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XVI legislatura A.S. 1881: "Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione del 29 gennaio 1951 tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese relativa alle stazioni internazionali di Modane e Ventimiglia ed ai tratti di ferrovia compresi tra le stazioni e le frontiere d'italia e di Francia, fatto a Roma il 22 gennaio 2003" Gennaio 2010 n. 25

Servizio del Bilancio Direttore dott. Clemente Forte tel. 3461 Segreteria tel. 5790 Uffici Documentazione degli effetti finanziari dei testi legislativi dott.ssa Chiara Goretti tel. 4487 Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di entrata dott. Luca Rizzuto tel. 3768 Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di spesa dott. Renato Loiero tel. 2424 Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per l eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

Il disegno di legge in questione modifica la Convenzione del 29 gennaio 1951 relativa alle stazioni frontaliere di Modane e Ventimiglia, provvedendo a sanare una anomalia tributaria in base alla quale il personale dipendente delle Ferrovie italiane e francesi, in servizio presso le citate stazioni, godeva di una situazione di doppia esenzione. Pertanto le parti in questione, Francia ed Italia, hanno convenuto di riconoscere la potestà impositiva sia allo Stato di residenza, sia allo Stato presso il quale si effettua la prestazione e che eroga gli emolumenti (Stato alla fonte), escludendo tuttavia, mediante il riconoscimento del diritto al credito d'imposta, situazioni di doppia imposizione fiscale. Il punto 5 del protocollo in esame evidenzia poi che, fatto salvo quanto disciplinato dal protocollo stesso, le disposizioni della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire l'evasione e la frode fiscale, firmata a Venezia il 5 ottobre 1989, sono applicabili ai salari, agli stipendi ed alle altre remunerazioni similari versate dalle società ferroviarie francesi ed italiane. La RT si sofferma in modo puntuale sulla normativa vigente e sulle modifiche in questione, evidenziando che, per effetto di esse, le situazioni che produrranno variazioni di gettito saranno quelle in cui i cittadini, dipendenti francesi, anche se fiscalmente residenti in Italia, saranno tassati solo in Francia per i redditi derivanti dall'attività svolta in Italia presso la Stazione internazionale di Ventimiglia. 1

In tale ipotesi si verificherà una diminuzione di gettito per lo Stato italiano, in quanto non sussisterà più il diritto all'applicazione del principio della tassazione nello Stato della fonte 1. Nel caso, poi, i lavoratori francesi soggiornino in Italia per un periodo di tempo inferiore a 184 giorni nel corso dell'anno fiscale, non si avrà modifica di gettito, in quanto continuerà ad applicarsi il regime di tassazione nello Stato della fonte del reddito; in tali casi, quindi, non si produrranno modifiche di gettito per l'erario. Invece i cittadini, lavoratori italiani che svolgono attività in Francia, anche se fiscalmente ivi residenti, saranno tassati solo in Italia; anche in tal caso non si avranno effetti di variazione sul gettito 2, in quanto si replica la vigente situazione tributaria. Tuttavia le predette disposizioni non si applicano nell'ipotesi in cui i lavoratori stranieri trasferiscano la propria residenza nell'altro Stato; infatti in tal caso la nuova disciplina non opererebbe ed i lavoratori italiani e francesi saranno tassati nello Stato della fonte, riconoscendo loro il diritto al credito d'imposta. Per quanto attiene invece la quantificazione la RT utilizza i dati forniti dalla Direzione risorse umane ed organizzazione del Gruppo Ferrovie dello Stato spa, da cui risulta che il personale italiano addetto alla stazione francese di Modane è pari a circa 94 unità (dato del febbraio 2009) e che il personale dipendente dalla Società nazionale delle Ferrovie francesi ed addetto alla stazione internazionale di Ventimiglia, è pari a circa 20 unità. 1 Ciò in base all'articolo 12, comma 1, della Convenzione del 1951. 2 Articolo 12, comma due della Convenzione del 1951. 2

Utilizza anche i dati fornita dalla Direzione movimento di Trenitalia, del Dipartimento di Genova, per definire il reddito medio annuo, al netto degli oneri assistenziali e previdenziali, che si attesta su circa 36.000 euro; il suddetto valore è dato dalla rivalutazione del 2% annuo del valore medio rilevato nel 2003 e pari a circa 32.000 euro. Presuppone quindi che il personale delle ferrovie francesi goda del medesimo trattamento retributivo riconosciuto al personale impiegato nella società ferroviaria italiana e che ad esso si applichi il principio di tassazione nello Stato della fonte. Da tutto ciò quindi stima la perdita di gettito per l'erario, in base alle modifiche contenute nel protocollo di modifica della convenzione in discorso, pari a circa 200.000 euro annui. Il dato si ottiene moltiplicando la media annua della retribuzione netta, pari ai citati 36.000 euro, per il numero di 20 addetti impiegati dalla società nazionale delle ferrovie francesi nella stazione di Ventimiglia; a tale ammontare di reddito totale si applica l'aliquota media riferibile al reddito di lavoro dipendente pari al 27% circa, ottenendo quindi la citata diminuzione di gettito dell'ordine di 200mila euro annui. Nell'ipotesi di entrata in vigore del Protocollo di modifica a partire dal 1 luglio 2009, l'effetto sul gettito in termini di cassa sarebbe pari a 77mila euro per l'anno 2009, ed a 200mila euro a decorrere dal 2010. 3

Al riguardo si evidenzia, in prima analisi, che i dati utilizzati e riferiti al 2003, risultano abbastanza remoti, anche se la RT provvede, opportunamente, alla loro rivalutazione. In via più generale si può invece sottolineare che l'esiguità del numero dei soggetti interessati avrebbe potuto consentire un calcolo preciso in capo a ciascun soggetto, essendo appunto riferibile a solo 20 unità di personale impiegato dalla Società Nazionale delle Ferrovie francesi presso la Stazione internazionale di Ventimiglia, con la puntuale variazione di gettito ascrivibile alla modifica della convenzione in discorso ed eliminando così il margine di aleatorietà conseguente dalle ipotesi contenute nella stima, anche se di entità numerica molto limitata. Infine, un'ultima osservazione fa riferimento alla platea di soggetti interessati; infatti il quesito è se la nuova disciplina possa esser estesa per analogia ed applicata, con conseguenti variazioni in termini di gettito, anche a casi simili e riferibili a stazioni ferroviarie poste in diverse zone di frontiera tra Italia e Francia, differenti da quelle considerate dal protocollo in esame. Sarebbero pertanto utili chiarimenti da parte del Governo. Per quanto attiene alla copertura finanziaria, si evidenzia che essa è attuata mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge n. 170 del 1997: si tratta della ratifica della Convenzione ONU sulla lotta alla desertificazione. L'articolo richiamato non reca peraltro un'esplicita autorizzazione legislativa di spesa, ma rappresenta la copertura finanziaria di tale strumento di ratifica (pari complessivamente a 726 mln di lire annue). Occorrerebbe quindi verificare l'idoneità sostanziale di tale modalità 4

di copertura e la sussistenza di risorse da utilizzare nella misura indicata (che rappresenta oltre la metà del totale dell'onere a suo tempo quantificato). Va, infine, ovviamente aggiornata la clausola di copertura finanziaria del ddl di autorizzazione alla ratifica (articolo 3), che presupponeva l'entrata in vigore della legge nell'anno 2009 e quindi considerava, sia pure pro-quota, un onere relativo a tale esercizio finanziario. 5

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico sulla url http://www.senato.it/documentazione/bilancio