Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport

Documenti analoghi
CONTRO. AC Mantova S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Mantova, viale Te n.9 intimata

Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport

IL COLLEGIO ARBITRALE

Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport

IL COLLEGIO ARBITRALE

TRIBUNALE NAZIONALE DI ARBITRATO PER LO SPORT IL COLLEGIO ARBITRALE. nel procedimento arbitrale promosso con Istanza di arbitrato prot. n.

Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport

LODO ARBITRALE IL COLLEGIO ARBITRALE

Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport IL COLLEGIO ARBITRALE

Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport

L ARBITRO UNICO FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

IL COLLEGIO ARBITRALE. Composto da. Prof. Avv. Massimo Zaccheo Prof. Avv. Tommaso Edoardo Frosini

IL COLLEGIO DI GARANZIA SEZIONI UNITE

Sig. Federico Pastorello, nato a Rovereto il 9 luglio 1973, cod. fisc. PSTFRC73L09H612T,

TRIBUNALE NAZIONALE DI ARBITRATO PER LO SPORT. Il Collegio Arbitrale. Avv. Marcello de Luca Tamajo (Presidente) Prof. avv. Maurizio Cinelli (Arbitro)

L ARBITRO UNICO. Avv. Gabriella Palmieri

Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport

Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport

CONTRO FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport

C O L L E G I O A R B I T R A L E. dal Presidente Vicario; nel procedimento di Arbitrato (prot. n. 0443, in data

Tribunale di Prato. Dott. - R.g. n.. Udienza. Comparsa di costituzione e risposta. del Sig. XXX, nato a, il.. e residente a. in V.le.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Sezione Terza Ter - SENTENZA

Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport

IL COLLEGIO ARBITRALE. Avv. Gabriella Palmieri (Presidente) Prof. Avv. Filippo Lubrano (Arbitro) Prof. Avv. Massimo Zaccheo (Arbitro)

Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport

Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport

Tribunale Nazionale di Arbitrato rato per lo Sport

Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport

IL COLLEGIO ARBITRALE. Presidente. Arbitro

Sentenza del Giudice di Pace di Castellammare di Stabia del in tema di opposizione ad atto di precetto per competenze professionali

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

REPUBBLICA ITALIANA SENTENZA

Sentenze interessanti N.29/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Seconda) SENTENZA

Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport

REGOLAMENTO ARBITRATI

LODO ARBITRALE IL COLLEGIO ARBITRALE PROF. AVV. MAURIZIO BENINCASA PRESIDENTE PROF. GUIDO CALVI ARBITRO PROF. AVV. TOMMASO EDOARDO FROSINI ARBITRO

Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport

IL COLLEGIO ARBITRALE

TRIBUNALE NAZIONALE DI ARBITRATO PER LO SPORT IL COLLEGIO ARBITRALE composto dai signori Avv. Dario Buzzelli

Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport

Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport

IL COLLEGIO DI GARANZIA PRIMA SEZIONE

Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport

Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport

ha pronunciato la presente

IL COLLEGIO ARBITRALE. Avv. Gabriella Palmieri (Presidente) Cons. Bruno Mollica (Arbitro) Avv. Giovanni Rossi (Arbitro)

CORTE FEDERALE D'APPELLO SENTENZA NEL PROCEDIMENTO DI APPELLO C.A. 13/16 TRIB. FED. 26/16; PROC. P.A. 24/16 CONTRO

Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport

IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT Sezioni Unite

Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport

TERNANA CALCIO SPA FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO. Lodo arbitrale CONI del 14 ottobre Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport

Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport

Trasmessa a mezzo posta elettronica

IL COLLEGIO DI GARANZIA PRIMA SEZIONE

Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport

Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport

Giudice di Pace del Mandamento di Cosenza Sentenza n del 05 ottobre 2005 Estensore Panzera

Tribunale di Bologna Sezione Lavoro civile Sentenza , n. 43. Integrale REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BOLOGNA

INDICE. Art PROCEDURA PER LA FORMAZIONE DEL COLLEGIO ARBITRALE E DEL CONTRADDITTORIO. Art SOSTITUZIONE DEI MEMBRI DEL COLLEGIO ARBITRALE.

