CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. Istituzione del Consorzio Valgrande N d iniziativa del deputato ZACCHERA

Documenti analoghi
CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE BOCCI, GINOBLE, GRASSI

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE

art. 1 (denominazione sede) 1. E costituita l Associazione di volontariato denominata Amici dell Africa Onlus.

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

Legge 25 febbraio 1992, n Azioni positive per l'imprenditoria femminile

CAMERA DEI DEPUTATI (AFFARI ESTERI E COMUNITARI) (Ai sensi dell articolo 79, comma 15, del regolamento) presentata alla Presidenza il 21 gennaio 2000

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N Misure per il sostegno dell imprenditoria femminile

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N Istituzione dell Osservatorio dei porti turistici e della nautica

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 255

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. n. 2197, D INIZIATIVA DEI DEPUTATI DELFINO, FORLANI

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE LUPO, BENEDETTI, MASSIMILIANO BERNINI, GALLINELLA, GAGNARLI, L ABBATE, PARENTELA

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato NASTRI

L.R. 23 Gennaio 2006, n. 1 Istituzione dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualità (1)

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

CITTA DI GROSSETO REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER LE PARITA E LE PARI OPPORTUNITA TRA UOMO E DONNA

DISPOSIZIONI PER LA CONCESSIONE DELL USO DEL LOGO DEL PARCO NATURALE REGIONALE DELL ANTOLA

COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE Provincia di Vicenza

REGOLAMENTO DEL TAVOLO DELLE ASSOCIAZIONI

LEGGE REGIONALE 13 agosto 1996, n. 69

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE APPROVATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 31 maggio 2017 (v. stampato Senato n. 968)

Norme per il sostegno dei gruppi di acquisto solidale (GAS) e per la promozione dei prodotti alimentari da filiera corta e di qualità.

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI (DINI) DI CONCERTO CON IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA (FLICK)

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE ZELLER, BRUGGER, NICCO

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato NASTRI. Interventi per lo sviluppo della pataticoltura italiana

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE MIGLIORE, SCOTTO, FAVA, DANIELE FARINA, SANNICANDRO, RICCIATTI, PANNARALE

Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

Consiglio regionale della Toscana

LEGGE REGIONALE N. 14 DEL REGIONE MARCHE NORME IN MATERIA DI TUTELA DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI.

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI TIPICI LOCALI. ISTITUZIONE DELLA DE.C.O. DENOMINAZIONE COMUNALE DI ORIGINE

CITTÀ DI ALESSANDRIA REGOLAMENTO COMUNALE DELLA CONSULTA DELLE ORGANIZZAZIONI NO-PROFIT

REGOLAMENTO PER L ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI, E PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, DI CONTRIBUTI E DEL PATROCINIO NEL SETTORE SOCIALE. ART.

Art. 1 Istituzione del Comune di Poggio Torriana mediante fusione

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

236. MINISTERO DELL'INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO

REGOLAMENTO PER LA TENUTA DELL ALBO COMUNALE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE SAGLIA, CAZZOLA, BALDELLI, ANTONINO FOTI, DI BIAGIO, PELINO

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE BORGHESE, MERLO, BUENO

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

La Rete Natura 2000 in Sicilia: tra tutela e sviluppo PALERMO, 28 NOVEMBRE 2007

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 17 ottobre 2013 (v. stampato Senato n. 884)

GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI - SCHEDE ILLUSTRATIVE -

Consiglio regionale della Toscana

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

TESTO PROPOSTO DALLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

PREAMBOLO. Il Consiglio regionale

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 4 maggio 2017

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE CASTIELLO, BERNARDO, FITZGERALD NISSOLI, RICCARDO GALLO, LONGO, VECCHIO

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N Istituzione del Museo nazionale della seta. d iniziativa del senatore BUTTI

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

Cura del Documento: Giuseppe Gargano. Programma di Cooperazione transfrontaliero Italia - Svizzera

Art. 1 (Principi e finalità)

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA AGRO-ALIMENTARI TRADIZIONALI LOCALI. ISTITUZIONE DELLA DE.C.O. INDICE

