comunque acquisite, comprese quelle in forma anonima) per formare liste selettive di contribuenti da sottoporre a verifica nell'ambito dell'attività demandata alla cosiddetta "libera programmazione". La nuova legge aggiunge la formalizzazione di tale attività, che però più che apparire "obbligatoria" appare ora "istituzionalizzata e nei prossimi mesi dovremmo aspettarci che l'indirizzo normativo venga necessariamente seguito da atti di programmazione amministrativa per gli uffici. Lo scontrino fiscale La disciplina generale relativa allo scontrino fiscale e alla ricevuta fiscale rispettivamente istituiti dalla legge 26 gennaio 1983, n. 18, e dalla legge 10 maggio 1976, n. 249 è contenuta nell articolo 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, il quale ha disposto, con decorrenza dal 1 gennaio 1993, l obbligo di certificare i corrispettivi derivanti da cessioni di beni o prestazioni di servizi per le quali non è obbligatoria l emissione della fattura, se non a richiesta del cliente, mediante il rilascio, rispettivamente, dello scontrino fiscale o della ricevuta fiscale. Lo scontrino deve contenere: indicazione della ditta; denominazione o ragione sociale ovvero cognome e nome, numero di partita Iva dell'emittente ubicazione dell'esercizio; dati contabili, compreso il totale dovuto; data, ora di emissione e numero progressivo; tipo fiscale e numero di matricola del registratore fiscale (l'apparecchio misuratore fiscale). Le sanzioni per la mancata emissione La disciplina sanzionatoria applicabile al mancato rilascio dello scontrino fiscale è contenuta principalmente nell art. 12 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, recante la riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi. 2

Il comma 1 di tale articolo stabilisce che: quando è irrogata una sanzione amministrativa superiore a lire cento milioni e la sanzione edittale prevista per la più grave delle violazioni accertate non è inferiore nel minimo a ottanta milioni e nel massimo a centosessanta milioni di lire, si applica, secondo i casi, una delle sanzioni accessorie previste nel decreto legislativo recante i principi generali per le sanzioni amministrative in materia tributaria, per un periodo da uno a tre mesi. La durata delle sanzioni accessorie può essere elevata fino a sei mesi, se la sanzione irrogata è superiore a lire duecento milioni e la sanzione edittale prevista per la più grave violazione non è inferiore nel minimo a centosessanta milioni di lire. Il successivo comma dell art.12 D. Lgs. 471/1997 prevede che qualora siano state contestate nel corso di un quinquennio quattro distinte violazioni dell obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale, compiute in giorni diversi, anche se non sono state irrogate sanzioni accessorie, è disposta la sospensione della licenza o dell autorizzazione all esercizio dell attività ovvero dell esercizio dell attività medesima per un periodo da tre giorni ad un mese. Vengono quindi comminate due sanzioni: una sanzione amministrativa per la mancata emissione dello scontrino fiscale pari al 100% dell'imposta corrispondente agli importi non documentati e, comunque, non inferiore a 516,00 ; inoltre è prevista una sanzione accessoria applicabile quando sono state commesse quattro distinte violazioni con la quale l'autorità competente può disporre la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero la sospensione dell'esercizio dell'attività per un periodo compreso tra tre giorni e un mese. Nel caso in cui la somma dei corrispettivi non documentati dovesse eccedere gli 50.000 trova applicazione la misura "aggravata" che prevede la sospensione per un periodo compreso tra un mese e sei mesi. 3

SANZIONI MISURA AMMINISTRATIVA 100% dell'imposta corrispondente agli importi non documentati e comunque non inferiore a 516,00 Se vengono verificate 4 distinte violazioni nel corso di 5 anni -> sospensione della licenza o dell' autorizzazione all'esercizio dell'attività tra tre giorni e un mese ACCESSORIA Nel caso in cui la somma dei corrispettivi non documentati dovesse eccedere i 50.000 trova applicazione la misura "aggravata" -> sospensione tra un mese e sei mesi Il provvedimento di sospensione è immediatamente esecutivo. Per le sanzioni relative: alla mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali, documenti di trasporto ovvero emissione degli stessi per importi inferiori a quelli reali, omesse annotazioni su apposito registro dei corrispettivi relativi a ciascuna operazione in caso di mancato o irregolare funzionamento degli apparecchi misuratori fiscali, mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione degli stessi (ex art. 6, comma 3, del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471); all omessa installazione degli apparecchi per l emissione dello scontrino fiscale (ex art. 11, co. 5, del citato D. Lgs. n. 471/1997); 4

