ACCORDO. (Revisione 2, che comprende gli emendamenti entrati in vigore il 16 ottobre 1995) Addendum 68: Regolamento n. 69

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ACCORDO RELATIVO ALL ADOZIONE DI PRESCRIZIONI TECNICHE UNIFORMI APPLICABILI AGLI AUTOVEICOLI, AGLI ACCESSORI E ALLE PARTI CHE POSSONO ESSERE INSTALLATI E/O UTILIZZATISUGLI AUTOVEICOLI E ALLE CONDIZIONI DEL RICONOSCIMENTO RECIPROCO DELLE OMOLOGAZIONI RILASCIATE SULLA BASE DI TALI PRESCRIZIONI (Revisione 2, che comprende gli emendamenti entrati in vigore il 16 ottobre 1995) che comprende: Addendum 68: Regolamento n. 69 [Data di entrata in vigore come allegato dell Accordo: 15 maggio 1987] Emendamento 1 (serie di emendamenti 01 e di errata corrige 1 alla serie di emendamenti 01) Emendamento 2 (supplemento 1 alla serie di emendamenti 01) Emendamento 3 (supplemento 2 alla serie di emendamenti 01) DISPOSIZIONI UNIFORMI RELATIVE ALL OMOLOGAZIONE DI TARGHE POSTERIORI DI SEGNALAZIONE PER VEICOLI LENTI (PER COSTRUZIONE) E RELATIVI RIMORCHI NAZIONI UNITE

Regolamento n. 69 DISPOSIZIONI UNIFORMI RELATIVE ALL OMOLOGAZIONE DI TARGHE POSTERIORI DI SEGNALAZIONE PER VEICOLI LENTI (PER COSTRUZIONE) E RELATIVI RIMORCHI INDICE REGOLAMENTO 1. Campo di applicazione 2. Definizioni 3. Domanda di omologazione 4. Iscrizioni 5. Omologazione 6. Specifiche generali 7. Specifiche speciali (prove) 8. Modifiche ed estensione dell omologazione di targhe posteriori di segnalazione per veicoli lenti (per costruzione) e relativi rimorchi 9. Conformità della produzione 10. Sanzioni per non conformità della produzione 11. Cessazione definitiva della produzione 12. Disposizioni transitorie 13. Nomi e indirizzi dei servizi tecnici che effettuano le prove di omologazione e dei servizi amministrativi ALLEGATI Allegato 1 - Allegato 2 - Allegato 3 - Allegato 4 - Allegato 5 - Allegato 6 - Allegato 7 - Allegato 8 - Allegato 9 - Allegato 10 - Allegato 11 - Il sistema CIE di coordinate Comunicazione relativa all omologazione, al rifiuto, all estensione o alla revoca dell omologazione ovvero alla cessazione definitiva della produzione di un tipo di targa posteriore di segnalazione per veicoli lenti, ai sensi del Regolamento n. 69 Sistemazione del marchio di omologazione Procedimento della prova Specifiche relative a forme e dimensioni - Forme e dimensioni delle targhe posteriori di segnalazione retroriflettenti/fluorescenti o solo retroriflettenti per veicoli lenti Specifiche colorimetriche Specifiche fotometriche Resistenza ad agenti esterni Resistenza al calore Rigidità delle targhe Stabilità nel tempo delle proprietà ottiche delle targhe posteriori di segnalazione

Allegato 12 - Allegato 13 - Allegato 14 - Allegato 15 - Targhe posteriori di segnalazione per veicoli lenti e relativi rimorchi Requisiti minimi per procedimenti di controllo di conformità della produzione Requisiti minimi di campionatura da parte di un ispettore Linee guida per l installazione di targhe posteriori di segnalazione su veicoli lenti (per costruzione) e relativi rimorchi

Regolamento n. 69 DISPOSIZIONI UNIFORMI RELATIVE ALL OMOLOGAZIONE DI TARGHE POSTERIORI DI SEGNALAZIONE PER VEICOLI LENTI (PER COSTRUZIONE) E RELATIVI RIMORCHI 1. CAMPO DI APPLICAZIONE Queste disposizioni sono relative all omologazione di targhe posteriori di segnalazione usate per aumentare la visibilità della parte posteriore di veicoli lenti (VL) che, per costruzione, non possono viaggiare a una velocità superiore a 30 km/h, e dei loro rimorchi, e per permettere una facile identificazione di tali veicoli. 2. DEFINIZIONI 1/ 2.1 Per lo scopo delle presenti disposizioni, si applicano le seguenti definizioni: 2.1.1. "Targa posteriore di segnalazione VL", targa triangolare con angoli tronchi e uno schema caratteristico dotato di materiale o dispositivi retroriflettenti e fluorescenti (classe 1); oppure solo con materiali o dispositivi retroriflettenti (classe 2). 2.1.2 Unità campione, targa VL completa, rifinita e pronta da montare su un veicolo e rappresentativa della produzione corrente. 2.2 Retroriflessione Riflessione in cui la radiazione viene restituita in direzioni vicine alla direzione di provenienza, mantenendo questa proprietà uniforme in ampie variazioni della direzione della radiazione incidente: 2.2.1 Materiale retroriflettente, superficie o dispositivo dal quale, se irradiato direzionalmente, viene retroriflessa gran parte della radiazione incidente. 2.2.2 Dispositivo retroriflettente, complesso pronto all uso e comprendente una o più unità ottiche retroriflettenti. 2.3 Definizioni geometriche (vedi Allegato 1, figura 1). 2.3.1 Centro di riferimento, punto che si trova sopra o vicino a un area retroriflettente, appositamente studiato per essere il centro del dispositivo allo scopo di specificarne le prestazioni. 2.3.2 Asse di illuminazione, segmento lineare dal centro di riferimento alla fonte luminosa. 1/ Le definizioni dei termini tecnici sono quelle adottate dalla Commissione Internazionale dell Illuminazione (CIE) vedi Rapporto Tecnico sulla retroriflessione, pubblicazione CIE n. 54.

