Tassa d'incentivazione sui composti organici volatili (COV)

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1 Dipartimento federale delle finanze DFF Amministrazione federale delle dogane AFD Direzione generale delle dogane Tassa d'incentivazione sui composti organici volatili (COV) Volantino informativo generale 1 - concernente la procedura relativa all'importazione e all'esportazione di COV - concernente l'acquisto e la consegna di COV in Svizzera - concernente la restituzione della tassa d'incentivazione sui COV 1. In generale 1.1. Basi legali Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (LPAmb; RS ), articoli 35a e 35c Ordinanza del 12 novembre 1997 relativa alla tassa d'incentivazione sui composti organici volatili (OCOV; RS ) La legge e l'ordinanza possono essere consultate in Internet ( Sistema di riscossione I COV, quali sostanze, sono assoggettati alla tassa quando vengono importati o prodotti nel nostro Paese. Per effetto di tale sistema di riscossione i prodotti contenenti COV fabbricati in Svizzera sono già stati gravati dalla tassa sui COV addizionati alle miscele. Per contro, i prodotti contenenti COV importati vanno assoggettati all'imposta all'atto dell'importazione a seconda del tenore di sostanze ivi contenute. È considerato territorio svizzero il territorio nazionale svizzero e le enclavi doganali estere (tra l'altro il Principato del Liechtenstein), ma non le enclavi doganali svizzere (p.es. Samnaun) Definizione (art. 1 OCOV) Sono considerati composti organici volatili (COV) ai sensi dell'ordinanza i composti organici con una pressione di vapore di almeno 0,1 mbar a 20 C oppure con un punto di ebollizione di 240 C al massimo a 1013,25 mbar. 1 Le disposizioni deroganti per i titolari di un'autorizzazione per l'acquisto di COV temporaneamente non gravati dalla tassa, la procedura per i fabbricanti di COV in Svizzera nonché quella per il bilancio dei COV e l'interpretazione dell'articolo 9 OCOV sono contenute in volantini informativi separati. Mod i

2 1.4. Sottostanno alla tassa: a. i COV che figurano nell'elenco delle sostanze (allegato 1 OCOV); b. i COV secondo la lettera a) in prodotti importati che figurano nell'elenco dei prodotti (allegato 2 OCOV). Elenco delle sostanze (allegato 1 OCOV) Tutti i COV soggetti alla tassa sono descritti singolarmente nell'allegato 1 dell'ordinanza. L elenco ivi contenuto stabilisce per contribuenti e autorità esecutive quali COV sono assoggettati alla tassa. I composti organici che rispondono alla definizione data per i COV alla cifra 1.3., ma che non figurano nell'elenco delle sostanze non sono assoggettati alla tassa d'incentivazione. Elenco dei prodotti (allegato 2 OCOV) I COV che figurano nell'elenco delle sostanze sono soggetti alla tassa anche se vengono importati in prodotti che li contengono. I rispettivi prodotti sono menzionati nell'elenco dei prodotti. All'atto dell'importazione la tassa viene riscossa sui COV contenuti in tali prodotti e ad essa assoggettati. L'elenco dei prodotti si fonda sulla tariffa doganale svizzera. Per valutare se nel singolo caso una merce va inserita o no nell'elenco dei prodotti è determinante esclusivamente la classificazione tariffale. I prodotti citati nell'elenco dei prodotti che non contengono COV non sono assoggettati alla tassa d'incentivazione Esenzione/restituzione Per principio sono esenti dalla tassa d'incentivazione i COV - impiegati come carburanti o combustibili; - trasportati attraverso il territorio doganale o esportati; - impiegati o trattati in modo che non possano pervenire nell'ambiente. Sono inoltre esenti dalla tassa i COV - presenti in prodotti, nei quali il tenore di COV è al massimo del 3 per cento (% massa) 2 ; - presenti in prodotti che non figurano nell'elenco dei prodotti; - impiegati o trattati in modo tale che le loro emissioni siano nettamente inferiori ai limiti imposti dalla legge (cfr. volantino informativo concernente l'art. 9 OCOV; mod ). Dato che la prova della franchigia può solitamente essere presentata solo dopo l'uso dei COV, l'esenzione viene di regola concessa sotto forma di restituzione. 2 I COV contenuti in prodotti sono esenti dalla tassa solo se il loro tenore ammonta al massimo al 3 per cento. Se il tenore è superiore al 3 per cento, i COV contenuti nelle miscele e negli oggetti sono interamente assoggettati alla tassa d'incentivazione. 2

