ASPETTI PROCEDURALI DI PREVENZIONE INCENDI

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Transcript:

ASPETTI PROCEDURALI DI PREVENZIONE INCENDI 1

D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547 Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro Il capo VI della norma, nell art. 33, impone ai titolari delle attività ove sono presenti lavoratori dipendenti, di adottare "idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l'incolumità del lavoratori in caso di incendio" Negli articoli 34 e 35 si prescrivono alcuni divieti, nonché l'obbligo di assicurare la presenza di idonei mezzi d'estinzione e di garantire un rapido allontanamento dei lavoratori dai locali pericolosi 2

Le aziende e lavorazioni, considerate dal D.P.R. n. 547 particolarmente pericolose, sono soggette, ai fini della prevenzione incendi, al controllo diretto del Comando del Vigili del fuoco; tali attività sono individuate dal decreto del Presidente della Repubblica del 26 maggio 1959 n.689 n.54 aziende, elencate nella tabella A, soggette al controllo del VV.F. in quanto impiegano, praticano o sviluppano prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti n.7 aziende che per dimensioni, ubicazione ed altre ragioni presentano, in caso di incendio, gravi pericoli per l incolumità dei lavoratori 3

L'art. 37 del D.P.R. n.547 impone, ai titolari delle attività elencate nel D.P.R. n.689/59, l'obbligo di richiedere il preventivo esame dei progetti da parte del VV.F, sia per le nuove aziende che per le modifiche da apportare a quelle esistenti ed impone inoltre l'obbligo di richiedere la visita di collaudo, a lavori ultimati, prima dell'inizio delle lavorazioni 4

Legge 13 maggio 1961 n. 469 Ordinamento dei servizi antincendio e del Corpo Nazionale VV.F Attribuisce al M.I. i servizi di prevenzione ed estinzione degli incendi, per la tutela dell'incolumità delle persone e la preservazione dei beni, anche dai pericoli derivanti dall impiego dell energia nucleare (art.1) L art. 12 della legge dispone che i Comandi effettuino, prima della concessione della licenza di esercizio, "le visite ed i controlli ai locali adibiti a depositi ed industrie pericolosi, nonché le visite ed i controlli ai locali adibiti a pubblici spettacoli" 5

Legge 26 luglio 1965 n. 966 Disciplina tariffe e modalità di pagamento per i servizi di prevenzione incendi Dispone che le visite ed i servizi di vigilanza ai fini della prevenzione incendi, quando non urgenti, sono prestazioni effettuate a pagamento A seguito delle visite di controllo, il Comando Provinciale rilascia il "CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI che costituisce il nulla osta antincendio all esercizio dell attività 6

D.M. 16 febbraio 1982 Modificazioni del D.M. 27 settembre 1965: attività soggette alle visite di prevenzione incendi Emanato in base all'art. 4 della legge 26.7.65 n.966, tale decreto elenca 97 attività soggette alle visite da parte dei VV.F. per il rilascio del "CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI e stabilisce la periodicità delle visite di rinnovo 7

D.M. 16 febbraio 1982 Alcune attività 3) Depositi e rivendite di gas combustibili in bombole: a) compressi: per capacità complessiva da 0,75 a 2 mc 6 per capacità complessiva superiore a 2 mc 3 b) disciolti o liquefatti (in bombole o bidoni): per quantitativi complessivi da 75 a 500 kg 6 per quantitativi complessivi superiori a 500 kg 3 4) Depositi di gas combustibili in serbatoi fissi: a) compressi: per capacità complessiva da 0,75 a 2 mc 6 per capacità complessiva superiore a 2 mc 3 b) disciolti o liquefatti: per capacità complessiva da 0,3 a 2 mc 6 per capacità complessiva superiore a 2 mc 3 5) Depositi di gas comburenti in serbatoi fissi: a) compressi per capacità complessiva superiore a 3 mc 6 b) liquefatti per capacità complessiva superiore a 2 mc 6

D.M. 16 febbraio 1982 Alcune attività 26) Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze che possono dar luogo da sole a reazioni pericolose in presenza o non di catalizzatori 3 27) Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono nitrati di ammonio, di metalli alcalini e alcalino-terrosi, nitrato di piombo e perossidi inorganici 3 28) Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze soggette all'accensione spontanea e/o sostanze che a contatto con l'acqua sviluppano gas infiammabili 3 43) Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici nonché depositi per la cernita della carta usata, di stracci di cascami e di fibre tessili per l'industria della carta con quantitativi superiori a 50 q.li. 6 64) Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici di potenza complessiva superiore a 25 kw. 6 75) Istituti, laboratori, stabilimenti e reparti in cui si effettuano, anche saltuariamente, ricerche scientifiche o attività industriali per le quali si impiegano isotopi radioattivi, apparecchi contenenti dette sostanze ed apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti (art. 13 dicembre 1962, n. 1860 e art. 102 del d.p.r. 13 febbraio 1964, n. 185). 6 83) Locali di spettacolo e di trattenimento in genere con capienza superiore a 100 posti. 6

