Bur n. 28 del 29/03/2016

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Bur n. 28 del 29/03/2016 (Codice interno: 319254) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 308 del 15 marzo 2016 Autorizzazione per il conferimento dell'incarico di Direttore dell'esu-azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Venezia. (DDGR n. 1841 dell'08/11/2011 - n. 769 del 02/05/2012 - n. 2563 dell'11/12/2012 - n. 907 del 18/06/2013 - n. 2591 del 30/12/2013 - n. 2341 del 16/12/2014 - n. 233 del 03/03/2015 - n. 1862 del 23/12/2015). [Enti regionali o a partecipazione regionale] Note per la trasparenza: Viene autorizzato successivamente a sanatoria il conferimento dell'incarico del Direttore dell'esu di Venezia dal 27/09/2015 fino ai due mesi successivi decorrenti dalla data di nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: richieste dell'esu di Venezia prot. n. 0003392 del 08/10/2015, prot. n. 0004276 del 01/12/2015 e prot. n. 0004548 del 23/12/2015; parere della Sezione Risorse Umane prot. n. 423255 del 20/10/2015. Il relatore riferisce quanto segue. La DGR n. 1841 dell'08/11/2011 ad oggetto "Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 'Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011', art. 10 'Razionalizzazione e riordino degli enti strumentali della Regione del Veneto'. Avvio dell'attività ricognitiva", ha stabilito che tutti gli Enti strumentali oggetto dell'attività ricognitiva di cui all'art. 10 della L.R. n. 7/2011, tra cui gli Enti Studi Universitari-Aziende regionali per il Diritto allo Studio Universitario (ESU), nei sei mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della medesima, ovvero a far data dal 15/11/2011, devono essere preventivamente autorizzati in relazione a: 1. modifiche in aumento di dotazioni organiche; 2. assunzioni a tempo determinato e indeterminato a qualsiasi titolo; 3. individuazione ed assegnazione di posizioni organizzative, alte professionalità, incarichi di responsabilità e ogni atto concernente la contrattazione integrativa dei singoli enti; 4. assegnazione di incarichi dirigenziali e di collaborazione e consulenze motivate da carenze di organico. La DGR n. 769 del 02/05/2012 ha prorogato fino al 31/12/2012 l'efficacia delle direttive poste dalla citata DGR n. 1841/2011. La DGR n. 2563 dell'11/12/2012 ha stabilito di: a. prorogare, fino all'emanazione della disciplina organica di riordino degli enti strumentali stessi e, comunque, non oltre sei mesi a far data dall'11/12/2012, le disposizioni contenute nella citata DGR n. 769/2012; 1. ammettere esclusivamente assunzioni, nei limiti previsti dalla normativa vigente, solo tramite mobilità tra enti strumentali aventi lo stesso contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento; 2. per gli incarichi apicali in scadenza (ad esempio per gli incarichi di direttore) in via transitoria conferire incarichi apicali temporanei, della durata di sei mesi non rinnovabili tacitamente; 3. nel caso in cui gli enti regionali disattendano le disposizioni della presente deliberazione, la Giunta regionale attiverà i poteri conferiti dall'art. 10 della L.R. n. 53/1993 in merito al controllo repressivo sugli organi; b. programmare, per l'annualità 2013, da parte degli enti strumentali in questione, una riduzione della spesa per il personale dipendente avuto riguardo alle decurtazioni che sono state apportate ai finanziamenti degli stessi dalla Regione del Veneto. La DGR n. 907 del 18/06/2013 ad oggetto "Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 'Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011', art. 10. Razionalizzazione e riordino degli Enti strumentali della Regione del Veneto. DGR 1841 del 8 novembre 2011, DGR 769 del 2 maggio 2012 e DGR 2563 dell'11 dicembre 2012. Determinazioni" ha prorogato le disposizioni di cui alla DGR n. 2563/2012 fino al 31/12/2013. La DGR n. 2591 del 30/12/2013 ha confermato e prorogato, sino al 31/12/2014, le disposizioni contenute nella DGR n. 907/2013, al fine di permettere di completare la disciplina organica di revisione e di riorganizzazione degli enti strumentali

