ARMONIZZAZIONE FONDO DI PREVIDENZA EX BAV & ARMONIZZAZIONE FONDI A PRESTAZIONE DEFINITA



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Coordinamenti RSA Banca Monte dei Paschi Siena Spa ARMONIZZAZIONE FONDO DI PREVIDENZA EX BAV & ARMONIZZAZIONE FONDI A PRESTAZIONE DEFINITA Nei giorni scorsi, sulla base delle previsioni codificate nell accordo di armonizzazione contrattuale del 12 novembre 2009, si è concluso il confronto inerente la fase di integrazione dei diversi regimi di previdenza complementare a contribuzione definita, vigenti nelle ex Banche Commerciali, all interno del Fondo Pensione Complementare per i dipendenti della Banca Monte dei Paschi di Siena divenuti tali dal 1.1.91, comunemente detto Fondo Post91. Il processo anzidetto, dopo aver riguardato il sistema esistente nella ex Banca Toscana e nella ex Banca Agricola Mantovana, si è quindi concentrato sui trattamenti pensionistici afferenti alla ex Banca Antonveneta. La trattativa in analisi - ferma restando la facoltà di iscrizione individuale al Fondo Post91 a partire dal 1 gennaio 2010, secondo le modalità statutariamente previste - si è sviluppata avendo quale primario obiettivo l annullamento dei rischi derivanti dal trasferimento di singole posizioni previdenziali, allo scopo adottando, all interno di un apposito Accordo che viene allegato alla presente comunicazione, lo strumento del trasferimento collettivo delle posizioni previdenziali stesse. In sostanza, per i colleghi ex BAV attualmente aderenti al Fondo Pensione Aziendale FAP Banca Antonveneta ed al Fondo Integrazione Pensioni Personale FIPP Fondo Pensione, entrambi a contribuzione definita, nonché ai Fondi PREVIBANK, PREVIP, PREVIGEN ed INA, è stato convenuto di far confluire collettivamente, a far data dal 1.1.2011, i portafogli costituenti le posizioni (c.d. zainetti) nella loro attuale configurazione, dando incarico specifico ai gestori di procedere, in un arco di tempo di 6 mesi, alla riconfigurazione delle linee di investimento con quelle già presenti nel Fondo Post91 BMPS, che differiscono per tipologia e percentuale azionaria. Pertanto, alla data del 30 giugno 2011, cesseranno di esistere le attuali linee di investimento afferenti ai citati Fondi ex BAV a contribuzione definita. A partire dal primo gennaio 2011, la contribuzione versata dalla Banca Monte dei Paschi - attualmente del 2,50% - verrà attribuita sulle singole posizioni individuali dei dipendenti riguardati dall'accordo in oggetto, esclusivamente a favore del Fondo Post91 BMPS. Saranno ovviamente mantenute le percentuali di TFR conferito e la contribuzione dell iscritto, purché compatibile con i contenuti delle norme statutarie proprie del Fondo Post91 BMPS (contribuzione individuale minima dello 0,50% e fino ad un massimo del 10%). In collaborazione con la Direzione del Fondo verrà trasmessa agli interessati, ed in tempi celeri, una apposita informativa riguardante le comunicazioni istituzionali, i criteri di gestione del patrimonio previdenziale e le caratteristiche delle diverse linee di investimento. Entro la data del 30 novembre 2010, i dipendenti riguardati dall'accordo in analisi potranno esercitare l opzione di scelta della linea tra quelle adottate dal Fondo Post91 BMPS, con l ulteriore opportunità di modificare eventualmente la preferenza espressa entro il 30 aprile 2011. Tale scelta avrà comunque efficacia dal 1 luglio 2011. Permane in capo agli stessi dipendenti la facoltà di variare, entro il 30 novembre 2010 secondo quanto previsto dalle disposizioni statutarie di riferimento - la linea di investimento tra quelle attualmente esistenti nel sistema previdenziale ex BAV a contribuzione definita, variazione che avrà comunque validità fino al 30 giugno 2011.

