Informazione e comunicazione dei Fondi SIE

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Informazione e comunicazione dei Fondi SIE 2014-2020

Questo materiale didattico rientra nell ambito dei Percorsi e-learning di alta formazione specialistica del Progetto Esperi@ - Rafforzamento della capacità istituzionale ed amministrativa delle Regioni e degli Enti Locali del Mezzogiorno mediante il reclutamento di nuove figure professionali - Linea 7 Alta Formazione. Finanziamento: Programmazione 2007-2013 Questo materiale è distribuito con Licenza Creative Commons Attribuzione - Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale. Autore: Anna Claudia Abis Creatore: Formez PA Diritti: Dipartimento della Funzione Pubblica Data: Aprile 2017 2

Informazione e comunicazione 2014-2020 Informazione e comunicazione dei Fondi SIE Le disposizioni relative alle attività di informazione e comunicazione sulle opportunità di finanziamento dei Fondi strutturali e di investimento europei (SIE) e sui risultati raggiunti attraverso gli investimenti effettuati sono contenute negli articoli 115-117 e nell Allegato XII del Regolamento UE n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013. Il Regolamento delinea principi, finalità, azioni e responsabilità in materia di informazione e comunicazione in un quadro che presenta alcune novità rispetto al passato. Le nuove norme hanno lo scopo di garantire una maggiore flessibilità, di semplificare alcune procedure e di meglio specificare alcune responsabilità dell Autorità di Gestione e del beneficiario del progetto. Tra le principali novità di questa programmazione: la previsione di una strategia di comunicazione settennale per ciascun Programma Operativo (PO) o comune a più PO per la quale non è più necessaria l approvazione formale da parte della Commissione; l integrazione delle norme in materia di comunicazione nel Regolamento principale; una più agevole gestione finanziaria delle attività di comunicazione multifondo; un sito o portale web unico che fornisca informazioni su tutti i PO; una definizione più chiara del ruolo del funzionario nazionale incaricato dell informazione e della comunicazione. Responsabilità degli Stati membri e delle Autorità di Gestione L art. 115 del Regolamento (UE) 1303/2013 stabilisce che lo Stato membro e l Autorità di Gestione dei Programmi Operativi sono responsabili di: elaborare strategie di comunicazione ; garantire la creazione di un sito web unico o di un portale web unico che fornisca informazioni su tutti i Programmi Operativi di uno Stato Membro e sull'accesso agli stessi, comprese le informazioni sui tempi di attuazione del Programma e sui processi di consultazione pubblica collegati; informare i potenziali beneficiari in merito alle opportunità di finanziamento 3

nell'ambito dei Programmi Operativi; pubblicizzare presso i cittadini dell'unione il ruolo e le realizzazioni della politica di coesione e dei Fondi mediante azioni di informazione e comunicazione sui risultati e sull'impatto degli Accordi di Partenariato, dei Programmi Operativi e delle operazioni. Strategia di comunicazione La strategia di comunicazione è il documento in cui sono specificati l approccio e le risorse di bilancio delle attività di comunicazione di uno o più Programmi Operativi. Tale strategia deve essere sottoposta all approvazione del Comitato di Sorveglianza entro i sei mesi successivi alla decisione della Commissione europea di adozione del o dei Programmi interessati (art.116.2). Benché non sussista più l obbligo di render conto delle attività di informazione e comunicazione nell ambito dei rapporti annuali di esecuzione, fatta eccezione per gli anni 2017 e 2019, sono comunque previste relazioni e analisi sistematiche di tali attività con frequenza annuale in occasione della riunione del Comitato di Sorveglianza, durante la quale deve anche essere adottato un piano per le attività di comunicazione programmate per l anno successivo. Il Comitato di Sorveglianza, ove lo ritenga opportuno, esprime un parere in merito al piano annuale (art.116.3). Sotto il profilo dei contenuti, la strategia di comunicazione redatta dall'autorità di Gestione del PO o dallo Stato membro deve contenere gli elementi indicati nell Allegato XII del Regolamento (UE) 1303/2013: una descrizione dell'approccio adottato, comprendente le principali misure di informazione e comunicazione che lo Stato membro o l Autorità di Gestione devono adottare, destinato ai potenziali beneficiari, ai beneficiari, ai soggetti moltiplicatori e al grande pubblico, tenuto conto delle finalità di cui all'articolo 115; una descrizione dei materiali che saranno resi disponibili in formati accessibili alle persone con disabilità; una descrizione di come i beneficiari saranno sostenuti nelle loro attività di comunicazione; il bilancio indicativo per l'attuazione della strategia; una descrizione degli organismi amministrativi, tra cui le risorse umane, responsabili 4

