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Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport LODO ARBITRALE IL COLLEGIO ARBITRALE PROF. AVV. MAURIZIO BENINCASA PRESIDENTE AVV. MARCELLO DE LUCA TAMAJO ARBITRO PROF. AVV. FERRUCCIO AULETTA ARBITRO nominato ai sensi del Codice dei Giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport e Disciplina per gli Arbitri ( Codice ), nel procedimento prot. n. 0889 del 1 luglo 2014 promosso da: Sig. Claudio Vigorelli, nato a Milano il 15 marzo 1963, cod. fisc. VGRCLD63C15F205P, rappresentato e difeso dall Avv. Luca Albano, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via Trionfale n. 13 parte istante CONTRO GENOA C.F.C. S.p.a., in persona dell Amministratore Delegato e legale rappresentante pro tempore Dott. Alessandro Zarbano, con sede in Genova, Via Ronchi n. 67 parte intimata FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO La vicenda de qua trae origine dal mandato procuratorio conferito dal club genovese a Federico Pastorello affinché quest ultimo curasse gli interessi della società relativamente al trasferimento del calciatore Reis Carvalho Eduardo nelle fila del club ligure. Con atto depositato in data 1 luglio 2014 prot. n. 0889, l istante proponeva istanza di arbitrato, ex artt. 9 e ss. del Codice, dinanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, nominando quale proprio arbitro di parte l Avv. Marcello de Luca Tamajo. 1

Attesa la mancata costituzione della parte nominata, il Presidente del Tribunale nominava arbitro del GENOA C.F.C. S.p.a. il Prof. Avv. Ferruccio Auletta. Tanto il primo quanto il secondo formulavano l accettazione di cui all art. 6, comma 5, del Codice; successivamente, veniva designato, di comune accordo tra gli Arbitri, quale Presidente del Collegio Arbitrale, il Prof. Avv. Maurizio Benincasa che formulava l accettazione ex art. 6, comma 5, del Codice. Pertanto, il Collegio Arbitrale risultava così composto: Prof. Avv. Maurizio Benincasa (Presidente del Collegio Arbitrale), Avv. Marcello de Luca Tamajo (Arbitro), Prof. Avv. Ferruccio Auletta (Arbitro). Successivamente, veniva fissata la prima udienza per il giorno 8 ottobre 2014 presso la sede dell arbitrato. Il Sig. Vigorelli formulava le seguenti conclusioni: «Voglia l On.le costituendo Collegio, disattesa ogni contraria istanza, previo accertamento dell inadempimento dell CFC Genoa Spa, alle obbligazioni pecuniarie di cui in narrativa, condannare la stessa al pagamento dell importo complessivo pari ad Euro 100.000,00, oltre accessori di legge, interessi dalla scadenze, di cui al D.lgs 231/2002 oltre spese, competenze ed onorari della presente procedura e le spese amministrative anticipate per l instaurazione del presente procedimento ed il suo proseguimento». All udienza dell 8 ottobre 2014, il Collegio, dopo aver preso atto della mancata costituzione della parte intimata e, conseguentemente, ritenendo esperito negativamente il tentativo di conciliazione, fissava l udienza di discussione per il giorno 7 novembre 2014. In quella sede, la difesa della parte istante si riportava a quanto già esposto nello scritto costitutivo; il Collegio, all esito, si riservava trattenendo la causa in decisione. Con memoria depositata in data 11 novembre 2014, si costituiva tardivamente il club genovese, rassegnando le seguenti conclusioni: «Che l On.le Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport del CONI, voglia dichiarare, ai sensi e per gli effetti di cui all art. 19 del Codice dei giudizi innanzi al Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport e 2

