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1 FULVIO ROSINA DANIELA ROSINA ANTONIO ROSINA GIOVANNI TRAVERSO MAURIZIO CIVARDI FRANCESCO PITTIGLIO SIMONETTA MANFREDINI STEFANO LUPINI MASSIMO SCOTTON MARCO SANGUINETI SIMONE PAZZAGLIA PAOLA BROVERO ELISA ROGGERO CARLO DEGL INNOCENTI LUCIA TACCHINO ADOLFO RONCO VANESSA DI BARBARO FIORELLA CARLOMAGNO CLARA GRIGNASCHI EMANUELA PARINI FRAQNCESCO ISOTTA Consulente esterno: FRANCESCO MATTARELLI Avvocato Dottore commercialista iniziale A TUTTI I CLIENTI L O R O S E D I Genova, 19 dicembre 2013 Circolare n. 24/2013 Oggetto: ACCONTO IVA 2013 Il versamento dell acconto IVA relativo al 2013 deve essere effettuato entro il Con la presente circolare intendiamo riepilogare le modalità di versamento dell acconto. Ambito soggettivo In linea generale, l obbligo di versamento dell acconto IVA ricade in capo a tutti i soggetti passivi IVA, obbligati alla liquidazione periodica del tributo. Vi sono, tuttavia, alcune ipotesi di esonero dall obbligo di versamento dell acconto da parte dei seguenti soggetti passivi: coloro che devono versare un acconto inferiore a 103,29 euro; coloro che hanno iniziato l attività nel corso del 2013; 1

2 coloro che hanno cessato l attività nel corso del 2013, ma in ogni caso anteriormente all se contribuenti mensili - ovvero all se contribuenti trimestrali; i contribuenti mensili che, nel mese di dicembre 2012, hanno evidenziato un credito IVA di cui possono o meno aver richiesto il rimborso; i contribuenti trimestrali se, dalla liquidazione relativa al quarto trimestre del 2012 (per i trimestrali per natura ), ovvero dalla dichiarazione relativa al 2012 (per i trimestrali per opzione ), risultava un credito IVA; i soggetti che prevedono di chiudere l ultima liquidazione dell anno in corso con un eccedenza detraibile d imposta; i contribuenti trimestrali per opzione che prevedono di evidenziare un credito IVA nella dichiarazione annuale per il 2013; i contribuenti in regime agricolo di esonero ex art. 34 co. 6 del DPR 633/72; i contribuenti che esercitano attività di intrattenimento ex art. 74 co. 6 del DPR 633/72; le società e le associazioni sportive dilettantistiche e le associazioni in genere che applicano il regime forfetario di cui alla L. 398/91; i contribuenti che, nel periodo d imposta 2012, hanno usufruito del regime agevolativo delle nuove attività produttive (art. 13 della L. 388/2000); i contribuenti minimi (di cui all art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011); i contribuenti che fruiscono del regime degli ex contribuenti minimi (art. 27 co. 3-5 del DL 98/2011); i contribuenti che hanno effettuato esclusivamente operazioni esenti o non imponibili ai fini IVA. Metodi di determinazione dell acconto Il contribuente tenuto al versamento dell acconto ha a disposizione tre metodi diversi per la determinazione dello stesso: il metodo storico: costituisce il metodo ordinario e obbliga al versamento di un acconto in misura pari all 88% dell imposta dovuta nell ultimo mese o trimestre dell anno precedente. Nella fattispecie, il riferimento è: alla liquidazione del mese di dicembre 2012, per i soggetti con cadenza mensile; ovvero, alla liquidazione del quarto trimestre 2012, per i soggetti trimestrali speciali, ovvero al saldo 2012, per i trimestrali per opzione; 2

