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REGIONE LAZIO DELIBERAZIONE N. DEL 86 28/02/2017 GIUNTA REGIONALE PROPOSTA N. 2106 DEL 08/02/2017 STRUTTURA PROPONENTE Direzione Regionale: SALUTE E POLITICHE SOCIALI Area: SUSSIDIARIETA' ORIZZONTALE, TERZO SETTORE E SPORT Prot. n. del OGGETTO: Schema di deliberazione concernente: Legge Regionale 13 giugno 2016, n. 9 "Riconoscimento del ruolo sociale delle società di mutuo soccorso della Regione ed interventi a tutela del loro patrimonio storico e culturale". Requisiti e criteri per l'iscrizione delle Società di Mutuo Soccorso nel registro regionale e per la concessione dei contributi. (DIVONA MARIA GIUSEPPA) (DE CINTI GIULIA) (T. BIOLGHINI) (V. PANELLA) L' ESTENSORE IL RESP. PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE RESPONSABILE IL DIRETTORE REGIONALE ASSESSORATO PROPONENTE POLITICHE SOCIALI, SPORT E SICUREZZA (Visini Rita) L'ASSESSORE DI CONCERTO ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE COMMISSIONE CONSILIARE: Data dell' esame: VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA: IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO con osservazioni senza osservazioni SEGRETERIA DELLA GIUNTA Data di ricezione: 17/02/2017 prot. 76 ISTRUTTORIA: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE COMPETENTE IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PRESIDENTE Pagina 1 / 12 Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI

OGGETTO: Legge Regionale 13 giugno 2016, n. 9 Riconoscimento del ruolo sociale delle società di mutuo soccorso della Regione ed interventi a tutela del loro patrimonio storico e culturale. Requisiti e criteri per l iscrizione delle Società di Mutuo Soccorso nel registro regionale e per la concessione dei contributi. LA GIUNTA REGIONALE SU PROPOSTA VISTO VISTO VISTO dell Assessore alle Politiche Sociali, Sport e Sicurezza; lo Statuto della Regione Lazio; la Legge Regionale 6 agosto 1999, n.14: Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo ; la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n.6: Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale e successive modificazioni ed integrazioni; il Regolamento Regionale 6 Settembre 2002, n.1: Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale e successive modificazioni ed integrazioni; la Deliberazione di Giunta Regionale 14 dicembre 2015, n.723, con la quale è stato conferito l incarico di Direttore della Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali al Dott. Vincenzo Panella; la Legge Regionale 20 novembre 2001, n.25: Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione e successive modifiche ed integrazioni; il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n.118: Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ; la Legge Regionale 31 dicembre 2016, n.17: Legge di stabilità regionale 2017 ; la Legge Regionale 31 dicembre 2016, n.18: Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2017-2019 ; la Deliberazione della Giunta Regionale 31 dicembre 2016, n.857: Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2017-2019. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese ; Pagina 2 / 12

CONSIDERATO CONSIDERATO VISTO VISTO la Deliberazione della Giunta Regionale 31 dicembre 2016, n.858: Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2017-2019. Approvazione del Bilancio finanziario gestionale, ripartito in capitoli di entrata e di spesa ; la Legge 07 agosto 1990, n. 241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modifiche ed integrazioni; che la succitata Legge n. 241/1990, all articolo 12 Provvedimenti attributivi di vantaggi economici dispone che La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi ; la Legge Regionale 22 ottobre 1993, n. 57, Norme generali per lo svolgimento del procedimento amministrativo, l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa e successive modifiche ed integrazioni; che la citata Legge Regionale n. 57/1993, all articolo 7 Predeterminazione di criteri per la concessione di benefici economici dispone La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e benefici economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati è subordinata alla predeterminazione, nella legge che disciplina la materia o in apposito provvedimento amministrativo da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione, dei criteri e delle modalità cui l'amministrazione regionale deve attenersi ; la Legge 6 novembre 2012, n. 190: Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione ; la Legge Regionale 06 Agosto 2015, n. 12 Disposizioni a tutela della legalità e della trasparenza nella Regione Lazio con particolare riferimento all articolo 2, commi 1 e 2; la Legge 8 novembre 2000, n. 328: Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali e successive modifiche ed integrazioni; la Legge 15 aprile 1886, n. 3818: Costituzione legale delle società di mutuo soccorso e successive modifiche ed integrazioni; il Decreto Ministeriale del 6 marzo 2013 emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico Iscrizione delle società di mutuo soccorso nella sezione del Registro delle imprese relativa alle imprese sociali e nella apposita sezione dell Albo delle società cooperative ; il Decreto Ministeriale del 30 ottobre 2014, e Ministero dello Sviluppo Economico Disposizioni inerenti l attività di vigilanza sulle società di mutuo soccorso e relativa modulistica ; Pagina 3 / 12