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 2143

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato MINARDO. Norme per favorire il ricambio generazionale nelle imprese artigiane

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

COMUNE DI SACCOLONGO Provincia di Padova

d iniziativa dei senatori VALENTINI, AMATI, ASTORRE, FISSORE, GRANAIOLA, PUGLISI, TOMASELLI, COLLINA, DE BIASI e FABBRI

Convenzione tra il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi e l Unione dei. Comuni del Casentino per l esecuzione di un programma di interventi di

Legge Regionale Toscana 28 dicembre 2005, n. 73

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 493

COMUNE DI BITONTO (Provincia di Bari)

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO ALLE ASSOCIAZIONI STUDENTESCHE DI SPAZI DISPONIBILI NEI VARI PLESSI EDILIZI UNIVERSITARI

proposta di legge n. 79

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Istituzione di un Fondo di garanzia per i lavoratori impiegati con contratti di lavoro flessibile

Azioni positive per l'imprenditoria femminile

D.L. 254 DEL : Bilancio di previsione della Regione Liguria per l anno finanziario 2013

Città di Lecce REGOLAMENTO COMUNALE PER

GAL quattro Parchi a Lecco Valorizzare la tradizione agricola locale unendo tradizione ed innovazione, lavoro e ambiente, turismo e sostenibilità

tenuto conto che l allevamento di questa razza ovina è realizzato in modo prevalente nel territorio dell Alta Langa;

Comune di Volpiano Provincia di Torino

Disciplina istitutiva dei Centri Commerciali Naturali in Campania art. 3, comma 4, legge regionale n. 1/2009

Provincia della Spezia

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 276

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE MURA, BELISARIO, OSSORIO, PALOMBA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 2619

STATUTO DELL AZIENDA SPECIALE STAZIONE SPERIMENTALE PER L INDUSTRIA DELLE CONSERVE ALIMENTARI

LEGGE PROVINCIALE 28 ottobre 1985, n. 18

COMUNE DI FILADELFIA PROVINCIA DI VIBO VALENTIA REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI

LEGGE REGIONALE N. 21 DEL REGIONE BASILICATA

SENATO DELLA REPUBBLICA

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato CARLUCCI

IL DIRETTORE GENERALE DEL CONTROLLO DELLA QUALITÀ E DEI SISTEMI DI QUALITÀ

Legge Regionale Basilicata 13/4/1996 n.21. B.U.R. 20/4/1996 n.20

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE NICCO, BRUGGER, ZELLER

Art. 1 denominazione ed emblema del Parco Art. 2 finalità del logo e della denominazione del Parco Art. 3 Protocolli

proposta di legge n. 83

Proposta di legge regionale Interventi atti a favorire la mobilità individuale e l autonomia personale delle persone con disabilità

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 1545

LEGGE REGIONALE N. 1 DEL REGIONE CAMPANIA

Transcript:

Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 772 PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa del deputato ZACCHERA Istituzione del Consorzio Valgrande Presentata il 17 maggio 2006 ONOREVOLI COLLEGHI! I parchi nazionali rappresentano una delle più positive esperienze della nostra realtà nella tutela dell ambiente. Sono progressivamente aumentati nel numero e nella superficie protetta e sono garanti di un più moderno rapporto con la gestione del territorio. Proprio per questo loro rapporto «positivo» nel comune intendere le cose, possono e devono diventare un importante veicolo di spinta economica sia nel nostro Paese che nel confronto dei mercati esteri. Promuovere associandole al concetto di «parco» e quindi con un elevato standard di qualità le produzioni tipiche delle diverse zone inserite o limitrofe ai parchi (come le attività turistiche e artigianali, dell allevamento e dell agricoltura) significa far ricadere sul territorio i concetti positivi legati proprio alla specifica esperienza dei parchi. In particolare, nel nord-est del Piemonte, da oltre dodici anni è stato costituito il Parco nazionale della Valgrande, che raccoglie una vasta parte del territorio della provincia del Verbano-Cusio-Ossola. Obiettivo della presente proposta di legge è, pertanto, l istituzione di un consorzio tra i diversi enti territoriali della Valgrande, affinché di concerto con i vertici degli organismi del Parco, le associazioni di categoria e le associazioni pubbliche ed economiche della zona, nonché con l amministrazione regionale si unisca e si colleghi il marchio del Parco nazionale della Valgrande alle produzioni della zona, sia in campo agricolo che artigianale, e si garantisca al meglio nei suoi diversi aspetti l offerta turistica. L articolo 1 della proposta di legge istituisce il Consorzio conformemente a quanto disposto dal comma 7 dell articolo 31 del testo unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, denominandolo «Consorzio Valgrande». Gli enti chiamati a farne parte sono i due comuni di Verbania e di Belgirate, le dieci comunità montane della provincia (che raggruppano i restanti comuni) la provincia del Verbano-Cusio-Ossola, nonché l ente Parco nazionale della Valgrande. Viene tuttavia

