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& PARTNERS commercialisti revisori contabili Dott. ALDO BOIDI DOTT. PROF. MARIO BOIDI DOTT. MASSIMO BOIDI DOTT. FABIO PASQUINI Dott. VALTER RUFFA Dott. ALESSANDRO MARTINI Dott. CAROLA ALBERTI Dott. GIULIANA BARONIO Dott. STEFANO BO Dott. MARCO BOIDI Dott. ALESSIA CARAMELLO Dott. FEDERICO DANNA Dott. VALENTINA LIOTTA Dott. FLAVIO MAZZIERI Dott. MARZIA NICELLI Dott. RENATO STRADELLA Dott. ALESSANDRA VASCONI Dott. WALTER VILARDI Of counsel Dott. LUCA GAUDINO 10123 TORINO Via Andrea Doria, 15 Tel. 011 8126767 r.a. Fax 011 8122300 C.F. e P.IVA: 04762040014 sito: www.studioboidi.it e-mail: info@studioboidi.it Torino, lì 12 dicembre 2014 CIRCOLARE N. 14/2014 OGGETTO: Acconto Iva per il 2014 Acconto Anche per il corrente anno 2014, a sensi dell art. 6 della L. 29/12/1990 n. 405, occorre procedere al versamento dell acconto IVA. Il termine per effettuare il versamento è il 29 dicembre, in quanto il 27 dicembre cade di sabato. Sono esclusi dall obbligo di versamento: coloro che risultavano a credito nella liquidazione del mese di dicembre 2013 o nel quarto trimestre 2013; i contribuenti che hanno cessato l attività nell anno 2014 senza che siano dovuti i versamenti IVA per il mese di dicembre o per il IV trimestre; coloro che hanno iniziato l attività nel corso dell anno 2014; coloro che, applicando il metodo previsionale, ritengono di chiudere a credito la liquidazione di dicembre o del 4 trimestre; le società estinte per fusione o incorporazione entro il 30/11/2014 (se mensili) o entro il 30/09/2014 (se trimestrali); S Y N E R G I A C O N S U L T I N G G R O U P A L L E A N Z A P R O F E S S I O N A L E www.synergiaconsulting.it 20121 Milano Via Monte di Pietà 21 e-mail info@synergiaconsulting.it STUDIO BERNARDI & ASSOCIATI Milano STUDIO BOIDI & PARTNERS Torino STUDIO BORTOLOMIOL Treviso STUDIO CAPRA & ASSOCIATI Verona STUDIO CASTELLENGO Alba STUDIO FAZZINI & PARTNERS Firenze STUDIO FIORENTINO ASSOCIATI Napoli STUDIO GAROZZO Catania STUDIO HOLZMILLER & PARTNERS Milano STUDIO MANCINELLI Ancona STUDIO COMMERCIALISTI MODENA ROSSINI ORIENTI BARALDI & PARTNERS Modena STUDIO MTEA Roma STUDIO PALEA Torino Milano STUDIO PIANA ILLUZZI QUEIROLO TRABATTONI Genova STUDIO SERANTONI E ASSOCIATI Bologna

i contribuenti che, nel 2014, hanno effettuato soltanto operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell'imposta; i soggetti che usufruiscono del regime agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali anche nel primo anno di fuoriuscita dal regime per decorrenza del triennio o per superamento dei limiti previsti per i ricavi ed i compensi; i contribuenti che adottano il regime dei minimi ; contribuenti colpiti da calamità naturali per i quali sussista un apposito provvedimento di sospensione dei versamenti; società e associazioni sportive dilettantistiche e associazioni in genere che che applicano il regime forfettario di cui alla L. 398/1991; raccoglitori e rivenditori di rottami, cascami, carta da macero, vetri e simili, esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento del tributo; enti pubblici territoriali che esercitano attività rilevanti ai fini Iva (come i Comuni che gestiscono l erogazione di acqua, gas, energia elettrica e vapore); contribuenti in regime agricolo esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento del tributo ex art. 34 DPR 633/1972. Qualora l importo da versare risulti inferiore a 103,29 non deve essere effettuato alcun versamento in acconto. Per i contribuenti trimestrali non è dovuta la maggiorazione dell 1% a titolo di interessi. Esistono tre differenti modalità di calcolo dell acconto qui di seguito illustrate. A) Metodo storico La misura dell acconto è pari all 88% del versamento dovuto relativamente al mese di dicembre (ovvero all ultimo trimestre, per i contribuenti che usufruiscono della liquidazione trimestrale) del 2013 (sempre al lordo dell acconto dell anno precedente). Qualora nel corso del 2014 sia mutata la cadenza delle liquidazioni, la determinazione dell acconto da versare avviene come segue: per i contribuenti mensili che sono diventati trimestrali, la base di determinazione è costituita dall ammontare dei versamenti effettuati negli ultimi tre mesi dell anno 2013 (al lordo dell acconto IVA precedente); per i contribuenti che da trimestrali sono passati alla liquidazione con cadenza mensile, l importo

