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Un quesito sulla relazione tra il SISTRI e le sanzioni, in materia di formulari e registri, sancite dal D.lgs 152/2006 Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale. E vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori -

Domanda: Con l entrata a regime del D.M. 17 dicembre 2009 (sistema SISTRI) sono da considerarsi tuttora vigenti le sanzioni, in materia di formulari e registri, sancite dal D.lgs 152/2006? Risposta (a cura della Dott.ssa Valentina Vattani): Sulla G.U. n. 9 del 13 gennaio 2010 (Suppl. Ordinario n.10) è stato pubblicato il D.M. 17 dicembre 2009 che ha istituito il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (c.d. SISTRI). Tale provvedimento per espressa previsione normativa è entrato in vigore il giorno successivo la sua pubblicazione in Gazzetta, tuttavia per l avvio dell operatività del sistema sono stati previsti dei termini successivi (scaglionati per gruppi di utenti) per dare modo ai soggetti interessati di avere il tempo di potersi iscrivere al nuovo sistema informatico. Il sistema SISTRI diventerà, dunque, operativo: - per il 1 gruppo di utenti dal centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi ivi compresi quelli di cui all art. 212, comma 8, del d.lgs. n. 152/2006 con più di cinquanta dipendenti; per le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all art. 184*, comma 3, lettere c), d) e g), del medesimo d.lgs. n. 152/2006 con più di cinquanta dipendenti; per i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione; per i consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati; per le imprese di cui all art. 212, comma 5, del d.lgs. n. 152/2006 che raccolgono e trasportano rifiuti speciali; per le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti; per i Comuni, gli Enti e le Imprese che gestiscono i rifiuti urbani della Regione Campania; per i soggetti di cui all art. 5, comma 10, del (terminalisti e responsabili degli scali merci nel trasporto intermodale). - per il 2 gruppo di utenti dal duecento decimo giorno dalla data di entrata in vigore del per le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi - ivi compresi quelli di cui all art. 212, comma 8, del d.lgs. n. 152/2006 - che hanno fino a cinquanta dipendenti; per i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), del medesimo d.lgs n. 152/2006 che hanno tra cinquanta e undici dipendenti - per il 3 gruppo di utenti dal duecento decimo giorno dalla data di entrata in vigore del fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata E vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n 248)

per tutti gli utenti che possono aderire su base volontaria al SISTRI e cioè: le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all art. 184, comma 3, lettere c), d) e g), del d.lgs. n. 152/2006 che non hanno più di dieci dipendenti; le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all art. 212, comma 8, del d.lgs. n. 152/2006; gli imprenditori agricoli di cui all art. 2135 del Codice Civile che producono rifiuti non pericolosi; le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da attività diverse da quelle di cui all art. 184, comma 3, lettere c), d) e g), del d.lgs. n. 152/2006. Vi è da ricordare che il D.Lgs. n. 4/2008 (c.d. Correttivo al T.U. ambientale) all art. 189 del D.Lgs. n. 152/06 ha introdotto il nuovo comma 3 bis che recita: Senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, a partire dall istituzione di un sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai fini della trasmissione e raccolta di informazioni su produzione, detenzione, trasporto e smaltimento di rifiuti e la realizzazione in formato elettronico del formulario di identificazione dei rifiuti, dei registri di carico e scarico e del M.U.D., da stabilirsi con apposito decreto del Ministro dell ambiente e della tutela del territorio e del mare, le categorie di soggetti di cui al comma precedente sono assoggettati all obbligo di installazione e utilizzo delle apparecchiature elettroniche. Pertanto per il legislatore la realizzazione del sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (con obbligo dell installazione ed utilizzo di apparecchiature elettroniche per le categorie dei soggetti già obbligati alla predisposizione della documentazione cartacea in materia di rifiuti) si va ad aggiungere all obbligo del Formulario di identificazione dei rifiuti, del Registro di carico/scarico e del Modello unico di dichiarazione ambientale, avendo previsto per quest ultimi solo la loro realizzazione in formato elettronico. Il D.M. 17 dicembre 2009 ha, pertanto, delineato un sistema di controllo della produzione e della tracciabilità del rifiuto che prevede la compilazione di apposite schede SISTRI le quali assolvono in formato elettronico le funzioni del FIR e del registro di c/s (l obbligo del MUD di fatto viene assorbito dall iscrizione al SISTRI che gestirà tutti i dati della produzione e gestione dei rifiuti via via trasmessi dagli utenti interessati.). C è da aggiungere, però, che non tutti i soggetti coinvolti in una possibile gestione di rifiuti sono obbligati ad iscriversi al SISTRI, per cui ad esempio, per i trasportatori in conto E vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori -

proprio di rifiuti non pericolosi 1 che decidono di non aderire al nuovo sistema informatico di tracciabilità è previsto dallo stesso D.M. 17 dicembre 2009, al suo art. 6, comma 3, che essi debbano accompagnare il loro trasporto con il formulario di identificazione rifiuti (di cui all art. 193 D.lgs. n. 152/06) e qualora producano rifiuti non pericolosi di cui all art. 184, comma 3, lettere c), d) e g), del d.lgs. n. 152/2006 tengono il registro di carico e scarico di cui all art. 190 D.lgs. n. 152/06. Già da questa disposizione si capisce, dunque, che non vi è stata alcuna abrogazione definitiva e generalizzata dell obbligo del formulario e del registro di carico e scarico. Così come non sono state abrogate le sanzioni connesse e presenti nella parte quarta del D.Lgs. n. 152/06, che attualmente sono pienamente vigenti e si applicano ancora a tutti i soggetti interessati. Naturalmente una volta che il SISTRI diventerà operativo sarà necessario che sia accompagnato da apposite previsioni normative sanzionatorie (adeguate al nuovo sistema informatico/elettronico). Siamo dunque in attesa in queste more di tempo dell emanazione di queste norme sanzionatorie che dovranno essere inserite nella parte quarta del D.Lgs. n. 152/06 con provvedimento legislativo. 1 Precisamente i soggetti individuati all articolo 212, comma 8, del D.Lgs. n. 152/ 2006. fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata E vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n 248)

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