3 All'atto dell'importazione di COV presenti in prodotti - nei quali il tenore di COV è al massimo del 3 per cento (% massa), o - che non figurano nell'elenco dei prodotti la tassa non viene riscossa. Se tali prodotti vengono fabbricati in Svizzera, su domanda del fabbricante i COV in essi contenuti sono esenti dalla tassa, ossia la tassa viene restituita L'aliquota della tassa è fissata a franchi 3 per ogni chilogrammo di COV Acquisto di COV temporaneamente non gravati dalla tassa (procedura di impegno volontario) La Direzione generale delle dogane (DGD) può accordare un'autorizzazione per l'acquisto di COV temporaneamente non gravati dalla tassa a persone che per almeno 50 tonnellate di COV all'anno si impegnano: a. a utilizzarle o trattarle in modo che non possano pervenire nell'ambiente, oppure b. ad esportarle. Essa può concedere detta autorizzazione anche alle persone che utilizzano una sostanza secondo l allegato 1 OCOV, se esse provano che: a. la sostanza utilizzata è pari ad almeno il 55 per cento della quantità complessiva di COV utilizzata b. utilizzano annualmente almeno una tonnellata di tale sostanza; e c. attraverso la trasformazione chimica indotta dalla procedura di utilizzazione, l emissione di tale sostanza nell ambiente raggiunge in media al massimo il 2 per cento. L'autorizzazione può essere accordata anche a persone che esercitano un commercio all'ingrosso di COV e che provano ad avere in media almeno 50 tonnellate di COV quali scorte di magazzino. La dichiarazione di impegno volontario o la prova relativa alle scorte devono essere depositate presso la DGD Bilancio dei COV Devono allestire un bilancio dei COV coloro che - rivendicano l'esenzione dalla tassa sui COV impiegati o trattati in modo tale che i composti non vengano immessi nell'ambiente; - rivendicano l'esenzione dalla tassa sui COV impiegati o trattati in modo tale che le loro emissioni siano nettamente inferiori ai limiti imposti dalla legge; - hanno ottenuto un'autorizzazione secondo la procedura di impegno volontario. 3

4 2. Importazione La tassa d'incentivazione viene per principio riscossa all'importazione. La legislazione doganale viene applicata per analogia per la riscossione e per la procedura. In correlazione con la tassa d'incentivazione, nella dichiarazione d'importazione occorre indicare: la quantità di COV in chilogrammi il codice relativo al genere di tributi suppletivi (CGTS) 700 e il numero convenzionale relativo ai tributi suppletivi (NCTS) 001 La quantità di COV contenuta nelle merci importate deve essere dichiarata in modo vincolante (i dati relativi possono essere forniti anche dall'importatore, risp. dal destinatario). Tuttavia, se un invio comprende diversi prodotti contenenti COV dichiarati a un unica voce di tariffa, da un documento d accompagnamento separato (fattura, bollettino di consegna ecc.) deve essere desumibile, per ogni prodotto, la quantità di COV in chilogrammi o il tenore di COV in percentuale del peso nonché la massa netta. Nella dichiarazione d'importazione deve essere indicata, per ogni linea tariffale, la quantità di COV puri. Per i prodotti citati nell'elenco dei prodotti che non contengono COV o il cui tenore di COV ammonta al massimo al 3 per cento, nella dichiarazione d'importazione bisogna apporre l'annotazione "senza tassa COV". I titolari di un'autorizzazione nell'ambito della procedura di impegno volontario possono importare i COV in esenzione temporanea dalla tassa. L'importazione in esenzione temporanea dalla tassa è inoltre possibile per le importazioni di terzi (p.es. commerciante) per conto di un titolare di un'autorizzazione nella procedura di impegno volontario, sempre che quest'ultimo sia indicato nella fattura del fornitore estero quale destinatario (nella dichiarazione d'importazione il commerciante figura quale importatore e il titolare dell autorizzazione quale destinatario). Nella dichiarazione d'importazione occorre indicare il numero dell'autorizzazione del destinatario rilasciato dalla DGD e la data d'emissione di tale autorizzazione, la quantità di COV nonché il CGTS 700 e i NCTS 002. Imposta sul valore aggiunto: vedi cifra Esportazione I COV esportati definitivamente sono esenti dalla tassa d'incentivazione. La tassa viene restituita su richiesta (cfr. cifra 5). Dalla domanda di restituzione per i COV esportati deve essere desumibile la quantità di COV dichiarata sulla dichiarazione d esportazione. Nella dichiarazione d'esportazione bisogna pertanto indicare quanto segue: e-dec esportazione - tipo di restituzione 1 È richiesta(o) la restituzione / l'esonero della tassa d'incentivazione sui COV - quantità di COV in chilogrammi esportazione con NCTS - esportazione - codice di imposizione 25 - quantità di COV in chilogrammi 4

