MILLEPROROGHE, DECRETO ANTICRISI E CONTROLLI ALLE ASSOCIAZIONI

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Iniziativa realizzata nell ambito del progetto per il piano di intervento per l associazionismo 2008 Proposte formative per dirigenti, operatori e volontari di associazioni senza scopo di lucro. MILLEPROROGHE, DECRETO ANTICRISI E CONTROLLI ALLE ASSOCIAZIONI A cura della Dott.ssa Francesca Colecchia Arsea srl FERRARA SABATO 21 FEBBRAIO 2009 PROGETTO REALIZZATO DA IN COLLABORAZION CON ENDAS

1 - DECRETO ANTICRISI: nuovo requisito per accedere alle agevolazioni fiscali INDICE 1. Decreto Anticrisi - Novità 2 Finanziaria e Milleproroghe 3 Sicurezza sul lavoro È stato convertito con la Legge 2/2009 il c.d. Decreto anticrisi (D.L. 2-9.11.2008 n. 185) che ha introdotto un nuovo requisito per l accesso da parte degli enti associativi ad alcune agevolazioni fiscali. Il nuovo requisito. Sarà necessario trasmettere per via telematica all'agenzia delle Entrate i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali mediante un apposito modello che sarà approvato entro il 31 gennaio 2009. Tale invio è necessario al fine di consentire i controlli fiscali. La norma indica la comunicazione dei dati fiscalmente rilevanti come requisito per accedere alle agevolazioni. Perché è necessario adempiere (comma 1). L invio di questa comunicazione costituisce un ulteriore requisito per accedere alle agevolazioni fiscali di cui all'articolo 148 del testo unico delle imposte sui redditi, ossia l irrilevanza fiscale dei seguenti introiti: a) le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di quote o contributi associativi; b) i corrispettivi specifici per lo svolgimento di attività riconducibili alle finalità istituzionali del sodalizio versati dai soci e dai soci degli Enti cui l associazione è affiliata ad associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona; c) i corrispettivi specifici per l attività di bar, svolta all interno della sede ove si svolge l attività istituzionale, versati dai propri soci, e dai soci dell Ente cui l associazione è affiliata, alle associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno; d) i corrispettivi specifici per la partecipazione a viaggi e soggiorni turistici versati dai soci e dai soci dell Ente cui l associazione è affiliata versati ad associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n.287, associazioni politiche, associazioni sindacali, associazioni di categoria e associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese; e) i corrispettivi specifici versati ad organizzazioni sindacali e di categoria per le cessioni delle pubblicazioni riguardanti i contratti collettivi di lavoro, nonché l'assistenza prestata prevalentemente agli iscritti, associati o partecipanti in materia di applicazione degli stessi contratti e di legislazione sul lavoro. Il mancato invio della comunicazione comporta pertanto l impossibilità di qualificare tali introiti come fiscalmente irrilevanti. Pag.1