Per quanto attiene le posizioni individuali in essere presso i Fondi PREVIBANK, PREVIP, PREVIGEN ed INA, nel disciplinarne il trasferimento collettivo nel Fondo Post91 BMPS, tenuto conto dei tempi tecnici contemplati negli Statuti dei Fondi stessi e delle norme di legge vigenti in materia, gli iscritti potranno operare detto trasferimento per il tramite della Banca Monte dei Paschi entro il termine del 31 dicembre 2010, superato il quale cesserà in ogni caso il versamento del contributo aziendale a favore dei Fondi in analisi. Tabella di riepilogo: Data Entro 31.10.2010 Entro 30.11.2010 Entro 30.11.2010 Entro 31.12.2010 Evento Comunicazione aziendale su Fondo Post91 Eventuale modifica (switch) della linea di investimento nel sistema pensionistico a contribuzione definita ex Banca Antonveneta (efficacia 1 gennaio 2011/30.06.2011) Scelta della linea di investimento nel Fondo Post91 BMPS Trasferimento collettivo delle posizioni individuali in essere presso PREVIBANK, PREVIP, PREVIGEN ed INA nel Fondo Post91 BMPS 1.1.2011 Conferimento collettivo degli zainetti nel Fondo Post91 BMPS 1.1 / 30.06.2011 Riallineamento delle linee di gestione vigenti nel sistema pensionistico a contribuzione definita ex Banca Antonveneta a quelle vigenti nel Fondo Post91 BMPS Entro 30.04.2011 Eventuale modifica della scelta della linea di investimento nel Fondo Post91 30.06.2011 Cessazione delle linee di gestione ex Banca Antonveneta 1.7.2011 Efficacia della scelta relativa alle nuove linee di gestione nel Fondo Post91 BMPS Per quando riguarda il regime di previdenza complementare a prestazione definita della ex Banca Antonveneta, gli iscritti pensionati facenti capo al FIPP, al Fondo Pensioni per il Personale ex BNA, al Fondo integrativo Pensioni ex Banca Popolare Veneta ed al Trattamento Integrativo Pensioni ex Credito Lombardo, permarranno temporaneamente nelle rispettive forme di appartenenza, e la Banca garantirà la continuità delle prestazioni sulla base del mantenimento delle relative riserve matematiche all'interno dei patrimoni dei sopra richiamati Fondi. Azienda ed OO.SS. tenuto conto degli orientamenti espressi da COVIP con riferimento ai Fondi interni, e delle specifiche previsioni sulla riorganizzazione complessiva della previdenza integrativa aziendale contenute nel già citato Accordo di armonizzazione contrattuale del 12 novembre 2009 hanno quindi avviato l iter procedurale riguardante l'accentramento di tali trattamenti integrativi all'interno di un unico Fondo, scelto tra quelli già esistenti, ed individuato nel Fondo Pensione Complementare per il Personale della Banca Toscana SPA, così come codificato in un apposito Accordo sottoscritto dalle parti in data 16 settembre u.s. ed allegato alla presente circolare. Presso tale Fondo - che sarà in seguito rinominato sulla base della missione assegnatali - verranno dunque accentrati i trattamenti di previdenza di tipo integrativo oggi esistenti per il personale in servizio ed in quiescenza della ex BT, della ex BAM e della ex BAV, con modalità e tempi di realizzazione coerenti con l'espletamento di un apposito percorso atto a far acquisire a detto Fondo personalità giuridica in veste di Fondazione, ed autonomia patrimoniale rispetto alla Banca MPS. All'atto della conclusione del citato iter procedurale verranno estinte tutte le preesistenti forme aziendali di tipo integrativo. Le scriventi OO.SS. si impegnano a monitorare la corretta attuazione di quanto stabilito all interno degli Accordi in analisi, il contenuto dei quali garantisce la reale salvaguardia delle posizioni pensionistiche, mediante il conferimento di adeguate tutele ed il rispetto delle libertà individuali di scelta. LE SEGRETERIE Siena, 20 settembre 2010

