RELAZIONE PER SEMINARIO 2014
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- Paolina Rostagno
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1 Dott. Raffaele De Spirito Revisore legale Consulenza tributaria Via Puglia, Monza MB Tel-fax Cell [email protected] RELAZIONE PER SEMINARIO 2014 IL RISPETTO DELLE REGOLE PER NON SUBIRE LA PERDITA DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI. 1) GENERALITA Per trattare l argomento della perdita delle agevolazioni fiscali e quindi della perdita della qualifica di ente non commerciale è necessario esaminare quali sono i benefici concessi dalle leggi tributarie, in particolare dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi e dal Decreto legislativo dell Imposta sul Valore Aggiunto, alle Associazioni che si qualificano Enti di tipo associativo, E bene ricordare che le Associazioni - Enti non commerciali di tipo associativo si definiscono in questo modo perché in esse prevale l apporto personale dell associato rispetto all aspetto patrimoniale. Ai fini tributari queste Associazioni godono di alcuni benefici disposti in via iniziale all atto della loro costituzione dalle norme di carattere tributario. MA QUALI SONO I BENEFICI FISCALI INIZIALI? Sono i benefici previsti dall art. 148 del Testo Unico delle imposte sui redditi D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e succ. mod., e dall art. 4 del decreto IVA D.P.R. 26 ottobre 1972, n
2 Pertanto non sono imponibili: - Le QUOTE ASSOCIATIVE versate dagli associati; - I CONTRIBUTI ricevuti per l attività istituzionale; - I CORRISPETTIVI SPECIFICI versati dagli associati, per attività svolte nei loro confronti in attuazione degli scopi istituzionali, che non eccedono i costi di diretta imputazione (Art. 143, 1 comma, TUIR). Altri benefici fiscali vengono concessi a richiesta durante la vita associativa, in caso di esercizio di attività commerciale svolta in via accessoria e marginale (ad esempio benefici della legge n. 398/1991 emanata per le Associazioni sportive dilettantistiche ed estesa alle associazioni culturali e alle Pro Loco). 2) RICHIESTA DI DATI E NOTIZIE Questi benefici, previsti per le imposte sui redditi unitamente a quelli previsti ai fini IVA, non sono imponibili e vengono concessi : - a condizione che gli enti associativi siano in possesso di tutti i requisiti previsti dalle normative tributarie e che trasmettano all Agenzia delle Entrate in via telematica, al fine dei necessari controlli, i dati e notizie rilevanti ai fini fiscali richiesti con un l apposito MODELLO EAS, istituito con l art. 30 del D.L. n. 185 del 29 novembre 2008, conv. in Legge n. 2 del 28 gennaio Questo modello è stato istituito per verificare le reali consistenze dell Ente associativo e per constatare la regolarità delle attività svolte, tenuto anche conto delle numerose associazioni sorte nell ampio settore del non profit. 2
3 Tra le numerose richieste del modello EAS, in numero di 38, ve n è una che riguarda la costituzione dell ente associativo. Costituzione che deve avvenire con atto di costituzione con l allegato lo Statuto in cui devono essere inserite speciali clausole. Quindi, viene ribadito anche in questa occasione, che negli statuti devono essere presenti necessariamente tutte la particolari clausole, previste dall art. 148 TUIR e dall art. 4 decreto IVA, qualificanti al fine della conservazione delle agevolazioni concesse. 3) PERDITA DELLA QUALIFICA (C.M. n. 124/E ) Dopo questa breve premessa, possiamo dire che l evento più grave che possa capitare ad una Associazione è la perdita della qualifica di ente non commerciale. Pertanto, con la perdita della qualifica di ente non commerciale l Associazione (Ente associativo), non ha la possibilità di usufruire dei benefici fiscali concessi, prima ricordati, e non ha la possibilità di usufruire degli altri benefici richiesti successivamente. In definitiva, ciò che si pretende dalle Associazioni non profit, da parte dell ERARIO, è il rispetto di due principi, che possiamo definire basilari. Questi due principi sono: Principio di democraticità Principio di legalità Il principio di democraticità, trattato in precedenza, ha messo in evidenza i fondamentali di associazionismo previsti dalla nostra Costituzione. 3
