Ordinanza sulla statistica del commercio esterno

Documenti analoghi
Ordinanza sulla statistica del commercio esterno

Merci svizzere di ritorno: trattamento in materia di dazio e IVA

Ordinanza sulle tasse dell Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria

Ordinanza concernente il mercato delle uova

Ordinanza concernente l importazione, il transito e l esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi

Ordinanza concernente i contributi all esportazione di prodotti agricoli trasformati

Ordinanza concernente i contributi all esportazione di prodotti agricoli trasformati

Ordinanza sulla protezione delle topografie di prodotti a semiconduttori

del 2 febbraio 1972 (Stato 11 giugno 2002)

Trattato di Commercio tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Cecoslovacca 2. Traduzione 1. (Stato 4 maggio 2004)

Ordinanza concernente il mercato delle uova

Ordinanza sulle tasse dell Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria

Ordinanza sull approntamento delle prove d origine. del 28 maggio 1997 (Stato 26 giugno 2001)

Ordinanza Ordinanza concernente l importazione, il transito e l esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi

Ordinanza concernente il mercato delle uova

Ordinanza del DFF sulle aliquote dei contributi all esportazione dei prodotti agricoli di base

Ordinanza concernente il mercato delle uova

Ordinanza concernente l importazione, il transito e l esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi

Dichiarazione doganale semplificata di piccoli invii nella procedura DA

Ordinanza sul controllo del commercio dei vini

Ordinanza concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero

Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 43 capoverso 1 della legge del 6 ottobre sull imposizione della birra (LIB), ordina:

Ordinanza sul traffico di rifiuti

Il Consiglio federale svizzero, vista la cifra IV della legge federale del 24 marzo sulla soppressione della legge sui cereali ordina:

Ordinanza sulla dichiarazione concernente il legno e i prodotti del legno

Ordinanza che modifica la tariffa doganale allegata alla legge sulla tariffa delle dogane e altri atti normativi in relazione con lo zucchero

Ordinanza del DFE sull agricoltura biologica

Ordinanza concernente gli emolumenti dell Ufficio federale delle strade

Ordinanza concernente gli elementi di protezione industriale e gli elementi mobili applicabili all importazione di prodotti agricoli trasformati

Ordinanza sui servizi di certificazione elettronica

Dichiarazione doganale di stampati periodici al di fuori degli orari d imposizione

Disegno. del. L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 24 maggio , decreta:

Ordinanza concernente la valorizzazione, l importazione e l esportazione di patate

Tassa d incentivazione sui composti organici volatili (COV) Procedura nell ambito dell imposizione doganale

Ordinanza sugli emolumenti e le indennità per la sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni

del 4 novembre 1987 (Stato 1 gennaio 2017)

Ordinanza sull utilizzazione delle carte federali

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali

del 10 aprile 2017 (Stato 12 aprile 2017)

Ordinanza concernente gli emolumenti per la distribuzione di pubblicazioni della Confederazione

Ordinanza sugli emolumenti per il traffico di animali

Ordinanza sulla Cassa di previdenza del personale delle dogane

Ordinanza concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero

Ordinanza sulla meteorologia e la climatologia

Protocollo franco-svizzero concernente l amministrazione del contingente di vini francesi destinati alla clientela particolare svizzera

Ordinanza concernente la dichiarazione di prodotti agricoli ottenuti mediante metodi vietati in Svizzera

del 10 aprile 2017 Scopo e oggetto contagiosa (Lumpy skin disease) in Svizzera.

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Finlandia concernente i trasporti internazionali su strada

Concluso il 30 giugno 1995 Entrato in vigore mediante scambio di note il 17 maggio a) oltre 9 viaggiatori seduti, conducente compreso b) merci;

Ordinanza concernente i supplementi e gli aiuti nel settore lattiero 1

Ordinanza sull organizzazione della Cancelleria federale

Ordinanza sulla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e dei prodotti agricoli trasformati

del 18 novembre 2015 (Stato 1 gennaio 2016)

UNIONE EUROPEA ESPORTAZIONE DI ARMI DA FUOCO [regolamento (UE) n. 258/2012]

Ordinanza concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero

Legge sul censimento federale della popolazione

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 25 capoverso 3 e 34 capoverso 1 della legge del 14 dicembre sul cinema (legge), ordina:

Ordinanza concernente i supplementi e la registrazione dei dati nel settore lattiero