regionali. La successiva DGR n. 2341 del 16/12/2014 ha confermato e prorogato fino al 31/12/2015 le disposizioni di cui alla DGR n. 2591/2013, a tutti gli ESU del Veneto, per gli adempimenti conseguenti. La DGR n. 233 del 03/03/2015, che, al fine di integrare la DGR n. 2341/2014 e di semplificare l'attività di controllo preventivo in capo alla Giunta Regionale degli atti degli Enti strumentali in materia di personale, ha ripartito la competenza come segue: la Giunta regionale è competente ad autorizzare gli atti degli Enti strumentali in materia di personale, quando sia previsto un aumento di spesa: in tal caso gli stessi dovranno essere adeguatamente motivati dagli Enti interessati e i Dipartimenti/Aree cui afferiscono le Strutture regionali deputate alla vigilanza, dovranno esprimere parere favorevole alle operazioni proposte; il Direttore di Area/Dipartimento, a cui fa riferimento la Struttura regionale cui compete la vigilanza sull'ente strumentale, è competente ad autorizzare gli atti degli Enti strumentali in materia di personale, quando non sia previsto un aumento di spesa, sempre nei limiti previsti dalle deliberazioni della Giunta regionale suddette. Infine, la DGR n. 1862 del 23/12/2015 ha confermato e prorogato fino al 31/12/2016 le disposizioni di cui alla DGR n. 2341/2014 e alla DGR n. 233/2015, a tutti gli Enti strumentali regionali, per gli opportuni adempimenti. Premesso quanto sopra, l'esu di Venezia, con le note prot. n. 0003392 del 08/10/2015, prot. n. 0004276 del 01/12/2015 e prot. n. 0004548 del 23/12/2015, ha formulato la seguente richiesta di autorizzazione: conferimento dell'incarico di Direttore dell'esu di Venezia dal 27/09/2015 al 26/09/2017 con un trattamento economico onnicomprensivo massimo biennale di Euro 199.980,00. L'ESU di Venezia ha dichiarato che: "Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 24/09/2015, visto il Decreto n. 8 del 20/03/2015 del Direttore del Dipartimento Formazione, Istruzione e Lavoro, visto l'art. 14 della L.R. n. 8/1998 (il cui comma 2 dispone che l'incarico di Direttore è conferito con un contratto di diritto privato di durata non superiore a cinque anni ed è risolto di diritto non oltre i sei mesi successivi alla fine della legislatura) al fine di garantire senza soluzione di continuità lo svolgimento delle funzioni facenti capo alla Direzione e conseguentemente il corretto e regolare funzionamento dell'attività di ESU, ha provveduto a confermare l'incarico di Direttore prevedendo al contempo una durata biennale del medesimo, dal 27/09/2015 al 26/09/2017. In merito alla necessità di garantire le funzioni direttoriali, l'esu di Venezia ha evidenziato: "alcune attività aventi carattere prioritario per l'ente che necessitano di una stabilità amministrativa e gestionale nel medio periodo e che motivano nel dettaglio la richiesta di autorizzazione dell'incarico per il biennio: a. progettazione e attivazione di un sistema di pagamenti elettronici a favore dell'utenza studentesca, con attivazione della piattaforma MyPay e utilizzazione delle infrastrutture "Nodo dei pagamenti", sistema finalizzato a consentire agli studenti di scegliere liberamente il prestatore di servizi di pagamento, gli strumenti e il canale tecnologico per effettuare le operazioni di versamento. b. Consolidamento delle procedure di armonizzazione contabile, di cui al D.Lgs. n. 118/2011, integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, di adozione dei principi applicati della contabilità economica patrimoniale e il conseguente affiancamento della contabilità economica patrimoniale alla contabilità finanziaria previsti dall'art. 2, commi 1 e 2, unitamente al piano dei conti integrato di cui all'art. 4, nonché del bilancio consolidato. c. "Prospettiva Europea": orientare l'azienda verso una dimensione europea assumendo a pieno titolo il ruolo di interlocutore attivo nella partecipazione alla "Strategia Europa 2020", lanciata dalla Commissione Europea il 3 marzo 2012. Favorire la piena partecipazione al processo di integrazione europea e l'attivazione di un numero crescente di progetti inerenti i programmi comunitari da parte sia dell'amministrazione che di tutti gli altri attori socio-economici. Creare una rete di collegamenti con gli operatori locali del settore e le altre realtà nazionali ed europee. Dotare l'azienda di una struttura operativa funzionale, efficiente e moderna, in grado di informare, orientare e sensibilizzare la comunità studentesca alla conoscenza di normative, politiche e programmi comunitari, nonché di attivare le procedure finalizzate all'elaborazione di progettualità da candidare ai finanziamenti europei. d. Promozione e potenziamento dell'attività di orientamento - "Scegliere gli studi verso il lavoro" - destinato agli studenti dell'ultimo biennio degli istituti superiori che necessitano di orientamento e counselling alla scelta degli studi in vista della professione futura; rafforzamento dell'attività di consulenza psicologica - "Supportare gli studenti nella motivazione allo studio e nelle difficoltà personali" - a favore degli studenti iscritti e laureati degli atenei veneziani per bisogni di ri-orientamento, orientamento e counselling al lavoro, tutorato (Accademia e Conservatorio), supporto tutoriale per disabilità (Accademia e Conservatorio), supporto al metodo di studio, consulenza psicologica, collaborazione nel progetto di mobilità internazionale "Leonardo" (Università IUAV, Accademia, Conservatorio)."

