N. 00315/2016 REG.PROV.CAU. N. 00499/2016 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente ORDINANZA sul ricorso numero di registro generale 499 del 2016, proposto da: *****, rappresentata e difesa dagli avv. Simona Fell, Chiara Campanelli, Francesco Leone, con domicilio eletto presso l avv. Carmelo Anzalone in Catania, Via Vincenzo Giuffrida, 37; ctr Università degli Studi di Messina, Commissione Giudicatrice per gli Esami di Stato di Abil. alla Professione di Psicologo Sez. A, rappresentati e difesi dall'avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Catania, Via Vecchia Ognina, 149; per 'au aet previa sospensione dell'efficacia, -del bando di abilitazione alla professione di psicologo (decreto rett. n.811/2015 del 13-4-2015) pubblicato dall'amministrazione resistente; -dell'elenco degli ammessi alla prova orale;
-del verbale n. 9 del 15-1-2015 di svolgimento della terza prova degli esami di stato di abilitazione alla professione di psicologo Sezione A - II sezione 2015;-del verbale n. 10 del 15-1-2015; -del verbale di correzione dell'elaborato della odierna ricorrente; -del giudizio assegnato dalla Commissione giudicatrice in calce allo stesso elaborato; -di tutti i verbali di valutazione delle prove scritte della Commissione giudicatrice; -nonché di ogni altro atto connesso. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio dell Università degli Studi di Messina e della Commissione Giudicatrice per gli Esami di Stato di Abil. alla Professione di Psicologo Sez. A; Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente; Visto l'art. 55 cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Ritenuta la propria giurisdizione e competenza; Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2016 il dott. Pancrazio Maria Savasta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto che la motivazione non deve riguardare l intera griglia di valutazione, ma deve rendere conto su quali insufficienze si fonda il giudizio negativo. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia - Sezione staccata di Catania (Sezione Quarta) respinge la domanda di sospensione dei provvedimenti impugnati.
Compensa le spese della presente fase cautelare. La presente ordinanza sarà eseguita dall'amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti. Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2016 con l'intervento dei magistrati: Giancarlo Pennetti, Presidente Pancrazio Maria Savasta, Consigliere, Estensore Francesco Bruno, Consigliere L'ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 22/04/2016 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
N. 00314/2016 REG.PROV.CAU. N. 00497/2016 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente ORDINANZA sul ricorso numero di registro generale 497 del 2016, proposto da: *****, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Leone, con domicilio eletto presso l avv. Carmelo Anzalone in Catania, Via Vincenzo Giuffrida, 37; ctr Università degli Studi di Messina, Commissione Giudicatrice per gli Esami di Stato di Abil. alla Professione di Psicologo Sez. A, rappresentati e difesi dall'avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Catania, Via Vecchia Ognina, 149; per 'au aet previa sospensione dell'efficacia, -del bando di abilitazione alla professione di psicologo (decreto rett. n.811/2015 del 13-4-2015) pubblicato dall'amministrazione resistente; -dell'elenco degli ammessi alla prova orale;
-del verbale n. 9 del 15-1-2015 di svolgimento della terza prova degli esami di stato di abilitazione alla professione di psicologo Sezione A - II sezione 2015;-del verbale n. 11 del 26-1-2015; -del verbale di correzione dell'elaborato della odierna ricorrente;-del giudizio assegnato dalla Commissione giudicatrice in calce allo stesso elaborato; -di tutti i verbali di valutazione delle prove scritte della Commissione giudicatrice;- nonché di ogni altro atto connesso. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio dell Università degli Studi di Messina e della Commissione Giudicatrice per gli Esami di Stato di Abil. alla Professione di Psicologo Sez. A,; Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente; Visto l'art. 55 cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Ritenuta la propria giurisdizione e competenza; Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2016 il dott. Pancrazio Maria Savasta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto che la motivazione non deve riguardare l intera griglia di valutazione, ma deve rendere conto su quali insufficienze si fonda il giudizio negativo. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia - Sezione staccata di Catania (Sezione Quarta) respinge la domanda di sospensione dei provvedimenti impugnati. Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti. Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2016 con l'intervento dei magistrati: Giancarlo Pennetti, Presidente Pancrazio Maria Savasta, Consigliere, Estensore Francesco Bruno, Consigliere L'ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 22/04/2016 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)