CONDIZIONI GENERALI DI TRASPORTO DELLE MERCI PER FERROVIA



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CONDIZIONI GENERALI DI TRASPORTO DELLE MERCI PER FERROVIA

CONDIZIONI GENERALI DI TRASPORTO DELLE MERCI PER FERROVIA Approvate dal Consiglio d Amministrazione di Trenitalia S.p.A. nella seduta del giorno 11 novembre 2004 e registrate presso l Ufficio del Registro di Roma il giorno 10 dicembre 2004 - serie 3 n 108365. Condizioni Generali di Trasporto delle Merci per Ferrovia > 1

INDICE SEZIONE I Pag. INTRODUZIONE Articolo 1 - Campo di applicazione 5 Articolo 2 - Definizioni 5 SEZIONE II PRINCIPALI DIRITTI E OBBLIGHI Articolo 3 - Diritti e obblighi del Mittente 7 Articolo 4 - Trasporti esclusi e diritti del Vettore 7 Articolo 5 - Diritti e obblighi del Destinatario 8 SEZIONE III CONTRATTO DI TRASPORTO Articolo 6 - Richieste di Trasporto 9 Articolo 7 - Conclusione del contratto 9 Articolo 8 - Presentazione della lettera di vettura 9 Articolo 9 - Struttura e caratteri della lettera di vettura 9 Articolo 10 - Compilazione e sottoscrizione della lettera di vettura 10 Articolo 11 - Allegati alla lettera di vettura 10 Articolo 12 - Pesatura delle merci 11 Articolo 13 - Sovraccarico 11 Articolo 14 - Incomplete o inesatte dichiarazioni in lettera di vettura 12 Articolo 15 - Ordini ulteriori del Mittente e/o modifiche del Contratto 13 SEZIONE IV FORNITURA DEI CARRI E OPERAZIONI DI CARICO Articolo 16 - Tipologia dei carri 15 Articolo 17 - Messa a disposizione dei carri 15 Articolo 18 - Competenza al carico 15 Articolo 19 - Custodia delle merci durante il carico 16 Articolo 20 - Imballaggio 16 Articolo 21 - Obblighi del Mittente e del Vettore in relazione al carico 16 Articolo 22 - Termini per il carico 17 SEZIONE V ESECUZIONE DEL TRASPORTO Articolo 23 - Inizio del Trasporto 18 Articolo 24 - Istradamento del Trasporto 18 Articolo 25 - Termini di Resa 18 Articolo 26 - Impedimenti alla esecuzione del Trasporto 19 SEZIONE VI OPERAZIONI DI SCARICO E RICONSEGNA Articolo 27 - Avviso di arrivo 20 Articolo 28 - Svincolo e ritiro delle merci 20 Articolo 29 - Riconsegna delle merci 20 Condizioni Generali di Trasporto delle Merci per Ferrovia > 3

Pag. Articolo 30 - Svincolo, ritiro della merce e riconsegna dei carri 20 Articolo 31 - Competenza allo scarico 21 Articolo 32 - Custodia delle merci durante lo scarico 21 Articolo 33 - Riconsegna dei carri 21 Articolo 34 - Nuovo Trasporto del medesimo carico 22 Articolo 35 - Impedimenti alla riconsegna 22 Articolo 36 - Custodia e vendita della Merce Giacente 22 SEZIONE VII CORRISPETTIVI E PENALI Articolo 37 - Rinvio al Listino 23 Articolo 38 - Pagamento 23 Articolo 39 - Errore di calcolo 23 Articolo 40 - Penale per la sosta 23 Articolo 41 - Penale relativa alla saturazione degli stabilimenti raccordati 23 SEZIONE VIII RESPONSABILITÀ DEL VETTORE E SUOI LIMITI Articolo 42 - Responsabilità per la fornitura dei carri 24 Articolo 43 - Responsabilità per perdita e avaria 24 Articolo 44 - Responsabilità per calo naturale e stradale 25 Articolo 45 - Accertamento della perdita o dell avaria 25 Articolo 46 - Misura dell indennizzo per perdita o avaria 26 Articolo 47 - Liquidazione del danno 26 Articolo 48 - Risarcimento del danno derivato da ritardo nella resa 26 Articolo 49 - Risarcimento in caso di dolo o colpa grave 26 Articolo 50 - Forza maggiore 27 Articolo 51 - Reclamo 27 SEZIONE IX TRASPORTI A TRENO COMPLETO Articolo 52 - Modifiche necessarie al Programma 28 Articolo 53 - Treni aggiuntivi 28 Articolo 54 - Partenza 28 Articolo 55 - Lettera di vettura 28 Articolo 56 - Carico 28 Articolo 57 - Insufficienza di carri o trazione 29 Articolo 58 - Responsabili di Contratto 29 SEZIONE X SERVIZI ACCESSORI, TRAGHETTAMENTO E TRASPORTO FERROVIA - STRADA Articolo 59 - Servizi accessori 30 Articolo 60 - Traghettamento 30 Articolo 61 - Fornitura di carri per il trasporto stradale 30 Articolo 62 - Trasporto ferrovia - strada 30 SEZIONE XI DISPOSIZIONI FINALI Articolo 63 - Modifiche ai contratti di Trasporto 31 Articolo 64 - Legge applicabile e Foro competente 31 Articolo 65 - Pubblicità 31 Trenitalia Divisione Cargo > 4