L'ESU di Venezia, infine, ha precisato in ordine al trattamento economico che: "Il costo complessivo onnicomprensivo massimo per il biennio è di Euro 199.980,00 comprensivo della retribuzione lorda (annua: Euro 95.242,69; biennale: Euro 190.485,38), della retribuzione di risultato pari al 5% dello stipendio annuo lordo (annua: Euro 4.747,18; biennale: Euro 9.494,36), valore percentuale pari alla metà di quella indicata a livello regionale. Il conferimento dell'incarico di Direttore non incrementa le spese del personale, in quanto già previste nel bilancio dell'ente e rispetta i vincoli e le limitazioni di cui all'art. 1, comma 557, della L. n. 296/2006, all'art. 76, comma 7, del D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni, dalla L. n. 133/2008 ed all'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2010. La presente richiesta non comporta inoltre un aumento di spesa, configurandosi di converso una sensibile diminuzione del compenso riconosciuto." La Sezione Risorse Umane, con nota prot. n. 423255 del 20/10/2015, ha formulato le seguenti osservazioni in merito alla domanda di autorizzazione di cui alla Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 32 del 24/09/2015: "L'atto in esame, prevedendo la nomina del Direttore per due anni, non appare in linea con le prescrizioni di cui alla DGR n. 233 del 3 marzo u.s., con la quale sono stati determinati ulteriori criteri in ordine alla procedura di preventiva autorizzazione da parte della Regione degli atti adottati dagli enti strumentali in materia di personale, la quale prevede che per gli incarichi apicali in scadenza (ad esempio gli incarichi di Direttore) in via transitoria verranno conferiti incarichi apicali temporanei, della durata di sei mesi non rinnovabili tacitamente. Inoltre, con specifico riferimento al trattamento economico, si rileva che la DGR n. 781 del 14 maggio 2015, ha parametrato il trattamento economico dei Direttori degli ESU a quello dei Direttori di Sezione di fascia A della Regione del Veneto, differenziandolo, poi, in relazione al numero di studenti, in coerenza con quanto disposto dall'art. 14, comma 4, della L. R. n. 8/1998, nel modo seguente: a. 90% della retribuzione sino a 20.000 studenti; b. 95% della retribuzione da 20.001 a 40.000 studenti; c. 100% della retribuzione oltre 40.000 studenti. Lo stesso provvedimento stabilisce che la retribuzione di risultato non può superare il 10% dello stipendio annuo. Attualmente il trattamento economico onnicomprensivo del Direttore di Sezione di fascia A è pari a Euro 99.940,73. La retribuzione di risultato massima è pari al 10% del predetto importo (Euro 9.994,73). L'ESU di Venezia rientra nell'ipotesi b), quindi il limite sarebbe di Euro 94.943,69 oltre alla retribuzione di risultato nella misura massima del 10% del predetto importo." Tenuto conto del parere formulato dalla Sezione Risorse Umane, sono stati comunicati all'esu di Venezia i seguenti motivi ostativi all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'art. 10-bis della L. n. 241/1990, con nota della Sezione Istruzione prot. n. 507579 del 14/12/2015, interrompendo il termine ai fini della conclusione del procedimento: 1. la richiesta di autorizzazione è pervenuta alla Regione il 09/10/2015, successivamente all'adozione della Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 32 del 24/09/2015, che ha conferito l'incarico di Direttore dell'esu dal 27/09/2015 al 26/09/2017, contrariamente a quanto invece dispone la DGR n. 233/2015, secondo cui tutti gli Enti strumentali di cui all'art. 10 della L.R. n. 7/2011, tra cui gli ESU, devono essere preventivamente autorizzati in relazione a: assegnazione di incarichi dirigenziali e di collaborazione e consulenze motivate da carenze di organico; 2. l'atto in esame, prevedendo la nomina del Direttore per due anni, non appare in linea con le prescrizioni di cui alla DGR n. 233/2015, con la quale sono stati determinati ulteriori criteri in ordine alla procedura di preventiva autorizzazione da parte della