N. 110.2017 / CIRCOLARE / Prot 121.2017 / ML SERVIZIO FISCALE 14 aprile 2017 Alle Aziende Associate Nuovi adempimenti in vigore dal 2017: a. Comunicazione delle fatture emesse e ricevute b. Liquidazioni Iva periodiche. Come ormai noto con il D.L. 193/2016 è stato introdotto l'obbligo di comunicazione, su base trimestrale dei seguenti dati: A) Fatture emesse e ricevute (c.d. spesometro trimestrale); B) Liquidazioni Iva periodiche. In data 27 marzo 2017 è stato approvato il Provvedimento n. 58793 che dispone le informazioni, le modalità ed i termini di trasmissione dei nuovi adempimenti periodici. Di conseguenza, di seguito si espongono i caratteri principali dei due nuovi adempimenti. A) Comunicazione delle fatture emesse e ricevute In base al nuovo dettato normativo, a decorrere dal periodo d'imposta 2017, i soggetti passivi IVA sono tenuti a comunicare trimestralmente i dati: 1. delle fatture emesse e ricevute (nonché delle relative variazioni); 2. delle bollette doganali. Per l anno 2017 è stata approvata una norma transitoria, in base alla quale la comunicazione dei dati delle fatture avverrà su base semestrale, anziché trimestrale. Ambito soggettivo Sono obbligati alla comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute tutti i soggetti passivi IVA, ossia tutti gli operatori economici esercenti attività di impresa, arte o professione ai sensi degli artt.4 e 5 del DPR633/72. Sono esonerati i seguenti soggetti: 1. i soli produttori agricoli in presenza di determinate condizioni 1. 2. i soggetti che, ai sensi dell'art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015, hanno optato per il regime facoltativo di trasmissione dei dati delle fatture all'agenzia delle Entrate o che, in presenza dei presupposti, 1 1 I requisiti richiesti per poter beneficiare dell esonero da parte dei produttori agricoli sono i seguenti: a. nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore e 7.000 euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli e ittici di cui alla Tabella A, Parte I, allegata al DPR 633/72 e, pertanto, sono esonerati da tutti gli obblighi documentali e contabili a norma dell'art. 34 co. 6 del DPR 633/72; b. sono situati nelle zone montane di cui all'art. 9 del DPR 601/73. I produttori agricoli in regime di esonero ex art. 34 co. 6 del DPR 633/72 non ricompresi nella deroga di cui sopra sono, invece, tenuti a comunicare le autofatture emesse dai propri cessionari, delle quali hanno ricevuto copia (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 7.2.2017 n. 1). www.confimiemilia.it info@confimiemilia.it BOLOGNA Via di Corticella, 184/10-40128 Bologna Tel +39 051 6388666 - fax +39 051 327861 MODENA Via Pier Paolo Pasolini, 15-41123 Modena Tel +39 059 894811 - fax +39 059 894812 PARMA Via Toscana 45/1 43123 Parma Tel +39 0521 1566300 fax +39 059 894812 REGGIO EMILIA Via Gandhi, 16-42123 Reggio Emilia Tel +39 0522 1473818 - fax +39 0522 1473871
hanno optato sia per la trasmissione dei dati delle fatture che per la trasmissione dei dati dei corrispettivi; 3. i soggetti che rientrano nel regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile ex art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011 (abrogato ma ancora applicabile dai soggetti che vi avevano aderito prima del 31.12.2015) o che rientrano nel regime forfetario per i lavoratori autonomi di cui all'art. 1 co. 54-89 della L. 190/2014. Ambito oggettivo Costituiscono oggetto della comunicazione tutte le fatture emesse e ricevute relative ad operazioni rilevanti ai fini Iva. La comunicazione, nello specifico, riguarda: le fatture emesse; le fatture ricevute e registrate a norma dell'art. 25 del DPR 633/72; le bollette doganali registrate a norma dell'art. 25 del DPR 633/72; le note di variazione di cui all'art. 26 del DPR 633/72, relative alle fatture emesse e ricevute. Come indicato con circ. Agenzia delle Entrate 7.2.2017 n. 1, i dati da comunicare sono relativi a tutte