Orientamenti sui parametri specifici dell impresa

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EIOPA-BoS-14/178 IT Orientamenti sui parametri specifici dell impresa EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu site: https://eiopa.europa.eu/

Introduzione 1.1. Conformemente all articolo 16 regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l Autorità europea di vigilanza (in appresso regolamento EIOPA ) 1, l EIOPA emana orientamenti sui parametri specifici dell impresa. 1.2. Gli orientamenti riguardano gli articoli 104, paragrafo 7, 110, 111, 230 e 248, paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (in appresso solvibilità II ) 2, nonché gli articoli 218, 219, 220, 338 e 356 delle misure di attuazione 3. 1.3. I presenti orientamenti sono rivolti alle autorità di vigilanza di cui alla direttiva solvibilità II. 1.4. Per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità, le imprese possono sostituire un sottoinsieme di parametri (parametri standard) nella formula standard con parametri loro specifici, se la formula standard non fornisce una rappresentazione adeguata dei loro rischi sottostanti. Ciò dovrebbe contribuire a promuovere la sana gestione del rischio in seno alle imprese di assicurazione e di riassicurazione. 1.5. Per il calcolo dei parametri specifici dell impresa, le imprese possono scegliere un metodo fra vari metodi standardizzati prescritti nell allegato XVII delle misure di attuazione. Qualsiasi modifica apportata ai metodi standardizzati per i parametri specifici dell impresa implica che non può più sussistere un approvazione come indicato all articolo 110 della direttiva solvibilità II. Tuttavia, il metodo modificato potrebbe qualificarsi come modello interno parziale subordinato all approvazione da parte delle autorità di vigilanza, come previsto dagli articoli 112, 113 e dagli articoli 120-126 della direttiva solvibilità II. 1.6. I presenti orientamenti prevedono ulteriori specifiche sui criteri della qualità dei dati che dovrebbero essere presi in considerazione durante il processo di calcolo dei parametri specifici dell impresa e dei parametri specifici del gruppo. L articolo 48, paragrafo 1, lettera i), della direttiva solvibilità II, definisce il ruolo della funzione attuariale e come dovrebbe contribuire all efficace attuazione del sistema di gestione dei rischi, in particolare rispetto alla modellizzazione dei rischi sottesa al calcolo dei requisiti patrimoniali. Il ruolo della funzione attuariale è quindi molto importante per la valutazione della qualità dei dati utilizzati nel calcolo dei parametri specifici dell impresa. 1.7. Le imprese possono sostituire solo un sottoinsieme di parametri standard nei moduli del rischio di sottoscrizione con parametri specifici. Ciò significa che 1 GU L 331 del 15.12.2010, pagg. 48-83. 2 GU L 335 del 17.12.2009, pagg. 1-155. 3 GU L 12 del 17.01.2015, pagg. 1-797. 2/7