Disciplina degli arbitri la manifesta incompetenza arbitrale a conoscere in sede arbitrale della lite. Voglia rilevare l intervenuta decadenza del diritto al compenso dell agente». Con memoria di replica del 17 novembre 2014, il Sig. Vigorelli, preso atto della memoria difensiva del club ligure, ne ha contestato il contenuto e le eccezioni ivi sollevate, insistendo per «l integrale accoglimento della domanda di arbitrato». Gli Arbitri, riuniti in conferenza personale in data 2 dicembre 2014, in Roma, sede del CONI, hanno deliberato all unanimità il presente Lodo.MOTIVI I. Il Sig. Vigorelli ricorre affinché sia accertato il proprio credito nei confronti del club genovese in virtù del mandato sottoscritto tra la società sportiva e l odierno istante. Il contratto stipulato con l odierno intimato in data 1 luglio 2010 prevedeva ex art. 3 che «l Agente ha diritto ad una somma forfettaria di 250.000,00, da corrispondersi con le seguenti modalità e tempi: 150.000,00 entro il 30/9/2010; 50.000,00 entro il 30/9/2011; 50.000,00 entro il 30/9/2011». La difesa dell istante osserva come il sig. Vigorelli abbia ricevuto solo il pagamento della somma di 150.000,00, in tre diverse soluzioni, senza ricevere alcun pagamento per quanto riguarda i compensi scaduti al 30 settembre 2011 e al 30 settembre 2012. A nulla sarebbe valsa la diffida del 16 maggio 2013, con la quale l odierno istante richiedeva il pagamento della somma di 109.031,00, oltre Iva e comprensiva degli interessi ex D. Lgs. 231/2002. II. Con la propria memoria difensiva, il Genoa C.F.C. S.p.a., sulla scorta di quanto statuito dal TAR Lazio con la sentenza n. 33427/2010 e dalla successiva modifica del Regolamento agenti dei calciatori disposta dal Consiglio Federale con decisione n. 143/A del 3 marzo 2011, osserva come la Presidenza del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport abbia specificato che «non è esclusa la possibilità degli agenti di 3

compromettere in arbitri le controversie insorte nei confronti di calciatori o di società affiliate dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio e di altri agenti esclusivamente quanto tutte le parti concordino nella deroga alla giurisdizione statale in relazione a diritti disponibili». Conseguentemente, il club genovese si oppone «a derogare alla giurisdizione statale ordinaria, in favore della potestas iudicandi dell On.le Tribunale». In subordine, e con riferimento alla pretesa creditoria del Sig. Vigorelli, il Genoa C.F.C. S.p.a. eccepisce l intervenuta decadenza «dei diritti economici pretesi dalla parte istante, a mente del disposto di cui all art. 17, comma 2, Regolamento Agenti vigente» dal momento che la citata disposizione «individua il termine di decadenza del diritto al compenso dell agente e delle relative azioni nella conclusione della seconda stagione sportive successiva a quella in cui matura il compenso». II. Il Collegio, preliminarmente, è chiamato a decidere, ex art. 817 c.p.c., sull eccezione di incompetenza sollevata da Genoa C.F.C. S.p.a. con la propria memoria difensiva dell 11 novembre 2014. L eccezione del club genovese è infondata e, come tale, non può trovare accoglimento. Basterà in tal senso fare esplicito e diretto riferimento al contenuto del mandato procuratorio conferito dal Genoa C.F.C. S.p.a. al Sig. Vigorelli: la clausola compromissoria, infatti, non lascia spazio a diverse soluzioni: «Ogni controversia comunque nascente dal presente contratto, relativa all interpretazione, esecuzione e risoluzione dello stesso, verrà decisa con arbitrato rituale amministrato dal Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport presso il CONI ai sensi del relativo Regolamento». Con la sottoscrizione di entrambe le parti del mandato procuratorio, tanto il club genovese quanto il Sig. Vigorelli hanno concordato e stabilito che eventuali controversie venissero demandate al presente Tribunale. Conseguentemente, le doglianze ora sollevata da parte intimate sono infondate e non possono trovare accoglimento. 4