IL COLLEGIO DI GARANZIA SEZIONI UNITE

ha pronunciato la presente

SINTESI DELLE CARTE FEDERALI DELLA F.I.G.C.

IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT QUARTA SEZIONE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale del LAZIO, Sez. III^-quater S E N T E N Z A

GROUP PLC /03/ /2016 R.G.).

REGOLAMENTO ARBITRATI

Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport. Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport CONTRO NONCHÉ LODO ARBITRALE

CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

CORSO IN MATERIA DI ARBITRATO

IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT Sezioni Unite

Esame di avvocato, ricorsi giurisdizionali e competenza

IL COLLEGIO ARBITRALE. ha pronunciato all unanimità il seguente L O D O. nel procedimento di arbitrato (prot. n del 6 marzo 2009) promosso da:

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. La Corte di Appello di Trento Sezione per le CONTROVRSIE DI

Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport

Il I Collegio arbitrale presso la C.S.A.I. nelle persone di. Dott. Roberto Maria Bucchi Presidente. Avv. Angelo De Crescenzo Arbitro

ha pronunciato la presente

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI RICORSO CON ISTANZA DI SOSPENSIONE E RICHIESTA DI FISSAZIONE DI PUBBLICA UDIENZA E CONTESTUALE ISTANZA AI

,00 per tutti i motivi di fatto e di diritto di cui in narrativa, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo, o la somma maggiore o

Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport

Consiglio di Stato. Sezione VI. Decisione 10 ottobre 2006, n N. 6017/06 Reg.Dec. N Reg.Ric. ANNO 2001 REPUBBLICA ITALIANA

Sentenze interessanti N.27/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ALTA CORTE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

IL COLLEGIO DI GARANZIA QUARTA SEZIONE

Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport

IL COLLEGIO DI GARANZIA SEZIONI UNITE

contro nei confronti di per l'annullamento

Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport

Autore: Matranga Alfredo In: Multe e autovelox

TABELLA DEI DIRITTI, ONORARI E SPESE PER LA CAMERA DI CONCILIAZIONE E ARBITRATO PER LO SPORT

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria. (Sezione Seconda) SENTENZA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SETTORE AREA AMMINISTRATIVA - PROGRAMMAZIONE

Condominio - Annullamento delibera assembleare - Nomina amministratore senza maggioranza assoluta

IL NUOVO REGIME PROCESSUALE DELLA RESPONSABILITÀ SANITARIA 2017: SCHEMI E PRIME CONSIDERAZIONI. Schema di Giulio SPINA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA - SEZIONE I DI SALERNO - SENTENZA

Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport

Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport

Transcript:

Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport LODO ARBITRALE IL COLLEGIO ARBITRALE PROF. AVV. MAURIZIO BENINCASA PRESIDENTE AVV. AURELIO VESSICHELLI ARBITRO PROF. AVV. TOMMASO EDOARDO FROSINI ARBITRO nominato ai sensi del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport (Regolamento), nel procedimento di arbitrato (prot. N. 1578 del 3 ottobre 2006) promosso da: Signor Mario Mazzoleni, nato il 1 agosto 1971 a Bergamo, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli Avv.ti Eduardo Chiacchio e Michele Cozzone ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Napoli, al Centro Direzionale Isola A/7 (tel. 081.8806502 / 081.8328819 / e.mail avv.eduardochiacchio@virgilio.it) attore CONTRO Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del Commissario Straordinario Avv. Luca Pancalli, rappresentata e difesa dagli Avvocati Mario Gallavotti, Stefano La Porta e Luigi Medugno ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, alla Via Po n. 9 (tel. 06.858231 fax 06.85823200 e.mail ghp@ghplex.it) convenuta Stadio Olimpico - Curva Sud - Gate 23-2 piano - stanza 2.19 00194 Roma tel. +39 06 3685 7801 +39 06 3685 7802 - fax +39 06 3685 7104 camera@coni.it - www.coni.it Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport presso il Coni

