TITOLO I COSTITUZIONE - SEDE - SCOPI ART. 1 COSTITUZIONE ART. 2 SEDE

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TITOLO I COSTITUZIONE - SEDE - SCOPI ART. 1 COSTITUZIONE E' costituita l Associazione denominata Marche. ART. 2 SEDE L'Associazione ha sede a Jesi in via della Barchetta 1. Con apposita deliberazione del Consiglio Direttivo, possono essere istituite, delegazioni ed uffici all interno e al di fuori della regione Marche. ART. 3 DURATA La durata dell Associazione è fissata fino al 31/12/2030. Essa potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con deliberazione dell'assemblea dei soci. ART. 4 FINALITA L'Associazione è indipendente, apartitica e senza fini di lucro ed opera in modo autonomo. Adotta un proprio Codice Etico ed eventualmente una Carta dei Valori Associativi, che costituiscono parte integrante del presente statuto. Ispira la propria attività ai principi etici fondamentali dell industria biotecnologica europea. Essa si propone di : 1. promuovere una nuova cultura di sviluppo delle biotecnologie nonché la ricerca sia a livello nazionale che regionale; 2. ricercare percorsi e strumenti atti a favorire iniziative finalizzate allo sviluppo di progetti innovativi, dedicati questi ultimi alla salute e alla tutela degli esseri viventi e dell ambiente; 3. sviluppare, in forma diretta o indiretta, iniziative di tipo editoriale, di stampa o di altro tipo ( quali ad es:ricerche, studi, dibattiti, convegni, ecc ) su temi connessi all attività istituzionale dell Associazione e sulla valorizzazione compiuta del ruolo e dell immagine degli associati; 4. collaborare, a tutti i livelli, nell ottica del pieno rispetto dei punti precedenti, con le istituzioni regionali, nazionali, pubbliche e private nonché con Consorzi, Società, Enti, Fondazioni, Associazioni di categoria, Organizzazioni nazionali e sovrannazionali; 5. rappresentare le imprese associate nei rapporti con le amministrazioni locali e con le istituzioni di qualsivoglia natura; 1/9

6. assistere gli associati in conformità alle finalità dell'associazione e supportarli nella progettazione, elaborazione e stesura dei progetti finalizzati della Comunità europea; 7. dar vita, partecipare o contribuire ad associazioni, enti, istituzioni o società e ad organismi regolati dal codice civile o da altre disposizioni di legge, purché in linea con la realizzazione degli scopi istituzionali; 8. istituire collaborazioni e stipulare convenzioni con istituti universitari e di ricerca italiani ed esteri, nonché con enti ed istituzioni operanti nel settore attinente all'attività della Associazione; 9. favorire il necessario collegamento con le istanze e i bisogni del territorio; 10. coltivare il rapporto di cooperazione con il mondo del lavoro, delle professioni e con il settore no profit. Il patrimonio della Associazione è costituito: 1. dalla dotazione iniziale ART. 5 PATRIMONIO 2. dai beni immobili e mobili, dai valori mobiliari e dai contributi successivamente conferiti da parte di enti e privati, espressamente destinati a incrementare il patrimonio della Associazione. TITOLO II SOCI ART. 6 REQUISITI E possibile aderire all Associazione in qualità di soci ordinari e di soci sostenitori. In qualità di soci ordinari : 1. le imprese, sotto qualsiasi forma costituite, operanti nell'area delle biotecnologie in Italia e/o all'estero e che esercitano le proprie attività nelle Marche nonché quelle di servizi specialistici ed esclusivi orientate verso l'area delle biotecnologie; 2. le imprese, aventi sede legale e/o operativa nella regione il cui capitale sia detenuto in misura superiore al 20% da soggetti pubblici o nelle quali il soggetto pubblico goda di diritti speciali o della possibilità di nominare e/o controllare gli organi di gestione in tutto o in parte. In qualità di soci sostenitori: 3. Enti pubblici e privati, Istituzioni accademiche, Agenzie formative, Istituti bancari, Fondazioni, Camere di Commercio, Associazioni di categoria (a rilevanza nazionale), che condividano le finalità perseguite dall Associazione. Oltre al sostegno monetario, tali soci possono assicurare anche altre forme collaborative, quali l apporto di esperienze e specifiche forme di supporto organizzativo, operativo e sinergico. 2/9