2.3.3 Asse di osservazione, segmento lineare dal centro di riferimento alla testa fotometrica. 2.3.4 Angolo di osservazione (simbolo α), angolo tra l asse di illuminazione e l asse di osservazione. L angolo di osservazione è sempre positivo e, in caso di retroriflessione, è limitato a piccoli angoli. Intervallo max.: 0 α 80º. 2.3.5 Semipiano di osservazione, semipiano che si origina sull asse di illuminazione e che contiene l asse di osservazione. 2.3.6 Asse di riferimento, segmento lineare designato che ha origine sul centro di riferimento, usato per descrivere la posizione angolare del dispositivo retroriflettente. 2.3.7 Angolo di entrata (simbolo β), angolo compreso tra l asse di illuminazione e l asse di riferimento. L angolo di entrata solitamente non è più ampio di 90º ma, per completezza, il suo intervallo completo viene definito come 0 β 180º. Per poter specificare l orientamento nella sua completezza, questo angolo viene caratterizzato da due componenti, β 1 e β 2. 2.3.8 Asse primario, asse attraverso il centro di riferimento e perpendicolare al semipiano di osservazione. 2.3.9 Componente primario dell angolo di entrata (simbolo β 1 ), angolo dall asse di illuminazione al piano contenente l asse di riferimento e l asse primario. Intervallo: -180º β 1 180º. 2.3.10 Componente secondario dell angolo di entrata (simbolo β 2 ), angolo compreso tra il piano contenente il semipiano di osservazione e l asse di riferimento. Intervallo:-90 β 2 90. 2.3.11 Asse secondario, un asse attraverso il centro di riferimento e perpendicolare sia all asse primario che all asse di riferimento. La direzione positiva del secondo asse giace nel semipiano di osservazione quando -90º β 1 90º come mostrato nell Allegato 1, Figura 1. 2.3.12. Angolo di rotazione ε Angolo attraverso il quale il campione viene ruotato sul proprio asse verticale da qualsiasi posizione stabilita in modo arbitrario in senso antiorario (+ε) od orario (-ε) visto nella direzione di illuminazione. Se i materiali o i dispositivi retroriflettenti sono dotati di iscrizione (ad es. ALTO), questa iscrizione determina la posizione di partenza. L angolo di rotazione si trova nell intervallo compreso tra -180 < ε < 180. 2.4 Definizione dei termini fotometrici 2.4.1. Coefficiente di retroriflessione R' Coefficiente (R') ottenuto dall intensità luminosa (I) dell area retroriflettente in direzione di osservazione e l illuminamento (E ) sul piano retroriflettente ad angoli retti verso la direzione della luce incidente e del piano illuminato del campione superficie A.

E = E I A Il coefficiente di retrofriflessione R' è espresso in candela per metro quadro per lux (cd. m -2. lx -1 ). 2.4.2 Diametro angolare del campione retroriflettente (simbolo ή), angolo sotteso dalla dimensione maggiore del campione retroriflettente, o al centro della fonte di illuminazione oppure al centro del ricevitore. 2.4.3 Fattore di luminanza, rapporto di luminanza del corpo considerato rispetto alla luminanza di un perfetto diffusore in circostanze identiche di illuminazione e osservazione. 2.5 Fluorescenza Quando determinate sostanze vengono portate vicino a fonti di radiazione ultravioletta o blu, emettono radiazioni che sono quasi sempre di lunghezza d onda maggiore di quelle che producono l effetto. Questo fenomeno viene chiamato fluorescenza. Di giorno e al crepuscolo, i colori fluorescenti sono più brillanti dei colori normali perché riflettono parte della luce che cade su di essi e inoltre emettono luce, mentre di notte essi non sono più luminosi dei colori normali. 2.6 Descrizione di goniometro Il tipo di goniometro che può essere usato delle misurazioni di retroriflessione nella geometria CIE è illustrato nell Allegato 1, Figura 2. In questa illustrazione, la testa fotometrica viene mostrata in modo arbitrario verticalmente sopra la fonte. Il primo asse viene mostrato fisso e orizzontale ed è situato perpendicolarmente al semipiano di osservazione. Può essere utilizzata qualsiasi disposizione dei componenti equivalente a quella illustrata. 2.7 Definizione di tipo Per targhe posteriori di segnalazione VL di tipi diversi si intendono le targhe posteriori di segnalazione VL che differiscono in aspetti essenziali quali: 2.7.1 Il nome commerciale o marchio. 2.7.2 Le caratteristiche del materiale o dei dispositivi retroriflettenti. 2.7.3 Le caratteristiche del materiale fluorescente. 2.7.4 Le parti che determinano le proprietà del materiale o dei dispositivi retroriflettenti. 3. DOMANDA DI OMOLOGAZIONE 3.1 La domanda di omologazione di un tipo di targa posteriore di segnalazione VL deve essere presentata dal detentore del nome commerciale o del marchio, o se necessario dal suo mandatario, e deve essere corredata da: 3.1.1 Disegni, in triplice copia, sufficientemente dettagliati da consentire l identificazione del

componente. I disegni devono mostrare geometricamente la posizione in cui tale targa deve essere posizionata sull estremità posteriore del veicolo. I disegni devono inoltre mostrare la posizione designata per il numero di omologazione e il simbolo di identificazione in relazione al cerchio del marchio di omologazione. 3.1.2 Una breve descrizione delle specifiche tecniche dei materiali di cui sono composte le aree retroriflettenti. 3.1.3 Una breve descrizione delle specifiche tecniche dei materiali di cui è composta l area fluorescente. 3.1.4 Campioni delle aree retroriflettenti e fluorescenti (classe 1) o solo retroriflettenti (classe 2); il numero dei campioni da presentare è indicato nell Allegato 4. 3.2 L autorità competente dovrà verificare l esistenza di disposizioni soddisfacenti atte a garantire il controllo effettivo della conformità della produzione prima di concedere l omologazione. 4. ISCRIZIONI 4.1 Ciascuna targa posteriore di segnalazione VL presentata per l omologazione deve recare quanto segue: 4.1.1 Il nome commerciale o il marchio del richiedente. 4.1.2 Sulle targhe il cui sistema retroriflettente non vale per tutti gli angoli di rotazione, deve essere presente la dicitura ALTO posta orizzontalmente sulla parte della targa che deve fungere da parte più alta una volta montata sul veicolo. 4.2 Le iscrizioni devono essere applicate sull area retroriflettente o fluorescente della targa o sull estremità, e devono essere visibili dall esterno quando la targa è applicata sul veicolo. 4.3 Le iscrizioni devono essere chiaramente leggibili e indelebili. 5. OMOLOGAZIONE 5.1 Se le targhe presentate per l omologazione i sensi del punto 4 di cui sopra soddisfano i requisiti di questo Regolamento, verrà concessa l omologazione per questo tipo di targhe posteriori di segnalazione VL. 5.2. A ciascun tipo omologato verrà assegnato un numero di omologazione. Le prime due cifre (attualmente 01) indicheranno la serie di rettifiche che incorporano le principali e più recenti rettifiche apportate al Regolamento al momento dell omologazione. Il simbolo sopra il cerchio indica la classe di targa posteriore di segnalazione VL, RF in caso di classe 1 (materiali retroriflettenti e fluorescenti), RR in caso di classe 2 (solo materiali retroriflettenti). La stessa Parte Contraente non può assegnare lo stesso numero a un altro tipo di targa posteriore di segnalazione VL. 5.3 L avviso relativo all omologazione o al rifiuto o all estensione dell omologazione di una targa posteriore di segnalazione VL ai sensi di questo Regolamento deve essere comunicato alle parti dell Accordo che applicano questo Regolamento per mezzo di un modulo conforme al modello dell Allegato 2 di questo regolamento e di un disegno allegato fornito dal richiedente per l omologazione, in un formato non superiore ad A4 (210 x 297 mm) o ripiegato in tale