VERBALE DI ACCORDO Tra la Banca Monte dei Paschi di Siena Spa, e le Organizzazioni Sindacali Aziendali, che: premesso l Accordo del 12.11.2009 - c.d. di armonizzazione - ad esito della procedura sindacale ex art. 15 del CCNL 8.12.2007, secondo quanto previsto dall Accordo conclusivo della procedura relativa all operazione societaria di fusione per incorporazione in Banca MPS (BMPS) di Banca Antonveneta e contestuale conferimento di ramo d azienda nella nuova Banca Antonveneta (BAV) del 4.12.2008, con riferimento al complessivo sistema di previdenza complementare aziendale vigente presso Banca Antonveneta al momento dell incorporazione, ha disposto che: Il Fondo Pensione Complementare per i Dipendenti della Banca Monte dei Paschi di Siena SpA divenuti tali dall 1.1.1991 a contribuzione definita, è il fondo di previdenza aziendale di riferimento, aperto a nuove iscrizioni ovvero al trasferimento di posizioni individuali, a favore del quale è esclusivamente previsto il versamento del contributo aziendale sulle posizioni individuali di previdenza complementare dei singoli iscritti. Le Parti, nella loro veste di Fonti Istitutive, intendono definire e pertanto avvieranno fin dall inizio del 2010, un percorso negoziale di riorganizzazione complessiva della previdenza integrativa aziendale, con l obiettivo di pervenire ad un assetto che preveda il Fondo Pensione Complementare per i Dipendenti della Banca Monte dei Paschi di Siena SpA divenuti tali dall 1.1.1991 quale unico fondo di riferimento per la previdenza complementare a contribuzione definita, e l accentramento in un unico fondo, individuato tra quelli in essere, per il regime della previdenza complementare a prestazione definita di tipo integrativo, eventualmente dotato di specifiche sezioni che manterranno le prerogative dei regimi di provenienza. Le parti si impegnano a definire gli aspetti propedeutici - anche in ambiti dedicati a ciascun Fondo - necessari al perfezionamento entro il 2010 del progetto di riorganizzazione del sistema di previdenza aziendale delineato, con l obiettivo altresì di individuare soluzioni che, oltreché tecnicamente compatibili e rispettose delle autonomie e delle prerogative dei competenti Organismi, siano volte ad evitare la dispersione di valore delle posizioni individuali. ; 1

il trattamento di previdenza complementare oggi vigente per il personale ex Banca Antonveneta, in servizio ed in quiescenza, si articola: - nel Fondo Pensione Aziendale - FAP - Banca Antonveneta, costituito nella forma giuridica dell associazione non riconosciuta ai sensi dell art. 36 c.c., fondo pensione preesistente (già istituito alla data del 15.11.1992 e destinatario delle previsioni del d.m. n.62 del 10.5.2007 - Norme di adeguamento dei fondi preesistenti alla disciplina del d.lgs. n. 252 del 5.12.2005), iscritto al n. 1184 dell Albo dei Fondi Pensione istituito presso COVIP, che opera in regime di contribuzione definita e capitalizzazione individuale; - nel Fondo Integrazione Pensioni Personale - FIPP - Fondo Pensione, costituito nella forma giuridica dell associazione non riconosciuta ai sensi dell art. 36 c.c., fondo pensione preesistente (già istituito alla data del 15.11.1992 e destinatario delle previsioni del d.m. n.62 del 10.5.2007 - Norme di adeguamento dei fondi preesistenti alla disciplina del d.lgs. n. 252 del 5.12.2005), iscritto al n. 1033 dell Albo dei Fondi Pensione istituito presso COVIP, che consta di due distinte Sezioni, una a prestazione definita di tipo integrativo, riservata al personale già pensionato alla data del 31.12.2000, ed una a contribuzione definita operante con il