5 Tuttavia, se un invio comprende diversi prodotti contenenti COV dichiarati a un unica voce di tariffa, da un documento d accompagnamento separato (fattura, bollettino di consegna ecc.) deve essere desumibile, per ogni prodotto, la quantità di COV in chilogrammi o il tenore di COV in percentuale del peso nonché la massa netta. Nella dichiarazione d esportazione deve essere indicata, per ogni linea tariffale, la quantità di COV puri. Se lo speditore rinuncia alla restituzione, nella dichiarazione d esportazione non occorre fornire dati particolari in merito alla tassa d'incentivazione. Se tuttavia la quantità di COV esportati non viene dichiarata nella dichiarazione d esportazione, la tassa non può essere restituita. 4. Acquisto e rivendita in Svizzera Le persone che non dispongono di un'autorizzazione per l'acquisto di COV temporaneamente non gravati dalla tassa possono acquistare o fornire solo COV gravati dalla tassa. Ciò anche quando i COV vengono ceduti a titolari di un'autorizzazione nell'ambito della procedura di impegno volontario. Sempre che il destinatario necessiti di tali dati ai fini della restituzione, sulla fattura occorre inoltre indicare i dati seguenti: quantità di COV (in kg o % in peso) Se una fornitura comprende diversi prodotti contenenti COV, tali prodotti vanno elencati singolarmente indicando inoltre la rispettiva quantità di COV. prova dell avvenuto pagamento della tassa - per i COV tassati all'atto dell'importazione: o numero, data e ufficio doganale di una decisione d imposizione per il dazio con cui è stata riscossa la tassa d'incentivazione (si rinuncia ad una precisa assegnazione fisica; una determinata decisione d imposizione per il dazio può essere utilizzata come prova soltanto finché sarà stata defalcata la tassa con essa riscossa) o importo della tassa - per i COV, messi in commercio da titolari di un'autorizzazione nell'ambito della procedura di impegno volontario, risp. da fabbricanti di COV in Svizzera: o il numero dell'autorizzazione rilasciato dalla DGD, risp. il numero di riferimento della DGD (fabbricante) o importo della tassa - per i prodotti fabbricati in Svizzera e contenenti COV si può rinunciare alla prova nella forma summenzionata. L'importo della tassa va indicato separatamente sulla fattura. Dalla fattura (o da un'attestazione separata) dev'essere inoltre desumibile che si tratti effettivamente di prodotti fabbricati in Svizzera e non di prodotti importati provenienti dall estero. Imposta sul valore aggiunto: vedi cifra 6.1 5