dell'attuazione delle misure di informazione e comunicazione; le modalità per le misure di informazione e comunicazione, compreso il sito web o portale web in cui tali dati possono essere reperiti; l'indicazione di come le misure di informazione e comunicazione debbano essere valutate in termini di visibilità della politica, dei Programmi Operativi, delle operazioni e del ruolo svolto dai Fondi e dall'unione e in termini di sensibilizzazione nei loro confronti; ove pertinente, una descrizione dell'utilizzo dei principali risultati del precedente Programma Operativo; un aggiornamento annuale che riporti le attività di informazione e comunicazione da svolgere nell'anno successivo. Qualora fosse definita una strategia di comunicazione comune per diversi Programmi Operativi, che riguardasse vari Comitati di Sorveglianza, lo Stato membro può designare un Comitato di Sorveglianza responsabile, d'intesa con gli altri Comitati di Sorveglianza competenti, dell'approvazione della strategia comune di comunicazione, nonché delle eventuali modifiche successive di tale strategia. Lo Stato membro o le Autorità di Gestione possono modificare la strategia di comunicazione durante il periodo di programmazione e l Autorità di Gestione la trasmette al Comitato di Sorveglianza per l approvazione (art.116.2). Sito o portale web unico per la politica di coesione Per agevolare l accesso alle informazioni sulla politica di coesione in un determinato Stato membro, gli Stati e le Autorità di Gestione sono responsabili della creazione di un sito web unico o di un portale web unico che fornisca informazioni su tutti i Programmi Operativi e sull accesso agli stessi, comprese le informazioni sui tempi di attuazione del Programma e sui processi di consultazione pubblica collegati. Inoltre, al fine di garantire la trasparenza del sostegno fornito dai Fondi, gli Stati membri o le Autorità di Gestione devono mantenere un elenco degli interventi, accessibile tramite il sito web unico, suddivisi per Programma Operativo e per Fondo, nella forma di un foglio elettronico che consenta di selezionare, cercare, estrarre, comparare i dati e di pubblicarli agevolmente su Internet, come avviene nel caso di formato CSV o XML. Al fine di incentivare il riutilizzo dell'elenco degli interventi da parte del settore privato, della 5

società civile e dell'amministrazione pubblica nazionale, il portale nazionale può indicare chiaramente le norme applicabili in materia di licenza ai sensi delle quali i dati sono pubblicati (art. 115.2). L elenco degli interventi deve essere aggiornato almeno ogni sei mesi e, come stabilito dall Allegato XII al Regolamento generale, deve includere i seguenti campi dati: Nome del beneficiario; Denominazione dell'intervento; Sintesi dell'intervento; Data di inizio dell'intervento; Data di fine dell'intervento (data prevista per il completamento materiale o la completa attuazione dell'intervento); Spesa totale ammissibile assegnata all'intervento; Tasso di cofinanziamento UE (per asse prioritario); Codice postale dell'intervento; o altro indicatore appropriato dell'ubicazione; Paese; Denominazione della categoria di intervento; Data dell'ultimo aggiornamento dell'elenco degli interventi. Il portale OpenCoesione Per la programmazione 2014-2020, assume il ruolo di portale unico nazionale per la pubblicazione di dati e informazioni sulle operazioni e sui beneficiari dei progetti cofinanziati dai Fondi SIE in Italia il portale OpenCoesione http://www.opencoesione.gov.it/. Il portale OpenCoesione riguarda i Programmi cofinanziati con Fondi SIE e quelli finanziati con risorse nazionali per la coesione (piani finanziati dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione e programmi complementari di azione e coesione), chiamati ai medesimi obblighi di trasparenza e informazione. Il portale assolve, come richiesto anche dall art. 115 del Regolamento (UE) 1303/2013, all obbligo di pubblicazione delle informazioni su opportunità di finanziamento e bandi nell ambito dei Programmi, oltre che sugli interventi finanziati e sui beneficiari con dettagli su risorse, avanzamento finanziario, luoghi e ambiti tematici, soggetti coinvolti, tempi di realizzazione e indicatori di output. 6