formato e se possibile in scala 1:1. 5.4 Ogni targa posteriore di segnalazione VL conforme al tipo omologato ai sensi del presente Regolamento deve recare, oltre alle iscrizioni di cui al punto 4.1: 5.4.1 Un marchio internazionale di omologazione composto da: 5.4.1.1 Un cerchio contenente la lettera E seguita dal numero identificativo del paese che ha rilasciato l omologazione. / 5.4.1.2 Un numero di omologazione. 5.5 Il marchio di omologazione deve essere chiaramente leggibile e indelebile. 5.6 L Allegato 3 di questo Regolamento fornisce un esempio su come deve essere posizionato il marchio di omologazione. 6. SPECIFICHE GENERALI 6.1 Le targhe posteriori di segnalazione VL devono essere realizzate in modo da funzionare in modo soddisfacente anche in condizioni normali di uso. Inoltre non devono presentare difetti di progettazione o costruzione tali che ne impediscano un regolare funzionamento o manutenzione in buone condizioni. 6.2. I componenti delle targhe posteriori di segnalazione VL retroriflettenti/fluorescenti (classe 1) o solo retroriflettenti (classe 2) non devono essere facilmente rimovibili. 6.3 Il mezzo di fissaggio delle targhe deve essere tale da garantire un collegamento stabile e durevole tra la targa e l estremità posteriore del veicolo, ad esempio mediante viti o rivetti. 6.4. La superficie esterna della targa retroriflettente/fluorescente (classe 1) o solo retroriflettente (classe 2) deve essere facile da pulire. La superficie non deve pertanto essere ruvida e qualsiasi eventuale sporgenza non deve essere tale da impedire una pulizia agevole. 7. SPECIFICHE SPECIALI (PROVE) 7.1 Le targhe posteriori VL devono anche soddisfare le condizioni relative a dimensioni, forma, / 1 per la Germania, 2 per la Francia, 3 per l Italia, 4/ per i Paesi Bassi, 5 per la Svezia, 6 per il Belgio, 7 per l Ungheria, 8 per la Repubblica Ceca, 9 per la Spagna, 10 per la Yugoslavia, 11 per il Regno Unito, 12/per l Austria, 13 per il Lussemburgo, 14 per la Svizzera, 15 (vacante), 16 per la Norvegia, 17 per la Finlandia, 18 per la Danimarca, 19 per la Romania, 20 per la Polonia, 21 per il Portogallo, 22 per la Federazione Russa, 23 per la Grecia, 24 per l Irlanda, 25 per la Croazia, 26 per la Slovenia, 27 per la Slovacchia, 28 per la Bielorussia, 29 per l Estonia,30 (vacante), 31 per la Bosnia ed Herzegovina, 32 per la Lettonia, 33 (vacante), 34 per la Bulgaria, 35 (vacante), 36 per la Lituania, 37 per la Turchia, 38 (vacante), 39 per l Azerbaijan, 40 per l ex Repubblica Iugoslava della Macedonia, 41 (vacante), 42 per la Comunità Europea (le approvazioni vengono concesse dai propri Stati membri usando il rispettivo simbolo ECE), 43 per il Giappone, 44 (vacante), 45 per l Australia,, 46 per l Ucraina, 47 per il Sud Africa e 48 per la Nuova Zelanda. Numeri progressivi devono essere assegnati ad altri paesi in ordine cronologico in base al momento in cui ratificano o accedono all Accordo all Adozione di Prescrizioni Tecniche Uniformi Applicabili agli Autoveicoli, agli Accessori e alle Parti che Possono Essere Installati e/o Utilizzati sugli Autoveicoli e alle Condizioni del Riconoscimento Reciproco delle Omologazioni Rilasciate sulla Base di tali Prescrizioni, e i numeri assegnati devono essere comunicati dal Segretario Generale delle Nazioni Unite alle parti Contraenti dell Accordo.

schema e i requisiti colorimetrici, fotometrici, fisici e meccanici stabiliti negli Allegati dal 5 al 12 del presente Regolamento. 8. MODIFICHE ED ESTENSIONE DELL OMOLOGAZIONE DI TARGHE POSTERIORI DI SEGNALAZIONE PER VEICOLI LENTI (PER COSTRUZIONE) E RELATIVI RIMORCHI 8.1 Qualsiasi modifica apportata alla targa posteriore di segnalazione deve essere notificata al reparto amministrativo che ha concesso l omologazione del componente. A quel punto il reparto potrà: 8.1.1 Ritenere che le modifiche apportate non comporteranno conseguenze negative e che in ogni caso il dispositivo è ancora conforme ai requisiti, oppure 8.1.2 Richiedere un ulteriore verbale di prova dal servizio tecnico responsabile della conduzione delle prove. 8.2 La conferma o il rifiuto dell omologazione, con indicazione delle alterazioni, deve essere notificato alle parti dell Accordo che applicano questo Regolamento con il procedimento specificato nel punto 5.3 di cui sopra. 8.3. L autorità competente che pubblica l estensione dell omologazione dovrà assegnare un numero di serie per tale estensione e informare le altre parti dell Accordo 1958 che applicano il presente Regolamento per mezzo di un modulo di comunicazione conforme al modello presente nell Allegato 2 di questo Regolamento. 9. CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE La conformità delle procedure di produzione deve corrispondere a quella stabilita nell Accordo, Appendice 2 (E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev.2), con i seguenti requisiti: 9.1. Le targhe posteriori di segnalazione ai sensi del presente Regolamento devono essere realizzate in modo tale da essere conformi al tipo omologato, soddisfacendo i requisiti stabiliti nei punti 6 e 7. 9.2. È necessario conformarsi ai requisiti minimi per la conformità delle procedure di controllo della produzione stabiliti nell Allegato 13 del presente Regolamento. 9.3. È necessario conformarsi ai requisiti minimi di campionatura da parte di un ispettore come stabilito dell Allegato 14 del presente Regolamento. 9.4. L autorità che ha concesso l omologazione del componente può verificare in qualsiasi momento i metodi di controllo della conformità applicati in ciascuno stabilimento di produzione. La normale frequenza di queste verifiche sarà una volta ogni due anni. 10. SANZIONI PER NON CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE 10.1 L omologazione concessa relativamente a un tipo di targa posteriore di segnalazione VL ai sensi del presente Regolamento può essere revocata se i requisiti sopra stabiliti non vengono soddisfatti o se una targa recante il marchio di omologazione non è conforme al tipo omologato.

