Scheda informativa sulle condizioni generali per l accesso e le prestazioni erogate MILANO ABITARE AGENZIA SOCIALE PER LA LOCAZIONE



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Scheda informativa sulle condizioni generali per l accesso e le prestazioni erogate da MILANO ABITARE AGENZIA SOCIALE PER LA LOCAZIONE Milano, 25 MAGGIO 2015

1. L AGENZIA SOCIALE PER LA LOCAZIONE 1.1. PREMESSA L esigenza di un adeguata risposta ai bisogni abitativi, crescenti e differenziati, delle fasce più deboli della popolazione è urgente e sta assumendo un carattere di vera e propria emergenza. La scarsità dell offerta di alloggi in affitto e la rigidità del mercato, a fronte di una domanda più articolata del passato e di una perdita di capacità reddituale della famiglia, determinano situazioni di sovraffollamento, di promiscuità, di degrado ma anche di esclusione. L offerta, in Italia, di edilizia residenziale pubblica e, soprattutto, di alloggi privati in affitto a canoni accessibili anche ai bassi redditi non è sufficiente rispetto alle esigenze abitative tanto da non costituire una completa funzione calmieratrice che, in questo specifico e importante mercato, sarebbe indispensabile. A livello europeo il coinvolgimento di società ed organismi non profit è stato molto ampio. Essi hanno concorso in modo notevole al processo di sviluppo e riqualificazione del patrimonio abitativo, arricchendo il mercato dell affitto a basso costo e contribuendo a rispondere alle necessità abitative delle fasce sociali basse ma solvibili. Una proposta progettuale deve comunque partire dalla precisa analisi di contesto. In tal senso l esperienza Milanese dimostra che non basta un approccio formale alla realizzazione e promozione di quanto previsto dalla legge n.431/98. L esperienza, in Italia, dimostra che nessun soggetto, pubblico o privato che sia, è in grado, da solo, di garantire (per capacità organizzative, economiche e reputazione) l organicità d intervento richiesta per: mettere a valore un patrimonio edilizio spesso già sufficiente, ma inutilizzato e/o da convertire e/o ristrutturare; produrre, conseguentemente, un offerta abitativa in affitto, necessariamente differenziata, nella quale trovi una risposta idonea, oltre alla domanda sociale, anche quella proveniente da chi, pur non essendo considerato povero, non può pagare gli affitti del libero mercato. Un approccio possibile per intervenire in una situazione così grave è la promozione di una politica integrata, congiunta tra pubblico e proprietà privata (piccoli proprietari, cooperative, fondi), finalizzata a tenere unite le iniziative per: ampliare lo stock di alloggi immediatamente disponibili, incentivando, agevolando e tutelando iniziative di locazione a canoni calmierati per incrementare in breve tempo l offerta locativa accessibile per questa fascia di popolazione; tenendo conto del fatto che il mercato immobiliare è attualmente composto in massima parte da piccoli proprietari per i quali la scelta di affittare la propria seconda casa non è sufficientemente tutelata e risulta in questo momento troppo rischiosa; sviluppare iniziative idonee a frenare il fenomeno degli sfratti per morosità incolpevole i. 2

Un Agenzia Sociale per la Locazione che favorisca l incontro tra la domanda e l offerta; ove necessario, incentivi e garantisca la proprietà rispetto ai pagamenti; tuteli l inquilino per quanto riguarda i canoni applicati; offra strumenti economici di supporto finalizzati al mantenimento dell abitazione in locazione; potrebbe dare un notevole contributo all attenuazione del problemi derivanti dalla situazione attuale di emergenza abitativa. Nel lungo termine l Agenzia potrebbe inoltre consolidare un attività sull organizzazione della domanda che può rappresentare per il Comune un modo diverso di affrontare la risposta abitativa: partire dal bisogno del singolo e impostare un percorso ad hoc per l inquilino che può anche comprendere il passaggio dall Edilizia Residenziale Pubblica al privato. Si tratta dunque di affrontare le differenti forme e caratteristiche del disagio abitativo attraverso la combinazione di risorse e strumenti di diversa natura e provenienza e affiancando sistematicamente all intervento sul mercato immobiliare un opportuna azione di accompagnamento e sostegno dell utenza. per il raggiungimento dei risultati operativi di progetto; orientamento e supporto nella ricerca di un alloggio privato per l affittuario che rientri nei parametri necessari per usufruire dell intervento dell Agenzia; implementazione banca dati su supporto informatico. 1.2. ATTIVITA OFFERTE Per quanto riguarda le attività gestite, l Agenzia: raccoglie, verifica e organizza sia l offerta di alloggi disponibili per la locazione; sia la domanda dei nuclei familiari che presentano un bisogno abitativo intermedio tra l Edilizia Residenziale Pubblica e il libero mercato; interviene nelle procedure di sfratto, limitatamente ai casi di morosità incolpevole i ; individua per ciascun alloggio il livello del canone applicabile sulla base degli accordi territoriali (canone concordato); orienta i potenziali locatori alla valutazione della sostenibilità del canone per il nucleo familiare; accompagna i potenziali conduttori nella scelta dell alloggio; propone l abbinamento tra richiedenti e offerenti; gestisce gli strumenti di incentivazione economica e di garanzia a valere su Fondi appositamente istituiti (Par. 3.); comunica e promuove le opportunità offerte ai proprietari e alle famiglie richiedenti. 3

