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DETERMINAZIONE RESPONSABILE Servizi Generali, alla Persona e alle Imprese N. 418 DEL 23/06/2016 OGGETTO: RINNOVO 100 LICENZE D'USO SOFTWARE ANTIVIRUS "KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS SELECT"- AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA DATAMARKET S.R.L. DI TERAMO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. CIG. Z071A0F49E. Visto, ai fini della competenza, l art.107 del Decreto Legislativo18 agosto 2000 n. 267 Testo Unico sull Ordinamento degli Enti Locali; Visto il Decreto del Sindaco n. 2 del 11/01/2016 in qualità di Responsabile dell Area 2 Servizi generali, alle persone e alle imprese, ai sensi dell'art. 109, comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000 T.U.E.L.; Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 12/04/2016, immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2016-2018; Ricordato come l ente ha una dotazione di circa 100 postazioni pc e di relativa rete informatica; Considerato che la sicurezza informatica è un tema fondamentale per la protezione dei sistemi, prevenzione di attacchi informatici, privacy dei cittadini, ecc; Dato atto che gli attacchi ai sistemi informativi sono cresciuti in modo esponenziale, creando spesso ingenti danni economici; Ribadito che il rischio di un attacco da hacker e virus, può mettere a repentaglio le attività di questo Ente, dal momento in cui i servizi on line per i cittadini, per le imprese e la connessione tra Enti è diventato sempre più importante ed un percorso monodirezionale dal quale non è consentita una inversione di rotta; Richiamata la determinazione del Responsabile Servizio Informativo n. 5 del 25/05/2012 mediante la quale si acquistavano le licenze antivirus "Kaspersky Endpoint Security for Business Select ; Dato atto che tali licenze sono state rinnovate nel 2014 con Determinazione n. 4/2014 e che sono di nuovo in scadenza il prossimo 28/06/2016; Ritenuto che per evitare sospensioni/ritardi nei servizi dell ente occorre procedere al rinnovo delle citate Licenze d'uso del Software Antivirus "Kaspersky Endpoint Security for Business Select ; Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di seguito denominato d.lgs 50/2016 e, in particolare: Art. 30, sui principi per l'aggiudicazione e l esecuzione di appalti e concessioni Art. 124 sugli appalti di forniture e servizi sotto la soglia comunitaria; Art. 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti; Art. 36 sui contratti sotto soglia; Art. 32 sulle fasi delle procedure di affidamento; Art. 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;

Art. 95 sui criteri di aggiudicazione; Art. 80 sui motivi di esclusione; Art. 29 sui principi in materia di trasparenza; Dato atto che sono stati aboliti gli articoli dal 271 al 338 del decreto del Presidente della repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, che riguardano le acquisizioni di forniture e servizi e le acquisizioni in economia; Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e, in particolare, l'articolo 26, comma 3, il quale prevede che deve essere elaborato e allegato ai contratti d'appalto o d'opera un documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze; Vista la determinazione dell'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 5 marzo 2008, la quale - con riferimento all'articolo 7 del D. Lgs. 626/1994, come modificato dall'articolo 3 della legge 3 agosto 2007 n. 123, e successivamente riprodotto nel citato articolo 26 comma 3 del D. Lgs. 81/2008 ha escluso la necessità di predisporre il DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza relativi a rischi da interferenze, per i servizi per i quali non è prevista l esecuzione all interno della stazione appaltante, intendendo per interno tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stazione appaltante per l espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici; Considerato, in tema di qualificazione della stazione appaltante, quanto segue: a) non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall articolo 38 del d.lgs 50/2016; b) nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, trova applicazione quanto prevede l articolo 37, comma 1, del d.lgs 50/2016, ai sensi del quale Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza ; Rilevato, pertanto, che non ricorrono comunque gli obblighi di possesso della qualificazione o di avvalimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica, ai sensi dell articolo 37, commi 2 e 3, del d.lgs 50/2016; Visto l articolo 510 della legge 28 dicembre 2015, n. 208: Le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da ConsipSpA, ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali ; Visto come l obbligo di adesione alle convenzioni Consip vige, ai sensi dell articolo 1, comma 7, del d.l. 95/2012, convertito in legge 135/2012,per le seguenti forniture : energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile; Dato atto che la fornitura/il servizio oggetto del presente provvedimento non rientra in alcuna delle fattispecie (articolo 1, comma 7, del D.L. 95/2012, convertito in legge 135/2012) di adesione obbligatoria alle Convenzioni Consip energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile;