D.M. 16 febbraio 1982 Alcune attività 84) Alberghi, pensioni, motels, dormitori e simili con oltre 25 posti-letto. 6 86) Ospedali, case di cura e simili con oltre 25 posti-letto. 6 85) Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie e simili per oltre 100 persone presenti. 6 90) Edifici pregevoli per arte o storia e quelli destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni o comunque oggetti di interesse culturale sottoposti alla vigilanza dello Stato di cui al r.d. 7 novembre 1942, n. 1564. u.t. 91) Impianti per la produzione del calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 100.0000 Kcal/h. 6 92) Autorimesse private con più di 9 autoveicoli, autorimesse pubbliche, ricovero natanti, ricovero aeromobili. 6 95) Vani di ascensori e montacarichi in servizio privato, aventi corsa sopra il piano terreno maggiore di 20 metri, installati in edifici civili aventi altezza in gronda maggiore di 24 metri e quelli installati in edifici industriali di cui all'art. 9 del d.p.r. 29 maggio 1963, n. 1497. u.t. 10

D.P.R. 29 luglio 1982 n.577 Regolamento di prevenzione e vigilanza antincendio Stabilisce che la prevenzione incendi costituisce un servizio pubblico per il conseguimento di obiettivi di sicurezza della vita umana, dell incolumità delle persone e di tutela del beni e dell'ambiente L'articolo 13 stabilisce che i VV.F, nel provvedere all'esame preventivo dei progetti per le attività elencate nel D.P.R. n. 689/59, si attengano alle norme o, in mancanza, ai criteri tecnici di prevenzione incendi I VV.F provvedono ad effettuare accertamenti sopralluogo nelle attività soggette a controlli per verificare la rispondenza alle norme, a criteri e alle prescrizioni impartite 11

I sopralluoghi sono effettuati, oltre che su richiesta degli interessati, anche "a campione L'articolo 15 precisa che gli enti ed i privati sono tenuti a richiedere ai VV.F: 1) l'esame dei progetti di nuovi insediamenti e per la modifica di attività esistenti; 2) le visite per il rilascio del C.P.I.; 3) le visite per il rinnovo del C.P.I.; 4) le visite di collaudo per le attività elencate nelle tabelle A e B del D.P.R. n. 689/59 12

Il responsabile dell'attività è tenuto ad osservare e a far osservare le limitazioni e i divieti imposti ed a curare il mantenimento dell'efficienza dei sistemi, dei dispositivi e delle attrezzature di prevenzione incendi L'art. 18 del D.P.R. n.577 stabilisce che i Comandi possono avvalersi di certificazioni tecniche rilasciate da professionisti iscritti agli albi professionali o da enti e laboratori riconosciuti 13

Legge 7 dicembre 1984 n. 818 Nulla osta provvisorio Ha consentito alle attività non in possesso del C.P.I. di regolarizzare temporaneamente la propria posizione; i titolari potevano richiedere entro il 31.12.1990 il rilascio del N.O.P. I VV.F hanno provveduto al rilascio del N.O.P. accertando le condizioni minime di sicurezza dell'attività sulla base della documentazione presentata dai titolari 14

D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37 Nuovo Regolamento per la disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi Stabilisce un termine per la conclusione del procedimento relativo all esame progetto e al rilascio del certificato Prevede, in attesa del sopralluogo, la possibilità di autorizzare in via provvisoria l esercizio dell attività Consente il rinnovo del certificato senza l obbligo, per il Comando, di effettuare il sopralluogo (art. 4 della L. 818/84) Obbliga il titolare dell attività alla tenuta del registro dei controlli antincendio 15

ITER TECNICO-AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI (D.P.R. 12/01/98, n. 37) RICHIESTA PARERE DI DI CONFORMITA Relazione tecnica tecnica (2 (2 copie) copie) Elaborati grafici grafici (2 (2 copie) copie) Versamento Tesoreria Provinciale dello dello Stato Stato (D.P.R. (D.P.R. 29/7/82, N. N. 577 577 --D.P.R. D.P.R. 12/1/98, N. N. 37) 37) RICHIESTA PARERE DI DI CONFORMITA IN IN DEROGA Relazione tecnica tecnica (3 (3 copie) copie) Elaborati grafici grafici (3 (3 copie) copie) Versamento Tesoreria Provinciale dello dello Stato Stato (D.P.R. (D.P.R. 29/7/82, N. N. 577 577 -- D.P.R. D.P.R. 12/1/98, N. N. 37) 37) ALLA ALLA DIREZIONE REGIONALE VV.F. VV.F. TRAMITE TRAMITE COMANDO COMANDO PROVINCIALE 16

