sul ricorso numero di registro generale 499 del 2016, proposto da:

Documenti analoghi
Il Tar accoglie il ricorso dell IAL Sicilia per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, in epigrafe e, per l'effetto:

ha pronunciato la presente

N /2016 REG.PROV.CAU. N /2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA. Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza) ORDINANZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)

N /2013 REG.PROV.CAU. N /2013 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA. Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. sezione staccata di Catania (Sezione Prima) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Seconda) SENTENZA

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria. (Sezione Seconda) SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 206 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Quater) ORDINANZA

contro ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Esame avvocati: anche il TAR Bari aderisce al recente orientamento del TAR Lazio sull insufficienza del solo voto numerico

H Consiglio di Stato in sede giurisdizioni ale

N /2014 REG.RIC. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

- Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale ISSN:

ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

Ai Signori Dirigenti Istituti Scolastici Provinciali LORO SEDI

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia. (Sezione Seconda) SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6897 del 2015, proposto da:

ha pronunciato la presente

contro nei confronti di per l'annullamento

- Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale ISSN:

ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Quater) ORDINANZA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria. (Sezione Seconda) ORDINANZA

ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. (Sezione Prima) ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3240 del 2013, proposto da:

contro nei confronti di per l'annullamento

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE

per l'accertamento,con contestuale istanza cautelare,

sul ricorso numero di registro generale 3130 del 2016, proposto da:

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia. Lecce - Sezione Seconda

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna. (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

TAR di Milano, n. 1408/11: rimozione dei rifiuti e responsabilità del proprietario

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Prima Quater) SENTENZA

N /2014 REG.PROV.COLL. N /1999 REG.RIC.

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

N /2012 REG.RIC. 1/2012/ /Provvedime... REPUBBLICA ITALIANA

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

sul ricorso numero di registro generale 1686 del 2015, proposto da:

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Bis) ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

contro nei confronti di

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Terza) ORDINANZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA. In nome del Popolo Italiano IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA - I^ SEZIONE - SENTENZA.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Sesta) SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA

ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. (Sezione Terza) SENTENZA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. sezione staccata di Catania (Sezione Terza) SENTENZA

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

sul ricorso numero di registro generale 754 del 2015, proposto da:

N /2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte.

e con l'intervento di

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Prima) SENTENZA

ha pronunciato la presente

per l'esecuzione del giudicato

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Seconda) SENTENZA

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) SENTENZA.

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

ha pronunciato la presente

per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari,

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. sezione staccata di Catania (Sezione Quarta) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

N. 349/2012 Reg. Prov. Coll. N Reg. Ric. ANNO 1998 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N /2011 REG.PROV.COLL. N /2010 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N /2014 REG.PROV.CAU. N /2014 REG.RIC. N /2014 REG.RIC. N /2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA. Il Consiglio di Stato

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ORDINANZA

contro e con l'intervento di per l'annullamento


ha pronunciato la presente

( / S e n t e n z a b r e v e ) R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

contro nei confronti di per l'annullamento

Comune di Valmadrera, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Anghileri, con domicilio eletto presso Ercole Romano in Milano, viale Bianca Maria 23;

ha pronunciato la presente

Consiglio di Stato n del 05/12/2013

ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Ter) SENTENZA

Consiglio di Stato: saturazione virtuale delle reti

ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) SENTENZA

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Terza) SENTENZA.

Transcript:

N. 00315/2016 REG.PROV.CAU. N. 00499/2016 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente ORDINANZA sul ricorso numero di registro generale 499 del 2016, proposto da: *****, rappresentata e difesa dagli avv. Simona Fell, Chiara Campanelli, Francesco Leone, con domicilio eletto presso l avv. Carmelo Anzalone in Catania, Via Vincenzo Giuffrida, 37; ctr Università degli Studi di Messina, Commissione Giudicatrice per gli Esami di Stato di Abil. alla Professione di Psicologo Sez. A, rappresentati e difesi dall'avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Catania, Via Vecchia Ognina, 149; per 'au aet previa sospensione dell'efficacia, -del bando di abilitazione alla professione di psicologo (decreto rett. n.811/2015 del 13-4-2015) pubblicato dall'amministrazione resistente; -dell'elenco degli ammessi alla prova orale;

-del verbale n. 9 del 15-1-2015 di svolgimento della terza prova degli esami di stato di abilitazione alla professione di psicologo Sezione A - II sezione 2015;-del verbale n. 10 del 15-1-2015; -del verbale di correzione dell'elaborato della odierna ricorrente; -del giudizio assegnato dalla Commissione giudicatrice in calce allo stesso elaborato; -di tutti i verbali di valutazione delle prove scritte della Commissione giudicatrice; -nonché di ogni altro atto connesso. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio dell Università degli Studi di Messina e della Commissione Giudicatrice per gli Esami di Stato di Abil. alla Professione di Psicologo Sez. A; Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente; Visto l'art. 55 cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Ritenuta la propria giurisdizione e competenza; Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2016 il dott. Pancrazio Maria Savasta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto che la motivazione non deve riguardare l intera griglia di valutazione, ma deve rendere conto su quali insufficienze si fonda il giudizio negativo. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia - Sezione staccata di Catania (Sezione Quarta) respinge la domanda di sospensione dei provvedimenti impugnati.

Compensa le spese della presente fase cautelare. La presente ordinanza sarà eseguita dall'amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti. Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2016 con l'intervento dei magistrati: Giancarlo Pennetti, Presidente Pancrazio Maria Savasta, Consigliere, Estensore Francesco Bruno, Consigliere L'ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 22/04/2016 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

N. 00314/2016 REG.PROV.CAU. N. 00497/2016 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente ORDINANZA sul ricorso numero di registro generale 497 del 2016, proposto da: *****, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Leone, con domicilio eletto presso l avv. Carmelo Anzalone in Catania, Via Vincenzo Giuffrida, 37; ctr Università degli Studi di Messina, Commissione Giudicatrice per gli Esami di Stato di Abil. alla Professione di Psicologo Sez. A, rappresentati e difesi dall'avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Catania, Via Vecchia Ognina, 149; per 'au aet previa sospensione dell'efficacia, -del bando di abilitazione alla professione di psicologo (decreto rett. n.811/2015 del 13-4-2015) pubblicato dall'amministrazione resistente; -dell'elenco degli ammessi alla prova orale;

-del verbale n. 9 del 15-1-2015 di svolgimento della terza prova degli esami di stato di abilitazione alla professione di psicologo Sezione A - II sezione 2015;-del verbale n. 11 del 26-1-2015; -del verbale di correzione dell'elaborato della odierna ricorrente;-del giudizio assegnato dalla Commissione giudicatrice in calce allo stesso elaborato; -di tutti i verbali di valutazione delle prove scritte della Commissione giudicatrice;- nonché di ogni altro atto connesso. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio dell Università degli Studi di Messina e della Commissione Giudicatrice per gli Esami di Stato di Abil. alla Professione di Psicologo Sez. A,; Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente; Visto l'art. 55 cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Ritenuta la propria giurisdizione e competenza; Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2016 il dott. Pancrazio Maria Savasta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto che la motivazione non deve riguardare l intera griglia di valutazione, ma deve rendere conto su quali insufficienze si fonda il giudizio negativo. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia - Sezione staccata di Catania (Sezione Quarta) respinge la domanda di sospensione dei provvedimenti impugnati. Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti. Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2016 con l'intervento dei magistrati: Giancarlo Pennetti, Presidente Pancrazio Maria Savasta, Consigliere, Estensore Francesco Bruno, Consigliere L'ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 22/04/2016 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)