10.2 Se una parte dell Accordo che applica il Regolamento revoca l omologazione precedentemente concessa, dovrà notificare le altri Parti Contraenti che applicano questo Regolamento per mezzo di un modulo di comunicazione conforme al modello indicato nell Allegato 2 del presente Regolamento. 11. CESSAZIONE DEFINITIVA DELLA PRODUZIONE Se il detentore di un omologazione cessa completamente la produzione di una targa posteriore di segnalazione VL omologata ai sensi del presente Regolamento, dovrà informare l autorità che aveva concesso l omologazione. Al ricevimento della relativa comunicazione, tale autorità informerà le altre Parti dell Accordo che applicano questo Regolamento per mezzo di un modulo di comunicazione conforme al modello indicato nell Allegato 2 del presente Regolamento. 12. DISPOSIZIONI TRANSITORIE 12.1. A partire dalla data ufficiale di entrata in vigore del Supplemento 2 della serie 01 delle rettifiche, nessuna Parte Contraente che applica il presente Regolamento dovrà rifiutarsi di rilasciare l omologazione ai sensi del presente Regolamento come rettificato dal Supplemento 2 della serie 01 delle rettifiche. 12.2. A partire da 24 mesi dopo l entrata in vigore del Supplemento 2 della serie 01 delle rettifiche, le Parti Contraenti che applicano questo Regolamento dovranno rilasciare l approvazione solo se il tipo di targa posteriore di segnalazione da omologare è conforme ai requisiti di questo Regolamento come rettificato dal Supplemento 2 della serie 01 di questo Regolamento. 12.3. Le parti contraenti che applicano questo Regolamento non dovranno rifiutare estensioni di omologazione di una versione precedente di questo Regolamento, fino al Supplemento 1 della serie 01 delle rettifiche. 12.4. Le omologazioni concesse ai sensi di questo Regolamento prima di 24 mesi dopo la data di entrata in vigore del Supplemento 2 della serie 01 delle rettifiche e tutte le estensioni di omologazione, comprese quelle delle serie precedenti di rettifiche concesse successivamente, dovranno rimanere valide a tempo indeterminato. Quando i tipi di targhe posteriori di segnalazione omologate rispetto a una versione precedente del Regolamento fino al Supplemento 1 della serie 01 delle rettifiche soddisfano i requisiti di questo Regolamento come rettificato dal Supplemento 2 della serie 01 delle rettifiche, la Parte Contraente che ha garantito l omologazione ne dovrà informare l altra Parte che applica questo Regolamento. 12.5. Nessuna Parte Contraente che applica questo Regolamento dovrà rifiutare un tipo di targa omologato ai sensi del presente Regolamento come rettificato dal Supplemento 2 della serie 01 di rettifiche. 12.6. A partire dalla data ufficiale di entrata in vigore del Supplemento 2 della serie 01 delle rettifiche, nessuna Parte Contraente che applica il presente regolamento dovrà proibire il montaggio su un veicolo di targhe posteriori di segnalazione omologate ai sensi di questo Regolamento come rettificato dal Supplemento 2 della serie 01 delle rettifiche. 12.7. Le Parti Contraenti che applicano questo Regolamento dovranno continuare a consentire il montaggio su veicoli di tali targhe omologate ai sensi della precedente versione del Regolamento fino al Supplemento 1 della serie 01 delle rettifiche durante il periodo di 48 mesi seguente la data di entrata in vigore del Supplemento 2 della serie 01 delle rettifiche.

12.8. Alla scadenza di un periodo di 48 mesi dopo la data di entrata in vigore del Supplemento 2 della serie 01 di rettifiche, le Parti Contraenti che applicano questo Regolamento potranno proibire il montaggio di targhe posteriori di segnalazione che non soddisfano i requisiti di questo Regolamento come rettificato dal Supplemento 2 della serie 01 di rettifiche su un nuovo veicolo per il quale era stata rilasciata l omologazione del componente nazionale o individuale più di 24 mesi dopo l entrata in vigore del Supplemento 2 della serie 01 di rettifiche a questo Regolamento. 13. NOMI E INDIRIZZI DEI SERVIZI TECNICI CHE EFFETTUANO LE PROVE DI OMOLOGAZIONE E DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI Le Parti dell Accordo che applicano questo Regolamento devono comunicare al Segretariato delle Nazioni Unite i nomi e gli indirizzi dei servizi tecnici responsabili della conduzione di prove di omologazione e dei reparti amministrativi che concedono l omologazione e a cui devono essere inviati i moduli, distribuiti in altri paesi, che certificano l omologazione, l estensione, il rifiuto o la revoca dell omologazione.

Assssass Allegato 1, IL SISTEMA CIE DI COORDINATE Figura 1 Asse di riferimento Asse secondario (mobile con ß1) Asse primario Asse di osservazione Asse di illuminazione Sistema angolare CIE per la specifica e la misurazione di retroreflettori. L asse primario è perpendicolare al piano contenente l asse di osservazione e l asse di illuminazione. L asse secondario è perpendicolare sia all asse primario che all asse di riferimento. Tutti gli assi, gli angoli e le direzioni di rotazione vengono mostrati positivi. Nota: a) L asse fisso principale è l asse di illuminazione. b) L asse primario è fisso perpendicolare al piano contenente l asse di osservazione e di illuminazione. c) L asse di riferimento è fisso nel retroriflettore e mobile con β 1 e β 2.

Figura 2 Asse fisso che fornisce il movimento attorno all asse primario N.d.T.: Illeggibile Testa fotometrica N.d.T.: Illeggibile Rappresentazione di un meccanismo goniometro che incorpora il sistema angolare CIE per la specifica e la misurazione di retroriflettori. Tutti gli angoli di rotazione vengono mostrati positivi.

Allegato 2 COMUNICAZIONE (formato max.: A4 (210 x 297 mm)) rilasciata da: Nome dell amministrazione:......... relativa a: 2/ OMOLOGAZIONE RILASCIATA OMOLOGAZIONE ESTESA OMOLOGAZIONE RIFIUTATA OMOLOGAZIONE REVOCATA CESSAZIONE DEFINITIVA DELLA PRODUZIONE di un tipo di targa posteriore di segnalazione VL in conformità con il Regolamento n. 69 Omologazione n.:... Estensione n.:... 1. Nome commerciale o marchio della targa posteriore di segnalazione VL: 2. Tipo di targa posteriore di segnalazione VL: 2.1. Classe della targa posteriore di segnalazione VL: classe 1/classe 2 2/ 3. Nome e indirizzo del costruttore:... 1/ Numero distintivo del paese che ha rilasciato/esteso/rifiutato/revocato l omologazione (vedi le disposizioni di omologazione nel Regolamento). 2/ Cancellare le voci non inerenti.