L art. 16-bis del citato D. Lgs. n. 472/1997 prevede che: la notifica dell atto di contestazione al trasgressore deve avvenire entro 90 giorni dalla constatazione della violazione, ovvero entro 180 giorni se la notifica deve essere eseguita nei confronti di soggetto non residente; un termine di decadenza di sei mesi, anziché di un anno, dalla presentazione delle deduzioni per l irrogazione, a pena di nullità, delle sanzioni. Il dovere del cliente Spesso la domanda che ci poniamo quando in qualità di clienti usciamo da un negozio è: fino a quando devo conservare lo scontrino, onde evitare di essere trovato sprovvisto dallo stesso in ipotesi di controllo da parte della Guardia di finanza? In merito il D.L. n. 269/2003 all'art. n. 33 ha previsto la soppressione del co. 6 dell'art. 11 del D. Lgs. n. 471/1997, secondo cui il cliente che non era in grado di esibire il documento fiscale o che lo esibiva con indicazione di un importo inferiore a quello reale era soggetto all'applicazione della sanzione amministrativa da 51 ad 1.032. Compito dei cittadini, soprattutto in questa fase di maggiore contrasto all'evasione, dovrebbe essere quello di chiedere sempre lo scontrino fiscale, sia quando prendono un caffè al bar o vanno al ristorante sia quando acquistano beni o servizi di importo rilevante. Anche se il consumatore, quindi, non può essere punito, ha il diritto di pretendere il documento, perché il rilascio dello scontrino o della ricevuta fiscale non è un "optional". Il commerciante, contrariamente al cliente, come sopra accennato, non subisce modifiche nei propri adempimenti fiscali. Infatti, rimane l'obbligo di emissione dello scontrino e della ricevuta fiscale. È importante ricordare che lo scontrino rimane pur sempre la principale ed essenziale prova dell'acquisto effettuato: è una garanzia sulle merci comprate e quindi è sempre bene chiederlo sia se si acquistano beni di scarso valore, sia merci di valore o soggette alla garanzia valida 24 mesi dalla data d'acquisto (in pratica 26 visto che il consumatore ha due mesi di tempo dalla scoperta del 5

difetto o della non conformità): lo scontrino, esibito al venditore, è lo strumento per richiedere la riparazione, la sostituzione o il rimborso del bene difettoso. Strumento anti-evasione Il Dl 269/03 convertito nella legge 326/03 ha soppresso dal 2 ottobre 2003 la sanzione da 51 a 1.032 euro per i clienti sorpresi senza scontrino o ricevuta fiscale. Farsi rilasciare lo scontrino è comunque essenziale per contribuire al contrasto ai fenomeni di evasione fiscale. Gli accessi in borghese della Guardia di finanza Ultimo punto meritevole di un cenno è quello secondo il quale la Guardia di finanza, codificando una prassi, nell eseguire gli accessi di propria competenza presso le imprese opera per quanto possibile in borghese. La previsione viene peraltro ribadita al comma 2, lettera a), punto 1), della medesima norma. Merita, al riguardo, di essere ricordato che una disposizione dello stesso segno, anche se non di rango legislativo, era già stata emanata in seno alla branca militare del Fisco italiano con la circ. n. 98000 del 15 marzo 2002, relativa alle modalità con le quali devono essere eseguiti i controlli in ossequio al principio della minor turbativa possibile sancito dallo Statuto del contribuente. Nella circolare, tra l altro, si legge testualmente che: la presenza dei verificatori nelle sedi aziendali deve essere discreta, non traumatica né appariscente, in modo da non attirare l attenzione dall ambiente esterno, al di là di quanto inevitabilmente accade per effetto indiretto dell ispezione. A tal proposito, i militari impiegati nei servizi di verifica siano essi generali, parziali o specifici compresi i controlli strumentali in materia di ricevute e scontrini fiscali vestono normalmente l abito civile, come stabilito dai regolamenti in vigore. Solo in casi eccezionali, allorquando le condizioni particolari di tempo e di luogo inducano a ritenere che la presentazione di personale in divisa sia opportuna per agevolare il riconoscimento della qualifica degli operanti nonché come tutela preventiva della loro sicurezza personale, il Comandante di reparto può disporre l accompagnamento dei verificatori con uno o più militari in uniforme. Il medesimo principio è stato poi specificamente e ripetutamente ribadito nell ambito della circ. n. 1/2008 della Guardia di finanza sulle verifiche fiscali. 6

