SERVIZIO LEGALE REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO ISPETTIVO

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UNIVERSITÀ DEGLI STUD I DI PAVIA SERVIZIO LEGALE REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO ISPETTIVO DELL UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PAVIA Emanato con D.R. n. 2256-2015 del 2 novembre 2015 INDICE SOMMARIO CAPO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI - AMBITO DI APPLICAZIONE Art. 1. Ambito di applicazione CAPO II ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO Art. 2. Nomina della Commissione del Servizio Ispettivo CAPO III PROCEDIMENTO DI VERIFICA Art. 3. Procedura per l individuazione del campione Art. 4. Comunicazione dell avvio del procedimento e attività conseguenti Art. 5. Conclusione del procedimento CAPO IV NORME FINALI Art. 6. Privacy Art. 7. Efficacia CAPO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI - AMBITO DI APPLICAZIONE Articolo 1 - Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento è volto a disciplinare le attività di verifica svolte dal Servizio Ispettivo previste dalla Legge n. 662 del 23/12/1996 e s.m.i. 2. L attività di verifica è compiuta sulla base di un controllo a campione, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge e dal presente regolamento, ed interessa il personale in servizio presso l Università degli Studi di Pavia. 3. La verifica consiste nel determinare, per il personale interessato: a) l eventuale svolgimento di attività extraistituzionale non denunciata o non autorizzata dall Amministrazione; 1

b) l eventuale svolgimento di attività extraistituzionale incompatibile con le funzioni ed in conflitto con gli interessi dell Università nonché con le norme generali in materia di incompatibilità e cumulo di impieghi. 4. Il Servizio Ispettivo è altresì tenuto a procedere all espletamento di verifiche sul singolo dipendente, anche non ricompreso nel campione estratto, nel caso in cui vi siano fondati elementi per presumere l avvenuta violazione di tali norme. Al verificarsi della presente fattispecie il Servizio Ispettivo ha l obbligo di procedere alla verifica; in caso di inadempimento il Responsabile del procedimento effettuerà apposita segnalazione agli organi preposti. 5. L ambito temporale dell attività di controllo a campione è costituito dall anno solare immediatamente precedente l anno in cui è eseguito il sorteggio, finalizzato a costituire il campione di personale interessato dalla verifica, e sino alla conclusione dell attività di controllo. 6. Il personale in servizio presso l Università degli Studi di Pavia, per il quale trova applicazione la disciplina vigente è così individuato, in base alle seguenti categorie professionali: a) personale docente: professori di prima fascia; i professori di seconda fascia, i ricercatori, anche a tempo determinato; b) personale tecnico amministrativo, collaboratori ed esperti linguistici e dirigenti (a tempo determinato e indeterminato) in servizio presso l Ateneo. CAPO II - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO Articolo 2 Nomina della Commissione del Servizio Ispettivo 1. La competenza a svolgere le funzioni del Servizio Ispettivo previste all'articolo 1, comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è attribuita ad una apposita Commissione, costituita da tre componenti scelti, sulla base di specifica esperienza e competenza professionale possedute in materia, tra il personale in Servizio presso l Università degli Studi Pavia e che garantisca un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato. 2. La Commissione di cui al comma precedente è nominata dal Direttore Generale, con propria determinazione. La Commissione designa al proprio interno il Presidente. 3. La Commissione dura in carica tre anni accademici decorrenti dal momento della nomina. Il mandato dei componenti non è rinnovabile, consecutivamente, per più di due mandati. 4. Per tutta la durata del mandato la carica di membro della Commissione del Servizio ispettivo è incompatibile con qualsiasi altro incarico istituzionale negli organi di governo o con incarico di delegato del Rettore. 5. Ai componenti della Commissione del Servizio ispettivo non spetta alcun compenso. 2