metodo della capitalizzazione individuale e della corrispettività tra accumulo e prestazioni; - nel Fondo Pensioni per il Personale ex Banca Nazionale dell Agricoltura, iscritto al n.9047 dell Albo dei Fondi Pensione istituito presso COVIP, classificato interno al bilancio della Banca MPS, avente natura integrativa delle prestazioni erogate dall assicurazione generale obbligatoria a favore del personale in quiescenza già alle dipendenze della ex Banca Nazionale dell Agricoltura; - nel Fondo Integrativo Pensioni ex Banca Popolare Veneta, iscritto al n. 9066 dell Albo dei Fondi Pensione istituito presso COVIP, classificato interno al bilancio della Banca MPS, avente l esclusivo scopo di erogare prestazioni integrative dell assicurazione generale obbligatoria a favore del personale in quiescenza già alle dipendenze della ex Banca Popolare Veneta; - nel Trattamento Integrativo Pensioni ex Credito Lombardo, privo di autonomia soggettiva, interno al bilancio della Banca MPS, avente l esclusivo scopo di erogare prestazioni integrative dell assicurazione generale obbligatoria a favore del personale in quiescenza già alle dipendenze dell ex Credito Lombardo; inoltre, è stata finora mantenuta l adesione collettiva ai seguenti fondi aperti: - PREVIBANK - FONDO PENSIONE, iscritto all Albo dei Fondi Pensione istituito presso COVIP al n. 1059, a favore del personale già dipendente dalla ex Banca Kreditna e dall ex Credito Popolare di Siracusa nonché dalla ex Banca Popolare Ionica; 2

- PREVIP - FONDO PENSIONE, iscritto all Albo dei Fondi Pensione istituito presso COVIP al n. 1241, a favore del personale già dipendente dall ex Banca Cattolica di Molfetta; - PREVIGEN - FONDO PENSIONE, iscritto all Albo dei Fondi Pensione istituito presso COVIP al n. 1137, a favore del personale già dipendente dall ex Banca Cattolica di Molfetta; infine, - nei confronti di un limitatissimo numero di dipendenti, provenienti dalla ex Banca Popolare Jonica, è stato finora mantenuto il contributo mensile a carico di BMPS, a favore di una forma assicurativa con finalità previdenziali facente capo all INA ; il Fondo Pensione Complementare per i Dipendenti della Banca Monte dei Paschi di Siena SpA divenuti tali dall 1.1.1991, è iscritto al n. 1643 dell Albo dei Fondi Pensione istituito presso COVIP, e risulta costituito quale autonomo soggetto giuridico di natura fondazionale, con l esclusivo scopo di attribuire ai propri iscritti o loro aventi causa prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio di base ai sensi del d.lgs. 252/2005 secondo il regime della contribuzione definita con capitalizzazione individuale, ed il suo Statuto, entrato in vigore l 1.1.2006, è stato successivamente adeguato in base alle previsioni del d.m. n. 62/2007; è stato avviato tra le Fonti Istitutive in un ambito dedicato, come previsto dal richiamato accordo di armonizzazione di cui al punto primo, un confronto che si è positivamente definito mediante l individuazione di un percorso basato sul presupposto di dare continuità al trattamento di previdenza complementare aziendale per gli iscritti in servizio ed in quiescenza; tutto quanto sopra premesso quanto segue: 1. premesso : si conviene 1.1 Quanto premesso forma parte integrante e sostanziale del presente Accordo. 2. Trasferimento collettivo delle posizioni dei dipendenti di BMPS iscritti al Fondo Pensione Aziendale - FAP - Banca Antonveneta, al Fondo Integrazione Pensioni Personale - FIPP - Fondo Pensione, nonché ai fondi PREVIBANK, PREVIP, PREVIGEN ed INA, al Fondo Pensione Complementare per i Dipendenti della Banca Monte dei Paschi di Siena SpA divenuti tali dall 1.1.1991 : 3