DICHIARAZIONE IN IN ATTESA DEL DEL SOPRALLUOGO Certificazioni di di conformità dei dei lavori lavori eseguiti al al progetto approvato Il Il Comando Comando Provinciale Provinciale rilascia rilascia ricevuta ricevuta della della dichiarazione dichiarazione che che costituisce costituisce autorizzazione autorizzazione provvisoria provvisoria all esercizio all esercizio RICHIESTA SOPRALLUOGO PER PER RILASCIO CPI CPI RICHIESTA RINNOVO CPI CPI Versamento Tesoreria Provinciale dello dello Stato Stato Copia Copia parere parere favorevole sul sul progetto Dichiarazioni, certificazioni e attestazioni (Legge (Legge 26/7/65, n. n. 966 966 --D.P.R. D.P.R. 29/7/82. N. N. 577 577 --D.P.R. D.P.R. 12/1/98, n. n. 37) 37) Originale del del certificato di di prevenzione incendi incendi da da rinnovare Dichiarazione di di immutata situazione dal dal rilascio rilascio del del CPI CPI Perizia giurata giurata comprovante l efficienza dei dei sistemi sistemi Versamento alla Tesoreria Provinciale dello Stato Versamento alla Tesoreria Provinciale dello Stato 17

Tempi di risposta dell Amministrazione all Iter procedurale per il CPI (D.P.R. 12/01/98, n. 37) Richiesta Richiesta parere parere di di conformità conformità Approvazione Approvazione entro entro 45/90 45/90 gg. gg. (*) (*) Richiesta Richiesta parere parere di di conformità conformità in in deroga deroga Trasmissione Trasmissione del del Comando Comando entro entro 30 30 gg. gg. Risposta Risposta della della Direzione Direzione Regionale Regionale entro entro 60 60 gg. gg. Dichiarazione Dichiarazione in in attesa attesa del del sopralluogo sopralluogo Richiesta Richiesta sopralluogo sopralluogo per per rilascio rilascio CPI CPI Rilascio Rilascio ricevuta ricevuta da da parte parte del del Comando Comando Effettuazione Effettuazione entro entro 90 90 gg. gg. Richiesta Richiesta rinnovo rinnovo CPI CPI Entro Entro 15 15 gg. gg. dalla dalla data data della della domanda domanda 18

D.Lgs.626/94 Miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro Tra le misure generali di tutela vengono introdotte le misure di emergenza da attuare in caso di lotta antincendio e di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato. Il datore di lavoro deve adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell evacuazione dei lavoratori. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell attività, alle dimensioni dell azienda ed al numero delle persone presenti. 19

Il datore di lavoro deve elaborare il documento di valutazione dei rischi per la sicurezza indicando le misure di prevenzione e di protezione e i dispositivi di protezione individuale. Il decreto stabilisce anche obblighi nei confronti dei lavoratori: Osservano le disposizioni e le istruzioni impartite ai fini della protezione individuale e collettiva; Utilizzano correttamente i macchinari, le apparecchiature e le sostanze pericolose nonché i D.P.I.; Segnalano al datore di lavoro eventuali situazioni di pericolo di cui vengono a conoscenza; Non rimuovono o modificano i dispositivi di sicurezza. 20

D.M. 10 marzo 1998 Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell emergenza nei luoghi di lavoro Emanato in attuazione dell art. 13 del DLgs 19.09.1994, n. 626 Stabilisce criteri per la valutazione dei rischi di incendio nei luoghi di lavoro Indica le misure di prevenzione e di protezione antincendio da adottare, al fine di ridurre l insorgenza di un incendio e di limitarne le conseguenze 21

VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INCENDIO Costituisce parte specifica del documento di cui all art. 4, comma 2 del DLgs 626/94 La valutazione può essere effettuata in conformità ai criteri dell allegato I Il datore di lavoro valuta il livello di rischio di incendio del luogo e, se del caso, delle singole parti, classificandole: livello di rischio elevato livello di rischio medio livello di rischio basso 22

MISURE PREVENTIVE, PROTETTIVE E PRECAUZIONALI D ESERCIZIO Il datore di lavoro adotta le misure finalizzate a: a) ridurre la probabilità di insorgenza di un incendio - All. II b) realizzare le vie e le uscite di emergenza di cui all art. 13 del D.P.R. 547/55, per garantire l esodo delle persone in sicurezza - All. III c) realizzare le misure per una rapida segnalazione dell incendio- All.IV d) assicurare l estinzione dell incendio -All.V e) garantire l efficacia dei sistemi di protezione antincendio - All. VI f) fornire ai lavoratori un adeguata informazione e formazione sui rischi antincendi - All. VII 23

CONTROLLO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO Gli interventi di manutenzione ed i controlli sugli impianti e sulle attrezzature di protezione antincendio sono effettuati nel rispetto di: disposizioni e regolamenti vigenti norme di buona tecnica di organismi nazionali o europei delle istruzioni fornite dal fabbricante e/o dall installatore 24

GESTIONE DELL EMERGENZA IN CASO D INCENDIO Il datore di lavoro adotta le necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio riportandole in un PIANO DI EMERGENZA - Allegato VIII Per i luoghi di lavoro ove sono occupati meno di 10 dipendenti, tranne quelle soggette al controllo da parte dei Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco, il datore di lavoro non è tenuto alla redazione del PIANO DI EMERGENZA 25

DESIGNAZIONE DEGLI ADDETTI AL SERVIZIO ANTINCENDIO Il datore di lavoro designa uno o più lavoratori incaricati delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze I lavoratori devono frequentare un corso di formazione come previsto dall allegato IX Nei luoghi di lavoro di cui all allegato X i lavoratori incaricati devono conseguire l attestato di idoneità 26