6 5. Restituzione 5.1. Persone che hanno diritto alla restituzione per i COV esportati: lo speditore per i COV presenti in prodotti fabbricati in Svizzera - nei quali il tenore di COV è al massimo del 3 per cento, o - che non figurano nell'elenco dei prodotti: il fabbricante dei prodotti altri casi: Le aziende che usano o trattano i COV in modo tale che non possano pervenire nell'ambiente o che sono esenti dalla tassa a tenore dell'articolo 9 OCOV. In caso di eliminazione di residui contenenti COV, ha diritto alla restituzione l'azienda che elimina essa stessa i propri COV o che li consegna per l'eliminazione a destinatari esterni in possesso di un'autorizzazione secondo l ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif; RS ). Essa ha inoltre diritto alla restituzione della tassa per quelle quantità di COV che dopo la rigenerazione vengono eliminate professionalmente come scarti di riciclaggio Domanda di restituzione/importo minimo Esportazione Le domande di restituzione (mod ) per i COV esportati quali sostanze o in prodotti vanno inoltrate alla DGD. La domanda può riferirsi alle esportazioni eseguite in un periodo sino a 12 mesi. Alle domande di restituzione vanno allegati le copie delle liste d esportazione oppure una lista dei codici a barre relativa alle esportazioni effettuate o le decisioni d imposizione di NCTS - esportazione. Le fotocopie non sono riconosciute per la rivendicazione della restituzione. I giustificativi devono essere raggruppati e numerati (cfr. nota a tergo del mod ). Saranno rispediti al richiedente dopo il disbrigo della domanda. L'importo minimo per la restituzione all'esportazione è di 300 franchi per domanda di restituzione. Il diritto alla restituzione decade dopo due anni a contare dal momento della presentazione del motivo della restituzione. Altri casi Le domande di restituzione vanno inoltrate entro sei mesi dalla fine dell'anno d'esercizio alle autorità cantonali (uffici cantonali della protezione dell'aria). In questi casi l importo minimo ascende a 3000 franchi. Se per la restituzione è necessario un bilancio dei COV (cfr. cifra 1.8), il modulo per il bilancio (mod ) serve nel contempo da domanda di restituzione. I fabbricanti di prodotti contenenti COV usano il modulo (restituzione per i COV contenuti in prodotti nei quali il tenore di COV è al massimo del 3% o in prodotti che non figurano nell'elenco dei prodotti), sempre che non debbano allestire un bilancio dei COV. Su richiesta, devono essere fornite alle autorità esecutive tutte le informazioni nonché presentati tutti i documenti (campioni, rapporti di fabbricazione, ricette, fatture ecc.) necessari all'esecuzione dell'ocov e al calcolo della restituzione. 6

7 5.3. Prova dell'avvenuto pagamento della tassa Per la restituzione - dei COV esportati, o - dei COV presenti in prodotti fabbricati in Svizzera -- nei quali il tenore di COV è al massimo del 3 per cento, o -- che non figurano nell'elenco dei prodotti bisogna presentare le decisioni d imposizione per il dazio o, se l'acquisto è avvenuto in Svizzera, le fatture di vendita quale prova dell'avvenuto pagamento della tassa. Per la restituzione di COV impiegati o trattati - in modo tale da non poter pervenire nell'ambiente o - in modo che le loro emissioni siano nettamente inferiori ai limiti imposti dalla legge, occorre allestire un bilancio dei COV. Le direttive concernenti la stesura del bilancio assicurano una procedura semplice per la presentazione della prova dell'avvenuto pagamento della tassa (cfr. volantino informativo bilancio dei COV; mod ). 6. Particolarità 6.1. Imposta sul valore aggiunto Imposta sul valore aggiunto riscossa all importazione di COV La base per la commisurazione dell imposta sul valore aggiunto sull importazione di COV comprende tra l altro la tassa d incentivazione sui COV, anche quando la DGD ha concesso all importatore una dilazione di pagamento nell ambito della procedura di impegno volontario. Affinché l ufficio doganale d entrata possa calcolare la tassa d incentivazione, occorre menzionare i dati necessari sulla dichiarazione d importazione. L ufficio doganale d entrata aggiunge al valore dichiarato sulla dichiarazione d importazione sino al primo luogo di destinazione dei COV, la tassa d incentivazione calcolata in base alle informazioni summenzionate ed eventuali altri tributi doganali. L imposta sul valore aggiunto viene riscossa sull importo risultante. Nel suo conteggio periodico all Amministrazione federale delle contribuzioni, divisione principale Imposta sul valore aggiunto, l importatore può far valere come imposta precedente l imposta sul valore aggiunto riscossa sull importazione di COV, ammesso che vi abbia diritto e sia in possesso dell originale del documento d importazione. Imposta sul valore aggiunto riscossa sulla controprestazione per forniture di COV in Svizzera Per le forniture a un consumatore (p.es. artigiano, privato) o a un rivenditore non soggetto alla procedura di impegno volontario deve essere conteggiata la tassa d incentivazione. La tassa d incentivazione conteggiata dal fornitore soggiace all imposta sul valore aggiunto (aliquota normale), indipendentemente che essa sia indicata separatamente sulla fattura dell acquirente o compresa nel prezzo di fornitura. Per l acquirente (cliente) la tassa rappresenta un fattore di costo per l acquisto del bene. 7