Regione degli atti adottati dagli enti strumentali in materia di personale, la quale prevede che "per gli incarichi apicali in scadenza (ad esempio gli incarichi di Direttore) in via transitoria verranno conferiti incarichi apicali temporanei, della durata di sei mesi non rinnovabili tacitamente. L'ESU di Venezia ha quindi osservato, con successiva nota prot. n. 0004548 del 23/12/2015, dalla cui data di presentazione ha iniziato nuovamente a decorrere il termine finale del procedimento che: "Il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto che l'incarico di Direttore, conferito nella seduta del 24/09/2015, non possa strettamente assimilarsi a quello Dirigenziale, in quanto trattasi di nomina di un Organo necessario a garantire la continuità dell'azione amministrativa dell'azienda, secondo quanto previsto dall'art. 14 della L.R. n. 8/1998. Per questa ragione, vista la vacanza dell'organo, si doveva provvedere alla suddetta nomina.

Il Consiglio di Amministrazione, nell'individuare una durata biennale per tale incarico, ha voluto coniugare le disposizioni normative dell'art. 19 del D.Lgs. n. 165/2001 con l'esigenza di non sottrarre all'organo di governo di prossimo insediamento la possibilità di operare le proprie scelte. Ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 8/1998 la delibera di affidamento dell'incarico non è stata sottoposta al controllo atti, nei modi e nei termini stabiliti dalla Legge regionale n. 53/1993, ma è stata avanzata richiesta di autorizzazione in data 08/10/2015 prot. n. 0003392, come previsto in delibera." Premesso quanto sopra, anche in considerazione delle osservazioni da ultimo formulate dall'esu di Venezia, si rileva quanto segue. La richiesta di autorizzazione dell'esu di Venezia è pervenuta alla Regione in data 09/10/2015, successivamente all'adozione della delibera del Consiglio di Amministrazione n. 32 del 24/09/2015 che ha conferito l'incarico di Direttore dell'esu, disattendendo la DGR n. 1862/2015 per cui tutti i provvedimenti in materia di personale adottati dagli enti strumentali regionali, nelle more del completamento del processo di riordino e razionalizzazione degli stessi, devono essere preventivamente autorizzati dalla Giunta regionale. Inoltre, con particolare riferimento agli incarichi apicali in scadenza (ad esempio gli incarichi di direttore), la DGR n. 233/2015, successivamente reiterata con DGR n. 1862/2015, ha previsto che in via transitoria verranno conferiti incarichi apicali temporanei, della durata di sei mesi non rinnovabili tacitamente. Pertanto la richiesta dell'esu di Venezia, prevedendo la nomina del Direttore per due anni, si discosta dalle prescrizioni di cui alle deliberazioni regionali sopra citate, come evidenziato dal parere della Sezione Risorse Umane. A tale proposito è opportuno menzionare quanto riportato a pag. 3 del Verbale del Consiglio di Amministrazione dell'esu di Venezia n. 9 del 24/09/2015: "Alla fine della discussione il Consiglio di Amministrazione, nel prendere atto di quanto disposto dal testo unico del pubblico impiego, D.Lgs. n. 165/2001, art. 19, che prevede che la durata degli incarichi, correlati agli obiettivi prefissati, non può essere inferiore a tre anni né eccedere il termine di cinque anni, ma volendo altresì non sottrarre all'organo di governo di prossimo insediamento la possibilità di operare scelte diverse,... decide di affidare l'incarico di Direttore... per il periodo corrente dal 27/09/2015 al 26/09/2017, fatta salva l'acquisizione dell'autorizzazione regionale". Considerato che, con successiva DGR n. 2047 del 23/12/2015, la Giunta regionale ha nominato il Commissario straordinario per la gestione amministrativa ordinaria dell'esu di Venezia, ex art. 10, della L.R. n. 7/2011, che rimarrà in carica fino al 31 marzo 2016, si reputa opportuno autorizzare il conferimento dell'incarico di Direttore dal 27/09/2015, come richiesto dall'esu, per un intervallo di tempo utile a garantire la continuità nello svolgimento delle funzioni direttoriali