RICHIAMATO CONSIDERATO ATTESO CONSIDERATO CONSIDERATO CONSIDERATO la Legge Regionale 13 giugno 2016, n. 9 Riconoscimento del ruolo sociale delle società di mutuo soccorso della Regione ed interventi a tutela del loro patrimonio storico e culturale e successive modifiche ed integrazioni; in particolare l articolo 2 Registro regionale delle società di mutuo soccorso, che istituisce presso la Direzione regionale competente per materia, il Registro regionale delle società di mutuo soccorso; che il succitato articolo 2 al comma 2 stabilisce che possono essere iscritte nel Registro, le società di mutuo soccorso, operanti nel territorio regionale ed in possesso dei seguenti requisiti: a) uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica senza fini di lucro; b) un bilancio approvato e scritture contabili tenute in conformità alla normativa vigente in materia; c) carattere o interesse locale o regionale ovvero articolazioni regionali di organizzazioni operanti a livello nazionale, aventi una documentata attività di iniziative sociali ed educative finalizzate allo sviluppo della cultura mutualistica; che l articolo 2 al comma 3 della Legge Regionale n. 9/2016, demanda alla Giunta Regionale la definizione: a) dei requisiti per l iscrizione nel Registro, oltre quelli già previsti dal comma 2; b) le modalità ed i termini per l iscrizione nel Registro; c) i criteri per la tenuta, revisione ed aggiornamento del Registro; d) i casi di cancellazione dal Registro; che la Legge Regionale n. 9 all articolo 4 Concessione dei contributi e modalità di presentazione delle domande demanda alla Giunta Regionale l adozione dei criteri e modalità di presentazione delle domande di concessione dei contributi; che la Legge Regionale del 10 agosto 2016, n. 12 dispone espressamente l abrogazione delle disposizioni di legge regionale che prevedono modalità e termini per l ammissione a benefici e provvidenze in via ordinaria diversi da quelli previsti dall articolo 93 della l.r. 6/1999, come modificato dalla presente legge ; che l articolo 93 della Legge Regionale del 7 giugno 1999, n. 6, come modificato dalla Legge Regionale del 10 agosto 2016, n. 12, Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della Regione stabilisce che Le domande per l ammissione ai benefici ed alle provvidenze di cui alla vigente legislazione regionale sono presentate di norma sulla base di appositi bandi, adottati, previa verifica della disponibilità delle risorse regionali, entro il 30 aprile di ciascun esercizio finanziario. Il termine assegnato per la presentazione delle domande per l ammissione a benefici e provvidenze non può essere inferiore a trenta giorni Pagina 4 / 12

RITENUTO OPPORTUNO, pertanto di dover disciplinare i criteri e modalità per l iscrizione, tenuta, aggiornamento e revisione del Registro delle società di mutuo soccorso, nonché per la concessione dei contributi regionali; DELIBERA per le motivazioni indicate in premessa, che si richiamano integralmente: 1. Di approvare l Allegato denominato Criteri e modalità per l iscrizione, tenuta, aggiornamento e revisione del Registro delle società di mutuo soccorso, nonché per la concessione dei contributi regionali ; La presente Deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito regionale www.socialelazio.it Pagina 5 / 12