alcuni degli input utilizzati per calcolare tali parametri saranno simili (e in alcuni casi possono costituire esattamente le stesse informazioni) agli input utilizzati per calcolare le riserve tecniche. Si prevede che la funzione attuariale contribuisca alla valutazione di tali input nel sistema di gestione dei rischi. 1.8. Solo il processo di approvazione dei parametri specifici della singola impresa è armonizzato mediante le norme tecniche di attuazione. Per migliorare la coerenza dell utilizzo di parametri specifici del gruppo da parte dei gruppi negli Stati membri, gli orientamenti mirano ad armonizzare il processo di approvazione da parte delle autorità di vigilanza per i parametri specifici del gruppo. 1.9. Gli orientamenti 1-9 sono applicabili per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità delle singole imprese e di gruppo secondo il metodo di consolidamento o nell ambito di una combinazione di metodi sui dati consolidati calcolati ai sensi dell articolo 335, paragrafo 1, lettere a), b) e c), delle misure di attuazione. 1.10. Se non definiti nei presenti orientamenti, i termini hanno il significato definito negli atti giuridici menzionati nell introduzione. 1.11. Gli orientamenti si applicano a partire dal 1 aprile 2015. Orientamento 1 Ruolo del giudizio di esperti 1.12. Ai fini della determinazione dei parametri specifici dell impresa, alle imprese dovrebbe essere consentito di utilizzare le ipotesi basate sul giudizio di esperti solo come aggiustamento dei dati esistenti e non come sostituzione dei dati mancanti. 1.13. Le imprese dovrebbero utilizzare ipotesi basate sul giudizio di esperti soltanto se i dati aggiustati risultanti rispondono ai criteri di cui all articolo 219 delle misure di attuazione a un grado più elevato e dovrebbero dimostrare tale conformità su richiesta delle autorità di vigilanza. Orientamento 2 - Rilevanza 1.14. Le imprese dovrebbero garantire che i criteri riguardanti la qualità dei dati di cui all articolo 219 delle misure di attuazione siano soddisfatti indipendentemente dalla rilevanza del segmento per il quale vengono utilizzati i parametri specifici dell impresa. Orientamento 3 - Aggiustamenti tesi ad aumentare il livello di appropriatezza dei dati 1.15. Fatto salvo l orientamento 1, nel determinare i parametri specifici dell impresa, le imprese dovrebbero aggiustare i dati storici se necessario per eliminare l effetto di rischi irrilevanti almeno nel corso dei dodici mesi successivi. 3/7

Orientamento 4 - Aggiustamento dei dati storici per eliminare l effetto di eventi catastrofali e riflettere gli accordi di riassicurazione correnti 1.16. Qualora le imprese interessate debbano definire le politiche e le procedure interne per a) individuare le perdite causate da eventi catastrofali; b) aggiustare i dati conformemente all allegato XVII, punto B., paragrafo 2, lettera e), delle misure di attuazione; c) aggiustare i dati conformemente all allegato XVII, punto B., paragrafo 2, lettera d), punto C., paragrafo 2, lettera c) e punto D., paragrafo 2, lettera f), delle misure di attuazione. 1.17. Le imprese dovrebbero garantire che le variazioni della ritenzione riassicurativa non proporzionale siano adeguatamente prese in considerazione se incidono sulla volatilità del rischio di riservazione. Orientamento 5 - Calcolo dell aggiustamento per la riassicurazione non proporzionale nell ambito di applicazione del rischio di tariffazione 1.18. Quando determinano il fattore di aggiustamento per l effetto di riassicurazione non proporzionale di cui all articolo 218, paragrafo 1, lettera a), punto iii) e paragrafo 1), lettera c), punto iii), delle misure di attuazione, le imprese dovrebbero assicurare che sia i dati lordi sia dati al netto della riassicurazione non proporzionale per i dodici mesi successivi siano conformi agli orientamenti 1-4. Orientamento 6 Conformità continua 1.19. Le imprese dovrebbero monitorare la loro conformità con i requisiti per l utilizzo di parametri specifici dell impresa nell ambito della valutazione interna del rischio e della solvibilità. 1.20. Nell ambito dell informativa per l autorità di vigilanza sulla valutazione interna del rischio e della solvibilità, le imprese dovrebbero informare le autorità di vigilanza in caso di modifiche sostanziali alle informazioni contenute nella domanda e dovrebbero fornire i dettagli del caso riguardo a eventuali modifiche sostanziali. 1.21. Quando l uso dei nuovi dati produce modifiche sostanziali alle informazioni contenute nella domanda, le imprese dovrebbero fornire su richiesta delle autorità di vigilanza tutti i dettagli sul calcolo dei parametri specifici dell impresa eseguito utilizzando la nuova serie di dati e le informazioni necessarie a sostegno dell adeguatezza del calcolo. 1.22. Se a conoscenza che un altro metodo standardizzato fornisce un risultato più preciso al fine di soddisfare i requisiti di calibrazione contenuti nell articolo 101, paragrafo 3, della direttiva solvibilità II, le imprese dovrebbero presentare una nuova domanda per l utilizzo di questo metodo standardizzato alternativo. 4/7

