Ordinanza sulla statistica del commercio esterno 632.14 del 5 dicembre 1988 (Stato 14 marzo 2000) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 15 capoverso 1 della legge del 9 ottobre 1986 1 sulla tariffa delle dogane; visto l articolo 5 capoverso 1 della legge del 9 ottobre 1992 2 sulla statistica federale; 3 in esecuzione della convenzione internazionale del 14 dicembre 1928/9 dicembre 1948 4 concernente le statistiche economiche; visto l'articolo 3 della convenzione internazionale del 14 giugno 1983 5 sul Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, ordina: Art. 1 Scopo 1 La statistica del commercio esterno deve informare in particolare su: a. l'importazione, l'esportazione e il transito di merci suddivise secondo i prodotti e i Paesi; b. i modi di trasporto utilizzati per l'importazione, l'esportazione e il transito; c. l'evoluzione dei prezzi delle merci importate ed esportate. 2 Essa è parte integrante delle statistiche economiche allestite dalla Confederazione, in particolare della contabilità nazionale e della bilancia dei pagamenti. Art. 2 Competenze La statistica del commercio esterno è elaborata dalla Direzione generale delle dogane. Art. 3 Base La statistica del commercio esterno è fondata sulle dichiarazioni doganali. Art. 4 Allestimento delle dichiarazioni doganali 1 Le dichiarazioni doganali devono essere firmate dalle persone che adempiono l'obbligo della denunzia doganale. RU 1988 2047 1 RS 632.10 2 RS 431.01 3 Nuovo testo delle 1 e 2 comma giusta il n. I dell'o del 19 gen. 2000 (RU 2000 611). 4 RS 0.632.14 5 RS 0.632.11 1
632.14 Tariffa doganale svizzera 2 Le dichiarazioni d esportazione per merci commerciali devono essere allestite e firmate dall esportatore. 3 Nel quadro di accordi (art. 72a della LF sulle dogane 6 ), la Direzione generale delle dogane può dispensare dalla firma la persona obbligata a fare la dichiarazione doganale e l'esportatore, senza pregiudizio della loro responsabilità. Art. 5 Contenuto delle dichiarazioni doganali 1 Le dichiarazioni devono contenere i dati prescritti negli articoli 6 a 11. 2 Il Dipartimento federale delle finanze può esigere indicazioni supplementari. Queste ultime sono pubblicate nella tariffa delle dogane. 3 La Direzione generale delle dogane può autorizzare semplificazioni in determinati casi o per determinati traffici. Art. 6 Importatore, destinatario, esportatore 1 La dichiarazione d'importazione deve recare il nome del destinatario, il suo indirizzo con il numero postale d'avviamento e, quando il destinatario non sia nel tempo stesso importatore, il nome e l'indirizzo di quest'ultimo. È reputata destinatario la persona fisica o giuridica nel territorio doganale svizzero alla quale è consegnata la merce. È reputato importatore colui che introduce o fa introdurre per proprio conto la merce nel territorio doganale svizzero. 2 La dichiarazione d'esportazione deve menzionare il nome dell'esportatore e il suo indirizzo con il numero postale d'avviamento. È reputato esportatore chi spedisce o fa spedire all'estero la merce per suo conto e per conto dell'acquirente domiciliato all'estero. Art. 7 Designazione della merce La merce deve essere dichiarata con una designazione tecnica o commerciale (nome usuale) quanto precisa possibile, con la menzione del numero corrispondente della tariffa delle dogane. Art. 8 Quantità 1 La dichiarazione d'importazione o d'esportazione deve indicare la massa lorda (peso lordo) e la massa netta (peso netto), in chilogrammi, salvo diverso disposto della tariffa delle dogane. 2 Nella dichiarazione per il transito si deve indicare unicamente la massa lorda; per gli animali vivi sdoganati secondo il numero dei capi, unicamente il numero. 6 RS 631.0 2
Statistica del commercio esterno 632.14 Art. 9 Valore 1 La dichiarazione indica il valore statistico della merce in franchi svizzeri (valore franco frontiera svizzera). Detto valore corrisponde al prezzo fatturato, tenuto conto degli aumenti e deduzioni secondo il capoverso 3. 2 Se una merce è importata o esportata senza essere stata fatturata, o se l'importo fatturato non corrisponde al valore effettivo, è reputato determinante il prezzo che sarebbe fatturato a un terzo indipendente. 3 Le spese di trasporto e d'assicurazione, nonché le altre spese sino al confine svizzero sono comprese nel valore dichiarato, mentre sono dedotti i ribassi e gli sconti (cif all'importazione, fob all'esportazione). Il dazio, le imposte o le altre tasse riscosse in virtù della legislazione svizzera non devono essere inclusi nel valore dichiarato; all'esportazione, sono aggiunti al valore, qualora non siano rimborsabili. Art. 10 Paesi interessati 1 La dichiarazione deve contenere: 7 a. all'importazione, il Paese di produzione; b. all'esportazione, il Paese di destinazione; c. 8 nel transito, il Paese di provenienza e quello di destinazione. 