e tale da tenere in debita considerazione la volontà espressa dal vecchio Consiglio di amministrazione di "non sottrarre all'organo di governo di prossimo insediamento la possibilità di operare scelte diverse...". Conseguentemente, per le motivazioni sopra esposte, si propone di rilasciare all'esu di Venezia l'autorizzazione successiva a sanatoria per il conferimento dell'incarico di Direttore dal 27/09/2015 fino ai due mesi successivi decorrenti dalla data di nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione. Con riferimento al trattamento economico del Direttore, si osserva che, secondo quanto stabilito dalla DGR n. 781/2015, esso è determinato in relazione al numero degli studenti di riferimento che, per l'esu di Venezia, è pari a 25.871 alla data del 31/01/2015, numero ricompreso tra 20.001 e 40.000 e, per questo motivo, al Direttore spetta il 95% dello stipendio annuo riservato ai Direttori regionali di Sezione di fascia A, (pari a Euro 99.940,73 + retribuzione di risultato pari a Euro 9.994,07), per complessivi Euro 109.934,80 annui, risultando così articolato: stipendio annuo (pari al 95% di Euro 99.940,73) Euro 94.943,69 retribuzione di risultato (5% dello stipendio annuo) Euro 4.747,18 Totale per 1 anno Euro 99.690,87 + indennità di vacanza contrattuale Euro 299,00 Totale per 1 anno (comprensivo di indennità di vacanza contrattuale) Euro 99.989,87 Totale per 2 anni (comprensivo di indennità di vacanza contrattuale) Euro 199.979,74 L'importo massimo della retribuzione di risultato prevista dall'esu di Venezia a favore del Direttore risulta pari al 5% dello stipendio annuo lordo (annua: Euro 4.747,18), valore percentuale pari alla metà rispetto a quello (10%) previsto secondo la DGR n. 781/2015. Tuttavia si ritiene opportuno subordinare tale autorizzazione - prevista dalla DGR n. 1841/2011, esclusivamente al fine di perseguire gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica e di riordino e miglioramento della funzionalità degli enti

strumentali regionali - alla condizione che l'esu di Venezia rispetti quanto disposto dalla succitata DGR n. 1862/2015 e, come ricordato dall'esu stesso, dalla L.R. n. 8/1998 in ordine ai requisiti per la nomina, la durata del contratto ed al trattamento economico del Direttore. Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento. LA GIUNTA REGIONALE UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto; VISTA la L.R. 18/12/1993, n. 53; VISTA la L.R. 07/04/1998, n. 8; VISTE le Deliberazioni n. 1841/2011, n. 769/2012, n. 2563/2012, n. 907/2013, n. 2591/2013, n. 2341/2014, n. 233/2015 e n. 1862/2015; VISTA la nota del Segretario Generale della Programmazione prot. n. 534540 del 15/11/2011; VISTA la nota del Segretario Regionale per la Cultura prot. n. 26257 del 18/01/2012; VISTE le note dell'esu di Venezia prot. n. 0003392 del 08/10/2015, prot. n. 0004276 del 01/12/2015 e prot. n. 0004548 del 23/12/2015; VISTA la nota della Sezione Risorse Umane prot. n. 423255 del 20/10/2015; VISTA la nota della Sezione Istruzione prot. n. 507579 del 14/12/2015; VISTO l'art. 2, comma 2, lett. e), della L.R. 31/12/2012, n. 54; delibera 1. di stabilire che le premesse al presente dispositivo siano parte integrante del provvedimento; 2. di autorizzare successivamente a sanatoria il conferimento dell'incarico di Direttore dell'esu di Venezia, dal 27/09/2015 fino ai due mesi successivi decorrenti dalla data di nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione; 3. di subordinare l'autorizzazione di cui al precedente punto n. 2 alla condizione che l'esu di Venezia rispetti quanto disposto dalla DGR n. 1862/2015, nonché alle altre condizioni indicate in premessa; 4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale; 5. di incaricare la Sezione Istruzione dell'esecuzione del presente atto; 6. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni; 7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera a), del D.Lgs. del 14/03/2013, n. 33; 8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.