2.1. ferma restando la facoltà di iscrizione individuale al Fondo Pensione Complementare per i Dipendenti della Banca Monte dei Paschi di Siena SpA divenuti tali dall 1.1.1991 secondo le modalità statutariamente previste, a far tempo dall 1.1.2011, le posizioni individuali dei dipendenti della BMPS iscritti al Fondo Pensione Aziendale - FAP - Banca Antonveneta ed al Fondo Integrazione Pensioni Personale - FIPP - Fondo Pensione in regime di contribuzione definita, saranno fatte confluire collettivamente nell ambito del Fondo Pensione Complementare per i Dipendenti della Banca Monte dei Paschi di Siena SpA divenuti tali dall 1.1.1991 ; 2.2. le linee di gestione del Fondo Pensione Aziendale - FAP - Banca Antonveneta e del Fondo Integrazione Pensioni Personale - FIPP - Fondo Pensione relative agli iscritti di cui al punto precedente, sempre con decorrenza 1.1.2011, verranno temporaneamente adottate dal Fondo Pensione Complementare per i Dipendenti della Banca Monte dei Paschi di Siena SpA divenuti tali dall 1.1.1991, e saranno gestite sulla base di specifici mandati di gestione finalizzati a realizzare la convergenza rispetto alle linee di gestione già presenti nel Fondo Pensione Complementare per i Dipendenti della Banca Monte dei Paschi di Siena SpA divenuti tali dall 1.1.1991 ; 2.3. le linee di gestione temporaneamente attivate ai sensi del precedente punto 2.2., scadranno in ogni caso entro il 30.6.2011; 2.4. le posizioni individuali degli iscritti su base collettiva di cui al punto 2.1 saranno trasferite così come risultano alla data del trasferimento e senza soluzione di continuità, e con conservazione della qualifica di vecchio iscritto per coloro che ne sono in possesso; 2.5. la misura della contribuzione a carico degli iscritti verrà mantenuta, nel rispetto e con l applicazione comunque delle previsioni statutarie del Fondo Pensione Complementare per i Dipendenti della Banca Monte dei Paschi di Siena SpA divenuti tali dall 1.1.1991; 2.6. agli interessati, entro il 31.10.2010, sarà trasmessa apposita comunicazione contenente le informazioni istituzionali, i criteri di gestione e le linee di investimento del Fondo Pensione Complementare per i Dipendenti della Banca Monte dei Paschi di Siena SpA divenuti tali dall 1.1.1991 2.7. i dipendenti riguardati dal presente accordo potranno esercitare l opzione di scelta di una linea tra quelle adottate dal Fondo Pensione Complementare per i Dipendenti della Banca Monte dei Paschi di Siena SpA divenuti tali dall 1.1.1991, entro il termine del 30.11.2010; la scelta anzidetta potrà essere modificata entro il 30.4.2011; 2.8. la scelta della linea di gestione tra quelle del Fondo Pensione Complementare per i Dipendenti della Banca Monte dei Paschi di Siena SpA divenuti tali dall 1.1.1991, effettuata ai sensi del precedente punto 2.7, avrà efficacia a decorrere dall 1.7.2011; 4

2.9. i dipendenti riguardati dal presente accordo manterranno la facoltà prevista dallo Statuto del Fondo Pensione Aziendale - FAP - Banca Antonveneta di variare la linea di investimento nel termine statutariamente previsto (30.11.2010), con efficacia della scelta per il periodo 1.1.2011 / 30.6.2011; 2.10. a far data dall 1.1.2011, a seguito dell effettivo trasferimento delle posizioni individuali secondo le modalità previste ai punti precedenti, la contribuzione versata dalla Banca MPS sulle posizioni dei propri dipendenti riguardati dal presente Accordo avverrà esclusivamente a favore del Fondo Pensione Complementare per i Dipendenti della Banca Monte dei Paschi di Siena SpA divenuti tali dall 1.1.1991 ; 2.11. per quanto attiene le posizioni individuali dei dipendenti della BMPS detenute presso i fondi PREVIBANK, PREVIP e