Il numero dei soci sostenitori non deve in ogni casi snaturare la connotazione rappresentativa dell Associazione. ART. 7 AMMISSIONE DEI SOCI La domanda di ammissione deve essere sottoscritta dal titolare o legale rappresentante dell'impresa. Essa deve contenere: 1. la dichiarazione espressa e l obbligo di accettazione delle norme del presente Statuto; 2. l impegno a fornire tutte le informazioni che venissero richieste nel rispetto di quanto previsto dal presente statuto Dell ammissione dell impresa alla Associazione, decide il Consiglio direttivo cui è demandato l obbligo di accertare i requisiti necessari. L'adesione ha la durata di due anni e si intende tacitamente rinnovata, di biennio in biennio, se non viene disdetta almeno tre mesi prima della scadenza, con lettera raccomandata.. ART. 8 DIRITTI DEI SOCI I soci ordinari hanno diritto di ricevere le prestazioni istituzionali e di rappresentanza poste in essere dall Associazione nonché di avvalersi di tutti i servizi organizzati dall Associazione medesima. I soci ordinari hanno, inoltre, diritto di partecipazione, intervento ed elettorato attivo e passivo negli organi dell Associazione, purché in regola con gli obblighi statutari e secondo le modalità stabilite dal presente statuto. ART. 9 DOVERI DEI SOCI L'adesione all Associazione comporta l'obbligo di osservare il presente statuto e la normativa di riferimento. L'attività delle imprese associate deve essere esercitata secondo i corretti principi della deontologia professionale e imprenditoriale e non deve essere lesiva dell'immagine dell Associazione né di alcuno dei suoi partecipanti. Nello specifico; il socio deve: partecipare attivamente alla vita associativa; applicare convenzioni e/o accordi stipulati dall Associazione; rispettare il codice etico confederale e la carta dei valori associativi; fornire all'associazione, nei modi e nei tempi richiesti, i dati e i documenti utili per il raggiungimento degli scopi statutari; 3/9

non fare parte di Associazioni diverse da Marche e, che, siano costituite per scopi analoghi; versare i contributi associativi e o/quote, secondo le modalità ed i termini fissati dall'associazione, su proposta del Consiglio Direttivo. Le quote e i contributi associativi riscossi a norma del comma precedenti, non sono rivalutabili né trasmissibili ad altri soggetti. La condizione di Socio cessa: per recesso volontario; Art. 10 PERDITA DELLA CONDIZIONE DI SOCIO per perdita del requisito concernente l attività svolta; per cessazione dell attività esercitata; Il recesso volontario esonerano l impresa dall obbligo del pagamento dei contributi. La perdita dei requisiti, la cessazione dell attività e l espulsione da socio non esonerano l impresa dall obbligo del pagamento dei contributi, il pagamento avviene fino alla data dell evento o di adozione del provvedimento. Sono organi dell'associazione: 1. l'assemblea; 2. il Consiglio Direttivo; TITOLO III ORGANIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE ART. 11 ORGANI 3. il Presidente. ART. 12 ASSEMBLEA L'Assemblea è costituita dai rappresentanti delle imprese associate. Ciascun socio dispone di un voto. I soci possono farsi rappresentare per delega scritta da altro socio avente diritto di voto che non possono avere più di una delega. Non sono ammessi a partecipare alle votazioni, in sede di Assemblea, i soci che non siano in regola con i versamenti dei contributi. 4/9