Segue: decreto anticrisi Gli enti soggetti all obbligo e quelli esclusi (commi 1 e 3bis). Sono soggetti a tale obbligo gli enti associativi e le società sportive dilettantistiche fatta eccezione per le seguenti categorie: 1. le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui all'articolo 6 della Legge 11 agosto 1991, n. 266, purché non svolgano attività commerciali diverse da quelle individuate con il Decreto del Ministro delle Finanze 25 maggio 1995; 2. le associazioni pro loco ma solo quando optano per l'applicazione delle norme di cui alla Legge 16 dicembre 1991, n. 398; 3. le associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel registro del Comitato o- limpico nazionale italiano purché non svolgano attività commerciale. IN BREVE SOGGETTI OBBLIGATI Organizzazioni di volontariato che svolgono attività commerciali ulteriori e diverse da quelle individuate con il DM 25/5/1995 Associazioni pro loco che abbiano solo codice fiscale o che abbiano la partita iva ma non abbiano optato per il regime di cui alla L.398/91 Associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività commerciale Associazioni di promozione sociale ONLUS che non siano Organizzazioni di volontariato e- scluse dall obbligo Organizzazioni non Governative costituire in forma associativa SOGGETTI ESCLUSI Organizzazioni di volontariato che non svolgono attività commerciali diverse da quelle individuate con il DM 25- /5/1995 Associazioni pro loco che abbiano la partita iva ed abbiano optato per il regime di cui alla L.398/91 Associazioni sportive dilettantistiche che non svolgono attività commerciale Fondazioni Comitati L anello mancante. Il Direttore dell Agenzia delle Entrate doveva approvare entro il 31 gennaio 2009 un provvedimento recante il modello di comunicazione dei dati e delle notizie rilevanti ai fini fiscali, i tempi e le modalità di trasmissione del modello nonché le modalità di comunicazione da parte dell'agenzia delle Entrate in merito alla completezza dei dati e delle notizie trasmessi. Ad oggi (19/02/2009) tale provvedimento non risulta ancora pubblicato. Voci non ufficiali ci rassicurano però sui contenuti. La comunicazione non dovrebbe infatti prevedere la trasmissione telematica del bilancio ma i dati anagrafici del sodalizio, la descrizione delle attività svolte e l indicazione del numero di soci. Altre novità introdotte dall articolo 30. 1. Quando le organizzazioni di volontariato sono ONLUS di diritto (comma 5). Le organizzazioni di volontariato sono ONLUS di diritto solo se non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali individuate con decreto del Ministro delle finanze 25 maggio 1995. Pag.2

Segue: decreto anticrisi La disposizione appare di scarso rilievo atteso il fatto che le organizzazioni di volontariato qualora intendano accedere ad agevolazioni riconosciute esclusivamente alle associazioni che si qualificano come ONLUS possono sempre presentare l istanza alla Direzione Regionale delle Entrate qualora il relativo statuto presenti anche i requisiti previsti per le ONLUS all art.10 del Dlgs 460/1997 e l associazione rispetti i requisiti gestionali ivi indicati. 2. Imposta ipotecaria e catastale (comma 5bis, ter e quater). Fino al 31 dicembre si applicherà l'imposta ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 168,00 per le volture eseguite in dipendenza degli atti relativi al trasferimento a favore di organizzazione non lucrativa di utilità sociale a condizione che la ONLUS dichiari nell'atto che intende utilizzare direttamente i beni per lo svolgimento della propria attività e che realizzi l'effettivo utilizzo diretto entro 2 anni dall'acquisto. In caso di dichiarazione mendace o di mancata effettiva utilizzazione per lo svolgimento della propria attività è dovuta l'imposta nella misura ordinaria nonché una sanzione amministrativa pari al 30% della stessa imposta. Alcuni rilievi critici. L articolo 30 si presenta in alcune parti sostanzialmente modificato ma gli emendamenti al testo originario non hanno portato ad una semplificazione né a chiarimenti, anzi 1. Il Registro CONI. Il testo originario del Decreto Legge 185 prevedeva l abrogazione dell articolo 7 del Decreto Legge 28 maggio 2004, n.136, convertito dalla Legge 27 luglio 2004, n.186, con conseguente presunta soppressione del Registro delle associazioni e società sportive dilettantistiche tenuto dal CONI. Gli emendamenti hanno eliminato la disposizione in esame. Ciò significa che le associazioni e società sportive dilettantistiche dovranno ancora iscriversi nel registro CONI per accedere alle agevolazioni proprie del settore (tra cui la possibilità di e- rogare i c.d. compensi sportivi) e che il CONI continuerà a trasmette annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle Entrate, l'elenco delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi. Le informazioni relative alle associazioni perverranno pertanto all Agenzia delle Entrate sia attraverso il CONI che attraverso il canale diretto. 2. I soggetti esonerati. Con gli emendamenti sono state introdotte una serie di ipotesi di esonero dall obbligo di comunicazione dei dati fiscalmente rilevanti che prestano il fianco ad alcune critiche sotto il profilo della coerenza. Sono esonerate infatti le associazioni pro loco ma solo quando optano per l'applicazione delle norme di cui alla legge 16 dicembre 1991, n.398. Ciò signi- Pag.3