Orientamento 7 Misura correttiva della mancata conformità 1.23. In caso di mancata conformità ai requisiti per l utilizzo di parametri specifici dell impresa, l autorità di vigilanza dovrebbe decidere se l impresa può adottare entro un termine di tre mesi misure correttive per la mancata conformità. 1.24. Nel prendere la decisione, l autorità di vigilanza dovrebbe considerare il grado e la portata della non conformità, nonché il tempo necessario per porvi rimedio e le azioni che l impresa intende adottare per ripristinare i requisiti per l utilizzo di parametri specifici dell impresa. 1.25. Quando la non conformità non può essere ripristinata nell arco di tre mesi, l autorità di vigilanza dovrebbe revocare l approvazione dell utilizzo dei parametri specifici dell impresa in conformità con [l articolo 8 del progetto di norme tecniche di attuazione dell EIOPA per quanto riguarda la procedura di approvazione da parte dell autorità di vigilanza dell utilizzo di parametri specifici dell impresa] 4. 1.26. In caso di revoca dell approvazione, le imprese dovrebbero calcolare il requisito patrimoniale di solvibilità utilizzando parametri standard e presentare una nuova domanda nel caso in cui intendano presentare nuovamente domanda per l utilizzo di parametri specifici dell impresa. Orientamento 8 - Requisito da parte dell autorità di vigilanza relativo all utilizzo di parametri specifici dell impresa 1.27. Quando impone all impresa di utilizzare i parametri specifici dell impresa, a norma dell articolo 110 della direttiva solvibilità II, l autorità di vigilanza dovrebbe indicare all impresa quali dei parametri di cui all articolo 218 delle misure di attuazione devono essere sostituiti. Dopo aver preso contatti con l impresa, l autorità di vigilanza dovrebbe fissare un termine ragionevole per la presentazione della domanda. 1.28. Dopo aver ricevuto la richiesta dell autorità di vigilanza, l impresa dovrebbe analizzare i metodi standardizzati disponibili. Orientamento 9 Scostamento significativo 1.29. Nel valutare l eventuale esistenza dello scostamento significativo di cui all articolo 110 della direttiva solvibilità II, le autorità di vigilanza dovrebbero tener conto dei fattori significativi nel modo seguente: a) le risultanze emerse dalla procedura di riesame da parte delle autorità di vigilanza; b) la natura, il tipo e l entità dello scostamento; c) la probabilità e la gravità di qualsiasi impatto negativo sui contraenti e sui beneficiari; 4 https://eiopa.europa.eu/publications/technical-standards/draft-implementing-technical-standards-onthe-supervisory-approval-processes-for-solvency-ii/index.html 5/7