Allegato 3 SISTEMAZIONE DEL MARCHIO DI OMOLOGAZIONE a = 5 mm min. La targa posteriore di segnalazione VL recante il marchio di omologazione sopra mostrato è stata omologata in Germania (E1) con il numero di omologazione 01111. Le prime due cifre del numero di omologazione indicano che essa è stata rilasciata ai sensi dei requisiti di questo Regolamento come rettificato dalla serie 01 delle rettifiche. Il simbolo RF indica la classe 1 della targa posteriore di segnalazione (materiale retroriflettente/fluorescente). Le targhe posteriori di segnalazione di classe 2 (solo materiale retroriflettente) devono essere contrassegnate dal simbolo RR. Nota: Il numero di omologazione e il simbolo aggiuntivo devono essere posizionati accanto al cerchio e sopra o sotto la lettera E o a sinistra o a destra di tale lettera. Le cifre del numero di omologazione devono trovarsi sullo stesso lato della lettera E e devono essere rivolte nella stessa direzione. Il numero di omologazione e il simbolo aggiuntivo devono essere posizionati in modo diametralmente opposto l uno dall altro. Deve essere evitato l uso di numerali romani come numeri di omologazione onde evitare di fare confusione con altri simboli.

Allegato 4 PROCEDIMENTO DELLA PROVA CAMPIONI DI PROVA 1. Al laboratorio preposto alla conduzione delle varie prove devono essere fornite cinque targhe posteriori di segnalazione VL. 2. I campioni per le prove devono essere rappresentativi della produzione corrente, costruiti secondo i suggerimenti del/dei costruttore/i dei materiali o dei dispositivi retroriflettenti e fluorescenti (classe 1) o solo retroriflettenti. 3. Dopo aver verificato le specifiche generali (punto 6 del Regolamento) e le specifiche di forma e dimensioni (Allegato 5), quattro campioni devono essere soggetti alla prova di resistenza al calore descritta nell Allegato 9 di questo Regolamento, prima delle prove descritte negli Allegati 6, 7 e 8. Il quinto campione deve essere tenuto a scopi di riferimento durante i procedimenti delle prove. 4. Le misurazioni fotometriche e colorimetriche possono essere condotte sullo stesso campione. 5. Per le altre prove, si dovranno usare campioni non sottoposti precedentemente ad alcuna prova.

Allegato 5 SPECIFICHE DI FORMA E DIMENSIONI FORMA E DIMENSIONI DELLE TARGHE POSTERIORI DI SEGNALAZIONE RETRORIFLETTENTI/FLUORESCENTI (CLASSE 1) O SOLO RETRORIFLETTENTI (CLASSE 2) PER VEICOLI LENTI 1. Forma: le targhe devono avere la forma di un triangolo equilatero con angoli tronchi da montare con un apice in alto sulla parte posteriore di veicoli lenti. 2. Schema: le targhe posteriori di segnalazione VL devono presentare un centro fluorescente rosso e bordi retroriflettenti fatti di rivestimento o copertura retroriflettente o di riflettori triedici in plastica (classe 1). Le targhe posteriori di segnalazione VL della classe 2 devono avere il centro retroriflettente. 3. Dimensioni: la lunghezza della base del triangolo fluorescente racchiuso (classe 1) o retroriflettente (classe 2) deve essere: min. 350 mm e max. 365 mm. La larghezza minima della superficie che emette la luce del bordo rosso retroriflettente deve essere 45 mm, la larghezza massima 48 mm. Queste caratteristiche vengono illustrate nell esempio dell Allegato 12.

Allegato 6 SPECIFICHE COLORIMETRICHE 1. Le targhe posteriori di segnalazione VL per veicoli a movimento lento e relativi rimorchi devono essere composte da materiali o dispositivi rossi retroriflettenti e fluorescenti (classe 1) o solo retroriflettenti rossi (classe 2). 2. Materiali o dispositivi retroriflettenti rossi 2.1 Quando viene misurato con uno spettrofotometro ai sensi delle disposizioni del documento CIE n. 15 (1971) e illuminato con l Illuminante Standard CIE D 65 a un angolo di 45º rispetto alla perpendicolare e visto lungo la perpendicolare (geometria 45/0), il colore del materiale in condizioni nuove deve essere localizzato entro l area definita dalle coordinate di cromaticità della Tabella 1 e deve essere conforme al fattore di luminanza. Tabella 1 Colore 1 2 3 4 Fattore di luminanza Rosso x 0,690 0,595 0,560 0,650 y 0,310 0,315 0,350 0,350 0,03 2.2 Quando viene illuminato dall Illuminante Standard CIE A a un angolo di entrata β 1 = β 2 = 0º o, se ciò produce un riflesso della superficie incolore, un angolo β 1 = ± 5º, β 2 = 0º, e misurato a un angolo di osservazione di 20', il colore del materiale in condizioni nuove deve essere localizzato entro l area definita dalle coordinate di cromaticità presenti nella Tabella 2. Tabella 2 Colore 1 2 3 4 Rosso x 0,720 0,735 0,665 0,643 y 0,258 0,265 0,335 0,335 Nota: la questione dei colori notturni dei materiali retroriflettenti è attualmente allo studio di CIE/TC/1.6; i sopra citati limiti sono pertanto provvisori e saranno rivisti successivamente dopo che CIE/TC/1.6 avrà completato il proprio lavoro. 3. Materiale fluorescente rosso 3.1 Quando misurato con uno spettrofotometro ai sensi delle disposizioni del documento CIE n. 15 (1971) e illuminato in modo policromatico con l Illuminante Standard CIE D 65 a un angolo di 45º rispetto alla perpendicolare e visto lungo la perpendicolare (geometria 45/0), il colore del materiale in condizioni nuove deve essere localizzato entro l area definita dalle coordinate di cromaticità presenti nella Tabella 3 e deve essere conforme al fattore di luminanza. Tabella 3

Colore 1 2 3 4 Fattore di luminanza Rosso x 0,690 0,595 0,569 0,655 y 0,310 0,315 0,341 0,345 0,30 4. La conformità con le specifiche colorimetriche deve essere verificata con una prova di confronto visivo. Se dopo tale prova rimanessero ancora dei dubbi, la conformità deve essere verificata determinando le coordinate tricromatiche del campione più incerto.

