REGIONE PIEMONTE LEGGE REGIONALE 21 MARZO 1984, N. 18. Legge generale in materia di opere e lavori pubblici.

Documenti analoghi
IL RESPONSABILE DELL AREA

COMUNE DI REGGIO NELL EMILIA COMPETITIVITA' E INNOVAZIONE SOCIALE POLITICHE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE

INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DI NUOVE IMPRESE E DI INNOVAZIONE DELL IMPRENDITORIA FEMMINILE

REGIONE MARCHE LEGGE REGIONALE DEL18 APRILE 1979, N. 17. Legge dei lavori pubblici della Regione Marche.

DECRETO DEL DIRETTORE

COMUNE DI POMEZIA Città metropolitana di Roma Capitale

Decreto Ministeriale 22 ottobre 2012 n. 297 Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 novembre 2012 n. 273

REGIONE UMBRIA LEGGE REGIONALE DEL 20 MAGGIO 1986 N. 19. Disciplina per la programmazione e l' esecuzione delle opere pubbliche.

Fondo 5 Euro/tonnellata premiata Programma per l erogazione di contributi per il potenziamento e l adeguamento dei Centri di Raccolta dei RAEE

RIPARTIZIONE LEGALE, ATTI NEGOZIALI ED ISTITUZIONALI UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI

Città di Pinerolo Provincia di Torino

Servizio Presidenza, Cultura e scuola per la pace Presidenza - U.O.S. Attività e beni culturali

COMUNE DI BOTTICINO PROVINCIA DI BRESCIA

Il nuovo Regolamento per la Formazione Professionale Continua

n. 043 del 08/02/2016

PROVINCIA DI PRATO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL AREA: Area Istruzione, Formazione e Lavoro. Servizio Formazione

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA U.O. GOVERNANCE E ISTITUZIONI nr. 980 del 5/6/2012

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL PIEMONTE, LIGURIA E VALLE D'AOSTA

Accordo di base. tra il Comune di. Agenzia per l Energia Alto Adige - CasaClima. relativamente alla partecipazione al

ATO TOSCANA CENTRO AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA A REVISORE DEI CONTI PER ILTRIENNIO 2008/2011.

COMUNE DI VERBANIA. PROVINCIA DEL V.C.O VERBANIA Tel. 0323/5421 Fax 0323/557197

CONSULTA PROVINCIALE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE

ATTO. REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale Dipartimen t o Agric o lt u ra, Sport, Tu rism o e Cult u ra Politiche Agricole e della Pesca - Settore

Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

ritenuto necessario, al fine di consentire, in analogia con il sistema scolastico, il regolare avvio delle attività:

COMUNE DI VIGGIANO PROVINCIA DI POTENZA AREA: AREA F SPORTELLO SVILUPPO

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE. 290 / 2016 del 28/10/2016

Regolamento relativo alle commissioni incaricate dell espletamento delle gare per l esecuzione dei lavori, servizi, forniture e dei connessi collaudi.

DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO TECNICO COMUNALE. Settore LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE

(Schema di decreto del Presidente della Repubblica n. 289)

REGIONE TOSCANA AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE. N. 657 del 22/06/2016

PROVINCIA DI UDINE. Determinazione

Circolare del 27 ottobre Circolare n : 34/2017. Oggetto: Voucher digitalizzazione PMI

COMUNE DI POGGIO TORRIANA Provincia di Rimini

INIZIATIVE A SOSTEGNO DELL ACCESSO AL CREDITO DELLE PMI CASERTANE PER L ANNO 2011 (D.G. n. 93/2011) B A N D O

PROCEDURA REPORT ATTIVITA PERSONALE TECNICO E AMMINISTRATIVO E DI POLIZIA LOCALE

COMUNE DI NOVARA. IL CONSIGLIO COMUNALE Su proposta della Giunta Comunale

SILUS Procedura aperta per l affidamento del Progetto SILUS - Sistema Informativo dei Laboratori Unici della Sardegna

Provincia di Biella UFFICIO TECNICO

ATTO LA GIUNTA REGIONALE. - la Legge 8 0ttobre 2010 n.170 Nuove norme in materia di Disturbi Specifici di Apprendimento in ambito scolastico ;

CITTA DI MANFREDONIA Provincia di Foggia

OGGETTO: Atto di indirizzo e norme organizzative e procedurali per l assunzione delle spese in economia.

PROVINCIA DI CROTONE - Assessorato Politiche Sociali e Immigrazione -

Il Commissario Unico delegato del Governo per Expo Milano 2015

Settore Risorse economiche, finanziarie e patrimoniali. P. O. ECONOMATO-PROVVEDITORATO ********* DETERMINAZIONE

Deliberazione della Giunta Comunitaria

DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO TECNICO COMUNALE. Settore LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE

REGIONE EMILIA-ROMAGNA Atti amministrativi

Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana

RELAZIONE ILLUSTRATIVA BUDGET ECONOMICO 2015 ITALIA LAVORO S.P.A.

SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO

Fondazione Patrimonio Comune. Le più rilevanti novità normative. sul tema delle PPP e della valorizzazione e. dismissione degli immobili pubblici

REGIONE SICILIA LEGGE REGIONALE 21 AGOSTO 2007 N.20

DIREZIONE CENTRALE RAGIONERIA E FINANZE Ufficio del Dirigente Generale

DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO TECNICO COMUNALE. Settore LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE

Convenzione fra il Comune di Fossa (AQ) ed Infratel Italia S.p.A.

SERVIZIO AUTONOMO RISORSE UMANE E FORMAZIONE PO PROGETTI SPECIALI PART TIME E ATTIVITA EXTRALAVORATIVE REG. DET. DIR. N.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Comune di Chamois Commune de Chamois

COMUNE DI FERENTILLO Provincia di Terni

Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana

REGIONE EMILIA-ROMAGNA Atti amministrativi

DETERMINAZIONE. Estensore GARDI PIERLUIGI. Responsabile del procedimento GARDI PIERLUIGI. Responsabile dell' Area F. TOSINI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Guida pratica al diritto d accesso

Comune di Siena SERVIZIO COMUNICAZIONE SERVIZIO COMUNICAZIONE

D.G. Sanità Comunicato regionale 16 agosto n. 90

Notizie Lavoro Flash. Notiziario quindicinale a cura dell Ufficio Politiche Contrattuali e del Lavoro. Protocollo n. 467.

COMUNE DI REGGIO NELL EMILIA SERVIZI ALLA CITTA' EDILIZIA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

COMUNE DI POMPIANO AREA AMMINISTRATIVA - AFFARI GENERALI DETERMINAZIONE N. 11/2013

Progetti Vita Indipendente (Pro.Vi.) - II Annualita` Liquidazione Spese Alla Sig.ra...OMISSIS... Codice Pratica KPOX840. IL RESPONSABILE AMBITO

ASSESSORADU DE S AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE ASSESSORATO DELL AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

GESTIONE DELLA VERIFICA E VALIDAZIONE DEI PROGETTI REDAZIONE, VERIFICA, APPROVAZIONE STATO DELLE REVISIONI

ANNO 2014 BANDO PER CONTRIBUTI AD INIZIATIVE PROMOZIONALI E FORMATIVE PER LA PESCA SPORTIVA E LA VIGILANZA ITTICA

CITTÀ DI CONVERSANO Provincia di Bari

su proposta dell Assessore incaricato del Settore Protezione Civile ed Emergenze DELIBERA

Città di Rivoli Corso Francia Rivoli (To) Tel P.IVA TRIBUTI E CATASTO TARSU

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE. 363 / 2016 del 30/12/2016

DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO TECNICO COMUNALE. Settore LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE

Premesso che. 4. che un ulteriore trasferimento ad altro fondo sia autorizzato solo alle medesime condizioni di cui ai punti precedenti;

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI PER L ASSEGNAZIONE DI N.1 LICENZA PER IL SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE.

Settore Socio-Culturale servizi manifestazioni culturali, Turismo e Sport DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA

domanda ENTI Vs.08 Raccomandata A.R.

ALLEGATO B ASSESSORATO ISTRUZIONE ED EDILIZIA SCOLASTICA

Norma Q.1.3. Nomina, accettazione e cumulo degli incarichi

COMUNE DI PULA PROVINCIA DI CAGLIARI. Settore Servizi alle imprese e turismo DETERMINAZIONE N. 743 DEL 10/08/2015

BANDO 2011 CONCORSO SPESE E BORSE DI STUDIO UNIVERSITARIE

LEGGE REGIONALE 13 OTTOBRE 1998, n. 29 BIDDAS 2008

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI LODI

Provvedimento. Beneficiari

Allegato G Dichiarazione aiuti De Minimis. Avviso Pubblico START AND GO. Asse III Competitività Azione 3A PACCHETTO AGEVOLATIVO CREOPPORTUNITÀ

QUALIFICA DIRIGENZIALE,

COMUNE DI ARGELATO PROVINCIA DI BOLOGNA CONTRATTO PER LO SVOLGIMENTO DEI COMPITI DI MEDICO COMPETENTE

Determinazione dirigenziale

Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica

COMUNE DI BAGNACAVALLO (Provincia di Ravenna)

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI PERO E L ASSOCIAZIONE FOTOCLUB 82 PERO ANNO RICHIAMATI

Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana

PROVINCIA DI PISTOIA 2^ AREA Servizi Economico Finanziari Servizio Personale- Servizi Scolastici DETERMINAZIONE N 47 DEL

Transcript:

REGIONE PIEMONTE LEGGE REGIONALE 21 MARZO 1984, N. 18 Legge generale in materia di pere e lavri pubblici. (Pubblicata nel B.U.R. Piemnte 28 marz 1984, n. 13) [Ultima mdifica L.R. 2 febbrai 2000, n. 12] TITO LO I - DISPOSIZIO NI GENERALI Art. 1. (Obiettivi) 1. Cn la presente legge la Regine disciplina e crdina la prgrammazine delle iniziative in materia di pere e lavri pubblici e di interesse pubblic, ai fini di un equilibrat svilupp del territri e detta nrme intese a razinalizzare e a snellire le prcedure e le mdalità di intervent nel settre. Art. 2. (Ambit di intervent) 1. Le nrme della presente legge si applican alle pere e ai lavri pubblici e di interesse pubblic che si realizzan sul territri reginale, cn senza intervent finanziari della Regine, ad esclusine degli interventi di cmpetenza dell Stat. 2. La Regine può prmuvere tutti gli interventi necessari all'acquisizine, alla realizzazine e all'efficienza funzinale delle pere, in cerenza cn gli biettivi del Pian reginale di svilupp e del Prgramma pluriennale di attività e di spesa, di cui alla legge reginale 19 agst 1977, n. 43, ed in cnfrmità alle dispsizini della legge reginale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive mdificazini ed integrazini. Art. 3. (Sggetti attuatri) 1. I sggetti attuatri degli interventi di cui alla presente legge, sn: - la Regine, nei limiti previsti dall'articl 9; - gli Enti lcali territriali; - gli Enti pubblici peranti nel territri reginale, ivi cmpresi i Cnsrzi pubblici e le Cmunità Mntane; - le Scietà pubbliche e a partecipazine pubblica istituzinalmente prepste alla realizzazine di pere e lavri pubblici e di interesse pubblic. 2. I prgrammi degli interventi di cmpetenza reginale sn crdinati, anche mediante appsite cnvenzini, cn quelli di cmpetenza dell Stat e degli Enti Lcali territriali, ai sensi dell'articl 11 del D. P. R. 24 lugli 1977, n. 616. TITO LO II PROGRAMMAZIO NE (Titl abrgat dall'art. 27 della l. r. 43/1994) Art. 4 (Prcedure di prgrammazine) (Articl abrgat dall'art. 27 della l. r. 43/1994) Art. 5 (Pian pluriennale delle pere e dei lavri pubblici) (Articl abrgat dall'art. 27 della l. r. 43/1994) Art. 6 (Prgrammi di intervent annuali e pluriennali) (Articl abrgat dall'art. 27 della l. r. 43/1994) Art. 7 (Criteri per la frmazine del Pian pluriennale delle pere e dei lavri pubblici e dei Prgrammi di intervent annuali e pluriennali) (Articl abrgat dall'art. 27 della l. r. 43/1994) Art. 8. (Attività di prmzine per la predispsizine dei Piani e dei Prgrammi d'intervent) (Articl abrgat dall'art. 27 della l. r. 43/1994) Art. 9. (Mdalità di intervent) TITO LO III - OPERATIVITÀ 1

1. Gli interventi di cui alla presente legge pssn essere realizzati direttamente dalla Regine dai sggetti di cui al precedente articl 3. 2. La Regine può intervenire direttamente per le pere di interesse interreginale e reginale, rilevanti ai fini dell'attuazine degli biettivi del Pian Reginale di Svilupp. 3. La Regine, su richiesta specifica dei Cmuni, può anche intervenire direttamente nei casi di smma urgenza di prnt intervent. 4. In tali casi la Regine prvvede avvalendsi preferenzialmente delle prprie strutture vver degli Enti strumentali reginali. 5. La Regine, per l'attuazine degli interventi, può frnire ai sggetti di cui al precedente articl 3 i cncrsi finanziari ed rganizzativi di cui ai successivi articli. Art. 10. (Interventi finanziari) 1. La Regine cncede cntributi in capitale, cntributi cstanti in annualità e presta garanzie fidejussrie, fin al 100% dei csti di realizzazine delle pere. 2. Nel Pian pluriennale di intervent e nei Prgrammi annuali, di cui ai precedenti articli 5 e 6, sn determinati la misura ed il tip di cncrs, nnché le mdalità e le cndizini di ammissine e di ergazine delle agevlazini reginali. Art. 11. (Cntributi in capitale) 1. I cntributi in cnt capitale pssn essere ergati, fin alla cstituzine di un fnd di rtazine da istituirsi cn appsita legge nella misura del 30% del cntribut cncess alla stipula del cntratt dei lavri da parte degli Enti equivalente dichiarazine nel cas di esecuzine in amministrazine diretta un 30% del cntribut previa presentazine dell stat di avanzament emess al raggiungiment del 30% dei lavri in cntratt un ulterire 30% a presentazine dell stat finale, il 10% d il minr imprt necessari a presentazine del certificat di cllaud del certificat di reglare esecuzine, nnché del quadr ecnmic di tutte le spese sstenute per la realizzazine dell'pera. 2. L'ergazine del cntribut in cnt capitale può essere dispsta in una unica sluzine nei casi di acquisizine di immbili e di pere infrastrutturali, cn l'bblig della presentazine di idnea dcumentazine che attesti l'acquisita dispnibilità dei beni stessi. Art. 12. (Fidejussni e cntributi in annualità) 1. La Regine incentiva la realizzazine delle pere inserite nei prgrammi perativi cmunali e da finanziarsi attravers l'accensine di mutu, cn: a) prestazini di garanzie fidejussrie ai sggetti di cui al precedente articl 3, beneficiari e nn del cntribut reginale, carenti di cespiti delegabili di altra idnea garanzia; b) cntributi in annualità fin alla misura e alla durata ccrrenti al ttale ammrtament del mutu, fatti salvi, per il settre edilizi, i limiti psti dalla nrmativa statale. 2. La Regine cncede altresi' cntributi in annualità e presta garanzie fidejussrie a Scietà di intervent Cnsrzi appsitamente cstituiti per la realizzazine di pere e lavri pubblici e di interesse pubblic. 3. La Regine cncede agli Enti di cui all'art. 3 anche cntributi annui per cntratti di lcazine finanziaria (leasing), appsitamente stipulati per la realizzazine di pere previste nei piani e nei prgrammi di cui agli articli 5 e 6 e nei limiti fissati dall'art. 10. Art. 13. (Cntributi suppletivi) 1. La Regine può cncedere cntributi suppletivi per aggiudicazine dei lavri cn aument sul prezz di appalt, lavri imprevisti, danni di frza maggire, tacitazine di riserve, revisine dei prezzi cntrattuali. 2. La Giunta Reginale prevede annualmente, nell'ambit degli appsiti stanziamenti di bilanci, gli imprti necessari per tali maggiri neri. 3. Sull'ammissibilità a cntribut delle maggiri spese decide la Giunta Reginale. Per imprti superiri a 100 milini vver al 50% del cst prgettuale dell'pera é bbligatri il parere del Cmitat Reginale per le Opere Pubbliche. 2