2. ACCESSO ALL AGENZIA Per accedere alle prestazioni dell Agenzia il nucleo familiare in condizione di bisogno si presenta presso gli uffici della stessa, che ne esamina la richiesta con l obiettivo di emettere una Attestazione per la fruizione dei servizi, come specificato nel paragrafo 2.1. I nuclei familiari che abbiano ottenuto l Attestazione hanno quindi due opzioni: attendere la proposta di abbinamento con un appartamento compatibile; proporre loro stessi un appartamento autonomamente individuato, presentando all Agenzia il proprietario disponibile a concederlo in locazione a canone concordato. I proprietari che dispongono di un alloggio sito nel Comune di Milano possono iscriversi all Agenzia e: attendere la proposta di abbinamento con un inquilino iscritto all agenzia in possesso dei requisiti richiesti; proporre loro stessi un inquilino con cui intendono sottoscrivere un contratto a canone concordato. 2.1. CRITERI DI ACCESSO ALL AGENZIA PER I CONDUTTORI L'accesso all Agenzia è subordinato per il conduttore al fatto di trovarsi, all atto della richiesta di iscrizione, in una situazione di emergenza abitativa certificata dall Agenzia, che rilascia apposita Attestazione sulla base della documentazione prodotta dal conduttore e in base ai seguenti requisiti, fatte salve le modifiche o integrazioni apportate da specifiche norme di settore o da provvedimenti di finanziamento pubblico. A) Requisiti reddituali: Dichiarazione I.S.E.E., non superiore al limite massimo di 26.000,00 o reddito I.S.E. fino al limite massimo di 35.000,00. B) Requisiti anagrafici e familiari: 1. essere residenti nel Comune di Milano da almeno un anno al momento della presentazione della richiesta di iscrizione all Agenzia ovvero, se residente in altro Comune, essere in corso di trasferimento nel Comune di Milano per cause di lavoro comprovate e documentate; 2. avere cittadinanza italiana, di un paese dell UE, ovvero nei casi di cittadini non appartenenti all UE, possedere un regolare permesso di soggiorno valido, che ne attesti la permanenza e l idoneità a conferma dello scopo e delle condizioni di soggiorno ed esercitare una regolare attività, anche in modo non continuativo, di lavoro subordinato o autonomo; 3. svolgere regolare attività lavorativa al momento della richiesta di iscrizione all Agenzia o beneficiare di pensione. 4

C) Requisiti legati a diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione ed a precedenti benefici pubblici: 1. non essere titolari (anche pro-quota) il richiedente o altro componente del nucleo famigliare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella provincia di Milano su un immobile fruibile ed adeguato alle esigenze del nucleo familiare medesimo. L adeguatezza dell immobile al nucleo è verificata applicando i parametri indicati nella tabella di cui all art.13, comma 9, R.R. 1/2004, colonna Tipologia A ; 2. non avere beneficiato il richiedente o altro componente del nucleo famigliare di: precedenti assegnazioni, tuttora vigenti, in proprietà immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici; precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici qualora il contratto relativo all alloggio oggetto dei citati benefici non sia giunto alla scadenza contrattualmente pattuita, sempre che l alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dar luogo al risarcimento del danno; 3. che nessun componente del nucleo familiare richiedente sia titolare di alloggio di edilizia residenziale pubblica in locazione sul territorio nazionale al momento della richiesta di iscrizione all Agenzia, purché non sia dimostrata la disponibilità a rinunciare all alloggio; 4. che nessun componente del nucleo familiare richiedente sia o sia mai stato moroso o inadempiente rispetto agli impegni assunti nei confronti dell Agenzia. L Agenzia Sociale per la Locazione si riserva il diritto di verificare, anche in collaborazione con gli uffici comunali, la veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai richiedenti nei 5 anni precedenti. Eventuali controversie che dovessero insorgere in merito all accesso all Agenzia da parte di un conduttore saranno portati all attenzione della Commissione di Valutazione. 2.2. CRITERI DI ACCESSO ALL AGENZIA PER I PROPRIETARI L'accesso all Agenzia è riservato ai proprietari, persone fisiche o giuridiche, titolari di un immobile sito nel Comune di Milano e disponibili a concedere in locazione il proprio alloggio a canone concordato ai conduttori iscritti all Agenzia. Potranno accedere agli strumenti di incentivazione e garanzia dell Agenzia anche i soggetti e gli enti del Terzo Settore che hanno ottenuto in locazione/concessione/affidamento in altra forma da parte del Comune di Milano alloggi destinati ad essere locati nella forma del canone concordato e con altre tipologie di canone calmierato, se non già tutelati da altre forme di garanzia attivate dall Amministrazione per far fronte ad eventuali morosità dei conduttori. Eventuali controversie che dovessero insorgere in merito all accesso all Agenzia da parte dei proprietari saranno portati all attenzione della Commissione di Valutazione. 5