L'Assemblea si riunisce: ART. 13 ADUNANZA DELL'ASSEMBLEA a) una volta all'anno, in via ordinaria; b) ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Consiglio Direttivo; c) su richiesta motivata di tanti soci che corrispondano ad almeno un quarto dei voti spettanti a tutte le imprese associate; d) per le modifiche degli articoli del presente Statuto e per lo scioglimento dell'associazione. La richiesta dei soci deve essere diretta per iscritto al Presidente e deve indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno. Quando la richiesta risulti rispondente ai requisiti così previsti, la convocazione deve seguire entro il termine massimo di 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa. ART. 14 CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è convocata dal Presidente su delibera degli Organi competenti o, in caso di sua assenza o di suo impedimento, da un consigliere delegato. La convocazione avviene mediante lettera, fax, telegramma, posta elettronica o altro idoneo mezzo telematico spedito a ciascun socio, al suo domicilio dichiarato, almeno quindici giorni prima della data fissata. In caso di urgenza, l'assemblea può essere convocata con un preavviso di cinque giorni e con l'osservanza delle altre modalità di cui al presente articolo. Nell'avviso devono essere enunciati gli argomenti posti all'ordine del giorno e indicati luogo, giorno ed ora della convocazione. ART. 15 COSTITUZIONE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente almeno la metà dei voti spettanti a tutti i soci. In seconda convocazione, l'assemblea è validamente costituita quando sia presente almeno un quarto dei voti spettanti a tutti i soci. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti espressi, senza tenere conto degli astenuti. I sistemi di votazione sono stabiliti in seduta. Per le deliberazioni relative alle modifiche del presente Statuto ed allo scioglimento dell'associazione si applicano rispettivamente gli artt. 24 e 25. 5/9

ART. 16 PRESIDENTE, SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA E VERBALE L'Assemblea è presieduta dal Presidente. Le deliberazioni vengono constatate mediante verbale sottoscritto da chi presiede e dal Segretario. Funge da Segretario il Direttore; in caso di assenza o impedimento, un componente della Consiglio Direttivo o un funzionario dell Associazione nominato da chi presiede. Spetta all'assemblea: ART. 17 ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA a) determinare le direttive di massima dell'attività associativa ed esaminare qualsiasi argomento rientrante negli scopi dell'associazione; b) eleggere il Presidente; c) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo; d) approvare il rendiconto consuntivo ed il budget; e) approvare l'entità dei contributi; f) approvare le modificazioni del presente Statuto; g) sciogliere l'associazione secondo le modalità previste dall'art.25. Il Consiglio Direttivo è composto: dal Presidente; ART. 18 CONSIGLIO DIRETTIVO dai consiglieri eletti dall'assemblea, in numero di 3 di cui 1 deve rappresentare i soci sostenitori ove esistenti in numero minimo di 3 Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente; in caso di assenza o impedimento da un consigliere delegato. I componenti eletti durano in carica 2 anni. E validamente costituito quando sono presenti almeno 2 membri. Nel caso vengano a mancare durante il biennio in carica 1 o più componenti eletti dall'assemblea, il Consiglio Direttivo viene integrato mediante cooptazione. I componenti così nominati rimangono in carica sino alla scadenza del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti espressi, senza tener conto degli astenuti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. 6/9