Atti Parlamentari 2 Camera dei Deputati 772 lasciata ad altri enti o soggetti pubblici o privati, che ne facciano richiesta, la possibilità di consorziarsi e di partecipare così alla gestione associata di servizi e di funzioni strumentali alla realizzazione degli scopi individuati nella presente proposta di legge, scopi che per la loro natura e per la loro portata possono richiamare l interesse di altri soggetti, oltre a quelli espressamente menzionati. I suddetti scopi sono specificati nell articolo 2 e l istituzione del Consorzio è strumentale alla loro realizzazione. Il primo di questi è individuato nella necessità di incentivare i prodotti e i servizi locali che, presentando requisiti di qualità o risultando conformi alle finalità istitutive del Parco, possono ottenere l uso in concessione del nome e del marchio del medesimo. Si ricorda infatti che la legge quadro sulle aree protette, legge n. 394 del 1991, al comma 4 dell articolo 14, che disciplina le iniziative per la promozione economica e sociale, prevede la possibilità che l ente parco conceda il proprio nome ed il proprio emblema in concessione, purché nome ed emblema vengano associati a prodotti di qualità e a servizi conformi alle finalità istitutive del parco stesso. Incentivare, pertanto, i produttori a offrire prodotti e servizi che rispondano a standard qualitativi li agevolerà nella stipula delle richiamate convenzioni, con conseguente vantaggio economico e incremento della produttività e della occupazione. Ci sarà inoltre un significativo ritorno di immagine, garantito non solo dalla notorietà del Parco, dalla intrinseca connessione dello stesso con i concetti di qualità e di genuinità, dalla sua attitudine a essere veicolo di spinta economica, ma soprattutto dal principio che le aree naturali protette devono applicare metodi di gestione idonei a realizzare l integrazione fra uomo e ambiente naturale. La valorizzazione paesaggistica e turistico-alberghiera, sempre nell ottica della qualità, è l altro obiettivo del Consorzio. A tale risultato si vuole giungere attraverso l adozione di strumenti che favoriscano le imprese private che producono attrezzature per le attività turistiche estive e invernali conformemente alle finalità istitutive del Parco; agevolino la costituzione di cooperative di lavoro fra giovani, favoriscano il mantenimento e lo sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali recuperando tradizioni e alpeggi. In tale modo sarà garantito non solo l incremento della produttività su tutto il territorio, ma anche e soprattutto lo sviluppo socio-economico per l intera area. Con l articolo 3 viene conferita all ente personalità giuridica di diritto pubblico e quindi la idoneità alla titolarità di situazioni giuridiche sia pubbliche che private; contestualmente gli viene riconosciuto, nell ambito della autonomia normativa, il potere di adottare un proprio statuto ai sensi dell articolo 6 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, con conseguente libertà e indipendenza nell adozione del proprio regolamento. L articolo 4 disciplina la natura e la composizione degli organi fondamentali dell ente: il presidente, l assemblea consortile, il consiglio di amministrazione. Nell assemblea consortile è garantita la presenza di un rappresentante per ogni ente territoriale richiamato nell articolo 1, nonché del presidente della giunta regionale del Piemonte, del presidente della provincia del Verbano-Cusio-Ossola, del presidente dell ente Parco, mentre il consiglio di amministrazione, che elegge il presidente, viene, a sua volta, eletto dall assemblea consortile. Gli articoli 5 e 6, infine, conferiscono il contributo economico necessario al Consorzio e ne prevedono la relativa copertura finanziaria. Con questo intervento normativo la promozione economica e sociale sarà garantita attraverso una sinergia di forze e di volontà importanti e si assicurerà alla produzione locale agro-silvo-pastorale e all offerta turistica competitività non solo sui mercati nazionali, ma anche sui mercati esteri; tutto ciò valorizzerà ulteriormente il Made in Italy e del conseguente ritorno di immagine se ne avvantaggerà tutto il Paese.