8 Per le forniture effettuate da persone in possesso di un autorizzazione nella procedura di impegno volontario a una persona parimenti soggetta a tale procedura, provvisoriamente il fornitore non deve pagare la tassa. La dichiarazione e l impegno sono trasmessi al destinatario mediante indicazioni sulla fattura (cfr. cifra 5 del volantino informativo mod , risp ). In tali casi la tassa d incentivazione sui COV (che provvisoriamente non deve essere pagata) non è inclusa nella controprestazione determinante per il calcolo dell imposta sul valore aggiunto. D altro canto, il destinatario della fornitura può dedurre l imposta precedente al massimo sino all importo della controprestazione determinante per l imposizione (che non comprende la tassa d incentivazione sui COV) Gas liquidi odorizzati (propano e butano) Propano liquido della voce di tariffa , butano liquido della voce di tariffa nonché miscele di propano e di butano liquido della voce di tariffa possono essere importati in esenzione dalla tassa d'incentivazione, sempre che siano odorizzati e vengano usati quali combustibili. All'atto dell'importazione di tali gas da impiegare quali combustibili nella dichiarazione d'importazione occorre apporre, oltre al rispettivo numero convenzionale di statistica, l'annotazione "senza tassa COV". Solo i gas liquidi odorizzati possono essere importati per essere "impiegati quali combustibili". I gas liquidi non odorizzati vanno sempre tassati "per altri scopi" e soggiacciono pertanto alla tassa d'incentivazione. Se i gas liquidi vengono tuttavia utilizzati per la combustione, gli aventi diritto possono chiedere la restituzione della tassa d'incentivazione a tenore delle disposizioni degli articoli da 18 a 20 OCOV Alcole etilico (etanolo), denaturato, utilizzato come combustibile L alcole etilico (etanolo), come ad esempio lo spirito da ardere, l alcool biologico, il combustibile liquido e via di seguito, designato come tale sull'etichetta, destinato esclusivamente per essere utilizzato come combustibile, in contenitori aventi una capacità di 10 litri al massimo è esente dalla tassa d'incentivazione. Dato che la prova dell'esenzione dalla tassa per l alcole etilico utilizzato come combustibile travasato in Svizzera può essere presentata solo dopo la riscossione della tassa, l'esenzione viene concessa mediante restituzione. Se la quantità travasata ammonta a più di 50 tonnellate all'anno, si può far capo alla procedura di impegno volontario ai sensi dell'articolo 21 capoverso 1 OCOV. Hanno diritto alla restituzione coloro che in Svizzera travasano l alcole etilico utilizzato come combustibile in contenitori aventi una capacità massima di 10 litri e lo forniscono quale combustibile a clienti o a commercianti al dettaglio. L'importo minimo per la restituzione ascende a 3000 franchi. La domanda di restituzione (sotto forma di lettera) va presentata alla DGD dopo la chiusura dell'anno d esercizio. Occorre indicare i dati seguenti: - la quantità di alcole etilico utilizzato come combustibile gravata dalla tassa d'incentivazione acquistata complessivamente durante l'anno d esercizio; - la quantità di alcole etilico utilizzato come combustibile versata in contenitori di una capacità massima di 10 litri e ceduta a clienti o commercianti al dettaglio per essere utilizzata quale combustibile (indicare la quantità per cliente); - la quantità di alcole etilico denaturato versata in contenitori di una capacità superiore a 10 litri o ceduta per scopi diversi dalla combustione (tale quantità soggiace alla tassa d'incentivazione). Gli aventi diritto devono provare l avvenuto pagamento della tassa. 8