CAPO III PROCEDIMENTO DI VERIFICA Articolo 3 - Procedura per la individuazione del campione 1. Il procedimento di verifica e l estrazione dei nominativi del campione di dipendenti sono effettuati con cadenza annuale. 2. Il campione del personale interessato dalla verifica annuale è determinato mediante un estrazione a sorte, tramite sistemi informatizzati, di un numero di nominativi pari al 3% del personale docente e al 3% del personale tecnico e amministrativo, CEL e Dirigenti in servizio alla data dell estrazione. 3. Tali procedure, opportunamente verbalizzate, debbono avvenire alla presenza della Commissione di cui all art. 2. Articolo 4 - Comunicazione dell avvio del procedimento e attività conseguenti 1. La Commissione, successivamente alla conclusione della procedura per la determinazione del campione, rende noto, ai sensi dell art. 7 della legge 241/90 e s.m.i., ai dipendenti interessati, l avvio del procedimento di verifica, mediante apposita comunicazione formale, contenente le informazioni riguardanti la natura e la finalità del controllo, le modalità di raccolta dei dati personali, le sanzioni previste dal comma 61 dell art. 1 della legge 662/96 in caso di dichiarazioni non veritiere, nonché il nominativo del responsabile del procedimento individuato con provvedimento del Direttore Generale. 2. I dipendenti interessati dalla verifica, dovranno trasmettere, entro 30 giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento, al Servizio Ispettivo, la seguente documentazione: a) copia della documentazione fiscale: dichiarazione dei redditi (unitamente a copia della ricevuta di avvenuta presentazione della medesima), limitatamente alle sezioni riportanti emolumenti da lavoro dipendente o autonomo, con allegati, in copia, i documenti (notule, fatture o CU) attestanti la percezione degli eventuali compensi in essi descritti ad esclusione del Certificazione Unica rilasciata dall Ateneo; b) dichiarazione relativa alle attività che hanno prodotto i redditi riportati nelle predette sezioni, formulata in base al modello predisposto dal responsabile del procedimento e reso disponibile anche sulla pagina web dedicata al Servizio Ispettivo. 3. Il mancato riscontro, senza giustificato motivo, delle richieste del Servizio Ispettivo costituisce violazione degli obblighi di servizio. La Commissione, al fine di consentire le opportune verifiche e accertamenti in ordine alla sussistenza di eventuali responsabilità, segnala 3

tempestivamente tali nominativi al Magnifico Rettore o al Direttore Generale secondo le rispettive competenze. 4. La Commissione acquisisce ogni altro elemento di indagine, ivi compresi quelli inerenti alla Anagrafe delle Prestazioni, direttamente dagli uffici dell Amministrazione. 5. La Commissione potrà svolgere, inoltre, controlli presso le Camere di Commercio e gli Albi Professionali, nonché presso gli uffici finanziari e fiscali competenti. 6. La Commissione, dopo aver acquisito la dichiarazione sostitutiva da parte del dipendente interessato ed esaminati i dati acquisiti presso gli uffici o presso enti esterni, ha facoltà a procedere ad ulteriori approfondimenti, anche mediante l audizione degli interessati, solo ove ciò si rendesse strettamente necessario ai fini di un più chiaro confronto tra gli elementi di conoscenza in proprio possesso. Art. 5 Diritto di difesa, partecipazione al procedimento e accesso agli atti 1. Agli interessati dalla verifica è garantito, in ogni fase del procedimento, l esercizio del diritto di difesa, anche con l ausilio di un difensore di fiducia o di un rappresentante sindacale provvisti di delega scritta. 2. All interessato o al suo difensore è consentito presentare memorie e altri documenti ritenuti rilevanti. 3. All interessato o al suo difensore è consentito chiedere in ogni momento di essere ascoltati dalla Commissione del Servizio ispettivo. 4. All interessato o al suo difensore è consentito accedere a tutti gli atti istruttori, fatto salvo il potere di differimento di cui alla legge n. 241 del 1990 e s.m.i.. Art. 6 - Conclusione del procedimento 1. Il termine del procedimento di verifica, è fissato in 90 giorni, decorrenti dal giorno in cui viene effettuata la comunicazione di avvio del procedimento. Detto termine può essere sospeso per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. 2. La Commissione a conclusione delle verifiche, nel caso in cui riscontri la piena regolarità, procede alla chiusura del procedimento con atto di archiviazione, dandone immediata comunicazione all interessato. Qualora, invece, riscontri violazioni agli obblighi in materia di incompatibilità e cumulo di impieghi, la Commissione ne dà tempestiva comunicazione 4

all interessato e all Ufficio Procedimenti Disciplinari o al Collegio di Disciplina per l adozione dei conseguenti provvedimenti. Art. 7 Relazione annuale 1. Con cadenza annuale la Commissione invia al Magnifico Rettore e al Direttore Generale una relazione sintetica in cui sono descritte le attività svolte nel periodo di riferimento. 2. Il Magnifico Rettore riferirà in proposito al Consiglio di Amministrazione. CAPO IV- NORME FINALI Art. 8 - Privacy Tutte le attività di controllo e verifica del Servizio Ispettivo sono svolte nel rispetto della normativa vigente sulla privacy. Il titolare del trattamento dei dati è l Università degli Studi di Pavia, mentre il responsabile del trattamento dei dati è il Presidente della Commissione. Art. 9 Norma di rinvio Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle vigenti disposizioni legislative regolamentari. Articolo 10 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sull Albo Ufficiale dell Ateneo. 5