Allegato 7 SPECIFICHE FOTOMETRICHE Proprietà fotometriche 1. Quando illuminato con un Illuminante Standard CIE A e misurato come indicato da CIE TC 2.3 (Pubblicazione CIE n. 54, 1982), il coefficiente di retroriflessione R' in candele per metro quadro per lux (cd.m -2.lx -1 ) dell intera area retroriflettente nella nuova condizione deve essere almeno pari a quella indicata nella Tabella 1. Tabella 1 Coefficiente di retroriflessione R' [cd.m -2.lx -1 ] Angolo di osservazione α ['] 20' β 1 β 2 Angolo di entrata β [ ] 0 0 0 0 5 20 30 40 R' del bordo esterno (classe 1,2) [cd.m -2.lx -1 ] R' del triangolo racchiuso (classe 2) [cd.m -2.lx -1 ] 120 60 30 10 10 7 4 -

1. Resistenza agli agenti atmosferici Allegato 8 RESISTENZA AGLI AGENTI ESTERNI 1.1 Procedimento Per ciascuna prova vengono presi due esemplari di una unità campione (vedi punto 2.1.2 di questo Regolamento). Un esemplare deve essere conservato in un contenitore asciutto e al buio per essere utilizzato successivamente come esemplare di riferimento non esposto. Il secondo esemplare deve essere soggetto a una fonte di illuminazione ai sensi della norma ISO 105-B02-1978, Sezione 4.3.1; il materiale retroriflettente deve essere esposto fino a quando lo standard blu n. 7 si è smorzato nel n. 4 sulla scala di grigi e il materiale fluorescente fino a quando lo standard blu n. 5 si è smorzato al n. 4 sulla scala di grigi. Dopo la prova, l esemplare deve essere lavato in una soluzione detergente neutra diluita, asciugato ed esaminato per verificarne la conformità ai requisiti specificati nei punti da 1.2 a 1.4. 1.2 Aspetto visivo Nessuna area dell esemplare esposto deve mostrare crepe, segni, cavità, bolle, delaminazione, distorsioni, ammaccature, macchie o corrosione. Non deve esserci contrazione superiore allo 0,5% in nessuna direzione lineare e nessuna indicazione di mancanza di adesione come il sollevamento dei bordi dal substrato. 1.3 Stabilità dei colori I colori dell esemplare esposto devono ancora soddisfare i requisiti dell Allegato 6, Tabelle 1, 2 e 3. 1.4 Effetto sul coefficiente di intensità luminosa del materiale retroriflettente. 1.4.1 Per questa verifica, la misurazione deve essere eseguita solo a un angolo di osservazione di 20' e a un angolo di entrata di 5º con il metodo indicato nell Allegato 7. 1.4.2 Il coefficiente di intensità luminosa dell esemplare esposto quando questo è asciutto non deve essere inferiore all 80% del valore indicato nell Allegato 7, Tabella 1. 1.4.3 L esemplare deve poi essere soggetto a pioggia simulata e il suo coefficiente di intensità luminosa in queste condizioni non deve essere inferiore al 90% del valore ottenuto quando viene misurato asciutto, come spiegato nel precedente punto 1.4.2. 2. Resistenza alla corrosione (Norma ISO 3768) 2.1 Un esemplare dell unità campione deve essere soggetto all azione di una nebbia salina per 48 ore comprendenti due periodi di 24 ore ciascuno, separati da un intervallo di 2 ore durante le quali il campione viene lasciato ad asciugare. La nebbia salina deve essere prodotta atomizzando una soluzione salina a temperatura di 35 + 2ºC ottenuta disciogliendo cinque parti a peso di cloruro di sodio in 95 parti di acqua distillata contenente non più dello 0,02% di impurità. 2.2 Subito dopo la conclusione della prova, il campione non deve mostrare segni di corrosione che potrebbero limitare l efficienza del dispositivo.

2.2.1 Il coefficiente di intensità luminosa R dell area retroriflettente, quando misurato dopo un periodo di recupero di 48 ore come specificato nell Allegato 7, punto 1, a un angolo di entrata di 5º e a un angolo di osservazione di 20', non deve essere inferiore al valore indicato nell Allegato 7, Tabella 1. Prima della misurazione, la superficie deve essere pulita per rimuovere i depositi di sale della nebbia salina. 3. Resistenza a carburanti Una sezione del campione non inferiore a 300 mm di lunghezza deve essere immersa in una miscela di n-eptano e toluolo, 70% e 30% per volume, per 1 minuto. Dopo aver rimosso il campione dalla miscela, la superficie deve venire pulita con un panno morbido e asciutto e non deve mostrare alcuna alterazione visibile che ne possa ridurre le prestazioni effettive. 4. Forza legante (in caso di materiali adesivi) 4.1 È necessario verificare l adesione di materiali retroriflettenti e fluorescenti laminati o rivestiti. 4.2 I materiali rivestiti, di qualsiasi tipo essi siano, non devono essere rimovibili senza utensili o senza danneggiare il materiale. 4.3 I materiali laminati (pellicola adesiva) devono necessitare di una forza pari ad almeno 10 N per 25 mm di larghezza a una velocità di 300 mm al minuto per poter essere rimossi dal substrato. 5. Resistenza all acqua Una sezione dell unità campione non inferiore a 300 mm di lunghezza deve essere immersa in acqua distillata a una temperatura di 23 + 5C per un periodo di 18 ore, quindi deve essere lasciata asciugare per 24 ore in normali condizioni di laboratorio. Alla conclusione della prova la sezione deve essere esaminata. Nessuna parte all interno di 10 mm del tagliente deve mostrare segni di deterioramento che possano ridurre l efficienza della targa. 6. Resistenza all impatto (ad eccezione di riflettori triedici in plastica) 7. Pulizia Quando una sfera solida di acciaio del diametro di 25 mm viene lasciata cadere da un altezza di 2 m sulle superfici retroriflettenti e fluorescenti di una targa supportata, a temperatura ambiente di 23 ± 2ºC, i materiali non devono presentare crepe né separazione dal substrato a una distanza di oltre 5 mm dall area dell impatto. Un campione di prova spalmato con una miscela di olio lubrificante detergente e grafite deve essere pulito facilmente senza danneggiare le superfici retroriflettenti o fluorescenti pulite con un solvente alifatico leggero come l n-eptano, seguito da lavaggio con un detergente neutro.

Allegato 9 RESISTENZA AL CALORE 1. I quattro campioni devono essere tenuti per 48 ore in una atmosfera asciutta di 65 ± 2ºC, dopodiché devono essere lasciati a raffreddare per 1 ora a 23 ± 2ºC. Quindi devono essere tenuti per 12 ore a una temperatura di -20 ± 2ºC. 1.1 Il campione deve essere esaminato dopo un tempo di recupero di 4 ore in normali condizioni di laboratorio. 2. Dopo questa prova non devono essere evidenti alcune tracce di crepe né distorsioni apprezzabili sulle superfici, in particolare sulle unità ottiche.

Allegato 10 RIGIDITÀ DELLE TARGHE La targa triangolare deve essere saldamente trattenuta su uno dei suoi lati lunghi, e le ganasce del dispositivo di supporto non devono sovrapporsi alla targa per più di 20 mm. Una forza di 10N perpendicolare al piano deve essere applicata all apice opposto. L apice non deve muoversi in direzione della forza esercitata di oltre 40 mm. Dopo aver rimosso la forza, la targa deve visibilmente ritornare alla propria posizione iniziale. L inflessione residua non deve essere superiore a 5 mm.