Segue: decreto anticrisi fica che le associazioni che non svolgono attività di carattere commerciale ma esclusivamente istituzionale e decommercializzata saranno tenute ad effettuare la comunicazione mentre le associazioni che svolgono attività commerciale, quindi titolari di partita IVA, sono esentate se optano per il regime di cui alla Legge 398/91. Le associazioni sportive iscritte nel registro CONI non beneficiano invece della stessa agevolazione riconosciuta alle proloco. L esonero è garantito solo per quelle che svolgono esclusivamente attività istituzionale o decommercializzata. La norma indica la comunicazione dei dati fiscalmente rilevanti come requisito per accedere alle agevolazioni. 3. Gli effetti del mancato adempimento. La norma indica la comunicazione dei dati fiscalmente rilevanti come requisito per accedere alle agevolazioni. Cosa succede quindi nel caso in cui la comunicazione sia omessa o le informazioni fornite siano insufficienti? Nel caso di incompletezza delle informazioni fornite appare chiaro che l Amministrazione provvederà a segnalare al contribuente interessato tale situazione per sollecitare le necessarie integrazioni. Il testo della disposizione in esame, nella formulazione emendata, prevede espressamente che nel provvedimento del Direttore dell'agenzia delle Entrate saranno definite le modalità di comunicazione in merito alla completezza dei dati e delle notizie trasmessi. Più complessa risulta l ipotesi in cui l associazione non provveda all invio della comunicazione. C è chi ritiene infatti che non sia configurabile una automatica esclusione dal beneficio fiscale tanto più che è stata soppressa la parte dell articolo in esame che demandava sempre al provvedimento del Direttore dell'agenzia delle Entrate - la definizione delle modalità di comunicazione da parte dell'agenzia delle entrate dell'esclusione dai benefici fiscali in mancanza dei presupposti previsti dalla vigente normativa. Una interpretazione letterale della norma fa però propendere per considerare la comunicazione dei dati fiscalmente rilevanti al pari del possesso dei requisiti statutari richiesti per qualificarsi come ente non commerciale di tipo associativo e per accedere, così, alle relative agevolazioni fiscali. L omessa comunicazione dovrebbe rendere pertanto non operative le disposizioni agevolative. 4. Il rapporto tra le verifiche dell Amministrazione finanziaria e quelle realizzate dalle Amministrazioni che gestiscono albi e registri. L occasione poteva essere utile per definire il rapporto tra le verifiche che l Agenzia delle Entrate potrà effettuare anche attraverso questo nuovo strumento e le verifiche periodiche cui sono chiamate le Amministrazioni che gestiscono gli albi e registri delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato. Si rischiano infatti inutili e costose duplicazioni di adempimenti in capo agli enti associativi. L azione della Pubblica Amministrazione dovrebbe invece essere retta sul principio, di derivazione comunitaria, di proporzionalità, secondo cui l azione della P.A. non deve oltrepassare lo stretto necessario per raggiungere l'obiettivo perseguito. Pag.4