E CONTRO Associazione Italiana Arbitri, in persona del Legale Rappresentante p.t., con sede in Roma, alla Via Tevere n.9 altra parte convenuta non costituita FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO In data 13 luglio 2006 il Commissario Straordinario dell Associazione Italiana Arbitri della F.I.G.C., Luigi Agnolin, comunicava al Sig. Mario Mazzoleni la decisione di non confermare lo stesso, al termine della stagione 2005/2006, come arbitro a disposizione della Commissione Arbitri Nazionale, inserendolo automaticamente nel ruolo degli Arbitri Fuori Quadro a disposizione dell organo Tecnico Provinciale. Contro tale decisione, il Sig. Mazzoleni proponeva istanza di conciliazione innanzi alla Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport, prima dell instaurazione del procedimento arbitrale dinanzi al medesimo organo. All udienza del 4 settembre 2006 il Conciliatore, Prof. Avv. Learco Saporito, preso atto del mancato accordo tra le parti, dichiarava estinta la procedura conciliativa. Con atto depositato in data 9 ottobre 2006 (Prot. n. 1578), il Sig. Mazzoleni proponeva istanza di arbitrato dinanzi alla Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport. Con atto del 17 ottobre 2006 il Presidente della Camera, visti gli artt. 12 dello Statuto del CONI, 11 comma 2 e 23 comma 1 del Regolamento, nominava il Collegio arbitrale così composto: Prof. Avv. Maurizio Benincasa (Presidente del Collegio Arbitrale), Avv. Aurelio Vessichelli (Arbitro) e Prof. Avv. Tommaso Edoardo Frosini (Arbitro).

Gli arbitri nominati formulavano l accettazione di cui all art. 14 del Regolamento e, successivamente, veniva fissata la prima udienza per il giorno 14 novembre 2006 presso la sede della Camera arbitrale. Il Sig. Mazzoleni formulava, nella propria istanza di arbitrato, le seguenti conclusioni: «Voglia codesta Ecc.ma Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport del C.O.N.I., riconosciuta la validità e la fondatezza delle ragioni addotte dall istante, contrariis reiectis, provvedere come segue: A) accertare e dichiarare l illegittimità e la nullità della decisione del Commissario Straordinario dell Associazione Italiana Arbitri della F.I.G.C., comunicata all interessato con nota del 13 luglio 2006, ricevuta il 25 luglio seguente, con cui il sig. MAZZOLENI Mario, al termine della stagione 2005/2006, non veniva confermato nel ruolo degli Arbitri a disposizione della Commissione Arbitri Nazionale, transitando nel ruolo degli Arbitri Fuori Quadro a disposizione dell Organo Tecnico Provinciale, nonché di tutti gli atti e/o provvedimenti presupposti, conseguenti e/o, comunque, connessi con la decisione medesima; B) per l effetto, dichiarare l immediata reimmissione del Sig. MAZZOLENI Mario nel ruolo degli Arbitri a disposizione della Commissione Arbitri Nazionale, nonché assumere tutti gli atti e/o provvedimenti presupposti, conseguenti e/o, comunque, connessi con la statuizione medesima; C) con vittoria di spese, diritti, onorari ed accessori di causa ovvero, in subordine, con compensazione delle spese stesse tra le parti costituite». Con atto del 13 ottobre 2006 la Federazione Italiana Giuoco Calcio si costituiva nel procedimento arbitrale, rassegnando le seguenti conclusioni: «Voglia l adito Collegio rigettare le domande avversarie,

