R.EGIONE A tti Consiliari VII LEGISLATURA ATTO N. 1206 P ROPOSTA DI LEGGE di iniziativa dei Consiglieri MODENA, SEBASTIAA?I E LAFFRANCO Norme per il recupero ajini abitativi e turistico-ricettivi dei sottotdti e di altri volumi immobiliari Depositato al Servizio Assistenza agli Organi, Iter Procedimenti e Sistema Informativo il 24.4.2002 Trasmesso alla II Commissione Consiliare Permanente il 264.2002
auy-va.y YYYY -*.*u-.- 4.a..._.,.*p GRUPPO CONSILIARE YF ORZA 1 TALIA Tel. 075. 576.3213-572.9903 - Fax 075.576.3230 - http://www.fiammettamodena.it e-mail: modena@consiglioregumbria.org Il Consigliere RELAZIONE Con questa normativa si intende favorire il recupero volumetrico a fini abitativi e turistico-ricettivi dei sottotetti e di altri volumi o superfici collocati in parti dell edificio diversi dai sottotetti (a determinate condizioni). La finalità, oltre a quella di contenere l utilizzo di nuove superfici di territorio, è di limitare il consumo energetico dei fabbricati. Le finalità sono illustrate nell art. 1. L articolo 2 definisce gli interventi di recupero dei sottotetti, individuando, nel momento della presentazione della domanda di concessione edilizia il momento per la ristrutturazione o di denuncia inizio di attività, l esistenza del sottotetto. Viene altresì data una definizione del sottotetto. Gli articoli 3 e 4 regolamentano le altezze dei locali recuperati e la compatibilità con le norme sull abbattimento delle barriere architettoniche. Proprio perché la finalità è anche il contenimento dei consumi energetici le opere devono essere conformi alla normativa e prevedere idonee opere di isolamento termico (articolo 5). La proposta di legge consente poi che gli interventi di recupero siano fatti anche per parti degli edifici diversi dai sottotetti, purché non sia modificato l edificio negli elementi architettonici essenziali, siano rispettati i requisiti igenico-edilizi ed i nuovi volumi 0 superfici non siano ottenuti mediante scavo o sbancamento di terreno (articolo 6). Gli interventi previsti sono ammessi anche in deroga ai piani regolatori generali (art. 7), le amministrazioni comunali possono escludere parti del territorio dall applicazione della legge (articolo 8).
Tel. 075.576.1 NORME PER IL RECUPERO A FINI ABITARVI E TURISTICO-RICEI-TIVI DEI SOlTOTElTI E DI ALTRI VOLUMIIMMOBIUARI Articolo 1 (finaliti) 1. La Regione favorisce il recupero a fìni abitativi e turistico-ricettivi dei sottotetti, perseguendo l obiettivo di un contenimento dell utilizzo di nuove superfici di territorio, nonché dei consumi energetici. 2. La Regione, per le finalità di cui al comma 1, promuove inoltre il recupero sia a fini abitativi che turistico-ricettivi di altri volumi 0 superfici collocati in parti dell edificio diverse dai sottotetti. Articolo 2 (Interventi di recupero dei sottoteffi) 1. Negli edifici destinati ad abitazione o ad attività turistico-ricettiva è consentito il recupero volumetrico del piano sottotetto esistente, compreso negli originari titoli edilizi. L esistenza del sottotetto è riferita al momento della presentazione della domanda di concessione edilizia per ristrutturazione o della denuncia di inizio attività. 2. Ai fini della presente legge si definisce sottotetto il volume sovrastante I ultimo piano degli edifici destinati in tutto o in parte a residenza o ad attività turisticoricettiva, dei quali sia stato eseguito il rustico e completata la copertura. 3. Gli interventi di recupero dei sottotetti sono consentiti, previo rilascio di idoneo titolo edilizio, nel rispetto delle disposizioni della presente legge.
DELL'UMBRIA Palazzo Cssaroni Piazza Italia. 2-06121 PERUGIA 4. Gli interventi diretti al recupero dei sottotetti sono classificati come ristrutturazioni edilizie, ai sensi dell art. 31, comma 1, lett. d) della legge 5 agosto 1978, n. 457. Ove i suddetti interventi siano volti alla realizzazione di nuove unita autonome residenziali, il rilascio del relativo titolo edilizio è subordinato all obbligo di reperimento degli spazi per parcheggi pertinenziali, in misura non inferiore a 1 metro quadrato per ogni 10 metri cubi di costruzione in caso di destinazione residenziale e ad un posto macchina per ogni due posti letto previsti nel caso di destinazione turisticoricettiva, con un minimo di un posto auto in entrambi i casi. Qualora sia dimostrata l impossibilita ad assolvere tale obbligo, dovrà essere versata al Comune una somma equivalente al valore di mercato di detti parcheggi pertinenziali. 5. Gli obblighi di cui al comma 4 non sono osservati nel caso in cui il recupero del sottotetto costituisca ampliamento di una unita residenziale già esistente. 6. Il rilascio del titolo edilizio per la ristrutturazione comporta la corresponsione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché del contributo commisurato al costo di costruzione, ai sensi degli attt. 5 e 6 della Legge 28 gennaio 1977, n. 10, calcolati sulla volumetria resa abitativa secondo le tariffe approvate e vigenti in ciascun comune per le opere di nuova costruzione. 7. II contributo di cui al comma 6 è ridotto nella misura del cinquanta per cento qualora l intervento non determini la creazione di una nuova unita abitativa e nel caso di immobili destinati ad edilizia