3 il metodo previsionale: con tale metodo, il soggetto passivo deve versare l 88% del debito presunto riferito all ultimo mese o trimestre dell anno in corso (2013), a seconda della periodicità di liquidazione dell imposta; il metodo delle operazioni effettuate fino al 20 dicembre: in tal caso, si deve effettuare una liquidazione straordinaria al 20 dicembre dell anno di riferimento (2013 nella fattispecie), e procedere al versamento dell imposta risultante da tale liquidazione. Occorre - in questo senso - tener presente che al contribuente è sempre concessa la libertà di determinare l acconto adottando il metodo più conveniente o di più semplice adozione, ovvero di non versare nessun importo qualora - in base al metodo adottato - non risulti alcuna somma dovuta. METODO STORICO Il metodo storico è spesso preferibile data l estrema semplicità di calcolo, che non richiede alcun tipo di valutazione da parte del contribuente. Vi forniamo, peraltro, le seguenti precisazioni: la base di calcolo deve far riferimento all IVA dovuta al lordo dell eventuale acconto versato a suo tempo nel mese di dicembre dell anno precedente; nel caso in cui un contribuente riporti un saldo a credito per effetto di un maggiore acconto versato per il periodo precedente, l acconto per il 2013 deve essere commisurato a quanto effettivamente dovuto per il 2012; la maggiorazione dell 1% applicata all IVA dovuta in sede di dichiarazione annuale non va considerata, in quanto rappresenta semplicemente l interesse corrisposto per la dilazione del pagamento degli importi dovuti (risoluzione Agenzia delle Entrate n. 157). Contribuenti trimestrali speciali Vi sono alcune categorie di soggetti passivi per i quali l obbligo di liquidazione del tributo avviene sempre con cadenza trimestrale, indipendentemente dal volume d affari realizzato nell anno precedente (es. autotrasportatori di cose per conto terzi iscritti nell apposito Albo, esercenti impianti di distribuzione del carburante per uso di autotrazione, enti e imprese che prestano servizi al pubblico con caratteri di uniformità, frequenza e diffusione tali da comportare l addebito dei corrispettivi per periodi superiori al mese). 3

4 Oltre ai suddetti soggetti, si segnala che i gestori dei servizi di telecomunicazione (individuati con DM 366/2000) e le aziende che somministrano servizi pubblici (individuate con DM 370/2000), in presenza di particolari condizioni, possono versare l acconto IVA con modalità particolari. Per accedere a tale possibilità, i suddetti soggetti devono aver versato nell anno solare precedente un ammontare di IVA per un importo superiore a ,00 di euro, nel qual caso sono soggetti al versamento dell acconto IVA in misura pari al 97% della media dei versamenti eseguiti per i primi tre trimestri dell anno in corso (art. 1 della Legge 311/2004). Per determinare la base di calcolo dell acconto, variabile di anno in anno, è necessario che tali soggetti verifichino l ammontare dell imposta versata nell anno solare precedente. A tale proposito, la circolare dell Agenzia delle Entrate del n. 54, segnala gli aspetti dei quali è necessario tenere conto per individuare il limite di euro ,00. Come osservato nella risoluzione dell Agenzia delle Entrate n. 144, la speciale metodologia di calcolo dell acconto prevista per tali soggetti, sia in ordine alla base di calcolo, sia alla misura dello stesso, esclude la possibilità che si possa conteggiare l acconto sommando algebricamente le risultanze delle distinte liquidazioni periodiche relative alle diverse attività esercitate. Pertanto, nonostante il versamento dell acconto sia unitario, l obbligo deve essere adempiuto tenendo conto dei diversi criteri di determinazione del suo ammontare previsti per ciascuna attività esercitata, ferma restando, in ogni caso, la facoltà, per il contribuente, di determinare l acconto per tutte le attività esercitate secondo il metodo c.d. effettivo (di cui all art. 6 co. 3-bis della L. 405/90). METODO PREVISIONALE Analogamente a quanto previsto in materia di determinazione dell acconto ai fini delle imposte dirette, il contribuente può calcolare in via presuntiva l imposta dovuta per l ultimo periodo (mese o trimestre) del 2013, e versare di conseguenza l 88% di tale importo. Il rischio che scaturisce dall applicazione del metodo in esame è quello di applicazione delle sanzioni per versamento insufficiente, qualora la liquidazione definitiva evidenzi un saldo a debito eccedente rispetto alla previsione. 4