Misure di informazione e comunicazione per i potenziali beneficiari e per i beneficiari effettivi e per il pubblico L Allegato XII del Regolamento UE n. 1303/2013 descrive nel dettaglio le misure di informazione e comunicazione destinate ai diversi destinatari (potenziali beneficiari, beneficiari effettivi, pubblico) indicando le responsabilità dei soggetti a vario titolo coinvolti nella programmazione e attuazione degli interventi. Misure di informazione e comunicazione per i potenziali beneficiari e per i beneficiari effettivi Informare i potenziali beneficiari delle opportunità di finanziamento costituisce un elemento fondamentale per il successo del Programma. Per far sì che la politica di coesione investa nei progetti più importanti e innovativi, è necessario informare un pubblico di potenziali beneficiari il più vasto possibile. L Autorità di Gestione deve garantire specifiche azioni informative e di comunicazione verso i potenziali beneficiari degli interventi previsti dal PO con l obiettivo di informarli in merito agli interventi finanziabili dal Programma, il sostegno finanziario fornito e le modalità per poterne beneficiare. In particolare, deve garantire l'accesso alle informazioni sui seguenti aspetti: opportunità di finanziamento e inviti a presentare domande; condizioni di ammissibilità; procedure di esame e scadenze; criteri di selezione; contatti informativi nazionali, regionali e locali; obblighi di informazione da parte dei beneficiari. Ai beneficiari effettivi, a seguito dell'accettazione del finanziamento, l Autorità di Gestione deve invece fornire le informazioni sugli obblighi da rispettare in quanto fruitori di finanziamenti del PO. In particolare: informazioni sul loro inserimento nell'elenco pubblico delle operazioni; informazioni e strumenti di supporto, compresi modelli in formato elettronico, per il rispetto degli obblighi di informazione e comunicazione (kit di comunicazione e manuali d'uso della grafica istituzionale del Programma Operativo). 7

Misure di informazione e comunicazione per il pubblico Per raggiungere il pubblico, nei confronti del quale realizzare un azione di sensibilizzazione sul ruolo che l Unione europea riveste nella politica di coesione - la principale politica di investimento dell UE - e di trasparenza sugli interventi realizzati e sui principali risultati, il Regolamento UE n. 1303/2013 stabilisce che le misure di informazione e comunicazione per questo target coinvolgano attivamente non solo gli Stati membri e le Autorità di Gestione, ma anche i beneficiari dei Fondi. In particolare, le Autorità di Gestione devono assicurare che le misure di informazione e comunicazione siano realizzate conformemente alla strategia di comunicazione e che queste misure mirino alla massima copertura mediatica utilizzando diverse forme e metodi di comunicazione al livello appropriato. Stato membro e Autorità di Gestione devono garantire almeno le seguenti misure di informazione e comunicazione: l'organizzazione di un'attività informativa principale che pubblicizzi l avvio del Programma Operativo o dei Programmi Operativi, anche prima dell'approvazione delle pertinenti strategie di comunicazione; l'organizzazione di un'attività informativa principale all'anno che promuova le opportunità di finanziamento e le strategie perseguite e presenti i risultati del Programma Operativo o dei Programmi Operativi, compresi, se del caso, grandi progetti, piani d'azione comuni e altri esempi di progetti; l esposizione dell emblema dell'unione presso la sede di ogni Autorità di Gestione; la pubblicazione elettronica dell'elenco delle operazioni; fornire esempi di operazioni, suddivisi per Programma Operativo, sul sito web unico o sul sito web del Programma Operativo, accessibile mediante il portale web unico, in una lingua ufficiale dell'unione di ampia diffusione, diversa dalla lingua o dalle lingue ufficiali dello Stato membro interessato; fornire informazioni aggiornate in merito all'attuazione del Programma Operativo, comprese, se del caso, le sue principali realizzazioni, sul sito web unico o sul sito web del Programma Operativo, accessibile mediante il portale web unico. 8