Ordinanza concernente i contingenti per i viaggi di veicoli da 40 tonnellate e di veicoli vuoti o con carichi leggeri

Ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri

Ordinanza sulle basi temporali dell imposta federale diretta

Animali da compagnia. Edizione Imposta sul valore aggiunto (IVA) Pubbl Valida a partire dal 1 gennaio 2011

Decreto del Consiglio federale concernente un imposta federale sulle bevande 1

del 20 dicembre 1985 (Stato 1 gennaio 2013)

Tassa d'incentivazione sui composti organici volatili (COV)

Accordo

Ordinanza sugli assegni familiari nell agricoltura

Ordinanza del DDPS concernente le automobili per istruttori

Regolamento R Pesca marittima (IUU) Sezione Esecuzione dei compiti A.28 1 marzo 2017

Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole

FACSIMILE DEL CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE EUR.1 E DOMANDA DI CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE EUR.1. Istruzioni per la stampa

Ordinanza concernente il sussidio della Confederazione per la riduzione dei premi nell assicurazione malattie

Designazione della merce

Ordinanza dell Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle banche estere in Svizzera

Ordinanza dell Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle banche estere in Svizzera

Commercio con l estero

del 18 novembre 2015 (Stato 27 agosto 2016)

Ordinanza sull educazione fisica nelle scuole professionali

Ordinanza

Legge federale sul collocamento e il personale a prestito

Intesa d esecuzione sulle consegne sorvegliate transfrontaliere tra la Svizzera e l Italia

sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale

Ordinanza sull aiuto al Servizio consultivo e sanitario in materia di allevamento di piccoli ruminanti

Ordinanza sull organizzazione della statistica federale

Ordinanza sulle epizoozie

Ordinanza concernente gli emolumenti per la distribuzione di pubblicazioni della Confederazione

Ordinanza concernente la ricerca agronomica

REGOLAMENTO (UE) del 13 ottobre 2015 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento europeo e del

Ordinanza concernente provvedimenti a favore del mercato della frutta e della verdura

Ordinanza concernente l impiego delle designazioni «montagna» e «alpe» per i prodotti agricoli e le derrate alimentari da essi ottenute

Ordinanza sui precursori e altre sostanze chimiche utilizzate per la fabbricazione di stupefacenti e sostanze psicotrope

Depositi fiscali autorizzati per tabacchi manufatti. Prescrizioni amministrative della DGD

Ordinanza concernente le designazioni «montagna» e «alpe» per i prodotti agricoli e per i prodotti agricoli trasformati

Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (

Ordinanza relativa ai brevetti d invenzione

Ordinanza concernente lo sdoganamento mediante trasmissione elettronica di dati

del 20 marzo 1981 (Stato 1 gennaio 2009)

Ordinanza sulle tasse in materia di registro di commercio 1

ordinanza. sull agricoltura biologica e la designazione dei prodotti vegetali e delle derrate alimentari biologici

Ordinanza sul computo globale dell imposta

Transcript:

Ordinanza sulla statistica del commercio esterno 632.14 del 5 dicembre 1988 (Stato 14 marzo 2000) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 15 capoverso 1 della legge del 9 ottobre 1986 1 sulla tariffa delle dogane; visto l articolo 5 capoverso 1 della legge del 9 ottobre 1992 2 sulla statistica federale; 3 in esecuzione della convenzione internazionale del 14 dicembre 1928/9 dicembre 1948 4 concernente le statistiche economiche; visto l'articolo 3 della convenzione internazionale del 14 giugno 1983 5 sul Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, ordina: Art. 1 Scopo 1 La statistica del commercio esterno deve informare in particolare su: a. l'importazione, l'esportazione e il transito di merci suddivise secondo i prodotti e i Paesi; b. i modi di trasporto utilizzati per l'importazione, l'esportazione e il transito; c. l'evoluzione dei prezzi delle merci importate ed esportate. 2 Essa è parte integrante delle statistiche economiche allestite dalla Confederazione, in particolare della contabilità nazionale e della bilancia dei pagamenti. Art. 2 Competenze La statistica del commercio esterno è elaborata dalla Direzione generale delle dogane. Art. 3 Base La statistica del commercio esterno è fondata sulle dichiarazioni doganali. Art. 4 Allestimento delle dichiarazioni doganali 1 Le dichiarazioni doganali devono essere firmate dalle persone che adempiono l'obbligo della denunzia doganale. RU 1988 2047 1 RS 632.10 2 RS 431.01 3 Nuovo testo delle 1 e 2 comma giusta il n. I dell'o del 19 gen. 2000 (RU 2000 611). 4 RS 0.632.14 5 RS 0.632.11 1