ALLEGATO Criteri e modalità per l iscrizione, tenuta, aggiornamento e revisione del Registro delle società di mutuo soccorso, nonché per la concessione dei contributi regionali Articolo 1 Registro regionale delle società di mutuo soccorso 1. E istituito presso la Direzione Regionale competente per materia il Registro regionale delle società di mutuo soccorso (di seguito Registro Regionale). 2. Il Registro Regionale è pubblico ed è costituito da schede numerate progressivamente, o di un registro le cui pagine siano anch esse numerate. Ciascuna pagina o scheda deve riportare il timbro dell ufficio e la firma del dirigente. 3. Le Società di Mutuo Soccorso (di seguito SMS) sono iscritte secondo un numero d ordine determinato in base all ordine cronologico di emanazione dei relativi provvedimenti. 4. Per ciascuna SMS sono riportati nel Registro i dati relativi alla denominazione, alla data dell atto di costituzione, alla durata, alla sede, alla rappresentanza, al provvedimento di iscrizione nonché delle corrispondenti variazioni ed all eventuale provvedimento di cancellazione. Articolo 2 Requisiti per l iscrizione nel Registro Regionale 1. Possono essere iscritte nel Registro le SMS operanti nel territorio regionale e in possesso, in particolare, dei seguenti requisiti: a) iscrizione presso il competente Registro delle Imprese, nella Sezione Imprese Sociali, nell apposita sezione dell Albo delle Società Cooperative, di cui al Decreto Legislativo del 2 agosto 2002, n. 220; b) uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica senza fini di lucro; c) un bilancio approvato e scritture contabili tenute in conformità alla normativa vigente in materia; d) carattere o interesse locale o regionale ovvero articolazioni regionali di organizzazioni operanti a livello nazionale, aventi una documentata attività di iniziative sociali ed educative finalizzate allo sviluppo della cultura mutualistica. Pagina 6 / 12

Articolo 3 Modalità e termini per l iscrizione nel Registro Regionale 1. Ai fini dell iscrizione nel Registro Regionale delle SMS, è necessario inoltrare apposita domanda cartacea, alla Regione Lazio, Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali, Area Sussidiarietà Orizzontale, Terzo Settore e Sport, Via del Serafico 127, 00142, Roma in carta semplice, sottoscritta dal Legale Rappresentante pro tempore, corredata dalla seguente documentazione: a) Copia conforme all originale dell Atto costitutivo e dello Statuto; b) le Delibere di nomina dei componenti degli organi sociali (Organo Amministrativo, Comitato dei Sindaci, ove costituito, Presidente) non indicate nell atto costitutivo e nello statuto; c) la Delibera di istituzione di eventuali sedi secondarie; d) dichiarazione, ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, di iscrizione nella sezione del Registro delle Imprese sociali nell apposita sezione dell Albo delle Società Cooperative, di cui al Decreto Legislativo del 2 agosto 2002, n. 220; e) Copia del documento rappresentativo della situazione economica e patrimoniale applicando, in quanto compatibili, i criteri stabiliti per lo stato patrimoniale, il rendiconto gestionale, e la nota integrativa dal Decreto Ministeriale 24 gennaio 2008, depositato presso il Registro delle Imprese; f) relazione dettagliata dell attività svolta da cui si evinca il carattere regionale; g) attestato di revisione rilasciato dal Ministero dello Sviluppo Economico o dalle Associazioni nazionali di rappresentanza riconosciute. 2. La domanda deve contenere tra l altro le seguenti indicazioni: a) denominazione completa della SMS; b) la sede legale e le eventuali sedi operative e/o secondarie; c) numero telefonico, di fax, casella di posta elettronica; d) ambito territoriale di attività; e) estremi di iscrizione presso il Registro delle Imprese competente per territorio. 3. La direzione competente provvede all esame della documentazione prodotta e laddove necessario alla richiesta di integrazioni documentali e/o chiarimenti. Provvede inoltre alla predisposizione degli atti necessari alla emanazione della determinazione dirigenziale di iscrizione o diniego. 4. La domanda per l iscrizione presso il Registro Regionale delle SMS, può essere presentata in qualsiasi momento. Articolo 4 Criteri per la tenuta, la revisione e l aggiornamento del Registro 1. Le SMS, iscritte nell apposito Registro Regionale, presentano annualmente, entro il termine del 30 settembre, la relazione delle attività e copia del Documento rappresentativo della situazione economica e patrimoniale depositato presso il registro delle imprese, per la verifica della permanenza dei requisiti di iscrizione. Pagina 7 / 12

