COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI Provincia di Teramo



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COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI Provincia di Teramo SETTORE III "Ragioneria - Programmazione Economica - Finanze - Patrimonio e Farmacia" DETERMINAZIONE N. 481 del 13-08-2012 Oggetto: ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE - STIPULA POLIZZA Sulla presente Determinazione, adottata nel testo riportato a tergo: Registro generale n. 1444 SI CERTIFICA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, 4 comma, del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267, LA REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA. La determinazione n.481 del 13-08-2012, pertanto, è divenuta ESECUTIVA, a tutti gli effetti di legge in data odierna; SI CERTIFICA, ai sensi dell'art. 8 del vigente Regolamento comunale di contabilità, l'avvenuto RISCONTRO/CONTROLLO AMMINISTRATIVO, CONTABILE E FISCALE. Roseto degli Abruzzi, 13-08-2012 IL DIRIGENTE DIRETTORE DI RAGIONERIA Dott.ssa Rosaria Ciancaione Determinazione Dirigenziale Settore III N.481 del 13-08-2012 Pag. - 1 - COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI

DATO ATTO che sulla proposta di determinazione N. 325 del 06-08-2012 afferente la fase preventiva della formazione del presente Atto, ai sensi dell art. 147-bis del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, così come sostituito dall art. 3, del D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito, con modificazioni, nella Legge 7.12.2012, n. 213, sono stati espressi: dallo scrivente Dirigente, il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell azione amministrativa, come meglio evidenziato nel testo della proposta trasferita automaticamente e senza modificazioni nel presente Atto; dal medesimo Dirigente Direttore di Ragioneria, il parere di regolarità contabile con il rilascio del visto attestante la copertura finanziaria. IL DIRETTORE DI RAGIONERIA Premesso che con propria determinazione dirigenziale n. 473 del 29.7.2011 si stipulava il contratto di assicurazione Tutela Legale con la Compagnia ARAG con clausola Broker a favore della MEDIASS GPA spa, in base ad un premio annuo di Euro 12.334,93, per il periodo 31.7.2011/31.7.2012; Visto che in prossimità della scadenza della polizza la Mediass GPA spa ha trasmesso tramite FAX la seguente relazione circa il reperimento della migliore soluzione assicurativa proposta dal mercato assicurativo: La presente per relazionare l Ente in merito a quanto in oggetto (..tutela legale Comune di Roseto degli Abruzzi) per la copertura assicurativa di seguito indicata e per al quale con comunicazione del 16.7.2012 avete richiesto di reperire migliore soluzione assicurativa proposta dal mercato assicurativo di riferimento: TUTELA LEGALE Sono state invitate a presentare offerta le seguenti Compagnie: - Filo Diretto - Roland - Arag; - Uca; - Das. Filo Diretto Roland Non ha formulato nessuna offerta. La compagnia ha formulato un'offerta con proprio testo che prevede le seguenti garanzie: La Compagnia assume a proprio carico, sino ai massimale previsto in polizza, i costi necessari per la tutela giudiziale e stragiudiziale dei diritti dell'assicurato come segue: - Il compenso previsto per legge relativo all'attività di un Avvocato ad esclusione: a) I costi assunti dal Contraente e o dalle pèrsone assicurate senza obbligo giuridico; b) Le franchigie e gli scoperti eventualmente pattuiti in polizza; c) I costi attinenti al quarto ed ogni tentativo di esecuzione forzata per ogni titolo esecutivo; d) I costi relativi a tentativi di esecuzione forzata che vengono introdotti dopo 5 anni dal formarsi del giudicato sul titubo esecutivo; e) I costi per i procedimenti di esecuzione forzata per una pena pecuniaria o ammenda al di sotto di 250,00; f) I costi che sarebbe tenuto a sopportare un terzo nel caso che non fosse esistita la presente polizza g) I costi per la difesa di interessi legalmente tutelati risultanti da crediti o debiti trasferiti o che si Determinazione Dirigenziale Settore III N.481 del 13-08-2012 Pag. - 2 - COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI

trasferiscano in capo al Contraente dopo il verificarsi del sinistro; h) I costi per la difesa di interessi legalmente tutelati, fatti valere dal Contraente in nome proprio per richieste di altre persone o per responsabilità propria per obblighi di altre persone. - Le spese liquidate giudizialmente a favore di controparte, in caso di soccombenza - le spese di transazione preventivamente autorizzata dalla Società; - le spese dell'attività dei Consulenti Tecnici d'ufficio (C.T.U.) e di Periti in genere nella misura in cui l'assicurato sia obbligato giudizialmente ad assumersi tali costi; le spese per l'attività di un Consulente Tecnico di parte secondo il D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115; - le spese per l'i.v.a. relative all'attività di avvocati e consulenti tecnici, qualora il contraente non sia autorizzato alla detrazione d'imposta; - le spese relative alla procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione; - le spese relative alla notificazione di atti, nonché i costi relativi al procedimento di esecuzione forzata, ad esclusione di quelli previsti al punto 1 ; - le spese giudiziarie determinate in una sentenza penale e poste a carico dell'assicurato {art 535 codice di procedura penale); - le spese di registrazione della sentenza se l'assicurato è soccombente, nonché le spese di marche e bolli per ottenere una copia integrale della sentenza; - le spese relative al contributo unificato se l'assicurato è obbligato ad assumersi tali costi. ESCLUSIONI: - vertenze tra persone Assicurate nonché tra queste e il Contraente; - vertenze collegate ad insurrezioni popolari, atti di guerra, occupazione militare, rivoluzioni, vandalismo o terremoti, inondazioni, scioperi e serrate, detenzione o impiego di sostanze radioattive; - vertenze di diritto pubblico o con Enti Pubblici di Previdenza ed Assistenza obbligatoria; - vertenze e procedimenti riguardanti diritti di brevetto, di marchio, d'autore, di esclusiva e la concorrenza sleale; - vertenze di diritto amministrativo, tributario e fiscale; - arbitrati; - sinistri che l assicurato ha causato con dolo; - sinistri che sono connessi al compimento di un reato doloso da parte dell assicurato; - se non diversamente pattuito, vertenze e procedimenti riguardanti il Determinazione Dirigenziale Settore III N.481 del 13-08-2012 Pag. - 3 - COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI

possesso, la proprietà e l uso di veicoli aerei e di veicoli viaggianti su terra e su mare, sottoposti per legge all obbligo d assicurazione per la responsabilità civile; - se non diversamente pattuito, vertenze riguardanti l inosservanza e la violazione di obblighi contrattuali; - vertenze e controversie con la Compagnia riguardanti polizze stipulate con la stessa; - spese liquidate a favore della parte civile costituitasi contro l Assicurato; - la garanzia non opera nei casi insorgenti da contratti per cui la momento della stipula dell assicurazione fosse stata già comunicata disdetta o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già formulata da uno dei contraenti; - vertenze in materia di successione e donazione. Il contratto prevede una durata annuale, sarà comunque facoltà dell Ente contraente, entro 30 giorni antecedenti la scadenza richiedere per iscritto la proroga, per 90 giorni dell assicurazione alle medesime condizioni contrattuali economiche in vigore nell ultimo anno assicurativo, se ciò risultasse necessario per concludere al procedura di gara per l aggiudicazione di nuovo contratto. La copertura non prevede la retroattività e la garanzia postuma. Numero persone assicurate: 217 così suddivise - n. 1 Sindaco - n. 1 Vice Sindaco - n. 1 Segretario Comunale - n. 6 Assessori - n. 20 Consiglieri - n. 4 Dirigenti - n. 3 Funzionari - n. 181 Dipendenti Massimale di copertura: 50,000,00 per sinistro 100,000,00 per anno La polizza prevede uno scoperto che ammonta al 10% ma non inferiore ad 5.000,00 per assicurato e sinistro e viene detratto dalle