le fatture emesse e ricevute, indipendentemente dalla loro registrazione. Sono, quindi, ricomprese nella comunicazione: le fatture emesse annotate o da annotare nel registro dei corrispettivi; le fatture ricevute da soggetti che si avvalgono del regime forfetario ex L. 190/2014 o del regime di vantaggio ex art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011. Sulla base di questo principio, sono ricomprese anche: le fatture emesse dai commercianti al minuto su base facoltativa o su richiesta del cliente; le fatture emesse, su base opzionale o per obbligo di legge, relative ad operazioni non soggette ad IVA. Sono esclusi, invece, dalla comunicazione i dati relativi ai documenti diversi dalle fatture, come nel caso di: scontrini e ricevute fiscali; schede carburante. Sono, inoltre, esclusi dalla comunicazione i dati relativi alle spese mediche già trasmesse al Sistema "Tessera Sanitaria" (TS) da parte dei soggetti di cui all'art. 1 del DM 1.9.2016 (ad esempio, parafarmacie, psicologi, infermieri, ottici, veterinari). Il medesimo esonero non risulta attualmente previsto, invece, per i soggetti obbligati alla trasmissione dei dati delle spese mediche al Sistema TS ex art. 3 co. 3 del DLgs. 175/2014 (ad esempio, medici e altre strutture accreditate al SSN). In assenza di diverse indicazioni da parte dell'agenzia delle Entrate, pertanto, per tali ultimi soggetti dovrebbero rientrare nella comunicazione periodica, per l'anno d'imposta 2017, i dati delle spese già trasmesse al Sistema TS nel 2017. Trasmissione dei dati delle fatture I dati delle fatture sono trasmessi secondo le specifiche tecniche allegate al provv. Agenzia delle Entrate del 27.03.2017 n. 58793. Tali dati devono essere inviati in forma analitica (non vi è più la facoltà di invio dei dati in forma aggregata) e comprendono almeno: 2
i dati identificativi del cedente o prestatore; i dati identificativi del cessionario o committente; la data ed il numero della fattura (della bolletta doganale o della nota di variazione); la base imponibile IVA; l'aliquota IVA applicata; l'imposta; la tipologia dell'operazione (intesa come il motivo specifico per il quale non è applicata l'imposta; es. operazione in reverse charge o in regime di non imponibilità o esenzione). Sistema di Interscambio Sono, in ogni caso, escluse dall'obbligo di comunicazione le fatture (emesse e ricevute) veicolate mediante il Sistema di Interscambio, considerato che tale sistema consente all'amministrazione finanziaria l'automatica acquisizione dei dati rilevanti contenuti nelle fatture trasmesse. L'utilizzo del Sistema di Interscambio non preclude, tuttavia, al soggetto passivo di effettuare comunque la comunicazione dei dati per tutte le fatture emesse e ricevute (comprendendo sia quelle trasmesse mediante SdI sia quelle trasmesse mediante altre modalità), laddove ciò risulti più agevole. Termini di comunicazione Il nuovo obbligo è relativo alle operazioni poste in essere a partire dal 1.1.2017. La comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute deve essere effettuata trimestralmente entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre solare (indipendentemente dalla periodicità applicata ai fini della liquidazione Iva). Per i dati relativi al secondo trimestre, il termine è posticipato al 16 settembre. Costituisce eccezione il 2017, per il quale la comunicazione delle fatture avverrà su base semestrale. Sono, infatti, previste due comunicazioni da effettuare, rispettivamente, entro il 18.9.2017 (per i primi due trimestri del 2017) e il 28.2.2018 (per il terzo e quarto trimestre 2017). I trimestre 2017 II trimestre III trimestre IV trimestre Trimestre solare Anno 2017 18.9.2017 (unificata) 28.2.2018 (unificata) A regime dal 2018 Trimestre solare I trimestre 31.5.2018 II trimestre 17.9.2018 III trimestre 30.11.2018 IV trimestre 28.2.2019 3