Finanziaria e Decreto Milleproroghe. LA FINANZIARIA 2009 La Finanziaria 2009 si caratterizza per la sua snellezza rispetto a quella emanata negli anni precedenti. La manovra d altro canto era stata parzialmente anticipata dalla manovra estiva (D.L. 25/6/2008 n.112) ed è stata accompagnata dal c.d. Decreto anticrisi (D.L. 29.11.2008 n. 185). Il testo della Finanziaria 2009 non presenta così interessanti novità per le associazioni e società sportive dilettantistiche. IL DECRETO MILLEPROROGHE. È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre scorso il c.d. Decreto Milleproroghe (DL 30/12/2008) recante alcune disposizioni di interesse per le organizzazioni non profit tra cui internet e antiterrorismo; class action: prorogato il termine da cui sarà possibile attivare tale azione; sicurezza sul lavoro: proroga per alcuni adempimenti (si rinvia a quanto indicato nel paragrafo successivo dedicato al tema della sicurezza sul lavoro); 5xmille: sanatoria per le irregolarità formali sulle istanze relative al 2006 e 2007 (il termine della sanatoria è scaduto il 2 febbraio 2009); privacy e inasprimento delle sanzioni; adempimenti fiscali: alcune proroghe; rimborso allo Stato dello sconto sugli acconti delle imposte. Nel Disegno di Legge di conversione del milleproroghe sono state introdotte importanti novità per il mondo sportivo. Poiché il Governo ha posto la questione di fiducia sul provvedimento si può ritenere che il testo sia definitivo anche se deve ancora passare all esame della Camera dei Deputati. Compensi sportivi: non è necessario che la prestazione sia collegata ad una manifestazione sportiva. NOVITA PER IL MONDO SPORTIVO (ART.35) La disposizione in esame offre in primo luogo una interpretazione autentica alla locuzione ''esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche'' contenuta nell'articolo 67, comma 1, lettera m), del Testo U- nico delle imposte sui redditi. Si tratta della norma che definisce la nozione di compenso sportivo. Il provvedimento prevede in particolare che nell esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche debbano essere ricomprese attività quali la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica. Tale disposizione dovrebbe così porre fine al contenzioso tra chi sostiene che il legislatore volesse restringere l applicazione dell art.67 del TUIR a chi presta attività funzionale esclusivamente alla realizzazione di manifestazioni sportive dilettantistiche e chi, invece, ha sempre ritenuto che l erogazione dei compensi sportivi fosse diretta a chi promuove l attività sportiva dilettantistica, istruttori sportivi inclusi anche Pag.5

Segue: Milleproroghe se non impegnati in attività legate a competizioni sportive. Altra novità di rilievo riguarda la possibilità per Enti di promozione sportiva, Federazioni e Discipline sportive associate di retribuire i propri collaboratori amministrativo gestionali con i c.d. compensi sportivi. Si ricorda che rientrano nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale, i compiti tipici di segreteria quali la raccolta delle iscrizioni, la tenuta della cassa e la tenuta della contabilità da parte di soggetti non professionisti. Per tali rapporti di collaborazione coordinata e continuativa non sarà inoltre necessario redigere un contratto né individuare un progetto, esattamente come già avviene per le collaborazioni rese nei confronti di associazioni e società sportive. INTERNET E ANTITERRORISMO (ART.11) Prorogato al 31.12.2009 l obbligo per chiunque intende aprire un pubblico esercizio o un circolo privato di qualsiasi specie, nel quale sono posti a disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni anche telematiche, deve chiederne la licenza al questore. La licenza non è richiesta nel caso di sola installazione di telefoni pubblici a pagamento, abilitati e- sclusivamente alla telefonia vocale. CLASS ACTION (ART.19) Proroga al 1 luglio 2009 della possibilità di attivare la class action nelle cause giudiziarie di risarcimenti danni collettivi. ADEMPIMENTI FISCALI (ART.42) 1) L articolo 44bis del D.L. 30/9/2003, n.269 ha introdotto l obbligo per i sostituti di imposta tenuti all emissione del CUD di comunicare mensilmente - in via telematica - direttamente o tramite gli incaricati abilitati, i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo delle ritenute fiscali e dei relativi conguagli, per il calcolo dei contributi, per l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni, mediante una dichiarazione mensile da presentare entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento. L adempimento non scatta più dal periodo di paga di gennaio 2009, ma dal gennaio 2010. La disposizione in esame aggiunge poi che l adempimento è, tra gli altri, finalizzato a rilevare la misura delle retribuzioni e dei versamenti eseguiti (art.42 comma 2). 2) Prorogato al 30 giugno 2009 (scadeva il 31/12/2008) il termine entro cui l'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato procede alla liquidazione del prelievo erariale unico sui giochi relativo al 2006. Le somme che, a seguito dei controlli automatici, risultano dovute a titolo di prelievo erariale unico, nonché di interessi e di sanzioni per ritardato od omesso versamento, sono iscritte direttamente nei ruoli, resi esecutivi a titolo definitivo nel termine di decadenza fis- Pag.6