9 6.4. Petrolio e white spirit per la combustione Il petrolio e il white spirit destinati a essere utilizzati come combustibile sono esenti dalla tassa d'incentivazione. Dato che la prova dell'esenzione dalla tassa per il petrolio e il white spirit travasati in Svizzera può essere presentata solo dopo la riscossione della tassa, l'esenzione viene concessa mediante restituzione. Se la quantità travasata ammonta ad almeno 50 tonnellate all'anno, si può far capo alla procedura di impegno volontario ai sensi dell'articolo 21 capoverso 1 OCOV. Hanno diritto alla restituzione coloro che in Svizzera travasano petrolio e white spirit in contenitori per la vendita al dettaglio e li forniscono con l'indicazione corrispondente sull'etichetta a clienti o a commercianti al dettaglio per essere utilizzati come combustibili. L'importo minimo per la restituzione ascende a 3000 franchi. La domanda di restituzione (sotto forma di lettera) va presentata alla DGD dopo la chiusura dell anno finanziario. Occorre indicare la quantità di petrolio e di white spirit ceduta a clienti o commercianti al dettaglio per essere utilizzata quale combustibile. Gli aventi diritto devono provare l avvenuto pagamento della tassa. 7. Informazioni Procedure Direzione generale delle dogane, sezione COV, imposta sugli autoveicoli, restituzioni, 3003 Berna Tel , e Imposta sul valore aggiunto all atto dell importazione Direzione generale delle dogane, sezione Imposta sul valore aggiunto, 3003 Berna Tel Imposta sul valore aggiunto per le forniture in Svizzera Amministrazione federale delle contribuzioni, divisione principale Imposta sul valore aggiunto, 3003 Berna Tel. Gli indirizzi degli uffici cantonali della protezione dell'aria possono essere consultati in Internet. 9

10 8. Volantini informativi e moduli Mod. Richieste (con istruzione) Richiesta per l'ottenimento della procedura di impegno volontario (art. 21 cpv. 1 OCOV) Richiesta per l'ottenimento della procedura di impegno volontario per i commercianti all'ingrosso (art. 21 cpv. 2 OCOV) Richiesta per l ottenimento della procedura di impegno volontario a norma dell articolo 21 capoverso 1 bis OCOV Volantini informativi Volantino informativo generale Volantino informativo per i fabbricanti Volantino informativo concernente la procedura di impegno volontario a norma dell'articolo 21 capoversi 1 e 1 bis OCOV Volantino informativo concernente la procedura di impegno volontario per i commercianti all'ingrosso a norma dell'articolo 21 capoverso 2 OCOV Volantino informativo sull'allestimento di un bilancio dei COV Volantino informativo sull'esenzione dalla tassa grazie a provvedimenti per ridurre le emissioni Volantino informativo per la determinazione del tenore di COV nei rifiuti Volantino informativo relativo alla presentazione di una domanda collettiva di restituzione (art. 18 cpv. 3bis OCOV) Moduli Bilancio dei COV Dichiarazione della tassa Domanda di restituzione per i COV esportati Domanda di restituzione a norma dell'articolo 8 capoverso 3 OCOV - per i COV presenti in prodotti nei quali il tenore di COV è al massimo del 3 per cento - per i COV presenti in prodotti che non figurano nell'elenco dei prodotti I volantini informativi e i moduli possono essere consultati in Internet ( 10

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