Palazzo Cssaroni residenziale pubblica o all ampliamento di strutture turistico-ricettive. 8. Per le strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, gli interventi destinati a realizzare nuove unità ricettive sono ammessi in deroga alle superfici minime previste dagli artt. 1 e 3 della legge regionale 6 agosto 1997, n. 25. Articolo 3 (Regolamentazione delle alfeue dei locali recuperabi) 1. L altezza media interna netta, nel caso in cui il solaio sovrastante, 0 una sua porzione, non sia orizzontale, si intende come la distanza tra il solaio di calpestio ed il piano virtuale orizzontale, mediano tra il punto più alto e quello più basso dell intradosso del solaio sovrastante stesso, ed è fissata in 2,30 metri per gli spazi ad uso abitazione. Per gli spazi accessori o di servizio, l altezza è riducibile a 2,10 metri. Per gli edifici siti nei Comuni montani e nei territori montani dei Comuni parzialmente montani, è ammessa una riduzione dell altezza sino a 2,10 metri per gli spazi ad uso abitazione e a 2,00 metri per gli spazi accessori e di servizio. In caso di soffitto non orizzontale, ferme restando le predette altezze medie, l altezza della parete minima non può essere inferiore a 1,50 metri per gli spazi ad uso abitazione ed a 1,30 metri per gli spazi accessori e di servizio, riducibili rispettivamente a 1,30 metri e ad 1,lO metri per gli edifici siti nei Comuni montani e nei territori montani dei Comuni parzialmente montani. Gli eventuali spazi di altezza inferiore ai minimi, come sopra definiti,
devono essere chiusi mediante opere murarie o arredi fissi e ne è consentito l uso come spazio di servizio destinato a guardaroba e ripostiglio. In corrispondenza delle fonti di luce diretta la chiusura di tali spazi non è prescrittiva. Per i locali con soffitto a volta, l altezza media è calcolata come media aritmetica tra l altezza dell imposta e quella del colmo misurata con una tolleranza fino al 5 per cento. Il rapporto aeroilluminante deve essere pari o superiore a un sedicesimo (1/16). 2. Sono consentite all interno della superficie di copertura e comunque entro l ingombro dell edificio, anche al fine di reperire la superficie minima di aeroilluminazione, le aperture di finestre, la realizzazione di terrazzi a pozzetto, la realizzazione di abbaini e l installazione di lucernari. 3. Gli interventi edilizi per il recupero a fìni abitativi possono awenire anche con modificazione delle altezze di colmo e di gronda, nonché delle linee di pendenza delle falde, purché nei limiti di altezza massima degli edifici posti dallo strumento urbanistico ed unicamente al fine di assicurare i parametri, di cui al comma 1. Gli interventi debbono comunque garantire il rispetto delle caratteristiche tipologiche ed architettoniche dell edificio tenuto anche conto della zona in cui lo stesso ricade e della normativa paesistica indicata dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale. Articolo 4 (Compatibilti con le norme su/~abbatiimento delle barxiere architettoniche)
1. Negli interventi di recupero dei sottotetti, le norme sull abbattimento delle barriere architettoniche di cui alla Legge 9 gennaio 1989, n. 13 si applicano limitatamente ai requisiti di visitabilità ed adattabilità della legge. Articolo 5 (Contenimento dei consumi energetic(l 1. 1 progetti di recupero dei sottotetti prevedono idonee opere di isolamento termico, anche ai fini del contenimento di consumi energetici dell intero fabbricato. Le opere devono essere conformi alle prescrizioni tecniche in materia disposte dai regolamenti vigenti, nonché alla normativa vigente in materia di impianti tecnologici e di contenimento dei consumi energetici. Articolo 6 (interventi di rxupero di altii voiumi o supenkg 1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche agli interventi di recupero ai fini abitativi o turistico ricettivi di altri volumi o superfici collocati in parti dell edificio diverse dai sottotetti purché: a) non sia modificata la sagoma dell edificio né le caratteristiche architettoniche essenziali; b) siano rispettati i requisiti igienico edillzi previsti dagli strumenti urbanistici comunali; c) i nuovi volumi 0 superfici non siano ottenuti mediante scavo 0 sbancamento del terreno.
DELL'UMBRIA Articolo 7 (Deroghe) 1. Gli interventi di cui alla presente legge sono ammessi anche in deroga ai Piani Regolatori Generali, ai Piani Urbanistici Comunali e ai Regolamenti Edilizi vigenti. 2. Per le strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere le altezze minime interne non possono comunque derogare alle misure stabilite dall art. 4 della legge regionale n. 25/1997. Articolo 8 (Esclusioni dal7applcazione delfa presente legge) 1. Le Amministrazioni comunali, entro centoottanta giorni dall entrata in vigore della presente legge, hanno facoltà di disporre l esclusione di parti del territorio dall applicazione delle normative previste, limitatamente alle zone C e D di cui all articolo 2 del D.M. 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 aprile 1968, n. 97. o di introdurre particolari prescrizioni volte alla tutela dei caratteri tipologici e architettonici degli edifici. 2. L esclusione di cui al comma 1 è disposta con deliberazione motivata del Consiglio comunale, pubblicata mediante affissione all albo pretorio
%#~@i e sul Bollettino Ufficiale della Regione dell Umbria. Decorso il termine di quindici giorni, ove siano pervenute osservazioni, il Comune decide sulle stesse con deliberazione del Consiglio comunale da assumere, a pena di decadenza, nei successivi sessanta giorni. Enri$@@iani