Allegato 11 STABILITÀ NEL TEMPO DELLE PROPRIETÀ OTTICHE 1/ DELLE TARGHE POSTERIORI DI SEGNALAZIONE 1. L autorità che ha concesso l omologazione deve avere il diritto di verificare la stabilità nel tempo delle proprietà ottiche di un tipo di targhe posteriori di segnalazione in servizio. 2. Le autorità competenti dei paesi diversi da quello in cui è stata concessa l omologazione possono effettuare simili verifiche nel proprio territorio. Se un tipo di targa posteriore di segnalazione in uso presenta un vizio sistematico, tali autorità devono inviare all autorità che ha concesso l omologazione, richiedendone il suo parere, qualsiasi componente rimosso per l esame. 3. In assenza di altri criteri, il concetto di vizio sistematico di un tipo di targa posteriore di segnalazione deve essere interpretato in conformità con l intenzione indicata nel punto 6.1. di questo Regolamento. 1/ Nonostante l importanza delle prove per verificare la stabilità nel tempo delle proprietà ottiche di targhe posteriori di segnalazione, allo stato attuale del progresso non è possibile valutare questa stabilità con prove di laboratorio di durata limitata.

Allegato 12 TARGHE POSTERIORI DI SEGNALAZIONE PER VEICOLI LENTI E RELATIVI RIMORCHI Esempio Tutte le dimensioni sono espresse in mm r = 5-18 350-365 (1) Materiale rosso retroriflettente o retroriflettore triedico (classe 1 o classe 2) (2) Materiale rosso fluorescente (classe 1) o materiale rosso retroriflettente (classe 2)

Allegato 13 REQUISITI MINIMI PER PROCEDIMENTI DI CONTROLLO DI CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE 1. ASPETTI GENERALI 1.1. I requisiti di conformità devono essere considerati soddisfatti da un punto di vista meccanico e geometrico se le differenze non sono superiori a deviazioni di produzione inevitabili nell ambito dei requisiti di questo Regolamento. 1.2. Relativamente alle prestazioni fotometriche, la conformità di targhe posteriori di segnalazione prodotte in serie non deve essere contestata se, al momento della verifica delle prestazioni fotometriche di qualsiasi targa scelta casualmente, nessun valore devia di oltre il 20% dal valore previsto in questo Regolamento. 1.3. È necessaria la conformità con le coordinate di cromaticità. 2. REQUISITI MINIMI PER LA VERIFICA DI CONFORMITÀ DA PARTE DEL COSTRUTTORE Per ciascun tipo di targa posteriore di segnalazione, il detentore del marchio di omologazione deve condurre almeno le seguenti prove, ad intervalli adeguati. Tali prove devono essere condotte ai sensi delle disposizioni di questo Regolamento. Se una campionatura presenta una non conformità relativamente al tipo di prova interessata, dovranno essere presi ed esaminati altri campioni. Il costruttore dovrà adottare provvedimenti per garantire la conformità della produzione interessata. 2.1. Natura delle prove Le prove di conformità indicate in questo Regolamento devono riguardare le caratteristiche fotometriche e colorimetriche e la prova di resistenza agli agenti atmosferici di tali caratteristiche. 2.2. Metodi adottati nelle prove 2.2.1. Le prove in generale devono essere condotte in conformità con i metodi stabiliti in questo Regolamento. 2.2.2. In qualsiasi prova di conformità condotta dal costruttore, possono essere usati metodi equivalenti con il consenso dell autorità competente responsabile delle prove di omologazione. Il costruttore ha la responsabilità di dimostrare che i metodi applicati sono equivalenti a quelli stabiliti in questo Regolamento. 2.2.3. L applicazione dei punti 2.2.1. e 2.2.2. richiede una regolare calibratura delle apparecchiature usate per la conduzione delle prove e la sua correlazione con le rilevazioni effettuate da un autorità competente.

2.2.4. In tutti i casi i metodi di riferimento devono essere quelli del Regolamento, in particolare allo scopo di verifiche amministrative e campionatura. 2.3. Natura della campionatura I campioni delle targhe posteriori di segnalazione devono essere selezionati casualmente dalla produzione di un lotto uniforme. Per lotto uniforme si intende una serie di targhe posteriori di segnalazione dello stesso tipo, definite secondo i metodi di produzione del costruttore. La valutazione deve in generale riguardare la produzione in serie di singoli stabilimenti di produzione. Tuttavia, un costruttore può raggruppare documentazione relativa allo stesso componente proveniente da diversi stabilimenti di produzione, purché questi operino secondo lo stesso sistema qualitativo e controllo della qualità. 2.4. Caratteristiche fotometriche misurate e documentate La targa campione deve essere soggetta a misurazioni fotometriche per valori minimi ai punti e alle coordinate di cromaticità stabilite nel Regolamento. 2.5. Criteri su cui si basa l accettabilità Il costruttore deve condurre uno studio statistico dei risultati delle prove e deve definire, in accordo con l autorità competente, i criteri alla base dell accettabilità di questi prodotti per poter soddisfare le specifiche stabilite per la verifica di conformità dei prodotti al punto 9.1. di questo Regolamento. I criteri che governano l accettabilità devono essere tali che, con un livello di sicurezza del 95%, la probabilità minima di superare un controllo su campione casuale ai sensi dell Allegato 14 (prima campionatura) sia 0,95.

Allegato 14 REQUISITI MINIMI DI CAMPIONATURA DA PARTE DI UN ISPETTORE 1. INDICAZIONI GENERALI 1.1. I requisiti di conformità devono essere considerati soddisfatti da un punto di vista meccanico e geometrico, in conformità con i requisiti di questo Regolamento, se del caso, se le differenze non superano le deviazioni di fabbricazione inevitabili. 1.2. Relativamente alle prestazioni fotometriche, la conformità di targhe prodotte in serie non deve essere contestata se, al momento della verifica delle prestazioni fotometriche di qualsiasi targa scelta casualmente: 1.2.1. nessun valore devia di oltre il 20% dai valori prescritti in questo Regolamento. 1.2.2. Le targhe posteriori di segnalazione con vizi evidenti vengono scartate. 1.3. È necessaria la conformità con le coordinate di cromaticità. 2. PRIMA CAMPIONATURA Nella prima campionatura vengono selezionate quattro targhe posteriori di segnalazione in modo casuale. Il primo campione di due viene contrassegnato dalla lettera A, il secondo campione di due viene contrassegnato con la lettera B. 2.1. La conformità non viene contestata 2.1.1. Seguendo la procedura di campionamento come indicata dalla Figura 1 di questo Allegato, la conformità delle targhe prodotte in serie non deve essere contestata se la deviazione dei valori misurati delle targhe in direzioni sfavorevoli è: 2.1.1.1. campione A A1: una targa 0 per cento una targa non più del 20 per cento A2: entrambe le targhe più dello 0 per cento ma non oltre il 20 per cento passare al campione B 2.1.1.2. campione B B1: entrambe le targhe 0 per cento 2.2. La conformità viene contestata