Segue: Milleproroghe sato al 30 giugno 2010, in luogo del termine originariamente indicato nel 31- /12/2009. 3) Rimborso dello sconto sugli acconti delle imposte. Il termine di adozione del decreto che dovrà stabilire le modalità di recupero della riduzione degli acconti fiscali del 2008 previsto dal Decreto anticrisi è differito al 31 marzo 2009. VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA PRIVACY E SANZIONI (ART.44). Nuove sanzioni, incremento di quelle precedentemente previste ed introduzione della disciplina dei casi di minore gravità e ipotesi aggravate (art.164-bis). Violazione Sanzione precedente Sanzione nuova min max min max omessa o inidonea informativa all'interessato (art.161) 3.000 18.000 6.000 36.000 Chi cede i dati trattati in violazione dei vincoli previsti (art.162) 5.000 30.000 10.000 60.000 Comunicazione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute da parte di personale medico non designato dall interessato o dal titolare (art.162) Omessa o incompleta notificazione (art.163). Non è più prevista la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione dell'ordinanza-ingiunzione, per intero o per estratto, in uno o più giornali indicati nel provvedimento che la applica. Omessa informazione o esibizione al Garante (Art. 164). Chiunque omette di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dal Garante ai sensi degli articoli 150, comma 2, e 157 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma. 500 3.000 Trattamento di dati personali effettuato in violazione delle misure indicate nell'articolo 33 o delle disposizioni indicate nell'articolo 167 del Testo Unico in materia di privacy Inosservanza dei provvedimenti di prescrizione di misure necessarie o di divieto di cui, rispettivamente, all'articolo 154, comma 1, lettere c) e d), 10.000 60.000 20.000 120.000 4.000 24.000 10.000 60.000 20.000 120.000 30.000 180.000 PROROGA DEI TERMINI RELATIVI ALLE DICHIARAZIONI (art.42) Il termine di invio telematico del Mod. UNICO, del Mod. IRAP e della dichiarazione annuale IVA passano da 31 luglio al 30 settembre 2009. Passa invece dal 31 marzo al 31 luglio 2009, il termine per la presentazione del Mod. 770 semplificato da parte dei sostituti di imposta. Pag.7

Sicurezza sul lavoro. Anche le associazioni sono chiamate in campo. Con il nuovo Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro (DLgs 81/2008 che ha a- brogato il noto DLgs 626/1994) anche le associazioni che si avvalgono esclusivamente di volontari saranno tenute ad adottare le misure previste a tutela dei lavoratori. Molte associazioni non sanno di essere soggette - esattamente come le imprese - agli oneri previsti a tutela della sicurezza dei lavoratori. Questi adempimenti ora sono previsti anche nel caso in cui l associazione non abbia personale retribuito ma solo volontari. Il testo in esame equipara infatti il c.d. lavoro gratuito al lavoro retribuito ai fini delle tutele da apprestare; questa «apertura» rischia però di cogliere in contropiede le realtà organizzative meno, o per nulla, preparate a confrontarsi in termini di prevenzione e valutazione dei pericoli per la salute e la sicurezza di chi lavora. La disposizione non riguarda esclusivamente le organizzazioni di volontariato (di cui alla legge 266/1991) ma tutti gli enti associativi che vivono grazie alla collaborazione dei propri volontari, ossia di coloro i quali prestano in modo personale, spontaneo e gratuito la propria attività per l associazione di cui fanno parte. Vi proponiamo qui di seguito una prima analisi del nuovo Testo Unico in materia di sicurezza che si caratterizza per la sua complessità (si articola in 306 articoli e 52 Allegati) e per la sua non completezza. La definizione di alcuni aspetti inerenti la materia viene infatti demandata anche a precedenti atti normativi (es: la tutela della salute della lavoratrice gestante e puerpera trova disciplina nel capo II, del D.Lgs. 151- /2001, la tutela in caso di prestazioni di lavoro notturno è definita dall art.14, del D.Lgs. 66/2003) e parte consistente delle novità introdotte richiedono l emanazione di successivi decreti attuativi. LE DEFINIZIONI. Già nella parte dedicata alle definizioni si individuano aspetti innovativi. Chi è il datore di lavoro? È tale chi ha la responsabilità dell organizzazione stessa o dell unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. In quanto responsabile dovrà qualificarsi frequentando corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative (art. 34 del decreto). Ne consegue che è responsabile di una associazione il presidente e se l associazione ha articolazioni territoriali non dotate di autonomia giuridica ma dotate di autonomia decisionale e di spesa, il responsabile sarà il referente dell articolazione territoriale in possesso del potere decisionale e di spesa. Non tutti i datori di lavoro però sono uguali di fronte alla Legge sulla sicurezza sul lavoro: sono previste infatti semplificazioni per determinati settori nonché semplificazioni legate alla dimensione dell organizzazione Chi sono i lavoratori tutelati? Come accennato in premessa la platea dei soggetti tutelati attraverso Pag.8