2 È reputato Paese di produzione: a. il Paese d origine ai sensi della sezione 2 (criteri d origine) dell ordinanza del 4 luglio 1984 9 sull attestazione dell origine; b. il Paese terzo in cui la merce è nazionalizzata mediante pagamento del dazio o ammissione in franchigia prima di essere importata in Svizzera; c. il Paese di spedizione all importazione da un unione doganale, vale a dire il Paese dal quale viene spedita la merce, senza che quest ultima abbia subito una modificazione del suo statuto giuridico durante il trasporto (p. es. cambiamento di proprietà). 10 3 È reputato Paese di destinazione il Paese nel quale la merce è utilizzata, trasformata, perfezionata o lavorata in altro modo. 4 Per Paese di provenienza s intende il Paese dal quale la merce viene esportata o rispedita. 11 5 I Paesi sono dichiarati conformemente al repertorio dei Paesi pubblicato dalla Direzione generale delle dogane. 7 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 19 gen. 2000 (RU 2000 611). 8 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 19 gen. 2000 (RU 2000 611). 9 RS 946.31 10 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 19 gen. 2000 (RU 2000 611). 11 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 19 gen. 2000 (RU 2000 611). 3
632.14 Tariffa doganale svizzera Art. 11 Modi di trasporto 1 Le dichiarazioni d importazione e d esportazione indicano il modo di trasporto utilizzato all atto del passaggio della frontiera; quelle per il transito, il modo di trasporto utilizzato per attraversare la Svizzera. 2 Per i trasporti stradali, aerei e navali bisogna indicare, inoltre, il codice del Paese d immatricolazione del mezzo di trasporto. Art. 12 Provvedimenti di controllo Per i bisogni della statistica del commercio esterno, l amministrazione delle dogane può far verificare, controllare o rettificare le dichiarazioni delle persone assoggettate al controllo doganale. Essa può esigere da queste ultime, come pure dai destinatari, importatori ed esportatori, la produzione di tutti i documenti che permettano di verificare l'esattezza delle informazioni fornite e consultare i libri, i documenti commerciali come pure gli altri documenti e banche di dati. Art. 13 Obbligo del segreto Le indicazioni contenute nelle dichiarazioni o nei documenti giustificativi devono essere mantenute segrete da tutte le autorità e persone che ne vengono a conoscenza. Art. 14 12 Art. 15 Pubblicazioni e prestazioni di servizi statistici 13 1 I risultati della statistica del commercio esterno sono pubblicati dalla Direzione generale delle dogane in forma confacente per gli utenti o resi accessibili in altra forma appropriata. 14 2 Le pubblicazioni concernenti la statistica del commercio esterno comprendono segnatamente: 15 a. rilevamenti mensili e annuali delle importazioni e delle esportazioni ripartite, per quantità e valore, secondo le voci della tariffa delle dogane e secondo i Paesi di produzione e di destinazione; b. rilevamenti del traffico di perfezionamento e del traffico confinario; c. rilevamento delle importazioni, delle esportazioni e del transito secondo i modi di trasporto; d. rilevamenti degli introiti doganali; e. indici del volume e del valore medio; f. commenti concernenti la struttura e l'evoluzione del commercio esterno della Svizzera. 12 Abrogato dal n. I dell O del 19 gen. 2000 (RU 2000 611). 13 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 19 gen. 2000 (RU 2000 611). 14 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 19 gen. 2000 (RU 2000 611). 15 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 19 gen. 2000 (RU 2000 611). 4
Statistica del commercio esterno 632.14 2bis La Direzione generale delle dogane gestisce una banca di dati statistici accessibile online (SWISS-impex). I dati essenziali della statistica del commercio esterno sono liberamente consultabili in Internet. 16 3 La Direzione generale delle dogane può raggruppare certe cifre di una statistica se la loro pubblicazione particolareggiata rischia di arrecare grave pregiudizio agli interessi svizzeri. 4 Essa può rinunciare al censimento statistico di quantità trascurabili di merci, in quanto siffatta misura non influenzi essenzialmente il valore informativo della statistica del commercio esterno e nessun interesse economico di portata generale vi si opponga. 5 Essa può elaborare e all'occorrenza pubblicare statistiche speciali. Su domanda, può allestire rilevamenti speciali. 6 La Direzione generale delle dogane riscuote delle tasse per le pubblicazioni e prestazioni di servizi statistici. Quest ultime si fondano sull ordinanza del 30 giugno 1993 17 sugli emolumenti per le prestazioni di servizi statistici delle unità amministrative della Confederazione. 18 Art. 16 19 Art. 17 Disposizioni finali 1 La Direzione generale delle dogane è incaricata dell'esecuzione. 2 L'ordinanza del 10 gennaio 1972 20 sulla statistica del commercio esterno è abrogata. 3 La presente ordinanza entra in vigore il 1 gennaio 1989. 16 Introdotto dal n. I dell O del 19 gen. 2000 (RU 2000 611). 17 RS 431.09 18 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 19 gen. 2000 (RU 2000 611). 19 Abrogato dal n. I dell O del 19 gen. 2000 (RU 2000 611). 20 [RU 1972 86, 1974 1953, 1984 913 art. 27 n. 2, 1987 2369] 5
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