LaMancata certificazione dei compensi da parte dei professionisti Con la manovra di Ferragosto il legislatore ha esteso alle libere professioni le misure di verifica e antievasione già in vigore per gli esercenti attività commerciali. Il professionista che non rilascia il documento di certificazione dei corrispettivi ai propri clienti viene sospeso dall Albo o Ordine. La sospensione può durare da tre giorni a un mese. E quanto prevede l art. 2 del Dl 138/2011, che interviene ad apportare correttivi, questa volta in materia di sanzioni accessorie per violazioni alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto. In tal modo, vengono estese alle libere professioni le misure di verifica e antievasione già in vigore per gli esercenti attività commerciali. La nuova sanzione In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale, in particolare della crisi finanziaria di alcuni Paesi della zona euro (tra cui l Italia) e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, il DL 138/2011 è intervenuto, tra l altro, in materia di entrate, provvedendo all inserimento dei commi 2-sexies e 2-septies, nell articolo 12 del decreto che disciplina le sanzioni tributarie non penali (D. Lgs. 471/1997). La modifica è arrivata grazie alle disposizioni contenute nell articolo 2, comma 5, della manovra di Ferragosto (Dl 138/2001). In sostanza, la norma rinnovata prevede che, a decorrere dal 13 agosto 2011, qualora siano state contestate a carico: - di soggetti iscritti in Albi; - ovvero a Ordini professionali; nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell obbligo di emettere il documento certificativo dei corrispettivi compiute in giorni diversi, sia disposta dall Amministrazione finanziaria in ogni caso la sanzione accessoria della sospensione dell iscrizione all Albo o all Ordine per un periodo da tre giorni a un mese. In caso di recidiva, la sospensione è disposta per un periodo da quindici giorni a sei mesi. Per rendere più efficace la disposizione, è previsto che il provvedimento di sospensione è immediatamente esecutivo, e ciò in deroga all articolo 19, ultimo comma, del D. Lgs. 472/1997, secondo cui le sanzioni accessorie sono eseguite quando il provvedimento di irrogazione è divenuto definitivo. 7

Siccome il provvedimento è immediatamente esecutivo, gli atti di sospensione sono comunicati all Ordine professionale ovvero al soggetto competente alla tenuta dell Albo affinché ne sia data pubblicazione sul relativo sito internet. L irrogazione della sanzione, quindi la sospensione dell attività, è demandata alla direzione regionale dell Agenzia delle Entrate competente per territorio, in relazione al domicilio fiscale del contribuente. In tal caso, gli atti inerenti la sanzione accessoria devono essere notificati all Albo o all Ordine, oltreché naturalmente all interessato, nel termine di sei mesi dalla contestazione dell ultima violazione. Questa incombenza è prevista a pena di decadenza. Nel caso in cui tali violazioni siano commesse nell esercizio in forma associata di attività professionale, la sanzione accessoria, di cui al nuovo comma 2 septies dell articolo 12 del D. Lgs. 471/1997, è disposta nei confronti di tutti gli associati. Alle nuove disposizioni sono interessati i lavoratori autonomi che, a differenza delle imprese, non rilasciano ricevuta o scontrino fiscale, ma emettono regolare fattura all atto dell effettuazione della prestazione. Ciò vuol dire che, mentre per gli esercenti attività commerciali è più facile constatare con immediatezza la mancata emissione dello scontrino e/o della ricevuta fiscale (l ipotesi usuale è quella del cliente che al controllo viene trovato senza il documento nelle vicinanze dell esercizio in cui si svolge l attività), per i professionisti la violazione può essere contestata solo in caso di verifica fiscale, quindi anche a distanza di qualche tempo da quando la violazione è stata commessa. Il legislatore, con la descritta sanzione contenuta nella manovra di Ferragosto, ha di fatto esteso ai professionisti le misure finora applicate ai commercianti al minuto che omettono reiteratamente il rilascio degli scontrini fiscali; per loro, però, non sussistendo il requisito della licenza per l esercizio dell attività, bensì quello dell iscrizione all Albo o all Ordine, è stata prevista la sospensione di quest ultima. La sospensione, infatti, aveva avuto origine nel contesto della normativa in materia di emissione di scontrini e ricevute fiscali. Solo in occasione della riforma delle sanzioni tributarie non penali del 1997, è stata inclusa, più che altro per ragioni di organicità, nel D.Lgs. 472/1997, ma sempre comunque riferita ai contribuenti obbligati all emissione di scontrini e ricevute fiscali. Osservazioni 8

Trattandosi di un provvedimento così grave, che scatta a seguito della constatazione palese dell omissione del documento fiscale, la sua decorrenza ha effetto dal 13 agosto 2011. Si ricorda, infine, che avverso il provvedimento di sospensione emesso ai sensi dell'articolo 12, comma 2-sexies, D. Lgs 471/1997, è ammesso ricorso alla Commissione tributaria provinciale competente. - Riproduzione riservata - 9