Segue: Sicurezza sul lavoro la nuova legge si amplia comprendendo chi a qualunque titolo quindi anche gratuitamente opera in contesti associativi (art.2). Le misure varieranno a seconda del rischio correlato all attività, ma tutti sono soggetti alle disposizioni in esame. Vi rientrano pertanto i volontari come i ragazzi in servizio civile come gli studenti che effettuano tirocini formativi... LA GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO. Pur rimanendo invariato nella sua struttura base, il sistema degli obblighi e dei soggetti obbligati alla salvaguardia della sicurezza sul lavoro, ovvero il sistema attraverso il quale si ripartisce il dovere di sicurezza sul lavoro, subisce una significativa evoluzione normativa. Cosa è necessario fare. In capo all organizzazione sussistono i seguenti adempimenti: 1) effettuare la valutazione dei rischi (artt.28 30), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze impiegate, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro. Tale valutazione deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato (definito dall accordo europeo dell 8 ottobre 2004 come uno stato di malessere "che si manifesta con sintomi fisici, psichici o sociali legati all incapacità delle persone di colmare uno scarto tra i loro bisogni e le loro aspettative e la loro attività lavorativa", ma "non è una malattia", anche se "una esposizione prolungata allo stress può diminuire l efficienza lavorativa e causare problemi di salute") e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all età, alla provenienza da altri paesi. Il documento prodotto si articola in: 1. relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa; 2. indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati; 3. programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza; 4. individuazione delle procedure per l attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri; 5. individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento; 2) designare: 1. il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP). È la Pag.9 Pag.9

Segue: Sicurezza sul lavoro persona (almeno diplomata) incaricata dal datore di lavoro in ragione della capacità e competenze acquisite in materia attraverso corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi. Non è più necessaria la comunicazione del nominativo del responsabile alla Direzione Provinciale del lavoro ed alla SPISAL, essendo ora sufficiente che sia indicato nel documento di valutazione dei rischi; 2. il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o quello territoriale (se nessuno si rende disponibile è necessario che tale volontà sia certificata dai lavoratori stessi), il cui nominativo deve essere invece annualmente comunicato all INAIL (ex art.18); 3. i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell emergenza; 4. il medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio (nei casi in cui l intervento di tale figura sia richiesto dalla legge o dai lavoratori); 3) realizzare la c.d. sorveglianza sanitaria (ex art.41) attraverso il medico competente: 1. nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle direttive europee nonché dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva; 2. qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi. Tra le ipotesi in cui sussiste l obbligo di attuare la sorveglianza sanitaria (art.176) si evidenzia il caso di lavoratori (art.173) che utilizzano videoterminali in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali (al netto delle pause di 15 minuti ogni due ore). In questa ipotesi la sorveglianza sanitaria consisterà in visite e suggerimenti finalizzati ad evitare rischi per la vista, gli occhi e l apparato muscolo scheletrico. 4) Comunicare a INAIL a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un assenza dall'attività di almeno un giorno, escluso quello dell'evento. La mancata comunicazione dell'infortunio comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 7.500 euro è dovrà essere effettuata a mezzo fax, o per posta ordinaria, inviando alla Sede INAIL competente il modulo di comunicazione appositamente predisposto. Chi fa cosa Il datore di lavoro non può delegare tutti i compiti connessi alla gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro. In particolare non può delegare (ex art.17) gli obblighi relativi alla valutazione di tutti i rischi ed alla designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Il datore di lavoro può, alternativamente 1. organizzare il servizio di prevenzione e protezione all'interno della azienda o della unità produttiva (in ogni caso obbligatorio per particolari settori che non riguardano il settore non profit fatta eccezione per le strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori ) o 2. incaricare persone o servizi esterni, ipotesi obbligatoria in assenza di dipendenti che, all'interno dell'azienda ovvero dell'unita' produttiva, siano in posses- s o dei requisiti sotto indicati; Pag.10