Al fine di garantire la massima diffusione delle informazioni e la trasparenza del sostegno fornito dai Fondi, l Autorità di Gestione può coinvolgere nelle iniziative di informazione e comunicazione, in qualità di moltiplicatori dell informazione, i rappresentanti del 1 partenariato, i centri di informazione sull'europa, così come gli uffici di rappresentanza, e gli uffici di informazione del Parlamento europeo negli Stati membri, gli istituti di istruzione e di ricerca. I soggetti che beneficiano del cofinanziamento dei Fondi SIE devono adempiere, contestualmente ai progetti e agli interventi che con questo realizzeranno, all'obbligo di informare il pubblico utilizzando una grafica identificativa del Programma (loghi, grafica istituzionale). Durante l'attuazione di un'operazione cofinanziata dai Fondi SIE, i beneficiari devono informare il pubblico sul sostegno ottenuto. Per farlo, devono almeno: fornire sul proprio sito web una breve descrizione dell'operazione, che evidenzi il sostegno finanziario ricevuto dall'ue; collocare nella sede in cui si svolge l'attività, in un luogo facilmente visibile, almeno un poster (formato minimo A3) che dia informazioni sull'operazione ed evidenzi il finanziamento. Per le operazioni sostenute dal FSE, e in casi appropriati per le operazioni sostenute dal FESR o dal Fondo di coesione, il beneficiario si assicura che i partecipanti siano stati informati in merito a tale finanziamento. Qualsiasi documento, relativo all'attuazione di un'operazione usata per il pubblico oppure per i partecipanti, compresi certificati di frequenza o altro, contiene una dichiarazione da cui risulti che il Programma Operativo è stato finanziato dal Fondo o dai Fondi. Durante l'esecuzione di un'operazione sostenuta dal FESR o dal Fondo di coesione, il beneficiario espone, in un luogo facilmente visibile al pubblico, un cartellone temporaneo di dimensioni rilevanti per ogni operazione che consista nel finanziamento di infrastrutture o di operazioni di costruzione per i quali il sostegno pubblico complessivo superi 500.000,00. 1 Articolo 5 - Partenariato e governance a più livelli. 1. Ogni Stato membro organizza, per l'accordo di partenariato e per ciascun programma, conformemente al proprio quadro istituzionale e giuridico, un partenariato con le competenti autorità regionali e locali. Il partenariato include altresì i seguenti partner: a) le autorità cittadine e le altre autorità pubbliche competenti; b) le parti economiche e sociali; e c) i pertinenti organismi che rappresentano la società civile, compresi i partner ambientali, le organizzazioni non governative e gli organismi di promozione dell'inclusione sociale, della parità di genere e della non discriminazione ( ). 9

Funzionari incaricati dell informazione e della comunicazione e relative reti L articolo 117 del Regolamento (UE) 1303/2013 stabilisce che ogni Stato membro debba designare un funzionario nazionale incaricato del coordinamento delle azioni di informazione e comunicazione di uno o più Fondi, compresi i programmi inerenti la cooperazione territoriale europea, e darne comunicazione alla Commissione. Il funzionario nazionale incaricato dell informazione e della comunicazione è chiamato a: coordinare, se esiste, una rete nazionale di comunicatori sui Fondi; creare e aggiornare il sito o portale web unico dedicato alla politica di coesione; riferire sulle misure di comunicazione intraprese a livello nazionale. Ciascuna Autorità di Gestione nomina una persona responsabile dell'informazione e della comunicazione a livello del Programma Operativo e ne informa la Commissione. Se del caso, è possibile designare una persona per diversi Programmi Operativi. La Commissione istituisce reti a livello dell'unione che comprendono le persone designate dagli Stati membri, al fine di garantire lo scambio sui risultati dell'attuazione delle strategie di comunicazione, lo scambio di esperienze nell'attuazione delle misure di informazione e di comunicazione e lo scambio di buone pratiche. Le reti INFORM e INIO INFORM e INIO sono le reti istituite dalla Commissione europea al fine di garantire lo scambio di esperienze sulla pianificazione e attuazione delle strategie di comunicazione negli Stati membri. La rete INFORM 2 riunisce i funzionari incaricati dell informazione e comunicazione per il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e il Fondo di coesione (FC). INIO 3 (FSE). è la rete dei coordinatori nazionali di comunicazione per il Fondo sociale europeo 2 http://ec.europa.eu/regional_policy/it/policy/communication/inform-network/ 3 http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupdetail.groupdetail&groupid=1829&lang=it 10