Atti Parlamentari 3 Camera dei Deputati 772 PROPOSTA DI LEGGE ART. 1. 1. I comuni di Verbania e di Belgirate, le comunità montane di Valle Antigorio Divedro Formazza, Valle Ossola, Alto Verbano, Valle Vigezzo, Dello Strona e Basso Toce, Valle Cannobina, Valle Antrona, Cusio-Mottarone, Monte Rosa Valle Anzasca e Val Grande, la provincia del Verbano- Cusio-Ossola e l ente Parco nazionale della Valgrande sono costituiti in consorzio, denominato «Consorzio Valgrande». 2. Possono altresì fare parte del Consorzio Valgrande altri enti pubblici o soggetti pubblici o privati che ne fanno richiesta, previa deliberazione favorevole, assunta a maggioranza dei componenti, del consiglio di amministrazione del Consorzio stesso. ART. 2. 1. Il Consorzio Valgrande ha lo scopo di: a) incentivare servizi e prodotti locali che, presentando requisiti di qualità o risultando conformi alle finalità istitutive del Parco nazionale della Valgrande, possono ottenere in concessione l uso del nome e dell emblema del Parco medesimo; b) promuovere la valorizzazione paesaggistica e turistico-alberghiera del territorio, favorendo le imprese private nella costruzione di attrezzature per le attività turistiche invernali ed estive, conformemente alle finalità istitutive del Parco nazionale della Valgrande; c) promuovere e agevolare la costituzione di cooperative di lavoro e di produzione fra i giovani; d) promuovere le attività produttive e la valorizzazione del territorio, favorendo lo sviluppo economico dell intera area;

Atti Parlamentari 4 Camera dei Deputati 772 e) favorire il mantenimento e lo sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali. ART. 3. 1. Il Consorzio Valgrande è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e ha sede in uno dei comuni o delle comunità montane di cui al comma 1 dell articolo 1. 2. Il Consorzio Valgrande adotta il proprio statuto ai sensi dell articolo 6 del testo unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. ART. 4. 1. Gli organi del Consorzio Valgrande sono: a) il presidente; b) l assemblea consortile; c) il consiglio di amministrazione. 2. Il presidente è eletto dal consiglio di amministrazione, ha la rappresentanza del Consorzio Valgrande, convoca e presiede il consiglio di amministrazione e il comitato esecutivo e sovrintende a tutti i servizi del Consorzio stesso. 3. L assemblea consortile è composta da: a) un rappresentante di ciascuna comunità montana di cui all articolo 1, comma 1, un rappresentante del comune di Verbania e un rappresentante del comune di Belgirate; b) il presidente della giunta regionale del Piemonte o un suo delegato; c) il presidente della provincia del Verbano-Cusio-Ossola o un suo delegato; d) il presidente dell ente Parco nazionale della Valgrande o un suo delegato. 4. L assemblea consortile può essere integrata, previa deliberazione della me-

Atti Parlamentari 5 Camera dei Deputati 772 desima assemblea, con l inserimento di rappresentanti degli enti e dei soggetti di cui al comma 2 dell articolo 1. 5. L assemblea consortile elegge il consiglio di amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto. ART. 5. 1. Al Consorzio Valgrande è concesso un contributo statale pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, da iscrivere in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell interno. ART. 6. 1. All onere derivante dall attuazione della presente legge, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell ambito dell unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell economia e delle finanze per l anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l accantonamento relativo al Ministero dell interno. 2. Il Ministro dell economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

C= 0,30 *15PDL0003320* *15PDL0003320*