4. In cas di mancat rispett degli adempimenti amministrativi e dei termini cntrattuali, determinati da cmprtamenti d missini da parte dei sggetti attuatri, i cnseguenti maggiri neri di qualsiasi natura restan a caric dei sggetti stessi. Art. 14. (Cncrs rganizzativ) 1. La Regine può frnire la cnsulenza ed anche l'assistenza tecnic-amministrativa in tutte le fasi di realizzazine delle pere e dei lavri di cmpetenza dei sggetti di cui al precedente articl 3, anche in crdinament, mediante appsite cnvenzini, cn le Prvince. 2. La Regine agevla inltre, mediante la cncessine di cntributi: a) la cstituzine il ptenziament di uffici tecnici intercmunali, anche in accrd cn quant dispst dall'articl 75 della legge reginale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive mdifiche ed integrazini; b) il cnvenzinament dei Cmuni singli d assciati e delle Cmunità Mntane cn la Prvincia per l'affidament alla stessa della prgettazine e dell'esecuzine di pere pubbliche di interesse cmunale cmunitari, ai sensi del 1. cmma dell'art. 11 del D. L. 28 febbrai 1983, n. 55 cnvertit in legge 26 aprile 1983, n. 131. Art. 15. (Ammissine ai cntributi) 1. Ai sensi dell'articl 37 bis della legge reginale 56/77 e successive mdificazini, é vinclante, per la cncessine del cntribut, la presentazine da parte del Cmune interessat del Prgramma Operativ delle pere e degli interventi pubblici nel quale é inclus l'intervent per cui si richiede il finanziament, cn riferiment al Pian pluriennale di cui all'articl 5. 2. Per gli altri sggetti di cui all'articl 3, l'ammissine a cntribut avverrà in cnfrmità a leggi e piani di settre secnd le mdalità previste nel reglament di cui al successiv articl 32. 3. Il Prgramma Operativ e i sui aggirnamenti cstituiscn a tutti gli effetti dmanda di cntribut e devn pervenire alla Regine entr e nn ltre il 31 lugli di gi ann. 4. L'apprvazine dei Prgrammi di intervent annuali e pluriennali cstituisce titl per l'ammissine ai cntributi di cui all'articl 10 per le pere e gli interventi in essi previsti. Art. 16. (Adempimenti dei sggetti beneficiari) 1. I sggetti ammessi a cntribut devn rispettare, per l'espletament di tutti gli adempimenti di lr cmpetenza, i termini lr assegnati nei prvvedimenti reginali di ammissine e di cncessine di cntribut. 2. Qualra i sggetti beneficiari di cntribut reginale nn prvvedan entr i termini previsti per i singli adempimenti, la Giunta Reginale li diffida ad adempiere assegnand ad essi un ulterire termine nn superire a 60 girni. 3. Scadut tale termine il cntribut é revcat. Art. 17. (Prcedure per l'aggiudicazine dei lavri) 1. Per le prcedure di aggiudicazine delle pere e dei lavri pubblici si applican le nrme stabilite dalle leggi vigenti. 2. La licitazine privata, ai sensi della legge 2 febbrai 1973, n. 14, e successive mdificazini ed integrazini, cstituisce il metd nrmale di aggiudicazine degli appalti. 3. Gli appalti di pere e lavri pubblici di imprt superire a 1 miliard di lire, vver cn temp utile di realizzazine prgettuale superire a 300 girni, sn aggiudicati in base ai criteri previsti dall'art. 24 della legge 8 agst 1977, n. 584 e successive mdificazini ed integrazini. 4. I lavri, assistiti da intervent finanziari reginale da realizzarsi dai sggetti indicati nell'art. 3 e la cui esecuzine riveste, cmunque, carattere di urgenza, pssn essere affidati a trattativa privata. 5. Il carattere di urgenza é decretat dal Presidente della Giunta Reginale, su richiesta degli Enti interessati, previ parere del respnsabile del Servizi Opere Pubbliche e Difesa del Sul cmpetente per territri del respnsabile del Servizi Tecnic a tutela della pubblica inclumità. In quest cas i lavri devn iniziare entr e nn ltre 60 girni dalla 3