Sanzioni Ai sensi del nuovo art. 11 co. 2-bis del DLgs. 471/97, per l'omessa o errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute si applica una sanzione amministrativa di 2 euro per ciascuna fattura, con un massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre. La sanzione è ridotta alla metà (1 euro per ciascuna fattura, con un massimo di 500 euro per ciascun trimestre) qualora, entro 15 giorni dalla scadenza, il soggetto passivo IVA: effettui la trasmissione della comunicazione in precedenza non effettuata; oppure effettui la trasmissione corretta della comunicazione in precedenza errata. Non si applica, in tale ipotesi, l'istituto del cumulo giuridico di cui all'art. 12 del DLgs. 472/97. Pertanto, le sanzioni applicate relativamente alle singole fatture (i cui dati non sono stati comunicati o sono stati comunicati in modo errato) devono sommarsi singolarmente. B) Comunicazione delle liquidazioni periodiche Ai sensi dell'art. 21-bis del DL 78/2010, a decorrere dall'anno d'imposta 2017, i soggetti passivi IVA sono tenuti a comunicare trimestralmente i dati delle liquidazioni IVA periodiche effettuate. A tal fine, è irrilevante che l'imposta sia liquidata su base mensile o su base trimestrale (per opzione o per natura). La comunicazione è presentata anche nel caso in cui dalla liquidazione periodica risulti un'eccedenza a credito. Ambito soggettivo Sono obbligati alla comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute tutti i soggetti passivi IVA, ossia tutti gli operatori economici esercenti attività di impresa, arte o professione ai sensi degli artt. 4 e 5 del D.P.R.633/72. Sono esonerati i soggetti che non sono tenuti: alla presentazione della dichiarazione IVA annuale; all'effettuazione delle liquidazioni periodiche. Tra i soggetti esonerati si annoverano, tra gli altri: i soggetti passivi IVA che per l'anno d'imposta abbiano registrato esclusivamente operazioni esenti ai fini IVA; i soggetti passivi IVA che si avvalgono del regime forfetario ex L. 190/2014 o del regime vantaggio di cui all'art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011; gli enti (es. associazioni sportive) che operano in regime ex L. 398/91; i produttori agricoli in regime di esonero ex art. 34 co. 6 del DPR 633/72. Ambito oggettivo La comunicazione ha ad oggetto i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni IVA periodiche. Con il medesimo Provvedimento menzionato sopra del 27.03.2017, sono state approvate anche le istruzioni ed il modello ministeriale per la comunicazione delle Liquidazioni Iva periodiche. Il modello deve essere presentato esclusivamente in via telematica, direttamente ovvero mediante intermediari abilitati, ed è composto da: un frontespizio, nel quale devono essere indicati i dati identificativi essenziali del soggetto passivo (nonché i dati del dichiarante, qualora diverso da quest ultimo); 4
un modulo comprendente il solo quadro VP, nel quale devono essere riportati i dati relativi alla liquidazione IVA del mese o trimestre di riferimento. Sotto il profilo operativo, si osserva che nel quadro VP devono essere indicati, in particolare: l ammontare complessivo delle operazioni attive e passive al netto dell IVA; l IVA divenuta esigibile e l IVA detratta nel periodo di riferimento; l IVA dovuta o l IVA a credito risultante dalla differenza fra i precedenti importi; l IVA da versare o a credito, determinata computando eventuali debiti o crediti derivanti dal periodo precedente, i crediti d imposta utilizzati a scomputo del versamento, ecc. L ammontare delle operazioni attive comprende le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel periodo di riferimento, registrate o comunque soggette a registrazione, e rilevanti agli effetti dell imposta, includendo fra queste anche le operazioni con IVA ad esigibilità differita effettuate nel periodo, le operazioni non soggette ad IVA per carenza del presupposto territoriale ma soggette a fatturazione ai sensi dell art. 21 comma 6bis del DPR 633/72 e le operazioni