spese legali. GIURISDIZIONI SPECIALI (cassazione, Corte Costituzionale) Si precisa che qualora nell'ambito di un procedimento rientrante in garanzia risultasse necessaria l'assistenza di un Avvocato iscritto in appositi albi speciali, sono altresì comprese le spese relative all'assistenza di tale professionista. - Estensione reati fiscali/tributari: a parziale modifica di quanto previsto nelle esclusioni l assicurazione comprende anche la difesa contro l accusa di violazione di norme del diritto fiscale e tributario; - Difesa in procedimenti di responsabilità amministrativo, contabile e giudizi di conto avanti alla Corte dei Conti (La società garantisce all Ente contraente il rimborso delle spese legali dello stesso dovute a persone assicurate che siano state sottoposte al giudizio della Corte dei Conti per responsabilità amministrativa. Contabile e giudizio di conto, conclusosi con definitivo proscioglimento. Resta fermo l obbligo dell Ente di denunciare il sinistro nel momento in cui sia venuto a conoscenza del procedimento avviato a carico della persona assicurata che ha l obbligo di informare l Ente contraente nel momento in cui ha inizio l azione di responsabilità, compreso l invito Determinazione Dirigenziale Settore III N.481 del 13-08-2012 Pag. - 4 - COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI

a dedurre. La compagnia rimborserà le spese legali quando la sentenza sarà passata in giudicato). - Difesa in giudizio avverso richieste di risarcimento danni extracontrattuali Giudice Civile o Tar (La copertura comprende i costi per la resistenza avverso richieste di risarcimento del danno per responsabilità extracontrattuale a causa di fatti illeciti contestati all assicurato oppure per fatti colposi o dolosi commessi dalle persone per le quali debba rispondere a norma di legge. La copertura sussiste solo se il sinistro è coperto da un assicurazione per la responsabilità civile o patrimoniale dell Ente, in aggiunta e dopo l esaurimento di quanto dovuto dalla predetta polizza di R.C., per i costi di difesa e in caso di soccombenza ex art. 1917, comma 3, c.c. Se il giudice competente è quello amministrativo (TAR), la garanzia opera, in deroga all esclusione prevista al punto 5 del paragrafo esclusioni. La garanzia non opera se la vertenza davanti al TAR ha per oggetto il solo annullamento dell atto/provvedimento impugnato). Esercizio di richieste di risarcimento danni (La garanzia assicurativa opera per la richiesta di risarcimento danni a persone e/o cose subiti dagli assicurati per fatti illeciti di terzi (questi ultimi intesi come coloro che non si trovano in rapporto di servizio con l Ente) nello svolgimento della loro attività lavorativa o del loro carico istituzionale, o per l utilizzazione di beni per fini legati all attività dell Ente. Quanto sopra sia in sede civile che per la costituzione di parte civile in sede penale. Sono altresì garantite le spese per la proposizione di querela purchè seguita da Costituzione di parte civile. Limitatamente al caso che l assicurato sia ente Contraente, le prestazioni dalla presente polizza sono esclusivamente valide per la fase giudiziale, ossia con l esclusione della fase stragiudiziale). - Norme speciali: Decreti Legislativi (in deroga alle esclusioni, la copertura assicurativa comprende i costi per la tutela dell Assicurato per il ricorso avverso qualsiasi provvedimento amministrativo derivante da inosservanze delle disposizioni dei decreti legislativi: a) 81/08 (codice sicurezza) b) 196/03 (codice privacy) c) 152/06 (codice ambiente) d) 193/07 (sicurezza alimentare) - Controversie di lavoro (in deroga alle esclusioni, la copertura assicurativa assicurativa comprende i costi del Contraente per controversie inerenti il contratto di lavoro inidividuale con i propri prestatori di lavoro subordinato a condizioni che questi siano, o siano stati, iscritti nel Libro Unico del Lavoro (ex libro matricola). Sono assicurate le controversie di lavoro con persone contratto di collaborazione a progetto( co.co.pro.). La garanzia si estende inoltre, con un esborso massimo