REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna. (Sezione Seconda)

Documenti analoghi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

contro nei confronti di per l'annullamento

contro e con l'intervento di per l'annullamento

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria. (Sezione Seconda) SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Terza)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Terza) ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente ex art. 60 cod. proc. amm.;

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente ex art. 60 cod. proc. amm.;

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

contro nei confronti di per l'annullamento

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

contro nei confronti di per l'annullamento

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Quater) SENTENZA


contro nei confronti di e con l'intervento di

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria. (Sezione Prima)

contro nei confronti di per l'annullamento

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

contro per l'annullamento

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Terza) ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

Scritto da Carmelo Anzalone Martedì 31 Maggio :12 - Ultimo aggiornamento Lunedì 13 Giugno :47

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna. (Sezione Seconda)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

contro nei confronti di per l'annullamento

ha pronunciato la presente

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Prima) SENTENZA

per l'annullamento, previa sospensiva,

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Terza) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia. Lecce - Sezione Seconda

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna. (Sezione Prima) SENTENZA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Prima) SENTENZA

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Seconda) SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Ter) SENTENZA

ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Terza) SENTENZA

Studio legale law. Anna Teresa Paciotti. Tar Sardegna Sentenza n. 207/2012. Marzo 1, 2012 Categoria Leggi e Sentenze Circolari

E illegittima la revisione della patente di guida in assenza della comunicazione di decurtazione punti

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche. (Sezione Prima) SENTENZA

Cittadini stranieri e nulla osta lavorativo

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

sul ricorso numero di registro generale 499 del 2016, proposto da:

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Prima) SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Bis) ha pronunciato la presente

contro nei confronti di ha pronunciato la presente SENTENZA

ha pronunciato la presente

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Quater) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Quarta) ORDINANZA

Scritto da Valentina Magnano Martedì 19 Luglio :31 - Ultimo aggiornamento Martedì 19 Luglio :51

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia. (Sezione Seconda) SENTENZA

ha pronunciato la presente

di ogni altro atto antecedente, successivo, dipendente, presupposto o comunque connesso.

Non è interesse dello Stato consentire in massa ad immigrati privi di attività lavorativa la permanenza nel territorio.

Una pronuncia sulla decurtazione dei punti della patente

per l'annullamento, previa sospensione dell efficacia,

Sentenze interessanti N.29/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Seconda) SENTENZA

Autore: Matranga Alfredo In: Magistratura amministrativa

Pubblico impiego, buonuscita ed indennità

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

contro per l'annullamento

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

Regione Veneto, rappresentata e difesa dagli avv. Emanuele Mio, Cristina Zampieri, Ezio Zanon, domiciliata in Venezia, Cannaregio, 23;

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. (Sezione Prima) SENTENZA

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente

Transcript:

N. 00865/2011 REG.PROV.COLL. N. 00270/2011 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 270 del 2011, proposto da: Casti Francesco, rappresentato e difeso dall'avv. Simone Saiu, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Sardegna in Cagliari, via Sassari N.17; contro INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - sede di Iglesias, non costituito in giudizio; per l'annullamento del provvedimento di diniego di accesso agli atti emesso dall'inps - sede di Iglesias - in data 16 febbraio 2011, comunicato a mezzo raccomandata a.r. in data 18 febbraio 2011;

e affinché si ordini all'inps di Iglesias l esibizione degli atti richiesti con l istanza del 1 febbraio 2011. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 giugno 2011 il dott. Marco Lensi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO Col ricorso in esame si avanzano le richieste indicate in epigrafe, rappresentando quanto segue. Il ricorrente era socio lavoratore di una società cooperativa, successivamente posta in liquidazione. Cessata l attività della cooperativa, in data 7 dicembre 2006, veniva presentata nanti i competenti uffici la documentazione necessaria fine di ottenere il pagamento di quanto dovuto al ricorrente a titolo di retribuzione e competenze. I commissari liquidatori, in data 26 giugno 2008, depositavano lo stato passivo presso il Tribunale di Cagliari, riconoscendo soltanto una parte dei crediti del ricorrente. Sostiene il ricorrente che dai verbali ispettivi, si desume che gli ispettori determinavano il disconoscimento del rapporto di lavoro e la richiesta della contribuzione pregressa, sulla base delle dichiarazioni rese da soci lavoratori della cooperativa e dalle motivazioni di una sentenza di assoluzione del ricorrente. Con istanza del 1 febbraio 2011 il ricorrente avanzava istanza di accesso all'inps - sede di Iglesias per l esibizione delle predette dichiarazioni rese dai soci lavoratori della cooperativa.