data di dichiarazine di urgenza. In cas cntrari la dichiarazine di urgenza decade e la relativa prcedura diviene nn applicabile. 6. Gli interventi di prnt sccrs necessari a seguit di calamità naturali sn disciplinati dalla legge reginale 29 giugn 1978, n. 38. 7. Pssn, altresi', essere affidati cn le prcedure della trattativa privata i lavri di manutenzine rdinaria e strardinaria di cui ai prgrammi annuali di intervent d'imprt a base d'asta nn maggire di 100 milini. 8. Il ricrs alla trattativa privata da parte dei sggetti di cui all'art. 3, può avvenire anche per l'affidament dei lavri per indagini preliminari sulle pere ggett della presente legge. Art. 18. (Pareri e apprvazine prgetti) 1. I prgetti delle pere di cmpetenza dei sggetti di cui all'articl 3 nn sn sttpsti ad alcun parere tecnic né ad apprvazine da parte degli rgani dell'amministrazine reginale e sn apprvati dai sggetti medesimi, salv quant dispst nei cmmi successivi. 2. Sn sttpsti al parere del Cmitat reginale per le pere pubbliche delle strutture tecniche decentrate della Direzine pere pubbliche cmpetenti per territri i prgetti di pere e lavri di cmpetenza reginale qualra ciò sia richiest nei relativi prgrammi, quelli di particlare interesse reginale, nnché i prgetti di acquedtti, fgnature e impianti di depurazine delle acque reflue urbane, fin alla cstituzine della autrità d'ambit. Per prgetti di pere e lavri di particlare interesse reginale si intendn quelli individuati cme tali in prgrammi di interventi predispsti dalla Regine. 3. I prgetti di sistemazine frestale sn sttpsti al parere del Servizi della frestazine ed ecnmia mntana cmpetente per territri. 4. I piani ed i prgrammi di cui agli articli 5 e 6 individuan i prgetti rilevanti per interesse reginale per particlari caratteristiche tecniche per incidenza sull'ambiente naturale, la cui apprvazine da parte degli rgani cmpetenti é subrdinata al parere del Cmitat Reginale per le Opere Pubbliche. 5. Nn ccrre parere sui prgetti stralciati da prgetti esecutivi generali sui quali si é già espress favrevlmente il Cmitat Reginale per le Opere Pubbliche, purché l'ente interessat cn appsita deliberazine garantisca il rispett dei requisiti tecnici dell'pera. 6. I sggetti di cui al precedente articl 3 hann facltà di richiedere che il Cmitat Reginale per le Opere Pubbliche si prnunci sui prgetti di pere di lr pertinenza. 7. Il parere viene res nei termini di cui al successiv art. 25 e nn ha carattere vinclante. 8. L'att amministrativ di apprvazine dei prgetti di cncessine del cntribut per la realizzazine di pere e lavri pubblici in zne sggette a vincl idrgelgic cstituisce anche autrizzazine ai sensi della L. R. 12 agst 1981, n. 27. Le pere e lavri pubblici di cui all'art. 2 della L. R. 19 nvembre 1975, n. 54, cmunque finanziati, nn sn sggetti alle prcedure previste dalla L. R. 12 agst 1981, n. 27. Art. 19. (Prgramma dei lavri e revisine prezzi) 1. Il prgramma di cui all'articl 1 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, deve essere predispst per le pere e lavri pubblici di imprt a base d'asta superire a 500 milini di lire vver per quelli cn temp utile di realizzazine prgettuale superire a 300 girni. 2. La nrma di cui al precedente cmma si applica per le pere ed i lavri pubblici da aggiudicarsi, affidarsi cncedersi dp l'entrata in vigre della presente legge. 3. Al fine di evitare quant piu' pssibile il ricrs a finanziamenti suppletivi, i prgetti devn cmprendere, tra le smme a dispsizine dell'amministrazine, una quta per revisine prezzi da determinarsi sulla base della durata prgettuale dei lavri e del prevedibile andament dei csti cnsiderati. 4. Per richiedere la revisine prezzi su pere e lavri pubblici, assistiti da cntributi reginali, é necessaria la predispsizine cngiuntamente al prgett, del prgramma che definisce l svilupp esecutiv dei lavri e determina il riferiment per i cmputi revisinali. Art. 20. (Pubblica utilità) 4