soggette a reverse charge. L ammontare delle operazioni passive comprende, invece, al netto dell IVA, gli acquisti di beni e servizi, interni e intracomunitari, nonché le importazioni, annotati sugli appositi registri, includendo, altresì, gli acquisti ad esigibilità differita e quelli con IVA indetraibile, nonché gli acquisti effettuati senza pagamento dell imposta da parte degli esportatori abituali. In caso di determinazione separata dell imposta in presenza di più attività, i soggetti passivi presentano una sola comunicazione riepilogativa per ciascun periodo, nel caso in cui le diverse attività abbiano la stessa periodicità iva. Qualora, per le diverse attività esercitate, siano previste sia liquidazioni periodiche mensili che trimestrali, si deve in via generale presentare la Comunicazione con moduli distinti (mensili e trimestrali) in base alle rispettive liquidazioni. Termini di comunicazione Il nuovo obbligo è relativo alle operazioni poste in essere a partire dal 1.1.2017. La comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute deve essere effettuata trimestralmente entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre solare (fatta eccezione per i dati relativi al secondo trimestre). E necessario precisare che per tale Comunicazione non è stata prevista la proroga di presentazione per l esercizio 2017, come invece è stato previsto per l invio delle fatture emesse e ricevute. Liquidazioni Iva trimestrali 2017 I trimestre 31.5.2017 II trimestre 18.9.2017 II trimestre 30.11.2017 IV trimestre 28.2.2018 Liquidazioni Iva mensili 2017 Gennaio Febbraio Marzo 31.5.2017 Aprile Maggio Giugno 18.9.2017 Luglio Agosto Settembre 30.11.2017 Ottobre Novembre - Dicembre 28.2/2018 5
Sanzioni Ai sensi del nuovo art. 11 co. 2-ter del DLgs. 471/97, per l'omessa, incompleta o infedele trasmissione dei dati delle liquidazioni periodiche si applica una sanzione amministrativa compresa tra 500 e 2.000 euro. La sanzione è ridotta alla metà (sanzione tra 250 e 1.000 euro) qualora, entro 15 giorni dalla scadenza, il soggetto passivo IVA: effettui la trasmissione della comunicazione in precedenza non effettuata; oppure effettui la trasmissione corretta della comunicazione in precedenza errata. Non si applica, in tale ipotesi, l'istituto del cumulo giuridico di cui all'art. 12 del DLgs. 472/97. Pertanto, le sanzioni applicate relativamente alle singole fatture (i cui dati non sono stati comunicati o sono stati comunicati in modo errato) devono sommarsi singolarmente. Controlli dell'agenzia delle Entrate Ai sensi dell'art. 21-bis co. 5 del DL 78/2010, l'agenzia delle Entrate, una volta ricevuti i dati delle fatture emesse e ricevute e i dati delle liquidazioni d'imposta, analizzerà le informazioni ottenute ed effettuerà valutazioni di coerenza tra i dati stessi e tra questi e l'eccedenza a debito di volta in volta versata dal soggetto passivo IVA. Qualora dai controlli effettuati emerga un insufficiente versamento d'imposta, l'agenzia informerà il soggetto passivo, secondo le modalità previste da un provvedimento attuativo di prossima emanazione. Ricevuta la comunicazione, il soggetto passivo IVA potrà alternativamente: fornire chiarimenti o segnalare dati o elementi non considerati o valutati erroneamente, qualora ritenga che il versamento effettuato sia corretto; soddisfare la pretesa erariale, beneficiando dell'istituto del ravvedimento operoso, qualora ritenga di avere effettuato un insufficiente versamento. Segue il link dell Agenzia delle Entrate in cui è possibile reperire la documentazione (Provvedimento, Istruzioni e Specifiche Tecniche) relativa agli adempimenti sopra eposti: http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+riso luzioni/provvedimenti/2017/marzo+2017+provvedimenti/provvedimento+27+marzo+2017+liquidazioni+ periodiche+iva Per ulteriori informazioni: SERVIZIO FISCALE Tel. 059-894811 c.zamparelli@confimiemilia.it Il Direttore Mario Lucenti 6