Segue: Sicurezza sul lavoro in entrambi i casi si tratta di persone in possesso di capacità e requisiti professionali a- deguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, ossia a) gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione (ASPP) devono essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonché di un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione (ne sono esentati i laureati in ingegneria) adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative e devono frequentare corsi di aggiornamento; b) i responsabili del servizio prevenzione e protezione (RSPP) devono possedere un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali e devono frequentare corsi di aggiornamento. In alternativa deve trattarsi di persone che dimostrino di aver svolto una delle funzioni richiamate, professionalmente o alle dipendenze di un datore di lavoro, almeno da sei mesi alla data del 13 agosto 2003 previo svolgimento dei corsi di formazione. ENTRATA IN VIGORE. Il Testo unico in materia di sicurezza sul lavoro è entrato in vigore: alcuni adempimenti però sono stati rinviati e mancano ancora alcuni decreti attuativi. In particolare è stato prorogato con il Decreto Milleproroghe al 16 maggio 2009 il termine da cui decorre: l obbligo di comunicare all'inail, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni (obbligo previsto dall - art.18, comma 1, lett.r del Testo unico in materia di sicurezza sul lavoro); il divieto di effettuare la visita medica in fase preassuntiva (ex art. 41,comma 3, lettera a del citato Testo Unico). Ciò significa che fino a tale data i datori di lavoro continueranno a comportarsi secondo le regole in vigore sotto l abrogato Dlgs n. 626/1994 ossia effettuare i controlli sanitari tramite il medico competente prima dell avvenuta assunzione così come ribadito da una sentenza della Corte di Cassazione n. 26238- /2005; l obbligo di effettuare la valutazione di tutti i rischi, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, e di elaborare il documento di valutazione dei rischi contenente: 1. una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa; 2. l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati; Pag.11

Segue: Sicurezza sul lavoro 3. il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza; 4. l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri; 5. l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio; 6. l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento. Fino a tale data si applicano le norme previgenti contenute nell abrogato Dlgs 626- /1994 e in particolare il datore di lavoro non dovrà ancora tenere conto nell effettuare la predetta valutazione né dei rischi collegati allo stress lavorativo, né alle differenze di genere, all età, alla provenienza da altri paesi dei lavoratori VALUTAZIONI CONCLUSIVE. Il passaggio centrale della nuova disciplina può essere individuato nei seguenti aspetti: 1) nell ampliamento dell ambito di valutazione dei rischi: al di là del riferimento all obbligo differenze di genere, all età, alla provenienza da altri paesi; 2) nella forte proceduralizzazione e formalizzazione della valutazione quali l introduzione dell obbligo di individuazione delle procedure per l attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell organizzazione aziendale che vi debbono provvedere (a cui, dice la norma, devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri) e da quello dell indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio. Un altro aspetto di non poco conto riguarda il costo della sicurezza sul lavoro. Gli a- dempimenti potrebbero essere svolti direttamente dalle persone coinvolte nelle attività ma le stesse devono essere comunque in possesso di qualifiche conseguite attraverso corsi di formazione ed aggiornamento che hanno un inevitabile costo. In alcuni casi è richiesto l intervento di un medico per espletare il c.d. servizio di sorveglianza sanitaria. Chi si farà carico di tutti questi costi? Pag.12