SEZIONE I INTRODUZIONE Articolo 1 - Campo di applicazione I trasporti ferroviari di merci da parte di Trenitalia S.p.A. Divisione Cargo sono regolati dalle presenti Condizioni Generali di contratto nonché dalle Istruzioni e dal Listino prezzi dalle stesse richiamate. Articolo 2 - Definizioni I seguenti termini ed espressioni hanno nelle presenti Condizioni Generali di contratto il significato in appresso indicato: a) Condizioni: indica le presenti Condizioni Generali di contratto; b) Destinatario: indica la persona fisica o giuridica indicata in lettera di vettura quale destinatario del Trasporto; c) Fascio Binari di Arrivo e Partenza: indica il tratto del binario rispetto al quale è riferito l orario di partenza/arrivo nella stazione di partenza/destinazione e lungo il quale è effettuato il Servizio di Manovra Primaria; d) Formalità doganali: indicano le formalità eseguite dalla Dogana e quelle richieste da organi di controllo diversi dalla Dogana (veterinario, sanitario, fitopatologo, polizia e simili) in occasione dell entrata nel territorio dello Stato o dell uscita delle merci dal territorio dello Stato; e) Istruzioni: indica il complesso delle regole di natura tecnico - procedurale richiamate nelle presenti Condizioni Generali; f) Listino: indica il documento contenente l elenco dei corrispettivi dovuti per ciascuna tipologia di prestazioni, reso noto al pubblico, mediante messa a disposizione all interno del sito istituzionale internet del Vettore ovvero mediante comunicazione, su richiesta, presso gli uffici competenti nelle Stazioni Abilitate; g) Merce Giacente: indica la merce oggetto di Trasporto per la quale l avente diritto non provveda allo Svincolo ai sensi delle presenti Condizioni; h) Mittente: indica la persona, fisica o giuridica, indicata in lettera di vettura con cui il Vettore conclude il contratto di trasporto; i) Offerta del Vettore: indica le tipologie di Trasporto che, secondo differenti condizioni operative ed economiche, il Vettore offre alla clientela; j) Operazioni doganali: indicano le operazioni eseguite dalla Dogana al fine di dare una destinazione doganale alle merci; k) Programma: indica il programma di Trasporti eventualmente convenuto con il Vettore con riferimento ad un determinato periodo di tempo; l) Punto di Presa e Consegna: indica il tratto di binario nel quale il Mittente mette a disposizione le merci per il Trasporto (stazione di partenza) o il Vettore riconsegna le merci al termine del Trasporto (stazione di arrivo); m) Regolamento Merci Pericolose: indica il Regolamento concernente il trasporto internazionale ferroviario delle merci pericolose (RID); n) Relazioni: indica i collegamenti ferroviari tra le stazioni di partenza e le stazioni di arrivo; o) Repertorio delle Merci: indica l elenco delle denominazioni merceologiche abitualmente utilizzate in commercio, con il corrispondente numero di codice della Nomenclatura e Classificazione delle Merci ; p) Servizio di Manovra Primaria: indica il trasferimento del/i carro/i dal Fascio Binari di Arrivo e Partenza al Punto di Presa e Consegna; Condizioni Generali di Trasporto delle Merci per Ferrovia > 5

q) Servizio di Manovra Secondaria: indica il trasferimento del/i carro/i dal Punto di Presa e Consegna al terminale, raccordato con l infrastruttura ferroviaria, indicato dal Mittente quale origine o destinazione finale del Trasporto, e viceversa; r) Stazioni Abilitate: indica le stazioni lungo l infrastruttura ferroviaria gestita da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. organizzate per l arrivo e la partenza dei treni del Vettore; s) Svincolo: indica l operazione, a carico del Destinatario, di pagamento di tutte le somme dovute per il Trasporto e di ritiro del bollettino di consegna; t) Termine di Resa: indica il tempo entro il quale il Vettore mette a disposizione del Destinatario le merci oggetto del Trasporto; u) Trasporto/i: indica il/i servizio/i di trasporto per ferrovia, tra Stazioni Abilitate, delle merci caricate su carri ferroviari, incluso il Servizio di Manovra Primaria; v) Trasporto in Affrancato: indica il Trasporto nel quale il corrispettivo è a carico del Mittente; w) Trasporto in Assegnato: indica il Trasporto nel quale il corrispettivo è a carico del Destinatario; x) Treno Completo: indica il treno, con la capacità complessiva di peso e lunghezza predeterminata e concordata con il Vettore, messo ad esclusiva disposizione del Mittente per l esecuzione di Trasporti sulle Relazioni; y) UTI: indica le unità di carico (grandi contenitori, casse mobili, semirimorchi) aventi le seguenti caratteristiche: struttura permanente e resistente tale da consentire l impiego ripetuto nel tempo; dispositivi atti a facilitare il carico, lo scarico e il trasbordo al fine di consentire il trasporto delle merci, senza rottura di carico, con uno o più modi di trasporto; dotate di dispositivi per facilitarne la manutenzione; z) Vettore: indica Trenitalia S.p.A. Divisione Cargo. Trenitalia Divisione Cargo > 6

SEZIONE II PRINCIPALI DIRITTI E OBBLIGHI Articolo 3 - Diritti e obblighi del Mittente 3.1. Il Mittente deve: a) indicare con esattezza al Vettore il nome del Destinatario e il luogo di destinazione, la natura, il peso, la quantità e il numero delle merci da trasportare e gli altri estremi necessari per eseguire il Trasporto; b) rilasciare una lettera di vettura con la propria sottoscrizione, contenente le indicazioni sopra enunciate, a tal fine utilizzando i moduli approvati dal Vettore; c) rimettere al Vettore, all atto in cui consegna le merci da trasportare, i documenti particolari che occorrano per l esecuzione del Trasporto; d) pagare al Vettore il corrispettivo del Trasporto in Affrancato, ovvero quello in Assegnato ove il Destinatario non vi provveda, nonché ogni ulteriore importo dovuto al Vettore per prestazioni accessorie e spese connesse al Trasporto medesimo; e) prevedere, in caso di richiesta di esecuzione ripetuta di un trasporto destinato a stabilimenti raccordati non intermodali, l invio su base settimanale di un numero massimo di carri la cui lunghezza totale non superi il doppio della lunghezza dei binari, indicata nelle Istruzioni, messi a disposizione per il ricevimento dei carri all interno del raccordo, applicandosi, in caso contrario, le penali di cui al successivo art. 41; f) corrispondere al Vettore le penali eventualmente dovute; g) risarcire i danni arrecati al Vettore, al personale di questo ed a terzi in conseguenza della propria condotta dolosa o colposa. 3.2. Il Mittente: a) può sospendere il Trasporto convenuto e chiedere la restituzione delle merci, ovvero ordinare la consegna a un destinatario diverso da quello originariamente indicato o anche disporre diversamente, secondo quanto disposto dal successivo art. 15; b) non può disporre delle merci oggetto del Trasporto dal momento in cui esse sono passate a disposizione del Destinatario; c) non può disporre delle merci consegnate per il Trasporto, se non esibisce al Vettore il duplicato della lettera di vettura per farvi annotare le nuove indicazioni. Articolo 4 - Trasporti esclusi e diritti del Vettore 4.1. Il Vettore non effettua il trasporto di: a) merci che, per dimensioni, peso od altra causa, non si prestano ad essere trasportate per deficienza di impianti o di veicoli adatti; b) merci il cui trasporto è vietato per disposizioni di legge o misure di ordine pubblico; c) merci pericolose la cui esclusione è prevista dal Regolamento Merci Pericolose; d) feretri e resti umani; e) animali. Condizioni Generali di Trasporto delle Merci per Ferrovia > 7