3. INCENTIVI E STRUMENTI ECONOMICI DI SOSTEGNO L Agenzia opera mettendo in campo una serie di strumenti specifici quali incentivi nella forma di contributi concessi ai nuclei familiari e alla proprietà e forme di garanzia concesse ai proprietari che accettano di stipulare nuovi contratti di locazione. Concretamente gli strumenti messi a disposizione sono rappresentati da: 1. Fondo Salvasfratti: attraverso questo strumento si cerca di evitare l esecuzione di uno sfratto, risarcendo il proprietario delle morosità incolpevoli pregresse e incentivando la sottoscrizione di un nuovo contratto di locazione a canone concordato (Par. 3.1); 2. Fondo di Garanzia: con tale intervento si cerca di incentivare i proprietari a sottoscrivere un contratto a canone concordato a fronte della garanzia di poter rientrare della eventuale futura morosità incolpevole i del conduttore (Par. 3.2); 3. Credito solidale per l inquilino: uno strumento offerto all inquilino su base volontaria in supporto alle spese legate alla locazione (Par. 3.3); 4. Contributo proprietari: al fine di promuovere la stipula di contratti di locazione a canone concordato si prevede una misura relativa all erogazione di Contributi una tantum per i proprietari. Si tratta di un incentivo che ha l obiettivo di riequilibrare lo svantaggio economico per il proprietario derivante dalla locazione a canoni al di sotto dei valori di mercato (Par. 3.4). Compatibilmente con le risorse disponibili gli strumenti sopra indicati saranno cumulabili al fine di implementarne l efficacia, nel rispetto delle norme vigenti. 3.1. FONDO SALVASFRATTI Attraverso questo meccanismo si cerca di evitare l esecuzione di uno sfratto, risarcendo il proprietario delle morosità pregresse e incentivando la sottoscrizione di un nuovo contratto di locazione a canone concordato. Al proprietario che interrompa la procedura di sfratto e accetti il nuovo contratto a canone concordato è riconosciuto un bonus il cui importo non può superare l ammontare del canone annuo risultante dal contratto di locazione e comunque massimo fino a 8.000. L erogazione dei contributi avverrà fino a esaurimento dei fondi assegnati; il criterio di preferenza è su base cronologica e in caso di pari diritto vale quanto indicato al successivo paragrafo 3.1.1. 6

3.1.1. Criteri di accesso e condizioni per l erogazione L accesso al Fondo Salvasfratti è subordinato alle seguenti condizioni: essere regolarmente iscritti all Agenzia; essere titolare di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato situato nel Comune di Milano (sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9) e risiedere nell alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno; essere in pendenza di intimazione di sfratto per morosità incolpevole i, per effetto del quale non sia intervenuto provvedimento di convalida ovvero se già intervenuto, purché non ancora in esecuzione e sia dimostrabile l intervenuto nuovo accordo contrattuale tra le parti; non essere titolare di contratto di locazione per alloggi concessi in locazione dal Comune o dall Aler a canone sociale, moderato, concordato. Costituisce criterio preferenziale per la concessione del contributo la presenza all interno del nucleo familiare di almeno un componente che sia: ultrasettantenne, ovvero minore, ovvero con invalidità accertata per almeno il 74 %, ovvero in carico ai Servizi Sociali o alle competenti aziende sanitarie locali per l attuazione di un Progetto Assistenziale Individuale. Il contributo verrà concesso dall Agenzia in favore di: A. inquilini, nei cui confronti sia stato emesso provvedimento di rilascio esecutivo per morosità incolpevole i, che sottoscrivano con il proprietario dell alloggio un nuovo contratto a canone concordato. In questo caso l Agenzia riconosce al proprietario, disposto a interrompere lo sfratto, cancellare la morosità pregressa e sottoscrivere un nuovo contratto di locazione a canone concordato con l inquilino, un importo pari al minimo fra il vecchio canone annuo e 8.000,00; B. inquilini la cui ridotta capacità economica non consenta il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione. In questo caso il contributo, pari a 3 mensilità del canone di locazione e fino a un massimo di 8.000,00, verrà erogato alla consegna dell immobile e dopo verifica che il nuovo contratto di locazione preveda un canone concordato o comunque un canone inferiore a quello di mercato. Sarà ritenuto inferiore al canone di mercato un canone di locazione inferiore al valore minimo rilevato dalla più recente osservazione dell Osservatorio del Mercato Immobiliare dell Agenzia delle Entrate nella zona di riferimento e in base allo stato conservativo dell immobile; C. inquilini, ai fini del ristoro, anche parziale, del proprietario dell alloggio, che dimostrino la disponibilità di quest ultimo a consentire il differimento dell esecuzione del provvedimento di rilascio dell immobile. In questo caso il contributo sarà erogato, in misura proporzionale alla durata del differimento, per un importo di 1.600,00 ogni 12 mesi, fino a un massimo di 8.000,00, a seguito della presentazione di idonea documentazione atta a dimostrare l avvenuto irrevocabile differimento dello sfratto su iniziativa del proprietario. 7

3.2. FONDO DI GARANZIA Con tale intervento si cerca di incentivare i proprietari a sottoscrivere un contratto a canone concordato a fronte della garanzia di poter rientrare di un eventuale futura morosità incolpevole i del conduttore. La garanzia consiste nell impegno dell Agenzia a rifondere al proprietario, in caso di future morosità e di relativo sfratto del nucleo familiare, fino a un massimo di 18 mensilità arretrate. Possono accedere al Fondo di Garanzia i nuclei familiari che presentano i seguenti requisiti: essere regolarmente iscritti all Agenzia; essere titolare di un contratto di locazione a canone concordato di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato situato nel Comune di Milano; avere una percentuale di incidenza del canone di locazione (escluse spese accessorie) sul reddito annuo lordo non superiore al 30%. 3.2.1. Condizioni per l erogazione del Fondo di Garanzia Il Fondo di Garanzia, nel caso di futura morosità incolpevole i dell inquilino, e a fronte di sentenza esecutiva di sfratto, risarcisce il proprietario delle connesse inadempienze dell inquilino e conseguenti spese legali affrontate per portare a termine la procedura di sfratto, nei limiti della copertura di 18 mensilità del canone di locazione stipulato nel relativo contratto. Si precisa che le succitate inadempienze consistono esclusivamente nei canoni non corrisposti che non siano stati recuperati dal proprietario nel corso della procedura di sfratto o anche successivamente. Si precisa inoltre che dal complessivo ammontare della morosità sarà detratta la cauzione eventualmente trattenuta dal proprietario. L erogazione del Fondo di Garanzia potrà avvenire, ad avvenuto recupero dell alloggio a seguito della procedura di sfratto, mediante trasmissione all Agenzia da parte del proprietario della completa documentazione relativa alla procedura di sfratto, comprensiva del verbale di rilascio dell immobile insieme alla fattura e/o parcella quietanzata del legale, nonché apposita certificazione che quantifichi l esatta consistenza della morosità con l indicazione puntuale di tutte le specifiche voci di costo suindicate. Si precisa inoltre che l importo del Fondo di Garanzia previsto è da considerarsi al netto di eventuali azioni di recupero da parte del locatore per le morosità maturate. L erogazione dei contributi avverrà fino a esaurimento dei fondi assegnati; il criterio di precedenza è su base cronologica. 3.3. CREDITO SOLIDALE PER GLI INQUILINI Tramite questo strumento, e previa stipula di un accordo tra l Agenzia e una banca erogatrice, l inquilino può richiedere un prestito (fino a un max. di 10.000) per far fronte o al pagamento del primo anno di locazione oppure al pagamento di: deposito cauzionale per il nuovo contratto, spese di trasloco o a brevi episodi di morosità incolpevole i nel corso della durata del contratto. L Agenzia si prende carico degli oneri finanziari legati al prestito. 8

3.4. CONTRIBUTO PROPRIETARI Il proprietario che stipula un contratto a canone concordato con un conduttore iscritto all Agenzia e che non abbia già usufruito dei benefici del Fondo Salvasfratti riceve dall Agenzia un contributo una tantum, alla presentazione del contratto registrato, legato alla durata del contratto sulla base della seguente tabella: Importo Bonus accordato Durata contratto 1.200,00 3 + 2 1.500,00 4 + 2 1.800,00 5 + 2 2.000,00 6 + 2 i Per la definizione della morosità incolpevole, si veda l art. 6 comma 5 del D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito in legge 28 ottobre 2013, n. 202, in attuazione delle linee guida approvate dalla Regione Lombardia con delibera n. X/2648 del 14/11/2014 9