2.2.1. Seguendo la procedura di campionamento come indicata dalla Figura 1 di questo Allegato, la conformità delle targhe prodotte in serie deve essere contestata e al costruttore deve essere richiesto di fare in modo che la propria produzione soddisfi i requisiti (allineamento) se le deviazioni dei valori rilevati delle targhe sono: 2.2.1.1. campione A 2.2.1.2. campione B A3: una targa non più del 20 per cento una targa più del 20 per cento ma non oltre il 30 per cento B2: nel caso di A2 una targa oltre lo ma non oltre il una targa non oltre il B3: nel caso di A2 una targa una targa più del ma non più del 2.3. Omologazione revocata 20 per cento 0 per cento 30 per cento 0 per cento 20 per cento 20 per cento 2.3.1. campione A La conformità deve essere contestata e il punto 10 deve essere applicato se, seguendo la procedura di campionamento illustrata nella Figura 1 di questo Allegato, le deviazioni dei valori misurati delle targhe posteriori di segnalazione sono: A4: una targa non più del 20 per cento una targa più del 30 per cento A5: entrambe le targhe più del 20 per cento 2.3.2. campione B B4: nel caso di A2 una targa più dello ma non più del una targa più del 20 per cento 0 per cento 20 per cento B5: nel caso di A2 entrambe le targhe più del 20 per cento

B6: nel caso di A2 una targa 0 per cento una targa più del 30 per cento 3. CAMPIONATURA RIPETUTA Nel caso di A3, B2, B3 è necessaria una campionatura ripetuta entro due mesi dopo la notifica, terzo campione C di due targhe e quarto campione D di due targhe, selezionate dallo stock fabbricato dopo l allineamento. 3.1. La conformità non viene contestata 3.1.1. A seguito della procedura di campionamento mostrata nella Figura 1 di questo Allegato, la conformità delle targhe prodotte in serie non deve essere contestata se le deviazioni dei valori misurati delle targhe sono: 3.1.1.1. campione C C1: una targa 0 per cento una targa non più del 20 per cento C2: entrambe le targhe più dello 0 per cento ma non più del 20 per cento passare al campione D 3.1.1.2. campione D D1: nel caso di C2 entrambe le targhe 0 per cento 3.2. La conformità viene contestata 3.2.1. A seguito della procedura di campionamento mostrata nella Figura 1 di questo Allegato, la conformità delle targhe prodotte in serie deve essere contestata e al costruttore deve essere richiesto di fare in modo che la sua produzione sia conforme ai requisiti (allineamento) se le deviazioni dei valori rilevati delle targhe posteriori di segnalazione sono: 3.2.1.1. campione D D2: nel caso di C2 una targa più dello ma non più del una targa non più del 3.3. Revoca dell omologazione 20 per cento 0 per cento 20 per cento

3.3.1. campione C 3.3.2. campione D La conformità deve essere applicata e il punto 10 deve essere applicato se, a seguito della procedura di campionamento della Figura 1 di questo Allegato, le deviazioni dei valori rilevati delle targhe sono: C3: una targa non più del 20 per cento una targa più del 20 per cento C4: entrambe le targhe più del 20 per cento D3: nel caso di C2 una targa pari allo 0 o più dello una targa più del 0 per cento 20 per cento 4. PROVE DI RESISTENZA Gli esemplari di una delle targhe del campione A, dopo la procedura di campionamento della Figura 1 di questo Allegato, devono essere sottoposti a prova in base alle procedure descritte negli allegati 8 e 9 di questo Regolamento. La targa posteriore di segnalazione deve essere considerata accettabile se le prove sono state superate. Tuttavia, se le prove eseguite sugli esemplari del campione A non sono state superate, le due targhe posteriori di segnalazione del campione B devono essere sottoposte allo stesso procedimento ed entrambe devono superare la prova.

Figura 1 2 dispositivi Prima campionatura 2 dispositivi 4 dispositivi selezionati casualmente suddivisi in campioni A e B Fine Fine Risultati possibili sul campione A Allineamento Al fabbricante viene richiesto di portare la produzione in linea con i requisiti 2 dispositivi Campionatura ripetuta 2 dispositivi 4 dispositivi selezionati casualmente suddivisi in campioni C e D Fine Passare al campione D Risultati possibili sul campione D Risultati possibili sul campione B Risultati possibili sul campione C Fine Passare all allineamento Omologazione revocata Deviazione massima [%] in direzione sfavorevole relativamente ai valori limite

Allegato 15 LINEE GUIDA PER L INSTALLAZIONE DI TARGHE POSTERIORI DI SEGNALAZIONE SU VEICOLI LENTI (PER COSTRUZIONE) E RELATIVI RIMORCHI 1. Ai vari governi si consiglia di richiedere di applicare su veicoli lenti che, per costruzione, non possono viaggiare a una velocità superiore a 30 km/h, targhe posteriori di segnalazione per veicoli lenti e relativi rimorchi conformi a questo Regolamento e i requisiti specifici relativi al suo campo di applicazione in conformità con le linee guida fornite in questo Allegato. 2. Campo di applicazione 3. Numero Lo scopo principale di queste linee guida è di stabilire i requisiti di installazione, sistemazione, collocazione e visibilità geometrica delle targhe posteriori di segnalazione su veicoli lenti e relativi rimorchi che, per costruzione, non possono viaggiare oltre i 30 km/h di velocità. Tali targhe aumentano la visibilità e consentono una facile identificazione di questi veicoli. Almeno una. 4. Collocazione 5. Posizione La/le targa/targhe devono essere del tipo omologato e devono essere conformi ai requisiti di questo Regolamento. L apice della targa posteriore di segnalazione deve essere rivolto in alto. Ogni parte di una targa deve giacere entro 5 di un piano verticale obliquo ad angoli retti rispetto all asse longitudinale del veicolo e deve essere rivolta verso la parte posteriore. In larghezza: In altezza: In lunghezza: se è presente solo una targa, deve trovarsi sul lato opposto del piano longitudinale mediano del veicolo verso la direzione del traffico prescritto nel paese di registrazione. al di sopra del suolo, non meno di 250 mm (bordo inferiore), non più di 1.500 mm (bordo superiore). sulla parte posteriore del veicolo. 6. Visibilità geometrica Angolo orizzontale: 30 all interno e all esterno, è consentita la copertura delle parti costruttive indispensabili del veicolo fino al 10% della superficie della targa; Angolo verticale: 15 al di sopra e al di sotto dell orizzontale; Orientamento: nella parte posteriore.