4.2. Il Vettore ha diritto al pagamento del corrispettivo del Trasporto eseguito, determinato secondo il Listino. Articolo 5 - Diritti e obblighi del Destinatario 5.1. I diritti nascenti dal contratto di Trasporto verso il Vettore spettano al Destinatario dal momento in cui, arrivate le merci a destinazione o scaduto il termine in cui sarebbero dovute arrivare, il Destinatario ne richiede la riconsegna al Vettore. 5.2. Il Destinatario non può esercitare i diritti nascenti dal contratto se non osservando le prescrizioni di cui al successivo art. 28. 5.3. Nel caso di Trasporto in Assegnato il Destinatario è obbligato a versare al Vettore il corrispettivo per il Trasporto medesimo. Trenitalia Divisione Cargo > 8

SEZIONE III CONTRATTO DI TRASPORTO Articolo 6 - Richieste di trasporto 6.1. I soggetti interessati a uno o più Trasporti devono presentare apposita richiesta scritta, anche a mezzo telefax o via e-mail, all ufficio competente, nel rispetto dei termini e secondo le modalità indicate nelle Istruzioni. 6.2. Nel caso in cui il Mittente richieda la fornitura dei carri necessari ad effettuare il trasporto, detta richiesta non impegna il Vettore a fornire la tipologia di carri indicati dal Mittente qualora gli stessi, in ossequio a quanto prescritto dalle norme per il carico, non fossero idonei in relazione al tipo di carico da trasportare. Articolo 7 - Conclusione del contratto Il contratto di Trasporto si perfeziona con la sottoscrizione della lettera di vettura ai sensi del successivo paragrafo 10.1. Articolo 8 - Presentazione della lettera di vettura 8.1. Per ogni Trasporto deve essere presentata dal Mittente una lettera di vettura. La lettera di vettura può riguardare anche più carri, a condizione che sia presentata da un unico Mittente per un unico Destinatario. In tal caso i carri devono essere messi a disposizione e caricati nella stessa stazione per una unica stazione di arrivo. 8.2. La lettera di vettura deve essere presentata alla stazione di partenza, prima dell inizio del carico, dal Mittente o da un suo incaricato. Articolo 9 - Struttura e caratteri della lettera di vettura 9.1. La lettera di vettura consta di: a) originale-bolla di accompagnamento, per il Vettore; b) duplicato, per il Mittente; c) bollettino per la stazione di partenza; d) bollettino per la stazione di arrivo; e) avviso di arrivo merci; f) bollettino di consegna e prova dello Svincolo del Trasporto per il Destinatario. 9.2. Il Vettore si riserva di stabilire tipi di lettera di vettura differenti per struttura da quello descritto nel precedente paragrafo 9.1, disciplinandone denominazione e funzione delle varie parti. Per i Trasporti eseguiti in Italia nella forma di trasporto cumulativo il Vettore può stabilire lettere di vettura specifiche. Condizioni Generali di Trasporto delle Merci per Ferrovia > 9

9.3. La lettera di vettura non ha natura di titolo di credito. 9.4. Il duplicato della lettera di vettura non è rilasciato con la clausola "all ordine". Articolo 10 - Compilazione e sottoscrizione della lettera di vettura 10.1. La lettera di vettura, contenente le indicazioni riportate nelle Istruzioni, deve essere sottoscritta da entrambe le parti contraenti, con specifica sottoscrizione da parte del Mittente per approvazione delle clausole individuate ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cod. civ.. 10.2. Nel caso di discordanze fra gli esemplari della lettera di vettura, fa fede l originale. Per quanto concerne le modalità di compilazione delle lettere di vettura si rinvia a quanto stabilito dalle Istruzioni. 10.3. In ogni caso, il Mittente è obbligato, per il trasporto: (i) di articoli di gioielleria, metalli preziosi, oggetti d arte e di valore, monete e carte valori, a dichiarare in lettera di vettura il valore - in cifre ed in lettere - che attribuisce alle merci oggetto di Trasporto; (ii) di esplosivi e materie radioattive, ad indicare in lettera di vettura specificamente il peso degli esplosivi o delle materie radioattive e il peso delle altre merci; restano fermi i divieti di concarico di cui al Regolamento Merci Pericolose, qualora oltre agli esplosivi o alle materie radioattive siano caricate sul/i medesimo/i carro/i altre merci; (iii) a Treno Completo ad indicare specificatamente gli estremi identificativi del Treno Completo e il peso lordo trainato; nonché, per ciascuno dei carri, la natura della merce e il peso lordo (calcolato aggiungendo al peso della merce la tara del carro). 10.4 Il Mittente è responsabile delle indicazioni fornite in lettera di vettura, ivi comprese quelle relative alla natura della merce, al tipo di imballaggio, alla quantità, alle marche e ai relativi numeri dei colli nonché al peso lordo complessivo della merce oggetto del Trasporto. 10.5. Il Mittente risponde delle conseguenze derivanti da proprie incomplete e/o inesatte dichiarazioni in lettera di vettura e qualunque sua indicazione, tendente ad impegnare la responsabilità del Vettore oltre i limiti fissati dalle presenti Condizioni, è inefficace. Articolo 11 - Allegati alla lettera di vettura 11.1. Il Mittente indica e allega alla lettera di vettura i documenti prescritti dalla Pubblica Autorità necessari ai fini dei controlli ad essa spettanti e delle formalità da essa richieste. I documenti devono riguardare unicamente le merci indicate in lettera di vettura, sempre che le prescrizioni della Pubblica Autorità o le presenti Condizioni non dispongano altrimenti. 11.2. Il Mittente è responsabile della sufficienza e regolarità dei documenti allegati alla lettera di vettura. Il Vettore è responsabile della custodia degli stessi. Trenitalia Divisione Cargo > 10