1. L'apprvazine dei prgetti per l'esecuzine di pere e lavri pubblici e di interesse pubblic della Regine degli Enti territriali equivale a dichiarazine di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle pere stesse. 2. Gli effetti della dichiarazine di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità cessan se le pere nn hann avut inizi entr tre anni dall'apprvazine del prgett, ai sensi della legge 3 gennai 1978, n. 1. Art. 21. (Cllaudi) 1. Per tutte le pere di cmpetenza dei sggetti di cui all'articl 3 della presente legge, realizzate cn il cncrs della Regine e per le quali é previst l'att di cllaud, la nmina del cllaudatre é dispsta dagli Enti medesimi che prvvedn altresi' all'apprvazine degli atti di cllaud. 2. Per i lavri nn eccedenti l'imprt di L. 500 milini, IVA esclusa, ivi cmpresi quelli eseguiti direttamente dalla Regine, si può prescindere dal frmale att di cllaud, sstituendl cn il certificat del direttre dei lavri che ne attesta la reglare esecuzine. La stazine appaltante può cmunque, anche su richiesta dell'impresa che esegue i lavri, disprre per il frmale att di cllaud per i lavri nn eccedenti i 500 milini. 3. L'att di cllaud é, cmunque, bbligatri ve vengan avanzate riserve da parte dell'appaltatre. Art. 22. (Alb cllaudatri) 1. É istituit un speciale Alb dei cllaudatri le cui mdalità di frmazine e di tenuta sn stabilite da appsit reglament apprvat dal Cnsigli Reginale. 2. All'Alb pssn essere iscritti, a richiesta: a) i liberi prfessinisti, in pssess dei requisiti previsti dai rispettivi rdinamenti prfessinali; b) i dipendenti dell Stat, dalla Regine e da Enti pubblici, in pssess dell'abilitazine all'esercizi della prfessine, in rul da almen cinque anni, anche sulla base di quant previst dai rispettivi reglamenti del persnale. 3. Per i cllaudi delle pere in cnglmerat cementizi armat, nrmale e precmpress ed a struttura metallica sn fatti salvi i dispsti della legge 5 nvembre 1971, n. 1086. TITO LO IV - ORGANI CO NSULTIVI Art. 23. (Cmitat Reginale per le O pere Pubbliche) 1. É istituit il Cmitat Reginale per le Opere Pubbliche cn funzini cnsultive e di crdinament tecnic in materia di pere e lavri pubblici e di interesse pubblic. 2. Il Cmitat pera press gli Uffici centrali della Regine e resta in carica per la durata della legislatura reginale. 3. Per l svlgiment delle funzini di cmpetenza, il Cmitat si avvale delle strutture tecniche reginali, centrali e periferiche. Art. 24. (Sezini del Cmitat) 1. Il Cmitat é articlat in sezini per settri tiplgici di pere e svlge le funzini cnsultive previste dalle specifiche leggi reginali di settre, nnché quelle degli altri rgani cnsultivi previsti dalla legislazine statale. 2. Le cmpetenze di ciascuna sezine, le mdalità di rganizzazine funzinale delle stesse nnché del Cmitat in seduta plenaria, sn definite dal reglament di attuazine della presente legge. Art. 25 (Cmpiti e pareri del Cmitat) 1. Il Cmitat reginale per le pere pubbliche nell'ambit delle sue funzini cnsultive, esprime parere sui prgetti di pere e lavri pubblici di cui all'articl 18, secnd cmma, di imprt cmplessiv superire a lire 1.000.000.000, salve le mdifiche che pssn 5