PREVIGEN, nonché quelle accese presso l INA, nel prevederne il trasferimento nel Fondo Pensione Complementare per i Dipendenti della Banca Monte dei Paschi di Siena SpA divenuti tali dall 1.1.1991, tenuto conto dei tempi tecnici previsti negli Statuti dei Fondi stessi e delle norme di legge vigenti in materia, gli iscritti potranno operare detto trasferimento, per il tramite della Banca MPS, entro e non oltre il 31.12.2010, termine oltre il quale cesserà in ogni caso il versamento del contributo aziendale a favore dei fondi PREVIBANK, PREVIP, PREVIGEN e dell INA ; 2.12. di recedere dalle convenzioni di adesione a suo tempo sottoscritte con i fondi PREVIP e PREVIGEN, nonché da quella con l INA ; il recesso sarà formalizzato ad iniziativa di BMPS. 3. Iscritti in regime di previdenza complementare a prestazione definita al Fondo Integrazione Pensioni Personale - FIPP - Fondo Pensione, al Fondo Pensioni per il Personale ex Banca Nazionale dell Agricoltura, al Fondo Integrativo Pensioni ex Banca Popolare Veneta ed al Trattamento Integrativo Pensioni ex Credito Lombardo : 3.1. i pensionati facenti capo al Fondo Integrazione Pensioni Personale - FIPP - Fondo Pensione, al Fondo Pensioni per il Personale ex Banca Nazionale dell Agricoltura, al Fondo Integrativo Pensioni ex Banca Popolare Veneta ed al Trattamento Integrativo Pensioni ex Credito Lombardo, permangono temporaneamente nelle rispettive forme di appartenenza; 3.2. la continuità della prestazione previdenziale nei confronti degli interessati di cui al precedente punto 3.1, è garantita dal mantenimento nei patrimoni dei Fondi ex art.2117 c.c., ovvero della relativa sezione di competenza, delle riserve matematiche di pertinenza; 3.3. fermo restando l impegno di carattere economico della Banca MPS richiamato al punto 3.2, tenuto conto degli orientamenti espressi da COVIP con riguardo ai fondi interni, nonché delle specifiche previsioni contenute nell Accordo di armonizzazione riguardo alla riorganizzazione complessiva della previdenza integrativa aziendale, che prevede l accentramento in un unico fondo individuato tra quelli in essere, entro il più breve tempo e comunque entro il 2010, 5

verranno definiti gli assetti istituzionali ed individuate le modalità e la tempistica per la realizzazione dell operazione di riorganizzazione e di accentramento prevista al presente punto 3. Il presente Verbale di Accordo sarà sottoposto all approvazione dei competenti Organi e trasmesso all Autorità di Vigilanza sui fondi pensione (COVIP). *** Siena, 15 settembre 2010 LA BANCA Le OO.SS. 6

Siena, 15 settembre 2010 In relazione al Verbale di Accordo sottoscritto in data odierna con riferimento alle richieste avanzate dalle OO.SS., la Banca si rende disponibile a ricercare d intesa con le stesse: una soluzione finalizzata ad evitare la dispersione di valore delle posizioni individuali di previdenza complementare del personale iscritto a Previbank, già dipendente della Nuova Banca di Credito di Trieste, con specifico riguardo all eventuale sussistenza della posizione creditoria a suo tempo esistente nei confronti di Previbank (cfr intesa siglata in Trieste il 24.5.1999, pagina 1 punto 3) presso la predetta Nuova Banca di Credito di Trieste tuttora in LCA; una soluzione che, con riferimento all eventuale ricorrenza di garanzie di rendimento vincolate al rispetto di un determinato termine minimo di permanenza su specifiche linee di investimento a suo tempo attivate dal FAP, possa individuare modalità attuative volte ad evitare, per quanto possibile e nel rispetto comunque dei termini previsti nell accordo sottoscritto in data odierna, la dispersione di valore. L Azienda Le OO.SS.