Articolo 12 - Pesatura delle merci 12.1. Il Vettore ha il diritto di verificare il peso delle merci oggetto del Trasporto in qualunque momento, e deve provvedervi qualora: a) il Mittente, avendone dichiarato il peso, ne chieda la verifica; b) la verifica del peso sia chiesta, dopo lo Svincolo, dal Destinatario. Il risultato della verifica del peso è scritto in lettera di vettura, nello spazio all uopo previsto, e convalidato con il bollo dell ufficio competente della stazione presso la quale ha avuto luogo la verifica. 12.2. Per la verifica del peso delle merci oggetto del Trasporto, il Vettore percepisce il corrispettivo stabilito nell apposita sezione del Listino: a) nei casi contemplati al precedente paragrafo 12.1, lettere a) e b); b) quando dalla verifica, eseguita di sua iniziativa, risulti una differenza superiore al 3% (tre per cento) in più o in meno fra quanto dichiarato ed accertato. 12.3. Nessun corrispettivo è dovuto al Vettore quando la verifica del peso sia effettuata in seguito ad anormalità dovute alla responsabilità del medesimo. 12.4. Il peso delle merci oggetto di Trasporto viene determinato deducendo dal peso del carro carico la tara iscritta sul medesimo o quella verificata. Il Mittente e il Destinatario possono chiedere la verifica della tara del carro, pagando per ciò il corrispettivo stabilito nell apposita sezione del Listino, fermo restando che detto corrispettivo non è dovuto quando la differenza tra la tara accertata e quella iscritta sul carro supera in più o in meno il 3% (tre per cento) di quest ultima. 12.5. In tutti i casi di cui al precedente paragrafo 12.1 il Vettore provvede alla verifica del peso delle merci nella stazione di partenza o in quella di arrivo. Ove ciò non sia ivi possibile, il Vettore provvede all operazione nella stazione da esso ritenuta più opportuna. 12.6. Se il Mittente o il Destinatario non accettano le risultanze della verifica del peso eseguita d iniziativa del Vettore, si procede in contraddittorio ad una nuova pesatura e, se da questa risulti confermata la differenza di peso rispetto alla dichiarazione del Mittente, deve essere corrisposto al Vettore anche il corrispettivo per questa ulteriore verifica. 12.7. Qualora dalla verifica risulti un peso inferiore a quello dichiarato dal Mittente in lettera di vettura e la differenza possa essere attribuita ad una perdita parziale di merci, si applicherà il successivo art. 44. Articolo 13 - Sovraccarico 13.1. Il Mittente è responsabile dei danni alle merci, ai carri e ai mezzi di trasporto del Vettore, ai beni del Vettore e di terzi ed alle persone in genere, derivanti dalla violazione delle disposizioni sul limite di carico. Condizioni Generali di Trasporto delle Merci per Ferrovia > 11

13.2. Qualora, in esito alla verifica del peso effettuata ai sensi del precedente art. 12, il Vettore accerti un peso superiore al limite di carico stabilito, occorre procedere a regolarizzazione mediante trasbordo del carico eccedente ai sensi del successivo paragrafo. Se la verifica viene eseguita nella stazione di partenza, alla regolarizzazione deve provvedere direttamente il Mittente, altrimenti l operazione è eseguita dal Vettore a spese del Mittente, fermo restando che, qualora per deficienza di impianti, di carri o altro non si possa provvedere, il Vettore procederà ai sensi dell art. 26. 13.3. La regolarizzazione del carico consiste nel trasbordo totale o parziale della merce su altro carro in modo che il limite di carico sia rispettato; quando siano possibili entrambe le soluzioni, il Vettore, anche nella stazione di partenza, sceglie la soluzione più opportuna. 13.4. In caso di trasbordo parziale in stazione intermedia, il carro su cui prosegue il Trasporto della merce eccedente il limite di carico viene iscritto nella lettera di vettura originale, senza modificarne i contenuti. 13.5. In caso di accertato sovraccarico il Mittente deve corrispondere al Vettore, a titolo di penale, un importo pari al 30 % (trenta per cento) del corrispettivo per l intero Trasporto come determinato secondo Listino. Rimane fermo quanto disposto al precedente paragrafo 13.2 con riguardo alla regolarizzazione del Trasporto mediante trasbordo del carico eccedente, e quanto previsto al successivo paragrafo 14.1 per il caso in cui il Mittente abbia dichiarato in lettera di vettura un peso inferiore senza chiederne la verifica. La predetta penale ed il corrispettivo per la pesatura sono dovuti anche quando la verifica del peso sia effettuata in seguito ad anormalità dovuta a responsabilità del Vettore. 13.6. Quando sia necessario o sia scelto di trasbordare completamente la merce su altro carro, quest ultimo viene iscritto in lettera di vettura e sostituisce quello originario a tutti gli effetti. Articolo 14 - Incomplete o inesatte dichiarazioni in lettera di vettura 14.1. Qualora la dichiarazione incompleta e/o inesatta della merce e/o del suo peso in lettera di vettura dia luogo all applicazione di un corrispettivo per il Trasporto inferiore a quello che sarebbe stato dovuto in caso di corretta dichiarazione, è dovuto al Vettore il pagamento di un importo pari alla differenza di corrispettivo, oltre ad una penale pari al doppio di tale differenza. Detta penale non è dovuta quando il Mittente abbia chiesto la verifica del peso in lettera di vettura o quando la differenza fra il peso riconosciuto ad iniziativa del Vettore e quello dichiarato non superi il 3% (tre per cento) di quest ultimo. 14.2. Qualora la dichiarazione incompleta e/o inesatta dia luogo a violazioni delle disposizioni stabilite dal precedente paragrafo 4.1, lettera c), è dovuta al Vettore, oltre al corrispettivo per il Trasporto, una penale pari al 30% (trenta per cento) del corrispettivo dovuto. 14.3. Qualora la dichiarazione incompleta e/o inesatta dia luogo all accettazione di merci che il Vettore, ai sensi del precedente paragrafo 4.1, lettera a), non avrebbe altrimenti accettato, sono dovuti al Vettore: a) un corrispettivo per il Trasporto calcolato per tutto il percorso con riferimento a quanto dovuto in base al Listino per merce di tipologia simile a quella accettata; b) un importo, a titolo di penale, pari al 30 % (trenta per cento) del corrispettivo pattuito. Trenitalia Divisione Cargo > 12

14.4. Nei casi di cui ai precedenti paragrafi 14.2 e 14.3, qualora il Vettore si avveda dell incompletezza o dell inesattezza prima di aver completato il trasporto, potrà risolvere il contratto e mettere la merce a disposizione del Mittente, ai sensi del successivo art. 26 o, se necessario, della Pubblica Autorità. In tal caso saranno dovute al Vettore a titolo di penali, e salvo il maggior danno, gli importi indicati come penali ai precedenti paragrafi 14.2 e 14.3 oltre a un importo pari al corrispettivo del Trasporto per il percorso eventualmente effettuato. 14.5. In ogni caso il Vettore, anche in corso di Trasporto, ha la facoltà di procedere all accertamento del peso, della quantità, della natura e dello stato della merce caricata. Degli accertamenti eseguiti redige apposito verbale. Il mancato utilizzo della facoltà predetta non vale ad alleviare in alcun modo la responsabilità del Mittente riguardo alla completezza e/o esattezza delle proprie dichiarazioni in argomento. Articolo 15 - Ordini ulteriori del Mittente e/o modifiche del Contratto 15.1. Il Mittente può, con riguardo all intero quantitativo di merce oggetto di Trasporto presentare ordini ulteriori e/o modificare il contratto di Trasporto - sempre che la merce non sia già stata svincolata dal Destinatario ai sensi del successivo paragrafo 28.1 - disponendo che: a) prima dell inizio del Trasporto, la merce sia ritirata nella stazione di partenza, previa disdetta del contratto di Trasporto; b) al di fuori del caso di cui alla precedente lettera a), la merce sia restituita nella stazione di partenza; c) la merce sia fermata in una stazione intermedia o non sia consegnata al Destinatario in attesa di ulteriori disposizioni; d) la merce sia consegnata ad altro Destinatario e/o in altra destinazione; e) dietro versamento del corrispettivo, il Trasporto in Assegnato divenga Trasporto in Affrancato. 15.2. L ordine ulteriore e/o la modifica del contratto di Trasporto sono ammessi a condizione che gli stessi non producano, come effetto, il frazionamento della spedizione. 15.3. Il Vettore può rifiutare l ordine ulteriore e/o la modifica con i quali il Mittente abbia richiesto l inoltro della merce ad una destinazione diversa da quella convenuta, qualora presso l impianto di nuova destinazione sia stata sospesa l accettazione della categoria di merci alla quale appartiene quella oggetto della spedizione. Nel caso in cui l ordine ulteriore e/o la modifica siano stati accettati dal Vettore, ma gli stessi non possano più essere eseguiti a causa della sopravvenuta sospensione, presso l impianto di nuova destinazione, dell accettazione della categoria di merci alla quale appartiene quella oggetto della spedizione, il Vettore ne dà notizia al Mittente con il mezzo più sollecito, invitandolo a dare nuove disposizioni in merito all impianto di destinazione. 15.4. Gli ordini ulteriori e/o le richieste di modifica al contratto di Trasporto devono essere inoltrate dal Mittente all ufficio competente del Vettore indicato nelle Istruzioni. Condizioni Generali di Trasporto delle Merci per Ferrovia > 13