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo vengono constatate mediante verbale sottoscritto da chi presiede e dal Segretario. Funge da Segretario il Direttore; in caso di assenza o impedimento un componente del Consiglio Direttivo o un funzionario nominato da chi presiede. Non è ammessa la delega tra i componenti del Consiglio Direttivo. ART. 19 RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno ogni quattro mesi, ed in via straordinaria quando lo ritenga opportuno il Presidente o ne faccia richiesta almeno la metà dei suoi componenti. E convocato dal Presidente e la convocazione avviene mediante lettera, fax, telegramma, posta elettronica o altro idoneo mezzo telematico spedito almeno sette giorni prima della data dell'adunanza. In caso di urgenza, può essere convocato con un preavviso di tre giorni e con l osservanza delle altre modalità di cui al presente articolo. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora della riunione e l'elencazione degli argomenti da trattare. ART. 20 ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO Spetta al Consiglio Direttivo, nel quadro degli orientamenti generali stabiliti dall'assemblea: a) promuovere ed attuare tutto quanto sia necessario o utile per il raggiungimento degli scopi dell'associazione; b) nominare e sciogliere Commissioni, Gruppi di lavoro e Comitati Tecnici per determinati scopi e lavori e definirne le norme di funzionamento; c) esaminare il rendiconto consuntivo ed il budget predisposto dal Consiglio direttivo da sottoporre all'assemblea; d) proporre all'assemblea la misura dei contributi associativi; e) deliberare sulle domande di adesione in base all'art. 7; f) deliberare l organigramma e l'organico e dell'associazione; g) approvare eventuali convenzioni. ART. 21 PRESIDENTE Il Presidente è eletto dall'assemblea a voto segreto, sulla base di proprie e specifiche indicazioni di voto. Sono altresì ammesse auto candidature. 7/9

Dura in carica due anni e decade con il Consiglio direttivo. Può essere rieletto per non più di due bienni consecutivi a quello dell'elezione. Nel caso che siano decorsi due anni di intervallo dalla sua ultima permanenza in carica, è rieleggibile, per un ulteriore biennio previa apposita maggioranza dei 3/5i dei votanti. Adempie a tutte le funzioni previste dal presente Statuto ed è investito dei poteri di rappresentanza dell'associazione. In caso di urgenza, purché adeguatamente documentata, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo al quale deve però riferire nella sua prima riunione. Autorizza l'emissione dei mandati di pagamento che devono essere sottoscritti dal Direttore. I mandati di pagamento devono avere in allegato tutti i documenti originali giustificativi delle spese. Venendo a mancare il Presidente per motivi diversi dalla scadenza, l'assemblea per la nuova elezione deve essere tenuta entro quattro mesi ed il Presidente eletto dura in carica sino alla scadenza del mandato del suo predecessore. ART. 22 DIRETTORE Viene nominato dal Consiglio su proposta del Presidente. Ha il compito di dirigere la struttura associativa e di assicurarne il regolare funzionamento. Partecipa senza diritto di voto alle riunioni degli Organi dell'associazione ai quali propone quanto considera utile per il conseguimento degli scopi statutari. Funge da Segretario in Assemblea e nelle riunioni del Consiglio Direttivo. Dispone i pagamenti previo accertamento che rientrino nelle previsioni di spesa e nella disponibilità economica dell'associazione. ART. 23 RENDICONTO CONSUNTIVO E BUDGET Il Consiglio direttivo predispone il rendiconto consuntivo ed il budget per ciascun anno solare, l Assemblea ne approva i contenuti. TITOLO IV MODIFICAZIONI DELLO E SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE ART. 24 MODIFICAZIONI STATUTARIE Le modifiche del presente Statuto sono deliberate dall'assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 2/3 dei voti spettanti a tutti i soci ordinari. 8/9

ART. 25 SCIOGLIMENTO Quando venga domandato lo scioglimento dell'associazione da un numero di soci rappresentanti non meno di 2/3 della totalità dei voti, deve essere convocata un'apposita Assemblea straordinaria per deliberare in proposito. Tale Assemblea, da convocarsi per lettera raccomandata, delibera validamente - tanto in prima che in seconda convocazione - con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino i 2/3 della totalità dei voti spettanti a tutti i soci. Le eventuali attività residue possono essere devolute solo ad altre Organizzazioni con finalità analoghe o affini di pubblica utilità. TITOLO V NORME DI RINVIO ART. 26 NORMA DI RINVIO GENERALE Per quanto non previsto dal presente statuto, si farà riferimento alla norme di legge. 9/9