632.14 Tariffa doganale svizzera 2 Le dichiarazioni d esportazione per merci commerciali devono essere allestite e firmate dall esportatore. 3 Nel quadro di accordi (art. 72a della LF sulle dogane 6 ), la Direzione generale delle dogane può dispensare dalla firma la persona obbligata a fare la dichiarazione doganale e l'esportatore, senza pregiudizio della loro responsabilità. Art. 5 Contenuto delle dichiarazioni doganali 1 Le dichiarazioni devono contenere i dati prescritti negli articoli 6 a 11. 2 Il Dipartimento federale delle finanze può esigere indicazioni supplementari. Queste ultime sono pubblicate nella tariffa delle dogane. 3 La Direzione generale delle dogane può autorizzare semplificazioni in determinati casi o per determinati traffici. Art. 6 Importatore, destinatario, esportatore 1 La dichiarazione d'importazione deve recare il nome del destinatario, il suo indirizzo con il numero postale d'avviamento e, quando il destinatario non sia nel tempo stesso importatore, il nome e l'indirizzo di quest'ultimo. È reputata destinatario la persona fisica o giuridica nel territorio doganale svizzero alla quale è consegnata la merce. È reputato importatore colui che introduce o fa introdurre per proprio conto la merce nel territorio doganale svizzero. 2 La dichiarazione d'esportazione deve menzionare il nome dell'esportatore e il suo indirizzo con il numero postale d'avviamento. È reputato esportatore chi spedisce o fa spedire all'estero la merce per suo conto e per conto dell'acquirente domiciliato all'estero. Art. 7 Designazione della merce La merce deve essere dichiarata con una designazione tecnica o commerciale (nome usuale) quanto precisa possibile, con la menzione del numero corrispondente della tariffa delle dogane. Art. 8 Quantità 1 La dichiarazione d'importazione o d'esportazione deve indicare la massa lorda (peso lordo) e la massa netta (peso netto), in chilogrammi, salvo diverso disposto della tariffa delle dogane. 2 Nella dichiarazione per il transito si deve indicare unicamente la massa lorda; per gli animali vivi sdoganati secondo il numero dei capi, unicamente il numero. 6 RS 631.0 2

Statistica del commercio esterno 632.14 Art. 9 Valore 1 La dichiarazione indica il valore statistico della merce in franchi svizzeri (valore franco frontiera svizzera). Detto valore corrisponde al prezzo fatturato, tenuto conto degli aumenti e deduzioni secondo il capoverso 3. 2 Se una merce è importata o esportata senza essere stata fatturata, o se l'importo fatturato non corrisponde al valore effettivo, è reputato determinante il prezzo che sarebbe fatturato a un terzo indipendente. 3 Le spese di trasporto e d'assicurazione, nonché le altre spese sino al confine svizzero sono comprese nel valore dichiarato, mentre sono dedotti i ribassi e gli sconti (cif all'importazione, fob all'esportazione). Il dazio, le imposte o le altre tasse riscosse in virtù della legislazione svizzera non devono essere inclusi nel valore dichiarato; all'esportazione, sono aggiunti al valore, qualora non siano rimborsabili. Art. 10 Paesi interessati 1 La dichiarazione deve contenere: 7 a. all'importazione, il Paese di produzione; b. all'esportazione, il Paese di destinazione; c. 8 nel transito, il Paese di provenienza e quello di destinazione. 2 È reputato Paese di produzione: a. il Paese d origine ai sensi della sezione 2 (criteri d origine) dell ordinanza del 4 luglio 1984 9 sull attestazione dell origine; b. il Paese terzo in cui la merce è nazionalizzata mediante pagamento del dazio o ammissione in franchigia prima di essere importata in Svizzera; c. il Paese di spedizione all importazione da un unione doganale, vale a dire il Paese dal quale viene spedita la merce, senza che quest ultima abbia subito una modificazione del suo statuto giuridico durante il trasporto (p. es. cambiamento di proprietà). 10 3 È reputato Paese di destinazione il Paese nel quale la merce è utilizzata, trasformata, perfezionata o lavorata in altro modo. 4 Per Paese di provenienza s intende il Paese dal quale la merce viene esportata o rispedita. 11 5 I Paesi sono dichiarati conformemente al repertorio dei Paesi pubblicato dalla Direzione generale delle dogane. 7 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 19 gen. 2000 (RU 2000 611). 8 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 19 gen. 2000 (RU 2000 611). 9 RS 946.31 10 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 19 gen. 2000 (RU 2000 611). 11 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 19 gen. 2000 (RU 2000 611). 3

