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CONTRATTO DI LOCAZIONE L anno duemilanove e questo dì del mese di in Firenze CON LA PRESENTE SCRITTURA PRIVATA FATTA IN QUATTRO ORIGINALI - il Comune di Firenze, codice fiscale n. 01307110484, con sede in Palazzo Vecchio, P.zza Signoria, Firenze, qui rappresentato da non in proprio, ma in qualità di delegata alla stipula del presente atto (in virtù della Determinazione Dirigenziale n. 7609/2007) dal Direttore della Direzione Patrimonio del Comune di Firenze ed in esecuzione della Determinazione del, esecutiva e secondo quanto previsto dal Regolamento Generale per le attività contrattuali del Comune di Firenze (per brevità successivamente denominato locatore); - La società..., con sede in..., P.I...., in persona del legale rappresentante, Sig..... (oppure) Il Sig... nato a... il..., residente in..., c.f..., (per brevità successivamente denominato conduttore) PREMESSO che il Comune di Firenze è proprietario di un immobile, facente parte del patrimonio disponibile dello stesso, posto in Firenze, Via Rocca Tedalda nn. 83r-85r, composto da due vani (mq. 32,4) e w.c. (mq. 2) posto al piano terreno. L immobile è censito al Catasto Fabbricati del Comune di Firenze al Foglio 111, part. 381, cat. 503, cat. C/2. TRA LE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 1

1) Le premesse e gli atti ivi richiamati fanno parte integrante del presente atto. 2) La locazione decorre dalla data della stipula del contratto ed avrà durata di sette anni, al cui termine scadrà di diritto, senza necessità di preventiva disdetta, salvi i casi di recesso previsti dalle disposizioni legislative in materia. Data la destinazione del locale, la presente locazione non è regolata dalle norme della Legge n. 392/78. 3) Il canone di locazione è stabilito in Euro 3.480,00 annue, pari a Euro 290,00 mensili, oltre a rimborso per eventuali oneri accessori e quant altro a carico del conduttore in base alla legge ed al presente atto. Suddetto canone dovrà essere pagato in rate mensili anticipate, entro il 10 di ogni mese, sulla base degli avvisi di pagamento inviati dalla Direzione Patrimonio del Comune e, comunque, entro il termine suddetto, anche in caso di mancato ricevimento, con le seguenti modalità: a) versamento diretto c/o la Tesoreria Comunale in Via del Castellaccio n. 36-38 Firenze; b) bonifico bancario a favore del Comune di Firenze, Patrimonio non Abitativo, Tesoreria Comunale IBAN IT94, CIN S, ABI 06160, CAB 02832, n. c/c 000000001C01; c) bollettino postale sul c/c 22968507 intestato a Comune di Firenze, Patrimonio non Abitativo. Detto canone sarà aggiornato all inizio del secondo anno, in base alle variazioni ISTAT nel periodo annuale precedente, applicando a tali variazioni una percentuale del 100% e così successivamente di anno in anno. Per ogni eventuale ritardo nella corresponsione del suddetto canone saranno applicati gli interessi moratori in misura maggiore al tasso legale pari a 5 punti rispetto allo stesso. In deroga espressa all art.1282 II co. c.c. le 2

parti concordano che i suddetti interessi moratori decorreranno, senza necessità di costituzione in mora da parte del Comune di Firenze, dal giorno successivo al termine per il pagamento suindicato. 4) L immobile è locato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, esclusivamente per uso magazzino rimanendo inibito di destinarlo, anche parzialmente e temporaneamente a qualsiasi altro uso. In caso di modifica dell uso dell immobile, il conduttore si obbliga all immediato rilascio dello stesso. 5) E vietata la cessione del contratto e la sublocazione, sia totale che parziale, sotto qualsiasi forma, con o senza corrispettivo. 6) Il conduttore dichiara di accettare l immobile, in relazione al canone stabilito al punto 3, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova attualmente, stato perfettamente noto al conduttore, come risulta dallo stato di consistenza allegato e si impegna ad utilizzarlo solo dopo avervi effettuato, a sua cura e spese e sotto la propria responsabilità, tutti i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione, eventualmente necessari per rendere agibile e sicuro il locale. Sono altresì a carico del conduttore gli ulteriori lavori necessari in relazione all uso specifico cui il medesimo è destinato, anche in relazione a nuove normative che dovessero entrare in vigore in corso di rapporto. Detti lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d arte e solo dopo aver ottenuto, da parte dei competenti organi, tutte le concessioni ed autorizzazioni edilizie in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente in materia. Tutti i lavori dovranno essere sempre preventivamente e formalmente autorizzati dal Comune di Firenze Direzione Patrimonio, che autorizzerà 3