d) il livello di sensibilità delle ipotesi cui lo scostamento si riferisce; e) la durata prevista e la volatilità dello scostamento nel corso della durata dello stesso. 1.30. Le autorità di vigilanza dovrebbero effettuare tale analisi a livello di ciascun segmento per il quale è possibile utilizzare i parametri specifici dell impresa. Orientamento 10 - Domanda di approvazione dell utilizzo dei parametri specifici del gruppo 1.31. La domanda di approvazione dell utilizzo dei parametri specifici del gruppo dovrebbe comprendere almeno le informazioni richieste ai [paragrafi 2, 4 e 5 dell articolo 1 del progetto di norme tecniche di attuazione dell EIOPA per quanto riguarda la procedura di approvazione da parte dell autorità di vigilanza dell utilizzo di parametri specifici dell impresa], dove ogni riferimento ai parametri specifici dell impresa è inteso come riferimento ai parametri specifici del gruppo. 1.32. Su richiesta motivata dell autorità di vigilanza del gruppo, l impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante, la società di partecipazione assicurativa o la società di partecipazione finanziaria mista dovrebbe fornire ulteriori informazioni, se necessario, ai fini della valutazione della domanda. Orientamento 11 - Ambito del gruppo che utilizza i parametri specifici del gruppo 1.33. Quando il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo è calcolato mediante il metodo 1 o con la combinazione dei metodi 1 e 2, l impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante, la società di partecipazione assicurativa o la società di partecipazione finanziaria mista dovrebbe utilizzare i parametri specifici del gruppo solo sui dati consolidati calcolati ai sensi dell articolo 335, paragrafo 1, lettere a), b) e c), delle misure di attuazione. 1.34. Quando il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo è calcolato con il metodo 2, l impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante, la società di partecipazione assicurativa o la società di partecipazione finanziaria mista non dovrebbe utilizzare i parametri specifici del gruppo. 1.35. Se, in sede di calcolo della solvibilità di gruppo con il metodo 2, un impresa utilizza parametri specifici dell impresa, allora i parametri specifici dell impresa dovrebbero essere inclusi nel calcolo del requisito patrimoniale di gruppo solo per quelle imprese che hanno ricevuto l approvazione da parte delle autorità di vigilanza. Orientamento 12 Requisiti sulla qualità dei dati a livello di gruppo 1.36. L impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante, la società di partecipazione assicurativa o la società di partecipazione finanziaria mista dovrebbe essere in grado di dimostrare all autorità di vigilanza del gruppo che la natura dell attività del gruppo e il suo profilo di rischio sono abbastanza simili a 6/7

quelli delle singole imprese che forniscono i dati per garantire la coerenza tra le ipotesi statistiche sottese ai dati utilizzati a livello di singola entità e a livello di gruppo. Orientamento 13 Consultazione in seno al collegio delle autorità di vigilanza 1.37. Nella consultazione di cui all articolo 356, paragrafo 3, delle misure di attuazione, l autorità di vigilanza del gruppo e le altre autorità di vigilanza del collegio delle autorità di vigilanza dovrebbero anche analizzare e discutere la rappresentatività dei dati a livello di gruppo e la pertinenza del metodo standardizzato utilizzato. Orientamento 14 Informazioni per il collegio delle autorità di vigilanza 1.38. Nel caso di una domanda di approvazione dell utilizzo di parametri specifici dell impresa di una singola impresa inclusa nell ambito del calcolo della solvibilità di gruppo, l autorità di vigilanza che riceve la domanda dovrebbe informare il collegio delle autorità di vigilanza circa la ricezione e la sua decisione. Se la domanda viene respinta, dovrebbe informare il collegio delle autorità di vigilanza in merito alle principali ragioni della sua decisione. 1.39. Prima di prendere la sua decisione definitiva sulla domanda di utilizzo dei parametri specifici del gruppo, l autorità di vigilanza del gruppo dovrebbe considerare le decisioni delle autorità di vigilanza sulle domande delle singole imprese incluse nell ambito del calcolo della solvibilità di gruppo per l utilizzo dei parametri specifici dell impresa. Norme sulla conformità e sulla segnalazione 1.40. Il presente documento contiene gli orientamenti emanati ai sensi dell articolo 16 del regolamento EIOPA. A norma dell articolo 16, paragrafo 3, del regolamento EIOPA, le autorità e gli istituti finanziari competenti compiono ogni sforzo per conformarsi agli orientamenti e alle raccomandazioni. 1.41. Le autorità competenti che si conformano o intendono conformarsi ai presenti orientamenti dovrebbero opportunamente integrarli nel rispettivo quadro normativo o di vigilanza. 1.42. Le autorità competenti confermano all EIOPA se si conformano o intendono conformarsi ai presenti orientamenti, indicando i motivi della mancata conformità, entro due mesi dalla pubblicazione delle versioni tradotte. 1.43. In assenza di una risposta entro tale termine, le autorità competenti saranno considerate non conformi e segnalate come tali. Disposizione finale sulle revisioni 1.44. I presenti orientamenti sono soggetti a revisione da parte dell EIOPA. 7/7