Con atto del 16 febbraio 2011 l'inps di Iglesias rigettava tale richiesta di accesso. L istante, ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, ha quindi proposto il ricorso in esame, chiedendo l annullamento del provvedimento di diniego di accesso agli atti emesso dall'inps - sede di Iglesias - in data 16 febbraio 2011 e chiedendo che venga ordinato alla medesima amministrazione l esibizione degli atti richiesti con l istanza del 1 febbraio 2011. Conclude per l'accoglimento del ricorso. Non si è costituita in giudizio l Amministrazione intimata. Alla camera di consiglio del 15 giugno 2011 la causa è stata trattenuta in decisione. DIRITTO Col ricorso in esame si chiede l annullamento del provvedimento di diniego di accesso agli atti emesso dall'inps - sede di Iglesias - in data 16 febbraio 2011 e si chiede che venga ordinato all'inps - sede di Iglesias l esibizione degli atti richiesti con l istanza del 1 febbraio 2011. La questione in esame investe il problema del bilanciamento e contemperamento tra il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la tutela dei terzi i cui dati personali siano contenuti nella documentazione richiesta, con particolare riferimento all esigenza di tutela della riservatezza dei firmatari di un esposto. Premesso che la giurisprudenza prevalente riconosce, in via generale, la necessità che venga comunque tutelato il diritto di accesso, si rileva che, nel caso di specie, devono trovare applicazione i principi affermati dalla giurisprudenza in materia, ed in particolare il precedente giurisprudenziale del T.A.R. Lombardia Milano, sez. IV, dell 8 novembre 2004, n. 5716, nel quale è stato

affermato che In tema di bilanciamento tra il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la tutela dei terzi i cui dati personali siano contenuti nella documentazione richiesta, deve ritenersi che le esigenze di tutela della riservatezza dei firmatari di un esposto nei confronti di un professionista, presentato al relativo Ordine professionale, e del quale il primo chieda l'ostensione, possano essere garantite mediante la mascheratura dei nominativi. Il diritto all'accesso potrà quindi essere esercitato, dal professionista interessato, con tale modalità. Considerato che nel ricorso in esame dell istante precisa che non si chiede nella istanza alcun documento che contenga in nome di alcun soggetto ma solo il contenuto delle predette dichiarazioni, ritiene il collegio che la richiesta di accesso del ricorrente debba essere soddisfatta con la predetta modalità, cioè esibendo il contenuto delle dichiarazioni in questione omettendo o mascherando i nominativi dei soggetti che hanno reso le dichiarazioni medesime. In tal modo si tutela il diritto di accesso del ricorrente, senza che sia violato il diritto alla riservatezza di soggetti terzi. Per le suesposte considerazioni, il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento del provvedimento di diniego di accesso impugnato e si deve ordinare all INPS di Iglesias l esibizione delle dichiarazioni richieste dal ricorrente con l istanza del 1 febbraio 2011, con le modalità sopra specificate e cioè omettendosi i nominativi dei soggetti che hanno reso le dichiarazioni medesime. Le spese del giudizio devono essere poste a carico dell amministrazione intimata e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l effetto, annulla il provvedimento di diniego di accesso del 16 febbraio 2011 e ordina all INPS di Iglesias l esibizione delle dichiarazioni richieste dal ricorrente con l istanza del 1 febbraio 2011, con le modalità specificate in motivazione. Condanna l INPS di Iglesias al pagamento delle spese del giudizio, che liquida forfetariamente in complessivi 1500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge e pagamento del contributo unificato. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 15 giugno 2011 con l'intervento dei magistrati: Rosa Maria Pia Panunzio, Presidente Marco Lensi, Consigliere, Estensore Tito Aru, Consigliere L'ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 02/08/2011 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)