632.14 Tariffa doganale svizzera Art. 11 Modi di trasporto 1 Le dichiarazioni d importazione e d esportazione indicano il modo di trasporto utilizzato all atto del passaggio della frontiera; quelle per il transito, il modo di trasporto utilizzato per attraversare la Svizzera. 2 Per i trasporti stradali, aerei e navali bisogna indicare, inoltre, il codice del Paese d immatricolazione del mezzo di trasporto. Art. 12 Provvedimenti di controllo Per i bisogni della statistica del commercio esterno, l amministrazione delle dogane può far verificare, controllare o rettificare le dichiarazioni delle persone assoggettate al controllo doganale. Essa può esigere da queste ultime, come pure dai destinatari, importatori ed esportatori, la produzione di tutti i documenti che permettano di verificare l'esattezza delle informazioni fornite e consultare i libri, i documenti commerciali come pure gli altri documenti e banche di dati. Art. 13 Obbligo del segreto Le indicazioni contenute nelle dichiarazioni o nei documenti giustificativi devono essere mantenute segrete da tutte le autorità e persone che ne vengono a conoscenza. Art. 14 12 Art. 15 Pubblicazioni e prestazioni di servizi statistici 13 1 I risultati della statistica del commercio esterno sono pubblicati dalla Direzione generale delle dogane in forma confacente per gli utenti o resi accessibili in altra forma appropriata. 14 2 Le pubblicazioni concernenti la statistica del commercio esterno comprendono segnatamente: 15 a. rilevamenti mensili e annuali delle importazioni e delle esportazioni ripartite, per quantità e valore, secondo le voci della tariffa delle dogane e secondo i Paesi di produzione e di destinazione; b. rilevamenti del traffico di perfezionamento e del traffico confinario; c. rilevamento delle importazioni, delle esportazioni e del transito secondo i modi di trasporto; d. rilevamenti degli introiti doganali; e. indici del volume e del valore medio; f. commenti concernenti la struttura e l'evoluzione del commercio esterno della Svizzera. 12 Abrogato dal n. I dell O del 19 gen. 2000 (RU 2000 611). 13 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 19 gen. 2000 (RU 2000 611). 14 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 19 gen. 2000 (RU 2000 611). 15 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 19 gen. 2000 (RU 2000 611). 4

Statistica del commercio esterno 632.14 2bis La Direzione generale delle dogane gestisce una banca di dati statistici accessibile online (SWISS-impex). I dati essenziali della statistica del commercio esterno sono liberamente consultabili in Internet. 16 3 La Direzione generale delle dogane può raggruppare certe cifre di una statistica se la loro pubblicazione particolareggiata rischia di arrecare grave pregiudizio agli interessi svizzeri. 4 Essa può rinunciare al censimento statistico di quantità trascurabili di merci, in quanto siffatta misura non influenzi essenzialmente il valore informativo della statistica del commercio esterno e nessun interesse economico di portata generale vi si opponga. 5 Essa può elaborare e all'occorrenza pubblicare statistiche speciali. Su domanda, può allestire rilevamenti speciali. 6 La Direzione generale delle dogane riscuote delle tasse per le pubblicazioni e prestazioni di servizi statistici. Quest ultime si fondano sull ordinanza del 30 giugno 1993 17 sugli emolumenti per le prestazioni di servizi statistici delle unità amministrative della Confederazione. 18 Art. 16 19 Art. 17 Disposizioni finali 1 La Direzione generale delle dogane è incaricata dell'esecuzione. 2 L'ordinanza del 10 gennaio 1972 20 sulla statistica del commercio esterno è abrogata. 3 La presente ordinanza entra in vigore il 1 gennaio 1989. 16 Introdotto dal n. I dell O del 19 gen. 2000 (RU 2000 611). 17 RS 431.09 18 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 19 gen. 2000 (RU 2000 611). 19 Abrogato dal n. I dell O del 19 gen. 2000 (RU 2000 611). 20 [RU 1972 86, 1974 1953, 1984 913 art. 27 n. 2, 1987 2369] 5

632.14 Tariffa doganale svizzera 6