essere dispste dal reglament di attuazine, e su quelli per i quali i sggetti attuatri hann richiest il parere ai sensi dell'articl 18, sest cmma. 2. Il Cmitat reginale per le pere pubbliche si esprime inltre: a) sulle prpste di risluzine rescissine di cntratti per pere finanziate dalla Regine e a seguit di vertenze srte cn le imprese in crs d'pera in sede di cllaud per maggiri cmpensi per l'esner da penalità cntrattuali; b) su gni altra questine in materia di pere e lavri pubblici richiesta da atti nrmativi, dagli rgani reginali dai sggetti attuatri di cui all'articl 3. 3. I pareri del Cmitat reginale per le pere pubbliche devn essere frniti entr 60 girni a decrrere dal riceviment della dcumentazine cmpleta. Art. 26. (Presidenza e rganizzazine del Cmitat) 1. Il Cmitat Reginale per le Opere Pubbliche, cstituit cn deliberazine del Cnsigli Reginale, é presiedut dal Presidente della Giunta Reginale da un Assessre delegat. 2. Le sezini nelle quali si articla il Cmitat Reginale sn presiedute dagli Assessri delegati dal Presidente della Giunta Reginale. 3. Ai lavri delle sezini del Cmitat pssn partecipare tutti gli Assessri reginali interessati alle materie in discussine, cn diritt di vt. 4. É istituit press la Giunta Reginale il servizi di segreteria del Cmitat Reginale per le Opere Pubbliche, al fine di assicurare l'rganizzazine funzinale e l svlgiment delle cmpetenze del Cmitat stess. 5. L'rganic di tale servizi sarà definit cn legge. Art. 27. (Cmpsizine delle sezini del Cmitat) 1. Ogni sezine del Cmitat Reginale per le Opere Pubbliche é cmpsta dai seguenti membri effettivi cn diritt di vt: a) 5 esperti di particlare cmpetenza, nminati dal Cnsigli Reginale cn vt limitat a tre nminativi; b) 4 esperti in rappresentanza dei Cmuni, delle Amministrazini prvinciali e delle Cmunità Mntane di cui 2 designati dalla sezine reginale dell'anci, 1 designat dalla sezine reginale dell'upi e 1 dalla delegazine reginale dell'uncem; c) un rappresentante dell'unine dell'edilizia del Piemnte e della Valle d'asta; d) 6 funzinari dell'amministrazine Reginale, designati dalla Giunta, di cui almen un espert in discipline giuridic-amministrative. 2. Le funzini di segretari sn espletate da un funzinari appartenente all'assessrat cui é affidata la presidenza della sezine del Cmitat. Art. 28. (Funzinament del Cmitat e delle sezini) 1. Sn invitati a partecipare alle sedute, di vlta in vlta, quali membri aggiunti per le sle materie di cmpetenza e senza diritt al vt, un funzinari del Servizi Opere Pubbliche e Difesa del Sul cmpetente per territri, ve questi nn faccia parte della sezine quale membr effettiv, i funzinari di Enti pubblici ed altri esperti di settri interessati. Qualra ne faccian richiesta al mment della trasmissine degli atti, sn invitati senza diritt di vt, i rappresentanti degli Enti pubblici e delle Amministrazini pubbliche interessate agli ggetti psti all'rdine del girn. 2. Pssn partecipare, senza diritt di vt, i Cnsiglieri reginali. 3. I Presidenti del Cmitat e delle sezini nminan i relatri fra i membri effettivi. 4. Per la validità delle adunanze é richiesta la presenza della maggiranza assluta dei membri effettivi ed i pareri sn validi quand sian adttati cn il vt favrevle della maggiranza dei presenti. In cas di parità prevale il vt del Presidente. Art. 29. (Seduta plenaria e relazine sull'attività del Cmitat) 1. Il Cmitat é cnvcat in seduta plenaria dal Presidente della Giunta Reginale dall'assessre delegat per questini di rilevante interesse generale su richiesta di una delle sezini, di un Assessre reginale del Presidente del Cnsigli Reginale. 6