di 5.000,00, alle vertenze intraprese da lavoratori somministrato che avanzino pretese di assunzione nei confronti del Contraente. Solo per le controversie intraprese per lavoratori somministrati il sinistro si considera insorto con il ricevimento, da parte della Contraente, della prima richiesta scritta del lavoratore somministrato). Premio annuo lordo 15.013,00 Arag Uca Das Non ha formulato nessuna offerta Non ha formulato nessuna offerta Non ha formulato nessuna offerta Alla luce di quanto esposto, ed in considerazione del negativo andamento che la copertura in oggetto ha fatto registrare negli ultimi 5 anni evidenziando sinistri tra riservati e liquidati per circa 100.000,00, e dell'attuale periodo di irrigidimento del mercato assicurativo di riferimento per le coperture rivolte agli Enti Pubblici, riteniamo la proposta Roland, seppur con una serie di limitazioni contrattuali (vedi assenza di retro e postuma o scoperto) una soluzione in linea con l'andamento tecnico fatto registrare dai contratti precedenti. Tale considerazione è suffragata dal declino a formulare offerta comunicatoci dalla compagnia Arag attuale detentrice del rischio e delle altre Compagnie che per eccessiva sinistrosità non hanno voluto rilasciare quotazione. Visto che, quindi, nello stesso fax la Mediass GPA spa comunicava che alla luce di quanto pervenuto ed indicato l offerta della Roland è da ritenersi congrua soprattutto in virtù dell andamento tecnico dovuto ad una elevata frequenza di sinistri denunciati sulla polizza precedentemente in vigore e, pertanto, ne suggerisce la stipula; Determinazione Dirigenziale Settore III N.481 del 13-08-2012 Pag. - 5 - COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI

Visto che è necessario autorizzare la copertura del rischio con la compagnia Roland, stipulando la polizza a decorrere dalle ore 24,00 del 31.7.2012 con scadenza della polizza in data 31.7.2013; Visto che la fornitura in argomento non risulta tra quelle aggiudicate dalla Consip S.p.A. centrale degli acquisti del ministero dell Economia e delle finanze giusta consultazione del sito www.acquistinretepa.it in data odierna e che, pertanto è necessario provvedere direttamente; Visto l art. 125 del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163, così come modificato, da ultimo, dal D.L. 70/11, convertito, con modificazioni nella Legge 12.7.11, n. 106, il quale prevede che per servizi e forniture inferiori a 40.000,00, è consentito l'affidamento diretto; Visto che il servizio economato ha acquisito per il servizio/la fornitura il Codice Identificativo di Gara CIG. n. 4486224528 ed il C/C dedicato anche in via non esclusiva dalla Mediass GPA spa; Visto il Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267, recante :" Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"; Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 29.1.98, esecutiva; Visto il Piano Esecutivo di Gestione; D E T E R M I N A 1) di stipulare il contratto di assicurazione Tutela Legale con la Compagnia Roland con clausola Broker a favore della MEDIASS GPA Spa, in base ad un premio annuo di 15.013,00, per il periodo 31.7.2012 / 31.7.2013; 2) di approvare le seguenti clausole contrattuali: A) L appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all art. 3 della L. 13/8/2010 n 136 e successive modificazioni ed integrazioni; B) L appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefetturaufficio territoriale del Governo della provincia di Teramo della notizia dell inadempimento della propria controparte(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria; C) Le parti danno atto che alla fornitura sono assegnati il numero di CIG n. 4486224528 e che l appaltatore ha provveduto ad indicare apposito conto corrente bancario (o postale) dedicato, anche in via non esclusiva; 3) di imputare la spesa al cap. 344 premi di assicurazioni del bilancio del c.e.f. IL DIRIGENTE DIRETTORE DI RAGIONERIA Dott.ssa Rosaria Ciancaione Determinazione Dirigenziale Settore III N.481 del 13-08-2012 Pag. - 6 - COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI