Controlli serrati sui benefici fiscali anche per le associazioni di volontariato Vincenzo D'Andò in Controlli serrati sui benefici fiscali anche per le associazioni di volontariato L art. 30 del D.L. n. 185/2008 (decreto anticrisi) ha condizionato la spettanza delle agevolazioni fiscali previste per gli enti associativi senza scopo di lucro all invio telematico di una serie di dati e notizie fiscalmente rilevanti, che costituiranno la base per la valutazione dell opportunità o meno della concessione. Tali informazioni andranno indicate su un apposito modello, predisposto e approvato con provvedimento direttoriale dall Agenzia delle Entrate entro il 31.1.2009, da trasmettere in via telematica alla stessa Agenzia delle Entrate. Obbligo dell invio telematico L obbligo dell invio telematico interessa, quindi, tutti gli enti non commerciali di tipo associativo, sia le vecchie sia quelle di nuova costituzione, comprese le società sportive dilettantistiche. Queste ultime, una volta riconosciute dal Coni ai fini sportivi, rientravano nella disciplina agevolativa. Con l entrata in vigore del decreto anticrisi, infatti, il Coni non è più tenuto alla trasmissione annuale dell elenco delle società e associazioni sportive dilettantistiche, documento che certificava l effettivo svolgimento dell attività sportiva e apriva la strada ai benefici. La neo normativa, nel sopprimere l adempimento del Coni, lo esclude di fatto dal riconoscimento fiscale delle descritte attività ed ha affidato esclusivamente all Agenzia delle Entrate il compito di verificare il diritto agli sconti. Sono, inoltre, entrate a fare parte degli enti obbligati all invio dei suddetti dati anche alcune Onlus di diritto che prima del cd. decreto anticrisi non erano tenute ad alcuna comunicazione e, pertanto, fuori dall Anagrafe delle Onlus. In particolare, i benefici fiscali sotto stretto controllo da parte delle Entrate sono quelli contenuti nell art. 148 del D.P.R. n. 917/1986 (T.U.I.R.) e nell art. 4 del D.P.R. n. 633/1972. Per cui, si ritiene, a parere di chi scrive, che l eventuale mancato invio del modello faccia decadere i benefici fiscali previsti solo da tale normativa (1) (ad es. 1 di 5
l esenzione fiscale degli introiti derivanti dai cd. corrispettivi specifici ) e non quelli generali previsti per gli enti non commerciali (ad es. incasso della semplice quota sociale dai soci o di contributi concessi con spirito di liberalità). Le Onlus di diritto La nuova disposizione prevede che possano essere ancora considerati Onlus di diritto (art. 10, comma 8, Dlgs 460/1997) le associazioni e le altre organizzazioni di volontariato di cui alla legge n. 266/1991, a condizione che non svolgano attività commerciali diverse da quelle marginali e trasmettano i propri dati all Amministrazione finanziaria. Le attività marginali consentite sono individuate dal D.M. 25.5.1995: - Attività di vendita occasionali o iniziative occasionali di solidarietà svolte nel corso di celebrazioni o ricorrenze o in concomitanza a campagne di sensibilizzazione pubblica verso i fini istituzionali dell organizzazione di volontariato; - attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall organizzazione senza alcun intermediario; - cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari sempre che la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall organizzazione senza alcun intermediario; - attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale - attività di prestazione di servizi rese in conformità alle finalità istituzionali, non riconducibili nell'ambito applicativo dell ex art. 111 comma 3 del Tuir, verso pagamento di corrispettivi specifici che non eccedano del 50% i costi di diretta imputazione. Si tratta in ogni caso di attività tese alla realizzazione degli obiettivi della Onlus senza utilizzo degli strumenti tipici della concorrenza sul mercato (ad esempio, la pubblicità). Non rientrano, comunque, tra i proventi delle attività commerciali e produttive marginali quelli derivanti da convenzioni. (1) Enti di tipo associativo (art. 148) Enti non commerciali residenti: Attività associativa esclusa da imposizione fiscale Non viene considerata commerciale l'attività svolta nei confronti degli associati o partecipanti, in conformità alle finalità istituzionali, dalle associazioni, dai consorzi e dagli altri enti non commerciali di tipo associativo. Le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di quote o contributi associativi non concorrono a formare il reddito complessivo, sono cioè esclusa da imposizione fiscale. 2 di 5