perché inammissibili e, comunque, infondate nel merito. Con vittoria di spese ed onorari». All udienza del 14 novembre 2006, dopo l esperimento infruttuoso del tentativo di conciliazione, si svolgeva, nel rispetto del principio del contraddittorio, la discussione. In via istruttoria il Collegio acquisiva agli atti, dalla difesa della F.I.G.C., copia della graduatoria finale degli arbitri della stagione calcistica trascorsa stilata dalla CAN. All esito, il Collegio si riservava. Sciogliendo la riserva, il Collegio assegnava alle parti i termini per il deposito di memorie. MOTIVI 1. Il sig. Mario Mazzoleni ricorre affinché venga annullata la decisione del Commissario Straordinario dell Associazione Italiana Arbitri della F.I.G.C. In particolare deduce quanto segue. 1. Il Sig. Mazzoleni contesta la decisione assunta nei suoi confronti dal designatore Maurizio Mattei di tenerlo fermo per cinque giornate successivamente alla gara di serie A Lazio Cagliari del 21 gennaio 2006. In particolar modo, il ricorrente osserva che, generalmente, una tale decisione viene comminata solo in relazione a direzioni arbitrali assolutamente negative e, comunque, solo in caso di punteggio inferiore a 8. 2. La difesa del ricorrente, dopo aver confrontato le valutazioni del proprio assistito con quelle di altri arbitri, e nel rimarcare l inaccettabilità e l abnormità del fermo tecnico rispetto ad altri episodi di tal genere verificatesi nel corso dello stesso campionato, osserva come vi sia stata un irregolare valutazione del proprio

assistito in relazione alla partita in oggetto, dal momento che la relazione dell Osservatore Arbitrale contiene al suo interno delle correzioni, in peggio, sulla valutazione totale dell Arbitro. Inoltre, si afferma che il Signor Mazzoleni ha dovuto subire, successivamente all incontro del 21 gennaio 2006, altre correzioni, anch esse del tutto inopportune ed inaccettabili, e sempre in peggio, del voto ottenuto dall Osservatore Arbitrale, per intervento immediato dell Organo Tecnico. 3. La difesa dell Arbitro, per confermare al contrario la «provata affidabilità» del proprio assistito, fa riferimento alla relazione finale del campionato 2004/2005 formulata dai precedenti Designatori Bergamo e Pairetto, all interno della quale l Arbitro Mazzoleni viene indicato come uno dei giovani Arbitri maggiormente in evidenza per doti tecniche e caratteriali. 4. Da ultimo, il ricorrente osserva come determinati avvicendamenti degli arbitri nei ruoli della C.A.N. al termine della stagione 2005/2006 siano stati eseguiti in maniera del tutto contraddittoria con le finalità e gli scopi che, soprattutto dopo le vicende di Calciopoli, erano stati prefissati dall A.I.A. 2. La Federazione Italiana Giuoco Calcio, con la propria memoria di costituzione, chiede che le domande avversarie siano rigettate, perché inammissibili e, comunque, infondate nel merito. 1. La F.I.G.C. eccepisce l improponibilità della domanda avversaria, deducendo che essa abbia ad oggetto una materia insuscettibile di devoluzione alla Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport

a sensi dell art. 27, comma 3 dello Statuto Federale. La F.I.G.C. assume che «[ ] le doglianze formulate dal Mazzoleni attengono ad una decisione avente natura strettamente tecnica, basata sulla valutazione delle capacità attitudinali denotate dall interessato nel corso della stagione sportiva appena trascorsa, la cui valutazione è demandata esclusivamente all organo tecnico. [ ]». 2. La F.I.G.C. eccepisce, inoltre, l inammissibilità della domanda arbitrale, richiamando quanto disposto dall art. 47, 1 comma, del Regolamento A.I.A. 3. Da ultimo, la F.I.G.C. sostiene che, nella denegata ipotesi che fosse consentito «l accesso alla cognizione arbitrale di codesta Camera, il sindacato esperibile sugli atti impugnati non potrebbe in ogni caso assumere i connotati di un controllo di tipo sostitutivo, destinato ad incidere sul merito delle valutazioni compiute dagli organi a ciò deputati». 3. Preliminarmente, il Collegio Arbitrale è chiamato ad esaminare l eccezione di improponibilità del ricorso formulata dalla difesa della F.I.G.C. con riguardo alla impossibilità di devoluzione alla Camera della materia del contendere. Il Collegio reputa di non poter accogliere tale eccezione. L art. 27, comma 3, dello Statuto Federale dispone: «[ ] Non sono soggette al procedimento di conciliazione o arbitrato le controversie decise con lodo arbitrale in applicazione delle clausole compromissorie previste dagli accordi collettivi o di categoria, e fermo restando il