2. In ogni caso le SMS sono tenute a comunicare entro 30 giorni dall avvenuta modifica, tutte le variazioni relative agli atti costitutivi ed agli altri fatti relativi alla società. Articolo 5 I casi di cancellazione dal Registro 1. La cancellazione dal Registro delle SMS, può essere richiesta o dalla stessa SMS, o su istanza di parte, o può essere disposta d ufficio in caso di liquidazione della società o di perdita della natura di SMS (ad esempio cancellazione dal Registro delle Imprese) ai sensi delle Leggi di riferimento. Articolo 6 Domanda di contributo 1. Per la concessione del contributo le SMS, iscritte presso il Registro Regionale, devono presentare una domanda alla competente Direzione Regionale, corredata da una relazione progettuale dettagliata delle attività e delle iniziative che si intendono attuare, con relativo preventivo di massima. 2. Le SMS devono inoltre produrre le dichiarazioni di cui al successivo articolo 9. Articolo 7 Interventi ammessi a finanziamento 1. La Regione dispone interventi finanziari per le attività e le iniziative sociali ed educative, finalizzate allo sviluppo della cultura mutualistica. 2. In particolare, concede contributi per agevolare: a) i progetti per attività per la qualificazione, la formazione e l aggiornamento dei soci delle SMS; b) le iniziative sociali, socio-sanitarie e culturali organizzate dalle SMS; c) l attività di convenzioni e di accordi con le aziende sanitarie locali (ASL) e con gli altri enti del servizio sanitario nazionale, relativamente all azione o promozione di forme di assistenza integrativa; d) programmi di sanità integrativa ai sensi dell articolo 9 del Decreto Legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni; 3. per le SMS costituite ed operanti da almeno 20 anni dalla data di entrata in vigore della Legge Regionale n. 9/2016: a) la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria degli immobili di proprietà delle stesse o alle medesime assegnati da enti pubblici e privati, utilizzati per le attività delle Società; Pagina 8 / 12

b) l ammodernamento degli arredi, degli impianti e dei beni strumentali connessi all attività sociale nonché interventi di conservazione e restauro del materiale storico documentario. 4. Le SMS, per la realizzazione dei programmi socio-sanitari e socio-assistenziali, finalizzati al raggiungimento degli scopi sociali previsti dai propri Statuti, possono associarsi fra loro. Articolo 8 Misura del contributo 1. Il contributo è erogato nella misura massima dell 80% della proposta progettuale ritenuta ammissibile e comunque non superiore ad 20.000,00 per gli interventi di cui alla lettera a), b), c) e d) del precedente articolo 7. 2. Per gli interventi relativi alla lettera e), punti 1 e 2 del precedente articolo 7, l entità massima del contributo è dell 80% della proposta progettuale ritenuta ammissibile e comunque non superiore ad 25.000,00. Articolo 9 Ammissibilità della domanda di contributo 1. Sono ammesse a contributo le domande delle SMS, iscritte nel Registro Regionale. 2. Le domande di contributo devono essere presentate alla Regione Lazio, Direzione Salute e Politiche Sociali, Area Sussidiarietà Orizzontale, Terzo Settore e Sport, Via del Serafico 127, 00142, Roma. E ammessa la presentazione di una sola richiesta di contributo, anche in forma associata, da parte delle SMS. In tale ipotesi la domanda è presentata da una sola delle SMS ed è corredata dalla dichiarazione di compartecipazione delle altre SMS, anch esse iscritte nel Registro Regionale. 3. Alla domanda di contributo devono essere allegate le seguenti dichiarazioni: a) dichiarazione che per la specifica attività o progetto presentato non sono stati erogati o richiesti contributi ad altri Enti pubblici o privati, in misura superiore alla quota parte delle spese non coperte dal contributo richiesto alla Regione; b) dichiarazione d impegno a realizzare il progetto o l attività, qualora ammesso al contributo; c) dichiarazione d impegnarsi a rimettere la copia dei necessari permessi, autorizzazioni, nulla osta previsti dalla normativa vigente, nel caso in cui la SMS presenti un progetto o svolga un attività che li richiedano, al momento della comunicazione della concessione del contributo e, comunque prima dell erogazione dello stesso. 4. Sono escluse le domande di contributo presentate dalle SMS che non siano in regola con le rendicontazioni dei contributi percepiti negli anni precedenti. Pagina 9 / 12