Dato atto che non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma l, della legge 488/1999 aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento; Ricordato a tale proposito l articolo 1, comma 450, della legge 296/2006 e sm che dispone: Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1,000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure [ ]; Stabilito di procedere, pertanto, mediante affidamento diretto e non attraverso le procedure ordinarie delle quali, comunque, ai sensi dell articolo 36, comma 2, del d.lgs 50/2016 è possibile avvalersi, poiché la scelta della procedura mediante affidamento diretto che si attiva col presente provvedimento garantisce comunque adeguata apertura del mercato e l individuazione dell operatore economico in modo da non ledere, bensì attuare, i principi enunciati dall articolo 30 del d.lgs 50/2016, così da rispettare il presupposto per non avvalersi delle procedure ordinarie, nel rispetto, appunto, dei principi generali codicistici; Visto in particolare come si rispettino i principi posti dall articolo 30 anche nel caso di specie, nonostante si negozi direttamente con un solo operatore economico, perché ricorrono i presupposti per la procedura negoziata, in analogia a quanto prevede l articolo 63 del d.lgs 50/2016 e, in particolare, perché si procede alla selezione dell offerta migliore esposta nel catalogo Mepa denominato rinnovo licenze software Antivirus Kaspersky Endpoint Security for Business Select ; Visto pertanto come l apertura iniziale del mercato sia assicurata dall accreditamento degli operatori economici nel Mercato elettronico da parte della Consip, mentre la negoziazione sia assicurata dalla selezione dell offerta migliore esposta nel catalogo; Visto in particolare come, sotto la soglia dei 40.000 euro appaia dunque possibile avvalersi dell affidamento affidamento diretto ad un solo operatore in applicazione analogica dell art. 63,in quanto offerta più conveniente sul piano economico, così come determinata dai prezzi a catalogo presenti nel MePa alla data di adozione del presente provvedimento, tra le offerte presenti nel catalogo aventi medesime caratteristiche, rispondenti alla prestazione che si intende acquisire; Visto come,per la prestazione richiesta, si sia individuata l offerta più conveniente (secondo l Allegato A al presente atto), in quella dell operatore economico ditta Datamarket S.r.l. di Teramo per il prezzo di 1.567,00= oltre Iva 22% e quindi 1.911,74=(iva inclusa) Ritenuto, pertanto, di procedere mediante acquisizione con ODA (ordine diretto di acquisto) sul MEPA, in conformità a quanto disposto dall'art. 7 del D.L. 52/2012, convertito in legge 94/2012 e smi; Dato atto che la citata a spesa di 1.911,74 trova copertura al Cap 1108 Spese per fornitura dei servizi al Centro Elaborazione Dati del Bilancio di Previsione 2016; Rilevato che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi, pertanto non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI. Non sussistono conseguentemente costi per la sicurezza;

Precisato, ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, che il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale secondo le procedure del Mepa; Visto che la scelta del contraente è stata effettuata mediante Ordine diretto di acquisto (ODA) sul MEPA, ai sensi dell art. 37 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, con l'utilizzo del criterio del minor prezzo; Visto come è possibile utilizzare il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell art. 95 comma 4 per i servizi e le forniture da acquisire in quanto esse hanno caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato/ ovvero trattasi di forniture -servizi caratterizzati da elevata ripetitività che non sono da classificare come servizi ad alta intensità di manodopera; Visto come la seguente fornitura, per le sue caratteristiche, non sia suddivisibile in lotti; Considerato che l'approvvigionamento di cui al presente provvedimento è finanziato con mezzi propri di bilancio; Visto come si attesti l assenza di condizioni di conflitto di interesse di cui all art.42 del D. Lgs. 50/2016 in ordine alla presente procedura di acquisizione; Visto come ai sensi dell art.147 bis del Decreto Legislativo 267/2000 Testo Unico degli Enti Locali, introdotto dal Decreto Legge 10 ottobre 2012 n.174 convertito in legge 7 dicembre 2012 n.213, il Responsabile del Servizio con la sottoscrizione del presente atto rilascia il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa; Ricordato che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile e di copertura della Spesa da parte del Responsabile del Servizio Finanziario; Visto pertanto come sul presente atto è stato assicurato il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui all art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000; DETERMINA 1. di procedere, per le motivazioni espresse in premessa, ad Ordine Diretto di Acquisto (ODA) sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (Mepa), approvando l offerta disponibile nel catalogo elettronico alla data di adozione del presente provvedimento che prevede l'importo di 1.567,00=, oltre Iva 22% per un totale di 1.911,74= dell operatore economico ditta Datamarket S.r.l. di Teramo per la fornitura del rinnovo di n. 100 licenze d'uso software Antivirus "Kaspersky Endpoint Security for Business Select, CODICE CIG Z071A0F49E nel Bando Mepa n. 2974067; 2. di dare atto che l ODA è giustificata in quanto è stata selezionata l offerta migliore esposta nel catalogo Mepa; 3. di dare atto che non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenza, in quanto non sono state rilevate interferenze, e che il costo della sicurezza è pertanto pari a zero; 4. di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale; 5. di impegnare la spesa di 1.911,74=(iva inclusa) al Cap 1108 Spese per fornitura dei servizi al Centro Elaborazione Dati del Bilancio di Previsione 2016 a favore dell operatore

economico sopra individuato; 6. di dare atto che in base al nuovo principio contabile della competenza potenziata la presente obbligazione si perfezionerà nel corso dell anno 2016; 7. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all'albo pretorio ai fini della generale conoscenza; 8. di trasmettere il presente atto al Servizio finanziario per gli adempimenti di sua competenza; Colle di Val d'elsa, 23/06/2016 IL DIRIGENTE DEL SETTORE BRUNI IURI (Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 418 DEL 23/06/2016 COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA () AREA 4 SERVIZI FINANZIARI E GESTIONE RISORSE UMANE Parere/visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 49, comma 1 - art. 147 bis e art. 187 comma7) IL RESPONSABILE Visto l'atto di riferimento Determinazione n. 418 del 23/06/2016 - esprime parere/visto favorevole in ordine alla regolarità contabile in relazione all attestazione di copertura finanziaria come segue: Movimenti Contabili E/S Tipologia Codifica e Capitolo Denominazione capitolo Descrizione Soggetto Importo Impegno 1017/2016 1108/0 1108/0 DATA MARKET TERAMO: ODA MEPA RINNOVO 100 LICENZE ANTIVIRUS "KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS SELECT" DATAMARKET SRL 1.911,74 Note: Colle di Val d'elsa, 29/07/2016 IL RESPONSABILE FRANCHINI RAG. ALESSIO (Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.) Riferimento Determinazione n. 418 del 23/06/2016