5 METODO ANALITICO (o delle operazioni effettuate) Il terzo metodo consentito, quello delle operazioni effettuate al 20 dicembre, è alternativo ai metodi visti in precedenza. Si tratta di un metodo più oneroso in termini di complessità, tuttavia consente di non esporre il contribuente al rischio di sanzioni nel caso di versamento insufficiente a seguito della liquidazione definitiva dell imposta. In questo caso, infatti, il contribuente calcola l importo dovuto prendendo come riferimento una liquidazione parziale e straordinaria, in base alla quale vengono considerate: le operazioni attive effettive effettuate fino alla data del 20 dicembre dell anno di riferimento (ancorché non siano state emesse le relative fatture di vendita); le operazioni passive registrate fino alla stessa data. Va considerato, inoltre, l eventuale riporto del saldo a credito relativo al periodo precedente (o del debito non superiore a 25,82 euro). Il contribuente, considerati questi importi, provvederà al versamento dell intero importo determinato secondo le regole sopra descritte. Casi particolari Delineati i metodi di calcolo dell acconto, è bene dedicare qualche considerazione in merito ad alcune fattispecie particolari, nelle quali il metodo di calcolo adottato deve tener conto della situazione in cui si trova il contribuente (C.M n. 52/E). Contribuenti con contabilità separata Qualora il contribuente abbia optato per la tenuta della contabilità separata ai sensi dell art. 36 del DPR 633/72, il versamento dell acconto avviene in maniera cumulativa per tutte le attività, previa determinazione di un unico volume d affari. Secondo la C.M. 52/E/91, tale unicità prescinde dalla possibilità che, per le differenti attività, vi siano diversi termini di liquidazione. Infatti, ai fini dell adempimento in oggetto, è previsto un unico termine di versamento, con la conseguenza che il versamento stesso deve riferirsi a tutte le attività gestite con contabilità separata. Di conseguenza, i contribuenti con attività separate devono precedere come segue: 5

6 determinazione del dato storico : si sommano algebricamente le risultanze dell ultima liquidazione periodica dell anno precedente (per le attività mensili e per quelle trimestrali speciali di cui all art. 74 co. 4 del DPR 633/72) e del quarto trimestre dell anno precedente (per le attività trimestrali per opzione ), tenendo conto dei correttivi da apportare alle suddette risultanze nell ipotesi che, nell anno di riferimento, si siano verificate variazioni nei volumi d affari delle attività gestite separatamente rispetto all anno precedente; determinazione del dato previsionale : si procede come nel caso precedente, ma con riferimento alle risultanze previste per l anno in corso. Operazioni straordinarie e trasformazioni sostanziali soggettive La regola generale contenuta nelle istruzioni ministeriali della dichiarazione annuale prevede che si verifichi una situazione di continuità tra dante causa e avente causa. Il soggetto risultante dalle operazioni straordinarie o dalle altre modifiche sostanziali soggettive è quindi tenuto al versamento dell acconto sulla base della situazione esistente in capo al soggetto dante causa. Più in particolare, la C.M. 52/E/91 ha chiarito che: in relazione a soggetti estinti (società fuse/incorporate) entro il 30 novembre (mensili) o entro il 30 settembre (trimestrali) non è dovuto il versamento di acconti; in relazione a soggetti estinti nel periodo successivo alle date di cui al punto precedente, ma entro il 27 dicembre, la società risultante dall operazione deve usare come dato storico l ammontare delle risultanze delle società fuse (con riferimento all ultima liquidazione dell anno precedente) e, quale dato previsionale, l importo delle risultanze relative a ciascuna di esse (per le operazioni fino alla data in cui ha effetto la fusione); per il caso particolare in cui la fusione abbia effetto nei giorni dal 28 al 31 dicembre, ogni soggetto (dante causa ed avente causa) deve autonomamente provvedere al versamento dell acconto nei termini di legge (anche se le liquidazioni definitive verranno effettuate dalla società risultante dalla fusione o dall incorporante). IVA di Gruppo Le società (controllanti e controllate) che si avvalgono della particolare modalità di versamento di cui all art. 73 del DPR 633/72 fanno riferimento al principio secondo il 6