anche il conduttore alla trasmissione dei relativi progetti agli uffici competenti. Tali lavori dovranno essere eseguiti in conformità con le prescrizioni stabilite dalla summenzionata Direzione. Il conduttore è tenuto a comunicare al Comune di Firenze Direzione Patrimonio - la data di inizio e termine dei lavori. 7) Tutte le riparazioni ordinarie di qualunque natura sono a carico del conduttore. 8) I lavori che il conduttore eseguirà durante il periodo della locazione rimarranno a totale beneficio del Comune, senza che il conduttore stesso abbia diritto a compenso alcuno, fermo restando il diritto del Comune di richiedere il ripristino stato, perché così per patti e non altrimenti. Il conduttore rinuncia altresì irrevocabilmente ad ogni indennizzo o diritto eventualmente spettante ai sensi del codice civile ed ai sensi della L. 47/85, in relazione alle opere realizzate sull immobile. Il conduttore sarà altresì tenuto alla piena rilevazione del Comune da ogni responsabilità, sia civile che penale, in dipendenza di tali lavori. 9) Il Comune di Firenze potrà in ogni momento, salvo preavviso, ispezionare o far ispezionare i locali. 10) Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per danni a persone o cose derivanti dall esecuzione di lavori, da guasti, da furti e da qualsiasi altra causa, nonché da fatti di terzi. 11) Le spese per i consumi di acqua potabile, di energia elettrica, asportazione dei rifiuti solidi, ecc... faranno carico, per intero, al conduttore, il quale dovrà pagarne l ammontare agli aventi diritto, provvedendo anche a far intestare a suo nome i relativi contatori facendone 4

immediata richiesta agli Enti interessati. Il conduttore dovrà produrre, entro 60 giorni dalla stipula del contratto, la documentazione che dimostri l avvenuta intestazione dei contratti. 12) Al termine della locazione l immobile dovrà essere restituito perfettamente conservato. 13) Nel caso di dichiarata inabitabilità o inidoneità all uso contrattuale di tutto o parte dell immobile, il locatore, per l eventuale conseguente risoluzione del contratto, dovrà solo restituire la parte di canone proporzionale al mancato godimento, escluso ogni altro compenso ed ogni ragione di danni. 14) A garanzia degli obblighi derivanti dal presente atto e prima della stipulazione del medesimo il conduttore: - ha effettuato alla Cassa Depositi e Prestiti c/o la Tesoreria Provinciale dello Stato, il deposito cauzionale, pari a tre mensilità del canone di locazione. Tale somma sarà gestita in conformità a quanto stabilito dalla L. 720/84 che istituisce il Sistema di Tesoreria Unica per gli enti ed organismi pubblici e sarà rimborsata al concessionario (comprensiva degli interessi maturati nella misura stabilita dagli appositi decreti ministeriali) solo quando sarà completamente definito, liquidato ed estinto ogni rapporto sorto o che possa sorgere in dipendenza del presente atto. Nell ipotesi di inadempimento ad uno o più obblighi contrattuali, il Comune di Firenze è autorizzato espressamente, fino da ora, dal conduttore che acconsente, a procedere direttamente all incameramento del deposito di cui sopra, oltre agli interessi maturati sullo stesso. Detto incameramento potrà avvenire solo 5

previa richiesta di adempimento della prestazione da parte del locatore, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. (oppure) - ha prestato fideiussione bancaria, rilasciata da aziende di credito autorizzate ai sensi del Titolo II del D.lgs. 385/93 ovvero da imprese autorizzate all esercizio di attività bancarie o da intermediari finanziari iscritti nell elenco speciale di cui all art. 107 del succitato decreto. 15) Per quanto non previsto dal presente atto, le parti si richiamano alle vigenti leggi in materia. 16) E fatto obbligo al conduttore di dare immediata comunicazione al Comune riguardo alle eventuali riparazioni urgenti, facenti carico all Amministrazione, da effettuarsi all immobile, qualora dalla mancata tempestiva comunicazione possa derivare un danno a cose o persone. La inosservanza di tale obbligo comporterà responsabilità diretta in ordine a tutti i danni che possano derivare all Amministrazione Comunale. 17) Le spese per la stipula del presente atto e tutte quelle consequenziali all atto stesso, sono a carico del conduttore che se le assume. L imposta di registro farà carico, per metà, a ciascuna delle parti. Le spese inerenti la stipulazione dell atto nonché l importo pari al 50% dell imposta di registro inerente la registrazione dell intera durata del contratto sono state versate dal conduttore prima della sottoscrizione del presente atto. Si dà atto che la presente scrittura, in relazione al disposto del D.P.R. 26.4.86 n. 131, è sottoposta a registrazione. LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO Il locatore Il conduttore 6

A norma degli artt. 1341 e 1342 c.c. dichiaro di approvare specificamente ed accettare espressamente le clausole contenute nei punti: 3 - interessi moratori e costituzione in mora; 4 - uso dell immobile; 5 - divieto di cessione e sub-locazione; 6 - lavori di straordinaria manutenzione e uso specifico dell immobile; 8 - rinunzia ad indennità; 13 - risoluzione del contratto. 14 incameramento deposito cauzionale e interessi applicabili 16 responsabilità per omessa comunicazione. LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO Il conduttore Data 7