2. Il Presidente del Cmitat presenta annualmente al Cnsigli Reginale una relazine sull'attività svlta dalle sezini del Cmitat stess. Art. 30 (Cmpensi dei membri del Cmitat) 1. Ai cmpnenti del Cmitat, che nn sian amministratri dipendenti reginali, sn ricnsciuti per gni girnata di seduta di Cmitat i cmpensi di cui alla legge 26 lugli 1978, n. 417 e alle leggi reginali vigenti, cn i limiti e le mdalità ivi previste. 2. Ai relatri individuati ai sensi dell'articl 28, terz cmma, che nn sian amministratri dipendenti reginali, per la istruttria e la redazine delle relazini lr assegnate spetta un'indennità rapprtata all'entità e difficltà dell'affare trattat, da valutare sulla base della tariffa raria per vacazine dei prfessinisti, in ragine di nn piu' di venti re per gni relazine nnché il rimbrs delle spese di cui all'articl 6 della legge 2 marz 1949, n. 143 "Apprvazine della tariffa prfessinale degli ingegneri ed architetti". 3. L'indennità di cui al cmma 2 é crrispsta, agli aventi diritt, fin all'entrata in vigre della legge di adeguament del gettne di presenza di cui alla legge reginale 2 lugli 1976, n. 33 "Cmpensi ai cmpnenti di Cmmissini, Cnsigli, Cmitati e Cllegi peranti press l'amministrazine Reginale", e cmunque per gli incarichi assegnati sin al 31 dicembre 1998. 4. Le spese per il funzinament del Cmitat sn inltrate trimestralmente dagli interessati alla segreteria del Cmitat Reginale per le Opere Pubbliche stess e vistate dal Presidente per la successiva liquidazine a nrma di legge. Art. 31. (Banca dati) 1. Tutti i sggetti attuatri di cui all'art. 3 della presente legge devn entr il 31 dicembre di gni ann e per gni cntratt di appalt per il quale sia stat apprvat il certificat di cllaud il certificat di reglare ultimazine dei lavri inviare alla Presidenza della Regine Piemnte, una scheda, predispsta dalla Regine, cntenente i seguenti dati: a) indicazine delle Ditte aggiudicatarie; b) mdalità di appalt prescelta; c) nme del prgettista, nme del direttre dei lavri, nme del cllaudatre; d) prezz iniziale dell'appalt, cst finale dell'pera; e) numer e imprt delle perizie suppletive, cn relativa stipulazine di nuvi prezzi; f) imprt della revisine prezzi; g) imprt delle riserve iscritte in cntabilità; h) interessi pagati e/ richiesti per ritardi nei pagamenti delle rate di accnt e revisinali; i) temp previst per l'esecuzine- temp effettivamente impiegat; l) nme delle Ditte subappaltatrici e imprti di lavr da lr eseguit; m) per le pere assistite da cntribut reginale il numer della legge che cnsente il finanziament dell'pera. 2. Per cntratti d'appalt stipulati dalla Regine, la scheda verrà cmpilata dai servizi cmpetenti e trasmessa, entr il 31 dicembre di gni ann, alla Presidenza della Regine. 3. I dati verrann pubblicati sul B. U. R. entr il 30 giugn dell'ann successiv. TITO LO V - DISPOSIZIO NI TRANSITO RIE E FINALI Art. 32. (Reglament di attuazine) 1. Entr sessanta girni dall'entrata in vigre della presente legge, la Giunta Reginale presenta la prpsta del Reglament di attuazine al Cnsigli Reginale che l apprva entr i successivi nvanta girni, previa cnsultazine cn gli Enti e rganismi interessati. Art. 33. (Entrata in vigre della presente legge e abrgazine di nrme preesistenti) 1. La presente legge si applica a tutte le pere pubbliche e lavri pubblici e di interesse pubblic, ivi cmpresi quelli per i quali nn sia ancra intervenuta l'apprvazine dei 7

prgetti da parte degli rgani reginali già prepsti, a decrrere dalla data di entrata in vigre del Reglament di attuazine di cui all'art. 32. Sin a tale data cntinuan ad applicarsi le nrme di finanziament, di prgrammazine, prcedurali e di disciplina degli rgani cnsultivi previsti dalle leggi reginali vigenti. 2. Fatt salv il dispst del 1 cmma, sn abrgate le nrme di finanziament, prgrammazine, prcedurali e di istituzini di rgani cnsultivi, limitatamente alle cmpetenze ai medesimi attribuite in materia di pere e lavri pubblici e di interesse pubblic, previste dalle leggi reginali: - 15 gennai 1973, n. 3 e successive mdificazini - 9 aprile 1975, n. 21-29 aprile 1975, n. 23 e successive mdificazini - 16 maggi 1975, n. 28 e successive mdificazini - 4 giugn 1975, n. 46-4 giugn 1975, n. 47-19 nvembre 1975, n. 54-11 ttbre 1976, n. 50-12 giugn 1978, n. 31-29 giugn 1978, n. 38 e successive mdificazini - 12 ttbre 1978, n. 63 e successive mdificazini - 19 dicembre 1978, n. 78-1 marz 1979, n. 10-31 agst 1979, n. 56-25 febbrai 1980, n. 9 e successive mdificazini - 6 marz 1980, n. 11-22 maggi 1980, n. 56-30 maggi 1980, n. 71-19 febbrai 1982, n. 6 e da gni altra legge reginale nelle materie di cui all'art. 2 del D. P. R. 15 gennai 1972, n. 8, in cntrast cn la presente legge. Art. 34 (Dispsizini finanziarie) 1. Per l'attuazine della presente legge vengn istituiti appsiti capitli la cui dtazine viene determinata cn la legge di apprvazine del bilanci annuale. 2. Per l'ann finanziari 1986 vengn utilizzati i capitli stt elencati, già istituiti nell stat di previsine della spesa: 1000-3560 - 5010-5025 - 5285-5300 - 5680-5685 5760-6020 - 6115-6245 - 7260-7560 - 7633-7760 - 7770-7780 - 8437-8610 - 8620-8900 - 8905-8960 - 8965-9100 - 9291-9300 - 9301-10110 - 11150-11730 - 11765-11785 - 11790-11970. 3. Per il pagament dell'indennità di cui all'articl 30, cmma 2, é autrizzata la spesa per l'ann finanziari 1997 di lire 60 milini e viene istituit appsit capitl denminat: 'Pagament ai cmpnenti che ne hann diritt degli nrari a vacazine nnché rimbrs delle spese di cui agli articli 2, lettera c) e 6 della legge 143/1949 (legge reginale 18/1984, articl 30, secnd cmma)'. Alla cpertura finanziaria si prvvede mediante riduzine di pari ammntare del capitl n. 15910 del bilanci di previsine per l'ann finanziari 1997. 8