7 quale tutti i versamenti richiesti devono essere eseguiti da un unico soggetto (società controllante). Ai fini del versamento dell acconto IVA è importante precisare che: qualora non siano intervenute modifiche nella composizione del Gruppo, l acconto deve essere versato dalla controllante in forma cumulativa per sé e per conto del Gruppo; in caso contrario, le società che cessano di far parte del Gruppo determinano l acconto in base ai propri dati, che non saranno perciò considerati nella liquidazione determinata dalla controllante. Versamento dell acconto Il versamento dell acconto con il modello F24 avviene secondo le seguenti modalità: Contribuente Periodo Codice tributo sezione Erario Note Trimestrale Possibilità di compensazione con altri crediti. Non sono dovuti interessi Mensile Possibilità di compensazione con altri crediti Si ricorda che: il contribuente con cadenza di liquidazione trimestrale per opzione non deve versare la maggiorazione dell 1%; non è possibile rateizzare il versamento dell acconto, ferma restando la possibilità di compensazione con eventuali crediti d imposta o contributivi, seguendo le ordinarie regole previste dall art. 17 del DLgs. 241/97. Sanzioni e ravvedimento Nei casi di versamento omesso, tardivo o insufficiente, la sanzione applicabile è determinata in misura del 30%, ai sensi dell art. 13 co. 1 del DLgs. 471/97. Il contribuente può tuttavia regolarizzare la propria posizione mediante l istituto del ravvedimento operoso (di cui all art. 13 del DLgs. 472/97). Ai sensi dell art. 13 del DLgs. 471/97, in caso di tardivo versamento con ritardo non superiore ai quindici giorni, le sanzioni sono ridotte per un importo pari ad un quindicesimo per giorno di ritardo. Questo beneficio si cumula con le riduzioni previste per il ravvedimento operoso. 7

8 In pratica, per i versamenti tardivi che avvengono nei 14 giorni successivi alla scadenza di legge: le sanzioni ordinarie variano, a seconda dei giorni di ritardo, dal 2% per un giorno di ritardo (1/15 del 30%) al 28% per 14 giorni di ritardo (14/15 del 30%); se entro i suddetti 14 giorni si effettua il ravvedimento operoso, tali sanzioni sono ulteriormente ridotte ad un decimo, diventando quindi dello 0,2% per un giorno di ritardo (1/15 del 30% : 10) e del 2,8% per 14 giorni di ritardo (14/15 del 30% : 10). Dal quindicesimo giorno, il ravvedimento operoso implica il versamento della sanzione ridotta nella misura di: 1/10 del minimo, se la regolarizzazione avviene entro 30 giorni dalla data in cui la violazione è stata commessa (c.d. ravvedimento breve ). In tal caso, quindi, oltre all imposta, si deve versare la sanzione ridotta del 3%, oltre agli interessi al tasso legale, con maturazione giorno per giorno, mediante il modello F24; 1/8 del minimo, se la regolarizzazione avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al 2013 (c.d. ravvedimento lungo ). In tal caso, quindi, oltre all imposta, si deve versare la sanzione del 3,75%, nonché gli interessi al tasso legale, maturati giorno per giorno. Il versamento avviene sempre a mezzo del modello F24. Interessi legali La misura degli interessi legali è pari: al 2,5% annuo, fino al (DM ); al 1% annuo, a decorrere dall (DM ) - come riferitovi con ns. circolare n. 23 del Codici tributo I codici tributo da utilizzare per il ravvedimento operoso sono i seguenti: 8904 : per la sanzione; 1991 : per gli interessi legali (risoluzione Agenzia delle Entrate n. 109). *** Cordiali saluti. Studio Rosina e Associati 8

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