VERBALE DI ACCORDO Tra la Banca Monte dei Paschi di Siena Spa, e le Organizzazioni Sindacali Aziendali, che: premesso l Accordo del 12.11.2009 - c.d. di armonizzazione - ad esito della procedura sindacale ex art. 15 del CCNL 8.12.2007, così come previsto dagli Accordi conclusivi delle procedure sindacali relative alle operazioni societarie di fusione per incorporazione in Banca MPS (BMPS) di Banca Agricola Mantovana (BAM) del 12.9.2008, di Banca Antonveneta del 4.12.2008 e di Banca Toscana (BT) del 10.3.2009, ha disposto che: Le Parti, nella loro veste di Fonti Istitutive, intendono definire e pertanto avvieranno fin dall inizio del 2010, un percorso negoziale di riorganizzazione complessiva della previdenza integrativa aziendale, con l obiettivo di pervenire ad un assetto che preveda il Fondo Pensione Complementare per i Dipendenti della Banca Monte dei Paschi di Siena SpA divenuti tali dall 1.1.1991 quale unico fondo di riferimento per la previdenza complementare a contribuzione definita, e l accentramento in un unico fondo, individuato tra quelli in essere, per il regime della previdenza complementare a prestazione definita di tipo integrativo, eventualmente dotato di specifiche sezioni che manterranno le prerogative dei regimi di provenienza. Le parti si impegnano a definire gli aspetti propedeutici - anche in ambiti dedicati a ciascun Fondo - necessari al perfezionamento entro il 2010 del progetto di riorganizzazione del sistema di previdenza aziendale delineato, con l obiettivo altresì di individuare soluzioni che, oltreché tecnicamente compatibili e rispettose delle autonomie e delle prerogative dei competenti Organismi, siano volte ad evitare la dispersione di valore delle posizioni individuali. ; il trattamento di previdenza complementare di tipo integrativo oggi vigente per il personale in servizio ed in quiescenza della ex BAM, della ex BAV e della ex BT, si articola: 1

- nel fondo pensione Trattamento di Previdenza Complementare per il Personale della ex Banca Operaia di Bologna, iscritto al n. 9142 dell Albo dei Fondi Pensione istituito presso COVIP, classificato interno al bilancio della Banca MPS, avente natura integrativa delle prestazioni erogate dalle forme pensionistiche obbligatorie per il personale, in servizio ed in quiescenza, già dipendente della ex Banca Operaia di Bologna; - nel fondo pensione Trattamento di Previdenza Complementare per il Personale della ex Banca di Credito Popolare e Cooperativo di Reggio Emilia, iscritto al n. 9178 dell Albo dei Fondi Pensione istituito presso COVIP, classificato interno al bilancio della Banca MPS, avente l esclusivo scopo di erogare prestazioni integrative dell assicurazione generale obbligatoria a favore del personale in quiescenza già alle dipendenze della ex Banca di Credito Popolare e Cooperativo di Reggio Emilia; - nel Fondo Integrazione Pensioni Personale - FIPP - Fondo Pensione, costituito nella forma giuridica dell associazione non riconosciuta ai sensi dell art. 36 c.c., fondo pensione preesistente (già istituito alla data del 15.11.1992 e destinatario delle previsioni del d.m. n.62 del 10.5.2007 - Norme di adeguamento dei fondi preesistenti alla disciplina del d.lgs. n. 252 del 5.12.2005), iscritto al n. 1033 dell Albo dei Fondi Pensione istituito presso COVIP, Sezione a prestazione definita di tipo integrativo, riservata al personale già pensionato alla data del 31.12.2000; - nel Fondo Pensioni per il Personale ex Banca Nazionale dell Agricoltura, iscritto al n.9047 dell Albo dei Fondi Pensione istituito presso COVIP, classificato interno al bilancio della Banca MPS, avente natura integrativa delle prestazioni erogate dall assicurazione generale obbligatoria a favore del personale in quiescenza già alle dipendenze della ex Banca Nazionale dell Agricoltura; - nel Fondo Integrativo Pensioni ex Banca Popolare Veneta, iscritto al n. 9066 dell Albo dei Fondi Pensione istituito presso COVIP, classificato interno al bilancio della Banca MPS, avente l esclusivo scopo di erogare prestazioni integrative dell assicurazione generale obbligatoria a favore del personale in quiescenza già alle dipendenze della ex Banca Popolare Veneta; 2