da assumere è pari ad un terzo dell imposta versata in sede di dichiarazione per l anno 2013 (al lordo dell acconto IVA precedente). B) Metodo previsionale È possibile assumere come riferimento il debito d imposta che si prevede risulterà dalla liquidazione del mese di dicembre 2014 (o del IV trimestre 2014), senza ulteriori calcoli. Si procede, dunque, al versamento dell 88% di tale importo. Tale metodo, che può risultare conveniente in caso di rilevanti acquisti effettuati nell ultimo mese (o trimestre dell anno), espone al rischio di applicazione delle sanzioni nel caso in cui l acconto versato risulti inferiore all 88% dell imposta definitivamente liquidata. C) Metodo reale o delle operazioni effettuate L importo da versare deve essere determinato sulla base di una liquidazione straordinaria che tiene conto: dell imposta relativa alle operazioni fatturate nel periodo 1 20 dicembre o 1 ottobre 20 dicembre per i contribuenti trimestrali; dell imposta relativa alle operazioni effettuate nel medesimo periodo anche se non ancora fatturate (ad esempio, cessioni di beni con documento di trasporto, per le quali ci si avvale della fatturazione differita); dell imposta relativa alle fatture passive, registrate nel medesimo periodo. L importo risultante da tale liquidazione deve essere assunto al 100% e, quindi, versato per intero, e non nella misura dell 88% come avviene negli altri due metodi. Liquidazione di gruppo In questo particolare regime la società controllante deve versare l acconto per tutte le società del gruppo. Tenendo conto del sistema di trasferimenti posto alla base della procedura di compensazione, al fine di consentire la determinazione dell'importo da versare a titolo di acconto da parte della controllante, tutte le società (a regime mensile) partecipanti alla liquidazione di gruppo trasferiranno in tempo utile alla società controllante le risultanze presunte delle liquidazioni periodiche relative al mese di dicembre dell'anno in corso (debito o credito).

La società controllante determinerà quindi il dato previsionale di gruppo, riassumendo algebricamente le risultanze di gruppo delle liquidazioni mensili, compensando in tal modo le risultanze a debito con quelle a credito. Confronterà poi il dato così ottenuto con il corrispondente dato storico di gruppo, ricavabile dal registro delle liquidazioni di gruppo, con il medesimo procedimento sopra indicato e verserà l'acconto - per tutte le società del gruppo - nella misura prescritta, calcolata su uno dei due dati sopra indicati. In caso di variazione della composizione del gruppo durante l anno e, comunque, prima del 29 dicembre, non si dovrà tener conto dei dati relativi alle società uscite, le quali verseranno l acconto in via autonoma. Si dovrà invece estendere il calcolo alla o alle società che avessero aderito al gruppo nell anno corrente. Pertanto, le società controllate partecipanti solo nell'anno in corso alla liquidazione di gruppo trasferiranno alla società controllante, oltre alle risultanze presunte relative all'anno in corso, quelle riferibili, per ciascuna di esse, all'anno precedente (versamenti effettuati o crediti d'imposta computati in detrazione, ovvero debiti o crediti trasferiti) tenendo conto dei necessari correttivi qualora i volumi d'affari siano variati rispetto all'anno precedente. La società controllante determinerà quindi, con le cennate risultanze, il dato storico riferibile al gruppo, sempre tenendo conto degli effetti compensativi previsti dalla particolare procedura. E' opportuno evidenziare infine che ricade sotto la responsabilità di ogni società controllata l'onere di trasmettere con la massima precisione e completezza i dati riferibili ad ognuna di esse per la determinazione dell'acconto di gruppo, così come avviene per i dati relativi alle liquidazioni periodiche; e ciò, in particolare, per quanto concerne l'adeguamento a seguito della variazione del proprio volume d'affari, nonchè per qualsiasi situazione soggettiva possa aver influito sui dati da trasmettere. Modalità di pagamento. Per il versamento, da effettuare mediante Mod. F24 con modalità telematica, devono essere utilizzati i seguenti codici tributo: 6013 per il versamento da parte dei soggetti con liquidazione mensile; 6035 per i contribuenti trimestrali. I contribuenti titolari di crediti compensabili possono utilizzarli per versare l acconto IVA con le modalità richieste per la compensazione dei diversi crediti tributari.