Nel merito, il Collegio ritiene che la domanda principale proposta dal Sig. Vigorelli sia fondata e, pertanto, debba essere accolta. La parte istante ha fornito prova del proprio diritto. In particolare, ha prodotto il titolo su cui si fonda la propria pretesa creditoria, nonché ha dedotto l inadempimento della parte intimata in ordine al pagamento delle somme pattuite nel contratto di mandato. Il tema dell onere probatorio nei giudizi volti all adempimento contrattuale è stato oramai cristallizzato dalla giurisprudenza di legittimità che ha avuto modo di statuire come «il creditore che agisce in giudizio, sia per l'adempimento del contratto sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento» (Cass. civ., Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533). Sulla scorta di tale principio enunciato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, anche la giurisprudenza di merito si è consolidata sul punto. Infatti, «il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale e per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento del contratto deve solo provare la fonte legale o negoziale del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione delle circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo della altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento» (Tribunale di Milano, III Sezione, 27 aprile 2010). Tra l altro, il Collegio osserva come il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport abbia già avuto modo di esaminare una vicenda analoga, ove era coinvolta sempre la società genovese, accertando l inadempimento di quest ultima rispetto agli impegni assunti con il mandato conferito all agente (cfr. lodo Federico Pastorello / Genoa C.F.C. S.p.a. del 3 giugno 2014). 5

III. La parte istante ha chiesto, quale domanda accessoria, il riconoscimento degli interessi moratori ex D. Lgs. 231/2002. Il Collegio, in continuità con altre decisioni in materia (cfr. lodo Nicola Pecini / Ledian Memushaj del 15 maggio 2012), non reputa che il caso in esame rientri nella fattispecie di cui al Decreto Legislativo 9 ottobre 2002 n. 231, difettando il requisito di tipo soggettivo previsto dall art. 2 del citato Decreto Legislativo. Pertanto, potranno essere riconosciuti, esclusivamente, gli interessi in misura pari al tasso legale. In ordine alla decorrenza, si osserva che a sensi dell art. 1282 cod. civ. i crediti liquidi ed esigibili di somme di danaro producono interessi di pieno diritto dalla data della loro scadenza. La scadenza dell obbligazione in questione è da individuarsi, rispettivamente, al 30 settembre 2011 per il primo pagamento di 50.000,00 e al 30 settembre 2012 per il secondo pagamento di 50.000,00. La domanda può essere, pertanto, accolta con conseguente condanna al pagamento degli interessi legali a decorrere, rispettivamente, dal 30 settembre 2011 e dal 30 settembre 2012 fino all integrale soddisfo. IV. Il principio della soccombenza comporta che le spese legali e di funzionamento del Collegio Arbitrale siano poste a carico della parte intimata e liquidate come in dispositivo. P.Q.M. Il Collegio arbitrale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede: condanna GENOA C.F.C. S.p.a. a corrispondere all istante l importo di 100.00,00, oltre IVA e interessi legali a decorrere, rispettivamente, quanto 50.000,00, dal 30 settembre 2011, e quanto a 50.000,00, dal 30 settembre 2012, in ogni caso fino al giorno del pagamento ; 6

condanna GENOA C.F.C. S.p.a. al pagamento delle spese di lite in favore del Signor Claudio Vigorelli che liquida in 1.500,00 oltre IVA e C.P.A.; fermo il vincolo di solidarietà, pone a carico di GENOA C.F.C. S.p.a.il pagamento degli onorari del Collegio Arbitrale che liquida complessivamente in 5.000,00 oltre accessori; pone a carico di GENOA C.F.C. S.p.a. il pagamento dei diritti amministrativi per il Tribunale Nazionale di Arbitrato dello Sport; dichiara irripetibili dal Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport i diritti amministrativi versati dal Signor Claudio Vigorelli. Così deliberato, all unanimità, in data 2 dicembre 2014, in Roma, sede del CONI, e sottoscritto in numero di tre originali nei luoghi e nelle date di seguito indicati. F.to Maurizio Benincasa F.to Marcello de Luca Tamajo F.to Ferruccio Auletta 7