4 Il principio di legalità si riferisce, sostanzialmente e molto semplicemente, al rispetto delle norme emanate nei diversi settori della società secondo cui tutte le azioni dell uomo devono essere svolte in conformità alle leggi emanate. E un principio che si afferma nella storia della civiltà moderna con la Rivoluzione francese del 1789, dopo il potere dell Ancien Regime. Nel settore specifico dell associazionismo esistono norme, che regolamentano le attività degli Enti di tipo associativo, che devono essere rispettate e la cui inosservanza può provocare la perdita della qualifica di Ente non commerciale. Questo argomento deve essere visto sotto un duplice aspetto: A) L aspetto qualitativo tenendo conto delle particolari clausole previste dall art. 148 del TUIR e inserite nello Statuto. La perdita può scaturire dalla sola attività istituzionale per non aver rispettato le clausole statutarie. B) L aspetto quantitativo tenendo conto delle disposizioni previste dall art. 149 del TUIR. La perdita può scaturire da elementi legati all attività commerciale esercitata in via marginale e sussidiaria. Il Modello EAS, come ricordato in precedenza, introdotto per la richiesta di dati e notizie, completa le regole da rispettare. Come si valutano i due aspetti. 4
5 A - ASPETTO ISTITUZIONALE QUALITATIVO Art. 148 TUIR B ASPETTO COMMERCIALE TRIBUTARIO - QUANTITATIVO Art. 149 TUIR Osservanza delle norme dello Statuto. Clausole particolari inserite nello statuto che determinano la QUALITA operativa dell ENTE: - Modalità associative: Iter procedurale per l ammissione degli associati e loro esclusione. - Approvazione del Rendiconto economico e finanziario. - Tenuta della contabilità in modo separato tra Attività istituzionale e Attività commerciale marginale. - Criteri e forme di pubblicità delle convocazioni delle Assemblee, delle deliberazioni, dei bilanci e rendiconti. - Dimostrazione dell esercizio effettivo delle attività statutarie. - Divieto di distribuzione di utili o avanzi di gestione anche in modo indiretto. Destinazione degli stessi per opere istituzionali. - Effettività della partecipazione dei soci alla vita associativa. - Prevalenza delle immobilizzazioni relative all attività commerciale rispetto alle altre attività. - Prevalenza dei ricavi commerciali rispetto al valore normale delle cessioni o prestazioni relative alle attività istituzionali. - Prevalenza delle componenti positive (Ricavi) delle attività commerciali rispetto alle entrate istituzionali (Quote associative Sovvenzioni Contributi Liberalità). - Prevalenza delle componenti negative inerenti all attività commerciale rispetto alle restanti spese. (Vedi C.M , n. 124/E) 5
6 4 APPLICAZIONE DELLE SANZIONI PER LA PERDITA DELLA QUALIFICA DI ENTE N.C. Le sanzioni per la perdita della qualifica si applicano per il periodo gestionale in cui si verificano le inadempienze. Questa è la disposizione contenuta nel 3 comma dell art. 149 del T.U.I.R. Pertanto, dal periodo di imposta in cui vengono a mancare i requisiti, in base alle verbalizzazioni delle infrazioni, scatta la revoca della qualifica. Ciò comporta l immediata revoca dei benefici tributari concessi in via primaria (vale a dire tassabilità delle quote associative, dei contributi e dei corrispettivi specifici) e benefici tributari richiesti in seguito ad opzione ( vedi opzione per la Legge n. 398/1991). Vengono, quindi, applicati i tributi previsti dal TUIR e dal decreto IVA con la maggiorazione delle sanzioni relative. A questo punto si pone una domanda. La revoca vale per il solo esercizio o per tutti gli altri esercizi futuri?? La disposizione di legge non dice nulla a riguardo. Né la Circolare Ministeriale n. 124/E del chiarisce tale punto. Si deve ritenere che l Ente, una volta rientrato nei parametri e dopo aver modificato l assetto statutario qualitativo, possa nuovamente poter beneficiare dei benefici previsti per gli enti di tipo associativo. 6
7 La giurisprudenza, in varie occasioni, ha messo in evidenza tali principi, sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo. Si segnalano le seguenti sentenze: 1) CTP Treviso Sentenza n. 151 del maggio 2014: L assenza del fine di lucro va accertata in concreto. Ammissione degli associati senza approvazione del Consiglio. Accertamento in concreto dell attività svolta. 2) Corte di Cassazione Sentenza n del 6 novembre 2013: Per dimostrare la non commercialità dell associazione non basta il richiamo allo statuto. Mancanza delle scritture contabili obbligatorie. Modalità con cui vengono svolte le attività. 3) TAR del Lazio Sentenza n del 18 ottobre 2013: Finte Associazioni e Centri culturali. Attività commerciale avviata da Associazione definita culturale Iter procedurale associativo con emissione di delibera del Consiglio direttivo. A proposito del principio di legalità riporto il pensiero del famoso giornalista e scrittore Roberto GERVASO: La libertà consiste nel rispettare le leggi e nell essere rispettati dal legislatore. Seminario per Dirigenti Pro Loco Novedrate Università E-Campus 15 Novembre 2014 Dott. Raffaele De Spirito 7
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