tentativo obbligatorio di conciliazione ai sensi dell art. 12 dello Statuto C.O.N.I., non sono soggette a procedimento di arbitrato le controversie di natura tecnico disciplinare decise in via definitiva dagli organi di giustizia federale relative ad omologazioni di risultati sportivi o che abbiano dato luogo a sanzioni soltanto pecuniarie, ovvero a sanzioni comportanti: a) la squalifica o inibizione di tesserati, anche se in aggiunta a sanzioni pecuniarie, inferiore a 120 giorni; b) la squalifica del campo; c) penalizzazioni in classifica». L interpretazione della disposizione porta ad assegnare alla stessa un contenuto di significato di segno diverso rispetto a quello prospettato dalla Federazione resistente. Infatti, la deroga alla competenza della Camera nella sua funzione arbitrale non è prevista per tutte le controversie di natura tecnicodisciplinare, bensì solo per quelle che riguardino l omologazione di risultati sportivi ovvero l irrogazione di sanzioni pecuniarie; di squalifica o inibizione di tesserati inferiore a 120 giorni; di squalifica del campo o, infine, di penalizzazioni in classifica. La controversia per cui è causa, ove anche avesse un contenuto tecnico-disciplinare, non potrebbe, comunque, essere ricondotta nell alveo della deroga, non avendo ad oggetto alcuna delle sanzioni espressamente indicate nella norma. Né è possibile predicare un estensione della portata applicativa della deroga, attesa la natura eccezionale che preclude ogni applicazione analogica della disposizione.

Il Collegio, per contro, reputa di dover accogliere la seconda eccezione della F.I.G.C. relativa all inammissibilità della domanda arbitrale, giusta quanto disposto dall art. 47, 1 comma, del Regolamento A.I.A. Tale disposizione prevede che «dopo dieci anni di attività, gli arbitri effettivi che abbiano compiuto i 28 anni possono altresì essere transitati nella categoria degli arbitri fuori quadro con decisione, non soggetta a ricorso, assunta dal Comitato Nazionale su proposta del competente Organo Tecnico». Ebbene, non risulta contestato che il ricorrente soddisfi entrambi i requisiti temporali previsti dalla disposizione. La norma esclude qualunque sindacato, evidentemente anche di questo Collegio, in ordine alla determinazione di collocare gli arbitri fuori quadro. L unico limite è costituito dall esistenza dei requisiti anagrafici e di carriera espressamente individuati. Si tratta, in altri termini, di una decisione espressione di un potere discrezionale, rispetto al quale il Collegio arbitrale, come del resto gli organi di giustizia federale, non possono svolgere alcun sindacato di merito come pretenderebbe il ricorrente ma solo di legittimità. L accoglimento dell eccezione di inammissibilità consente di considerare assorbite le altre questioni. La liquidazione delle spese di lite e degli onorari e delle spese di arbitrato segue il principio della soccombenza. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti

dichiara inammissibile l istanza di arbitrato formulata dal Signor Mario Mazzoleni con atto depositato in data 9 ottobre 2006 Prot. n. 1578; condanna il ricorrente al pagamento degli onorari e delle spese di arbitrato liquidati dalla Camera con provvedimento a sensi dell art. 22 del vigente Regolamento. condanna il ricorrente al pagamento in favore della F.I.G.C. delle spese di lite liquidate 1.000,00, oltre spese generali, iva e c.p.a. come per legge; dispone che tutti i diritti amministrativi versati dalle parti siano incamerati dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport. Così deciso in Roma, all unanimità e in conferenza personale tra gli arbitri, in data il 23 gennaio 2007. Il presente lodo è stato preventivamente sottoposto al controllo formale della Camera a sensi dell art. 20 del Regolamento. Il Collegio Arbitrale F.to Maurizio Benincasa F.to Aurelio Vessichelli F.to Tommaso Edoardo Frosini