15.5. Il Vettore esegue gli ordini ulteriori e/o le richieste di modifica al contratto di Trasporto a condizione che le stesse siano tecnicamente attuabili, non creino difficoltà al servizio ed alla loro esecuzione non ostino disposizioni della Pubblica Autorità. In difetto, il Vettore comunica al Mittente la mancata esecuzione dei predetti ordini ulteriori e/o delle richieste di modifica del contratto, precisandone il motivo. 15.6. Il Vettore si riserva di subordinare l esecuzione degli ordini ulteriori e/o delle modifiche di cui al precedente paragrafo 15.1 al pagamento del corrispettivo dovuto per l esecuzione degli stessi. 15.7. Qualora il Mittente disponga l inoltro della merce ad una destinazione diversa da quella convenuta per il Trasporto avviato o il suo ritorno alla stazione di partenza, il nuovo itinerario - in proseguimento o ritorno - si considera, ai soli effetti del calcolo del corrispettivo, come un nuovo Trasporto. 15.8. In caso di ordini ulteriori e/o di modifiche al contratto richieste dal Mittente ai sensi del precedente paragrafo 15.1, il Mittente stesso, nel caso in cui la merce sia ritirata nella stazione di partenza, ha diritto alla restituzione del corrispettivo, ovvero, nell ipotesi in cui l ordine ulteriore e/o la modifica del contratto diano luogo ad un prezzo inferiore a quello originario, alla restituzione della differenza di prezzo, detratte in ogni caso le spese sostenute dal Vettore secondo quanto stabilito nel Listino. Trenitalia Divisione Cargo > 14

SEZIONE IV FORNITURA DEI CARRI ED OPERAZIONI DI CARICO Articolo 16 - Tipologia dei carri 16.1. La tipologia dei carri messi a disposizione per il Trasporto è indicata nel Repertorio delle Merci. Possono essere richiesti e forniti carri diversi da quelli stabiliti nel suddetto Repertorio delle Merci. 16.2. Qualora il Mittente chieda e/o accetti tipi di carro diversi da quelli indicati nel Repertorio delle Merci si assume ogni responsabilità per danni che in conseguenza di tale scelta possano derivare alle merci caricate; detta accettazione deve essere dichiarata in lettera di vettura. Articolo 17 - Messa a disposizione dei carri 17.1. Salvo il caso in cui il Mittente provveda egli stesso alla fornitura dei carri, il carro è messo a disposizione del Mittente alla data convenuta, affinché questi proceda al carico delle merci. 17.2. Qualora il carro non possa, per qualsiasi motivo, essere messo a disposizione del Mittente nel giorno fissato, il Vettore informa tempestivamente il richiedente, il quale è tenuto a comunicare al Vettore entro la medesima giornata, anche a mezzo fax o via e-mail, la propria eventuale rinuncia. Qualora il richiedente non effettui la predetta comunicazione di rinuncia, la richiesta si intenderà confermata ed il trasporto dovrà avere inizio entro i tre giorni lavorativi successivi alla data di partenza originariamente prevista nella richiesta. Qualora il Vettore comunichi che neanche in tal modo è in grado di soddisfare la richiesta e, ciononostante, il richiedente non rinunci alla fornitura del carro, la validità della richiesta potrà essere prolungata per un ulteriore periodo da concordare tra le Parti. 17.3. Il Vettore risponde dello stato generale del carro messo a disposizione, delle sue condizioni di pulizia nonché delle avarie al pavimento, alla cassa ed agli organi di chiusura del carro stesso. Il Mittente che accetti un carro con avarie evidenti o non pulito accetta conseguentemente di esonerare da responsabilità il Vettore per danni che, in conseguenza di ciò, possano derivare alla merce caricata. L accettazione di un carro con avarie evidenti o non pulito deve essere dichiarata in lettera di vettura. 17.4. Nel caso in cui il Mittente richieda al Vettore la fornitura di carri di tipo speciale ovvero atti a carichi eccezionali, le modalità di messa a disposizione degli stessi saranno di volta in volta concordati tra le Parti. Articolo 18 - Competenza al carico 18.1. Il Vettore colloca i carri nel Punto di Presa e Consegna ove si possano compiere le operazioni di carico, da effettuarsi a cura e spese del Mittente, secondo le condizioni e modalità determinate nelle Istruzioni anche con riferimento al tempo di chiusura degli scali. Condizioni Generali di Trasporto delle Merci per Ferrovia > 15