Il pagamento dell acconto non può essere rateizzato. Sanzioni L omesso o insufficiente versamento determina l applicabilità di una sanzione pari al 30% dell imposta non versata o versata in meno. Tuttavia, sempreché la violazione non sia stata già constatata e non siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche, la sanzione è ridotta: al 0,2% al giorno se la regolarizzazione avviene entro 15 giorni dalla sua commissione; al 3% se la regolarizzazione avviene entro 30 giorni dalla sua commissione; al 3,75% se la regolarizzazione avviene oltre i 30 giorni ma entro il termine di presentazione della dichiarazione. Negli stessi termini occorre pagare anche gli interessi giornalieri al tasso del 2,5% annuo. Infine, per completezza di trattazione, si rammenta che il termine per il versamento dell acconto Iva, rappresenta una data «spartiacque» ai fini del rispetto di una norma penale, in ordine agli omessi versamenti. Infatti, la data del 27 dicembre (come detto quest anno spostata al 29.12.2014 in quanto cade di sabato) contraddistingue il momento oltre il quale l omesso versamento dell imposta risultante dalla dichiarazione annuale dell anno precedente (periodo di imposta 2013), se l importo è superiore a 50.000 euro, costituisce violazione che assume rilevanza penale. L art. 10-bis, D.Lgs. 74/2000 (che regola la materia del mancato versamento di ritenute certificate) si applica negli stessi limiti (50.000 euro), «anche a chiunque non versa l'imposta sul valore aggiunto, dovuta in base alla dichiarazione annuale, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo». Sotto il profilo temporale, il reato si perfeziona quando il mancato versamento dell Iva risultante dalla dichiarazione annuale avviene «entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo», come letteralmente previsto dalla norma in esame. In sostanza, la violazione penale (cioè il reato) si perfeziona se, alla data del 29.12.2014, non risulta versato un ammontare di Iva relativa all anno 2013, superiore all importo limite di 50.000 euro (l innalzamento della soglia di punibilità a più di 150.000 euro per ciascun periodo d imposta è attualmente in discussione nella bozza di decreto sull abuso del diritto). Infatti, con lo scopo di contrastare l evasione dell Iva derivante da mancato versamento

dell imposta, l art. 35, co. 7, D.L. 223/2006 ha introdotto nel D.Lgs. 74/2000 gli artt. 10-ter e 10- quater, che prevedono le fattispecie di reato. Il contribuente che omette di versare l Iva risultante dalla dichiarazione annuale entro il termine per il versamento dell acconto relativo al periodo d imposta successivo è punito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni. La norma opera qualora l Iva non versata nell anno risulti superiore a 50.000 euro. Per la consumazione del reato non è sufficiente un qualsiasi ritardo nel versamento rispetto alle scadenze previste, ma occorre che l omissione del versamento dell imposta dovuta in base alla dichiarazione si protragga fino al 27 dicembre dell anno successivo al periodo d imposta di riferimento. Ne consegue che il reato si perfeziona quando il contribuente, ad esempio, non versa, entro il termine di versamento dell acconto Iva (quest anno 29.12.2014), il debito Iva risultante dalla dichiarazione relativa all anno 2013. La stessa sanzione si applica per l omesso versamento delle somme dovute, utilizzando in compensazione crediti non spettanti o inesistenti (cfr. art. 10-quater, D.Lgs. 74/2000). Il debito si perfeziona nel momento in cui viene operata la compensazione per un importo superiore a 50.000 euro, con riferimento al singolo periodo d imposta. Restiamo a Vs. disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e Vi porgiamo con l occasione i migliori saluti. STUDIO BOIDI & PARTNERS Il presente documento non costituisce parere professionale, ma ha solo scopo informativo