Corrispettivi supplementari costituiscono attività commerciale Tuttavia, il Legislatore fiscale considera effettuate nell'esercizio di attività le cessioni di beni e le prestazioni di servizi agli associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, compresi i contributi e le quote supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto. Detti corrispettivi concorrono alla formazione del reddito complessivo come componenti del reddito di impresa (o come redditi diversi se le relative operazioni hanno carattere di abitualità o di occasionalità). Attività mancanti di specifica organizzazione e con introiti che non superano i costi Gli enti non commerciali, usufruiscono di una particolare agevolazione fiscale, per le prestazioni di servizi escluse dall'art. 2195 del Codice civile (cioè non comprese in tale articolo civilistico) rese in conformità alle proprie finalità istituzionali (si tratta dell attività statutaria senza fine di lucro, prevista dai soci in sede di costituzione dell ente non commerciale) senza specifica organizzazione e verso pagamento di corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione. Infatti, tali attività non sono considerate commerciali e, quindi, non sono soggette ad imposizione. Associazioni particolari Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonchè le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati. Sono sempre commerciali: Quanto sopra non si applica per: - Le cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita (es. vendita di magliette, cappelli, ecc,), per le somministrazioni di pasti, per le erogazioni di acqua, gas, energia elettrica e vapore, per le prestazioni alberghiere, di alloggio, di trasporto e di deposito e per le prestazioni di servizi portuali e aeroportuali - le prestazioni effettuate nell'esercizio delle seguenti attività: a) gestione di spacci aziendali e di mense; b) organizzazione di viaggi e soggiorni turistici; c) gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale; d) pubblicità commerciale; 3 di 5
e) telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari. Corrispettivi dei bar esclusi da imposizione Per le associazioni di promozione sociale (art. 3, comma 6, Legge 25/8/1991, n. 287), le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno, non si considerano commerciali, anche se effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, da bar ed esercizi similari e l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, a condizione che tali attività siano strettamente complementari a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e siano effettuate nei confronti dei propri soci o degli associati di analoghe associazioni svolgenti la medesima attività e che fanno parte di un'unica organizzazione nazionale o locale. Viaggi e soggiorni turistici L'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici non viene considerata commerciale anche se effettuata da associazioni politiche, sindacali e di categoria, nonché da associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, a condizione che tali attività siano effettuate nei confronti dei propri soci o degli associati di analoghe associazioni svolgenti la medesima attività e che fanno parte di un'unica organizzazione nazionale o locale. Organizzazioni sindacali Per le organizzazioni sindacali e di categoria non si considerano effettuate nell'esercizio di attività commerciali le cessioni delle pubblicazioni, anche fatte a terzi, riguardanti i contratti collettivi di lavoro, nonché l'assistenza prestata prevalentemente agli iscritti, associati o partecipanti in materia di applicazione degli stessi contratti e di legislazione sul lavoro, effettuate verso pagamento di corrispettivi che in entrambi i casi non eccedano i costi di diretta imputazione. Enti di tipo associativo: Apposizione di clausole per fruire degli incentivi fiscali Le disposizioni sugli enti di tipo associativo (in particolare dei co. 3, 5, 6 e 7, dell art. 148 del TUIR) si applicano a condizione che le associazioni interessate si conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata: a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge; b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo (art. 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n. 662); c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a 4 di 5
garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione; d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie; e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'art. 2532, co. 2, del c.c., sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; viene ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1 gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell'art. 2532, ultimo comma, del c.c. e purché le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale; f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa. Le associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonché le associazioni politiche, sindacali e di categoria non hanno l obbligo di inserire nel proprio statuto le disposizioni di cui alle lettere c) ed e) del comma 8, vale a dire, sulla: - disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione; - eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'art. 2532, co. 2, del c.c., sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti. a cura di Vincenzo D Andò 7 gennaio 2009 5 di 5