18.2. Qualora, per cause imputabili al Mittente, le operazioni di carico siano svolte dal Vettore, questi ha diritto a percepire il rimborso delle spese per ciò sostenute. Articolo 19 - Custodia delle merci durante il carico La responsabilità della custodia delle merci e dei carri durante le operazioni di carico grava sul Mittente. Gli obblighi di custodia gravano sul Vettore esclusivamente dal momento in cui le merci e i carri sono stati a lui affidati ed il Mittente non abbia accesso a questi. Articolo 20 - Imballaggio 20.1. Il Mittente deve presentare munite di idoneo imballaggio le merci che lo esigono, in modo da permetterne, in relazione alla loro natura, alla durata ed ai normali rischi del trasporto, il carico, l inoltro e lo scarico. Ciò allo scopo di evitare la perdita o l avaria delle medesime ed i danni alle persone, al materiale di esercizio o ad altre cose di cui il Vettore debba rispondere. Il Vettore può prescrivere particolari tipi di imballaggio in relazione alla natura della merce e alle tecniche di trasporto. 20.2. Se il Mittente non adempie all obbligo di cui al precedente paragrafo o presenta merci con segni palesi di avaria o deterioramento, il Vettore può chiedere che il Mittente riconosca e dichiari sul documento di trasporto, secondo i casi, la mancanza o l insufficienza dell imballaggio oppure lo stato difettoso delle merci. Resta comunque impregiudicata la facoltà del Vettore di rifiutare il Trasporto. Articolo 21 - Obblighi del Mittente e del Vettore in relazione al carico 21.1. Il Vettore fornirà al Mittente, contestualmente alla sottoscrizione della lettera di vettura, tutte le indicazioni necessarie al rispetto dei limiti di carico e della sagoma limite in relazione alla linee ferroviarie utilizzate per il Trasporto ed al limite di velocità consentito dalle linee stesse, dai carri e dai treni di inoltro impiegati. Il Mittente è obbligato ad osservare dette indicazioni. 21.2. Indicazioni analoghe a quelle di cui al precedente paragrafo 21.1 verranno fornite al Mittente per le merci il cui peso è suscettibile di aumento per cause atmosferiche. 21.3. Il Mittente deve eseguire il carico della merce in modo che il peso risulti uniformemente ripartito sugli assi del carro, deve assicurarlo e, quando occorra, proteggerlo, a sua cura e spese, in modo che sopporti i normali rischi del Trasporto e non possa determinare pericolo per la sicurezza dell esercizio ferroviario, fermo restando il rispetto della sagoma limite stabilita per le diverse Relazioni. 21.4. Il Vettore stabilisce e tiene a disposizione della clientela le pubblicazioni contenenti le norme particolari per l osservanza delle prescrizioni di cui ai precedenti paragrafi. Esso fornisce altresì, ove richiesto, consigli, suggerimenti, istruzioni e assistenza per la migliore sistemazione ed assicurazione delle merci sui carri, ferma restando la sua facoltà di rifiutare di eseguire il Trasporto qualora non sussistano le condizioni per garantire la sicurezza dell esercizio ferroviario. Trenitalia Divisione Cargo > 16

21.5. Le disposizioni stabilite nei precedenti paragrafi si intendono applicabili anche alle merci caricate in carri coperti o speciali, tenendo conto della tipicità di tali mezzi e delle specifiche norme di sicurezza dell esercizio ferroviario. Articolo 22- Termini per il carico 22.1. Il carico deve essere ultimato entro i seguenti termini, decorrenti dalla messa a disposizione del carro: a) 4 ore lavorative, nel caso di carro singolo; b) 6 ore lavorative, nel caso di gruppi di carri fino a 3 carri; c) 8 ore lavorative, nel caso di gruppi di carri oltre 3 carri; d) 12 ore lavorative, nel caso di treno completo. 22.2. Ai fini di cui al precedente paragrafo 22.1, il carro si intende messo a disposizione nel momento in cui viene indicato al Mittente il luogo dove egli può accedere per effettuare le operazioni di carico; per ore lavorative si intendono quelle durante le quali gli scali rimangono aperti al pubblico. I termini di cui al precedente comma sono sospesi durante le ore di chiusura degli scali, il sabato se non lavorativo e nei giorni festivi. 22.3. Qualora il Mittente non provveda al completamento del carico nel termine stabilito ai sensi del paragrafo 22.1 sarà tenuto a pagare al Vettore la penale di cui al successivo art. 40. Inoltre, trascorsi due giorni lavorativi dalla scadenza di detto termine, il Vettore potrà liberare i carri trasferendo le merci nelle aree di propria pertinenza oppure depositarle in magazzino privato ed avrà per ciò diritto al pagamento da parte del Mittente dei compensi per dette operazioni oltre al rimborso delle spese eventualmente sostenute. 22.4. In deroga a quanto stabilito al precedente paragrafo 22.1, i termini per il completamento del carico nei porti indicati nell apposito elenco di cui alle Istruzioni sono di 12 ore lavorative e decorrono dal momento dell avviso al Mittente della messa a disposizione dei carri nel Punto di Presa e Consegna. Condizioni Generali di Trasporto delle Merci per Ferrovia > 17

SEZIONE V ESECUZIONE DEL TRASPORTO Articolo 23 - Inizio del Trasporto 23.1. Quando i carri sono forniti dal Vettore, il Mittente comunica al Vettore l avvenuta esecuzione del carico. Ricevuta tale comunicazione, il Vettore conferma al Mittente che ha inizio il Trasporto. 23.2. Nel caso in cui il Trasporto sia effettuato con carri messi a disposizione dal Mittente, questi è tenuto a presentare i carri carichi alla data e all ora convenuta. Ricevuti i carri carichi, il Vettore conferma al Mittente che ha inizio il Trasporto. Articolo 24 - Istradamento del Trasporto Il Vettore sceglie l itinerario lungo il quale istradare il Trasporto. Nella scelta il Vettore tiene conto per quanto possibile, del percorso che risulti meno dispendioso per il Mittente. Articolo 25 - Termini di Resa 25.1. Il Termine di Resa decorre dal momento della comunicazione di conferma di cui al precedente paragrafo 23.1. 25.2. Salvo che il contratto non disponga diversamente, il Termine di Resa viene calcolato nel modo seguente: a) 12 ore per le operazioni di partenza; b) 24 ore per ogni 400 km indivisibili di percorrenza o frazione di essi; c) 12 ore per le operazioni di arrivo; d) 12 ore per il traghettamento da e per la Sicilia e 24 ore per il traghettamento da e per la Sardegna; e) 24 ore per i Trasporti diretti o provenienti dai porti direttamente collegati con la infrastruttura ferroviaria. 25.3. In caso di Trasporto cumulativo all interno del territorio italiano, il Termine di Resa è determinato sommando i relativi termini stabiliti da ciascun vettore interessato, considerando la stazione di scambio come stazione di partenza o di arrivo per la tratta di competenza del Vettore. 25.4. Il Termine di Resa deve considerarsi inscindibile, pertanto il Vettore non è tenuto a rendere conto di termini parziali. 25.5. Il Termine di Resa resta sospeso: a) nei giorni festivi, ivi compresi i giorni di sabato e le festività locali qualora interessino la stazione di partenza o quella di arrivo; b) per il tempo in cui lo stato del mare non consenta il traghettamento per i Trasporti provenienti da o diretti in Sicilia e Sardegna; Trenitalia Divisione Cargo > 18