Articolo 10 Termini per la presentazione delle domande di contributo 1. Entro il 30 aprile di ciascun anno la Direzione Regionale predispone un avviso sintetico per la presentazione delle domande di contributo delle SMS, redatto in conformità a quanto stabilito dalla legge regionale e dal presente documento. 2. La domanda di contributo deve comunque pervenire nel termine di giorni 30 dalla pubblicazione dell avviso di cui al punto precedente. Articolo 11 Valutazione delle proposte progettuali 1. Per la valutazione delle proposte progettuali è istituita ogni anno apposita commissione presieduta dal Direttore Regionale della direzione regionale competente o da un Dirigente dallo stesso delegato. 2. La commissione è composta da 5 membri individuati tra i dipendenti regionali di cui almeno due appartenenti alla categoria D oltre il segretario verbalizzante. Per la valutazione delle proposte di intervento di cui all articolo 6 lettera e) punti 1 e 2, la Commissione è integrata dalla presenza di dipendenti con competenze specifiche. 3. La commissione opera a titolo gratuito. Articolo 12 Criteri per la valutazione delle proposte progettuali 1. Per le valutazioni delle proposte progettuali la commissione si deve attenere ai seguenti criteri: Argomento Criterio Punteggio massimo Relazione progettuale Qualità complessiva della proposta progettuale in termini di livello di dettaglio delle attività e delle iniziative che si intendono realizzare Accuratezza del preventivo di massima e presenza di relativa documentazione a corredo 10 10 Pagina 10 / 12

Finalità e carattere delle iniziative Qualità delle attività e delle iniziative sociali ed educative in rapporto alla finalità dello sviluppo della cultura mutualistica Descrizione del carattere o interesse locale o regionale delle iniziative, in termini di presenza sul territorio e coinvolgimento delle realtà territoriali 15 5 Progetti per attività per la qualificazione, la formazione e l aggiornamento dei soci delle SMS 15 iniziative sociali, socio-sanitarie e culturali organizzate dalle Società di Mutuo Soccorso. Interventi ristrutturazione e la manutenzione straordinaria degli immobili di proprietà delle stesse o alle medesime assegnati da enti pubblici e privati, utilizzati per le attività delle Società (per le SMS operanti da almeno 20 anni). l ammodernamento degli arredi, degli impianti e dei beni strumentali connessi all attività sociale nonché interventi di conservazione e restauro del materiale storico documentario (per le SMS operanti da almeno 20 anni). 20 convenzioni e accordi con le aziende sanitarie locali (ASL) e con gli altri enti del servizio sanitario nazionale, relativamente all azione o promozione di forme di assistenza integrativa; 10 programmi di sanità integrativa ai sensi dell articolo 9 del Decreto Legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni 15 TOTALE 100 Pagina 11 / 12

Articolo 13 Assegnazione del contributo 1. La commissione valuta i progetti ed assegna i punteggi, redige una graduatoria degli ammessi e degli esclusi. 2. La Direzione Regionale competente, con propria Determinazione Dirigenziale provvede all approvazione della graduatoria ed all assegnazione del contributo fino ad esaurimento delle risorse disponibili. 3. Il contributo è erogato in acconto e saldo. L Acconto nella misura del 70% ed il rimanente 30% dopo aver presentato la rendicontazione di cui al successivo articolo 14. Articolo 14 Rendicontazione 1. E' fatto obbligo ai beneficiari dei contributi di presentare, entro e non oltre il primo trimestre dell'anno successivo a quello in cui è stato assegnato il contributo, un'analitica e documentata rendicontazione delle spese sostenute. 2. La mancata presentazione del rendiconto nei termini prescritti, nonché l'irregolare destinazione totale o parziale delle somme erogate, comportano la revoca, da parte della Regione, dell'intero contributo concesso o di parte di esso. 3. La Regione si riserva di procedere al controllo, in qualsiasi momento sulla realizzazione della proposta progettuale ammessa a finanziamento. 4. Per tutto quanto non espressamente previsto si rinvia alle normative vigenti in materia di rendicontazione. Pagina 12 / 12

Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all unanimità.