- nel Trattamento Integrativo Pensioni ex Credito Lombardo, privo di autonomia soggettiva, interno al bilancio della Banca MPS, avente l esclusivo scopo di erogare prestazioni integrative dell assicurazione generale obbligatoria a favore del personale in quiescenza già alle dipendenze dell ex Credito Lombardo; - nel Fondo Pensione Complementare per il Personale della Banca Toscana SpA, classificato come fondo pensione pre-esistente (già istituito alla data del 15.11.1992 e destinatario delle previsioni del d. m. n. 62 del 10.5.2007 - Norme di adeguamento dei fondi preesistenti alla disciplina del d.lgs. n. 252 del 5.12.2005), interno al bilancio della Banca MPS, munito di separatezza contabile e patrimoniale rispetto alla contabilità ed al patrimonio della Banca MPS, con gli effetti di cui all art. 2117 c.c., iscritto al n. 9110 dell Albo dei Fondi Pensione istituito presso COVIP, Sezione a prestazione definita di tipo integrativo, riservata al personale già pensionato alla data dell 1.1.1999 ed al personale in servizio assunto prima del 27.4.1993 che ha espresso la volontà di permanere nella Sezione medesima; un numero limitatissimo di pensionati della ex BAM risulta percettore di rendite a carico del Fondo Pensione per il Personale della Banca Agricola Mantovana, costituito nella forma giuridica dell associazione non riconosciuta ai sensi dell art. 36 c.c., fondo pensione preesistente (già istituito alla data del 15.11.1992 e destinatario delle previsioni del d.m. n.62 del 10.5.2007 - Norme di adeguamento dei fondi preesistenti alla disciplina del d.lgs. n. 252 del 5.12.2005), iscritto al n. 1341 dell Albo dei Fondi Pensione istituito presso COVIP, che opera in regime di contribuzione definita e capitalizzazione individuale, senza alcun vincolo o prerogativa circa il rapporto associativo (cfr. art. 5 lett. f) e g) dello Statuto del Fondo ; la COVIP, come noto, ha espresso l orientamento che i fondi interni ai bilanci delle aziende vadano, possibilmente, esternalizzati; con Accordo del 19.7.2010 è stato previsto l avvio dell iter finalizzato a far acquisire al Fondo Pensione Complementare per il Personale della Banca Toscana SpA personalità giuridica in veste di fondazione ed autonomia patrimoniale rispetto alla Banca MPS; 3

considerato quanto previsto ai punti 5 - Iscritti, in servizio ed in quiescenza, in regime di previdenza complementare a prestazione definita, al Trattamento di Previdenza Complementare per il Personale della ex Banca Operaia di Bologna ed al Trattamento di Previdenza Complementare per il Personale della ex Banca di Credito Popolare e Cooperativo di Reggio Emilia - e 6 - Percettori delle rendite attribuite dal Fondo Pensione per il Personale della Banca Agricola Mantovana ai sensi dell art. 5 lett. f) e g) dello Statuto del Fondo - dell Accordo del 27.8.2010; quanto previsto al punto 3 - Iscritti in regime di previdenza complementare a prestazione definita al Fondo Integrazione Pensioni Personale - FIPP - Fondo Pensione, al Fondo Pensioni per il Personale ex Banca Nazionale dell Agricoltura, al Fondo Integrativo Pensioni ex Banca Popolare Veneta ed al Trattamento Integrativo Pensioni ex Credito Lombardo - dell Accordo del 15.9.2010; per tutto quanto sopra premesso e considerato quanto segue: si conviene 1. premesso e considerato : 1.1 Quanto premesso e considerato forma parte integrante e sostanziale del presente Accordo. 2. Individuazione del Fondo Pensione Complementare per il Personale della Banca Toscana SpA quale unico fondo per il regime della previdenza complementare a prestazione definita di tipo integrativo. 2.1. Il Fondo (e così di seguito) di cui al punto 2, viene individuato come l unico Fondo, tra quelli in essere, per il regime della previdenza aziendale a prestazione definita di tipo integrativo; 4

2.2. presso il Fondo, che sarà rinominato in coerenza con la missione assegnatagli, verranno accentrati i trattamenti di previdenza di tipo integrativo oggi vigenti per il personale in servizio ed in quiescenza della ex BAM, della ex BAV e della ex BT elencati in premessa ; 2.3. le operazioni di accentramento previste al precedente punto 2.2 saranno coordinate, per quanto concerne modalità e tempi di realizzazione, con il già previsto iter finalizzato a far acquisire al Fondo personalità giuridica in veste di fondazione ed autonomia patrimoniale rispetto alla Banca MPS; 2.4. in conseguenza della realizzazione dell operazione di unificazione della previdenza aziendale a prestazione definita di tipo integrativo prevista al presente punto 2, verranno estinte tutte le pre-esistenti forme aziendali di tipo integrativo. Il presente Verbale di Accordo sarà sottoposto all approvazione dei competenti Organi e trasmesso all Autorità di Vigilanza sui fondi pensione (COVIP). Siena, 16 settembre 2010 *** LA BANCA Le OO.SS. 5