c) per il tempo necessario all esecuzione delle formalità prescritte dalla Pubblica Autorità; d) per il tempo necessario all esecuzione degli ordini ulteriori impartiti dal Mittente ai sensi del precedente art.15 ed a fornire le prestazioni occorrenti alla conservazione delle merci; e) per il tempo necessario all esecuzione di riordini e/o trasbordi del carico e di accertamenti, comunque dipendenti da fatto od omissione del Mittente; f) nel caso di impedimenti al Trasporto o alla riconsegna ai sensi dell art.26 e dell art.35. 25.6. Il Termine di Resa si intende rispettato qualora le merci siano messe a disposizione del Destinatario prima del decorso del tempo costituente il Termine di Resa di cui al precedente paragrafo 25.2. Le merci si considerano messe a disposizione del Destinatario quando il Vettore abbia emesso l avviso di arrivo e le abbia poste in luogo in cui lo stesso Destinatario possa prenderne possesso. Qualora quest ultima operazione non possa essere effettuata per fatto imputabile al Destinatario, le merci si considerano messe a sua disposizione con la sola emissione dell avviso di arrivo. 25.7. Salvo che il contratto non disponga diversamente, il Termine di Resa si deve considerare meramente indicativo.il Vettore è, tuttavia, impegnato a fare quanto possibile al fine di effettuare la consegna delle merci oggetto di Trasporto nei termini sopra indicati ed in linea con i propri programmi operativi. Articolo 26 - Impedimenti alla esecuzione del Trasporto 26.1. Il Vettore comunica al Mittente, con il mezzo più sollecito, gli impedimenti all esecuzione del Trasporto dipendenti da un evento estraneo al servizio. In tali ipotesi il Vettore ha facoltà di istradare il Trasporto per altro itinerario ovvero attendere le istruzioni del Mittente fornendogli immediatamente le informazioni utili di cui lo stesso Vettore disponga. 26.2. Ricevuta comunicazione ai sensi del precedente paragrafo 26.1, il Mittente deve impartire le proprie istruzioni, tramite il competente ufficio, nel termine di 3 giorni lavorativi dalla comunicazione dell avviso di impedimento al Trasporto, esibendo il duplicato della lettera di vettura, ovvero immediatamente nel caso di Trasporti di merci pericolose o di rifiuti. Qualora il Mittente dia istruzioni che modificano il contratto di Trasporto, si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 15 ed il corrispettivo è calcolato sulla base della distanza stabilita secondo il precedente paragrafo 26.1. Qualora il Mittente non dia nel termine stabilito le istruzioni richiestegli o dia istruzioni che non possono essere eseguite, il Vettore potrà procedere ai sensi del successivo art. 35 ed i Termini di Resa resteranno conseguentemente sospesi. Qualora l impedimento al Trasporto cessi prima che giungano le istruzioni del Mittente, il Trasporto prosegue per la destinazione originaria. 26.3. Nel caso di istradamento del Trasporto per altro itinerario disposto di iniziativa del Vettore nessun ulteriore corrispettivo graverà il Trasporto. I Termini di Resa saranno tuttavia calcolati con riguardo all itinerario effettivamente percorso. Condizioni Generali di Trasporto delle Merci per Ferrovia > 19

SEZIONE VI OPERAZIONI DI SCARICO E RICONSEGNA Articolo 27 - Avviso di arrivo Il Vettore, con il mezzo più sollecito, preavverte il Destinatario dell arrivo del Trasporto. Valutati poi i tempi operativi necessari, avvisa lo stesso Destinatario dell ora e del luogo dove verrà effettuata la consegna dei carri carichi, prendendo nota degli estremi di tale avviso. Articolo 28 - Svincolo e ritiro delle merci 28.1. Per esercitare i diritti nascenti dal contratto di Trasporto verso il Vettore ed acquisire in particolare il diritto alla riconsegna della merce, il Destinatario deve effettuare lo Svincolo. 28.2. Il Destinatario che non sia in possesso della lettera di vettura può esercitare i diritti nascenti dal contratto di Trasporto nei confronti del Vettore dopo aver ottenuto il rilascio di un duplicato della lettera di vettura stessa. 28.3. Il ritiro della merce avviene a cura di chi presenta il bollettino di consegna. Articolo 29 - Riconsegna delle merci 29.1. Gli obblighi di riconsegna a carico del Vettore si intendono assolti quando quest ultimo riconsegna la merce, a tal fine ponendo il/i carro/i a disposizione del Destinatario nel Punto di Presa e Consegna. 29.2. Per le merci vincolate a dogana, la riconsegna avviene ponendo il mezzo di trasporto a disposizione della stessa Dogana. Articolo 30 - Svincolo, ritiro della merce e riconsegna dei carri 30.1. Salvo quanto diversamente previsto in Contratto, il Destinatario deve provvedere allo Svincolo, al ritiro della merce oggetto del Trasporto e alla riconsegna dei carri, entro i seguenti termini decorrenti dalla messa a disposizione ai sensi del precedente paragrafo 25.6: a) 4 ore lavorative, nel caso di carro singolo; b) 6 ore lavorative, nel caso di gruppi di carri fino a 3 carri; c) 8 ore lavorative, nel caso di gruppi di carri oltre 3 carri; d) 12 ore lavorative, nel caso di Treno Completo. 30.2. Qualora lo stesso carro sia riutilizzato dal Destinatario per un nuovo Trasporto, i termini di cui al precedente paragrafo 30.1 sono aumentati di: a) 2 ore lavorative, nel caso di carro singolo; Trenitalia Divisione Cargo > 20

b) 4 ore lavorative, nel caso di gruppi di carri; c) 8 ore lavorative, nel caso di treno completo. 30.3. Ai fini di cui ai precedenti paragrafi 30.1 e 30.2, per ore lavorative si intendono quelle durante le quali gli scali rimangono aperti al pubblico. I termini di cui ai precedenti paragrafi 30.1 e 30.2 sono sospesi durante le ore di chiusura degli scali, il sabato se non lavorativo e nei giorni festivi. Detti termini valgono anche per i Trasporti consegnati in dogana dopo il compimento delle operazioni doganali ed il piazzamento in binario di scarico; in tal caso il Vettore non è tenuto ad emettere un secondo avviso. 30.4. In deroga a quanto stabilito al precedente paragrafo 30.1, i termini per Svincolo e asporto della merce nei porti indicati nell elenco di cui alle Istruzioni sono di 12 ore lavorative e decorrono dal momento dell avviso al Destinatario dell arrivo dei carri nel Punto di Presa e Consegna. Qualora lo stesso carro sia riutilizzato dal Destinatario per un nuovo Trasporto, i termini sono aumentati di 8 ore lavorative. 30.5. Decorsi invano i termini previsti nei paragrafi precedenti del presente art. 30, si applicano le disposizioni di cui all art. 40. Articolo 31 - Competenza allo scarico 31.1. Il Vettore colloca i carri nel Punto di Presa e Consegna affinché si possano compiere le operazioni di scarico, da effettuarsi a cura e spese del Destinatario secondo le condizioni e modalità determinate nelle Istruzioni anche con riferimento al tempo di chiusura degli scali. 31.2. Qualora, per cause imputabili al Mittente o al Destinatario, le operazioni di scarico siano svolte dal Vettore, questi ha diritto a percepire il rimborso delle spese sostenute. Articolo 32 - Custodia delle merci durante lo scarico La responsabilità della custodia delle merci e dei carri durante le operazioni di scarico grava sul Destinatario. Gli obblighi di custodia gravano sul Vettore esclusivamente dal momento in cui le merci e i carri sono stati affidati al Vettore e il Destinatario non vi abbia accesso. Articolo 33 - Riconsegna dei carri 33.1. Il Destinatario deve riconsegnare il carro vuoto e pulito secondo le condizioni e modalità determinate nelle Istruzioni. 33.2. Qualora, in ragione delle merci trasportate, lo stato del carro esiga che lo stesso sia sottoposto ad operazioni di bonifica è dovuto al Vettore il rimborso delle spese da questi sostenute. 33.3. Qualora, i carri vengano riconsegnati non puliti e il Destinatario, nonostante l invito del Vettore, non provveda immediatamente alla pulizia, il Vettore vi provvederà a propria cura, addebitando i corrispettivi previsti nel Listino. Condizioni Generali di Trasporto delle Merci per Ferrovia > 21

Articolo 34 - Nuovo Trasporto del medesimo carico Dopo aver effettuato lo Svincolo, il Destinatario ha facoltà di trasferire le merci oggetto del Trasporto, senza rottura di carico, verso una ulteriore destinazione. A tal fine, Destinatario e Vettore stipulano un nuovo contratto di Trasporto. Articolo 35 - Impedimenti alla riconsegna 35.1. Il Vettore comunica al Mittente, con le modalità e i termini di cui alle Istruzioni, gli impedimenti che sorgono alla riconsegna della merce nella stazione di arrivo. 35.2. Ricevuta comunicazione ai sensi del precedente paragrafo 35.1, il Mittente deve impartire le proprie istruzioni, immediatamente nel caso in cui si tratti di merci pericolose o rifiuti, ovvero nel termine di 3 giorni lavorativi dalla comunicazione dell impedimento alla riconsegna, esibendo il duplicato della lettera di vettura. Qualora il Mittente dia istruzioni che modificano il contratto di Trasporto, si applicano le disposizioni di cui al precedente paragrafo 15.5. Qualora il Mittente non dia nel termine stabilito le istruzioni richiestegli o dia istruzioni che non possono essere eseguite, il Vettore potrà procedere ai sensi del successivo art. 36. Qualora l impedimento alla riconsegna venga meno prima che giungano le istruzioni del Mittente, queste si considerano come non date. 35.3. La responsabilità del Vettore per il ritardo nell emissione dell avviso di impedimento alla riconsegna è equiparata alla responsabilità per il ritardo nella riconsegna della merce di cui al successivo art. 48. Articolo 36 - Custodia e vendita della Merce Giacente 36.1. Il Vettore è tenuto a custodire la Merce Giacente a spese e per conto dell avente diritto fino al momento in cui le spese di custodia siano coperte dal valore della merce. In ogni caso, il periodo di custodia non potrà essere superiore a 30 (trenta) giorni. Nel caso si tratti di merci radioattive o in genere pericolose, si applicano le disposizioni di cui al Regolamento Merci Pericolose. 36.2. Il Vettore ha facoltà di vendere immediatamente, anche senza istruzioni da parte del Mittente, la Merce Giacente facilmente deperibile e suscettibile di essere danneggiata per il fatto stesso della giacenza. 36.3. Il Vettore deve informare prontamente il Mittente del deposito o della vendita della Merce Giacente. 36.4. Il Vettore vende la Merce Giacente senza alcuna formalità giudiziale e ne documenta l esito con processo verbale. 36.5. Il Vettore, dedotti i propri crediti, tiene a disposizione dell avente diritto la somma residua ricavata dalla vendita della Merce Giacente e lo informa di ciò con raccomandata A/R. Trenitalia Divisione Cargo > 22

SEZIONE VII CORRISPETTIVI E PENALI Articolo 37 - Rinvio al Listino Il corrispettivo del Trasporto è determinato ai sensi del Listino. Articolo 38 - Pagamento Il pagamento del corrispettivo e delle altre somme dovute al Vettore per Trasporto in Affrancato deve essere eseguito dal Mittente in partenza; il pagamento del corrispettivo e delle altre somme dovute al Vettore per Trasporto in Assegnato deve essere eseguito dal Destinatario in arrivo. Salvo diverso espresso accordo, il Trasporto si intende convenuto come Trasporto in Affrancato. Articolo 39 - Errore di calcolo Qualora il corrispettivo del Trasporto risulti inesatto a causa di un errore di calcolo, si procederà alla correzione e al conguaglio nei confronti dell avente diritto solo nel caso in cui la differenza in più o in meno superi l importo di 30,00 (euro trenta/00). Articolo 40 - Penale per la sosta 40.1. Per la sosta delle merci caricate sui carri o poste in ogni spazio coperto o scoperto di pertinenza del Vettore stesso quando, per fatto od omissione del Mittente o del Destinatario, siano scaduti i termini per il carico o lo scarico delle merci ovvero le franchigie, previste nelle presenti Condizioni o nel Contratto, è dovuta per ciascun carro una penale giornaliera di 30,00 (euro trenta/00). 40.2. La penale per la sosta viene altresì applicata nella stessa misura e con le stesse modalità di cui al precedente paragrafo 40.1 per il tempo necessario all esecuzione degli ordini ulteriori eventualmente impartiti dal Mittente ovvero per il tempo necessario agli accertamenti, trasbordi o riordini resi necessari da fatto o omissione del Mittente stesso. 40.3. La penale per la sosta non è dovuta durante le ore di chiusura degli scali, il sabato se non lavorativo e nei giorni festivi. Articolo 41 - Penale relativa alla saturazione degli stabilimenti raccordati In caso di violazione da parte del Mittente dell obbligo di cui al precedente paragrafo 3.1 lett. e), sarà da questi dovuta una penale di 50,00 (euro cinquanta/00) al giorno per ogni carro inoltrato in più rispetto alla misura massima consentita e per tutto il periodo in cui si registra detta situazione. Condizioni Generali di Trasporto delle Merci per Ferrovia > 23