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Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto AZIENDA ULSS N. 8 BERICA Viale F. Rodolfi n. 37 36100 VICENZA DELIBERAZIONE n. 116 del 15-2-2017 O G G E T T O Approvazione del protocollo d'intesa per l'assegnazione temporanea di tre Collaboratori Tecnici Professionali (Ingegneri) - categoria D presso "Arsenàl.IT - Centro Veneto Ricerca e Innovazione per la Sanità Digitale". Proponente: VI - Servizio Risorse Umane e Relazioni Sindacali Anno Proposta: 2017 Numero Proposta: 171 VI - Servizio Risorse Umane e Relazioni Sindacali/2017/171 1

Il Direttore del Servizio Risorse Umane e Relazioni Sindacali riferisce: Premesso che con nota prot. n. 35/2017 del 9 febbraio 2017 Arsenàl.IT Centro Veneto Ricerca e Innovazione per la Sanità Digitale con sede in Treviso, soggetto individuato per il coordinamento gestionale e di direzione lavori per il Progetto Fascicolo Sanitario Elettronico regionale di cui alla D.G.R. n. 1671 del 7 agosto 2012 e s.m.i. (FSEr fase I ) e n. 1785 del 7 novembre 2016 (FSEr fase II ), ha chiesto di potersi avvalere, nella fase di realizzazione del FSEr, dell assegnazione temporanea presso il predetto Consorzio, di n. 3 dipendenti di questa Azienda ULSS con profilo tecnico, in possesso di specifica competenza nel campo delle biotecnologie, mediante la sottoscrizione di apposito protocollo d intesa ai sensi e per gli effetti dell art. 23 bis, comma 7, del d. lgs. n. 165/2001, secondo lo schema allegato. Ricordato che l art. 23-bis, comma 7, del d. lgs. 30.03.2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, dispone che sulla base di appositi protocolli di intesa tra le parti, le amministrazioni possono disporre, per singoli progetti di interesse specifico dell amministrazione e con il consenso dell interessato, l assegnazione temporanea di personale presso altre pubbliche amministrazioni o imprese private. I protocolli disciplinano le funzioni, le modalità di inserimento, l onere per la corresponsione del trattamento economico da porre a carico delle imprese destinatarie. Nel caso di assegnazione temporanea presso imprese private i predetti protocolli possono prevedere l eventuale attribuzione di un compenso aggiuntivo, con oneri a carico delle imprese medesime. Viste le disposizioni di cui alla D.G.R.V. n. 2174 del 23.12.2016 lettera N), in materia di acquisizioni di personale da parte di società partecipate da enti regionali, ivi comprese le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale. Dato atto che, a norma dell art. 23-bis, comma 7, del d. lgs. 30.03.2001 n. 165 e s.m.i., sono stati individuati per l assegnazione presso l Arsenàl.IT i seguenti Collaboratori Tecnici Professionali (Ingegneri) categoria D, con relativo consenso all assegnazione acquisito per le vie brevi: - ing. Samantha De Biasio, nata a Pordenone il 20.02.1988, - ing. Alessandra Mancuso, nata a Venezia il 17.01.1987 - ing. Anna Fiore, nata a Dolo il 19.05.1985. Il medesimo Direttore ha attestato l avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia. I direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza. Sulla base di quanto sopra IL DIRETTORE GENERALE D E L I B E R A 1. di approvare il protocollo d intesa tra la scrivente Azienda e Arsenàl.IT Centro Veneto Ricerca e Innovazione per la Sanità Digitale con sede in Treviso, avente ad oggetto VI - Servizio Risorse Umane e Relazioni Sindacali/2017/171 2

l assegnazione temporanea dell ing. Samantha De Biasio, nata a Pordenone il 20.02.1988, dell ing. Alessandra Mancuso, nata a Venezia il 17.01.1987 e dell ing. Anna Fiore, nata a Dolo il 19.05.1985, dipendenti di questa Azienda in qualità di Collaboratori Tecnici Professionali (Ingegneri) - categoria D, a tempo pieno; 2. di precisare che la decorrenza dell assegnazione temporanea di cui trattasi viene individuata a decorrere dal 20 febbraio 2017 e per anni uno, fatte salve proroga e diverse determinazioni delle parti, nella fase di realizzazione del Progetto FSEr, secondo il testo allegato al presente provvedimento (Allegato 1), del quale forma parte integrante e sostanziale; 3. di dare atto che dall adozione del provvedimento non derivano nuovi oneri a carico di questa Azienda ULSS, in quanto l onere delle collaborazioni è integralmente a carico del Consorzio Arsenàl.IT, come previsto dall art. 23-bis, comma 7, del d. lgs. 30.03.2001 n. 165 e s.m.i., nonché come contemplato dal protocollo d intesa di cui trattasi; 4. di dare atto che il protocollo d intesa sarà sottoscritto in duplice originale, uno dei quali sarà trasmesso ad Arsenàl.IT per il seguito di competenza; 5. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all Albo on-line dell Azienda. ***** VI - Servizio Risorse Umane e Relazioni Sindacali/2017/171 3

Parere favorevole, per quanto di competenza: Il Direttore Amministrativo (App.to Dr. Tiziano Zenere) Il Direttore Sanitario (App.to Dr.ssa Simona Aurelia Bellometti) Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari (App.to Dr. Salvatore Barra) IL DIRETTORE GENERALE (F.to digitalmente Giovanni Pavesi) Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione. Il presente atto è proposto per la pubblicazione in data 16-2-2017 all Albo on-line dell Azienda con le seguenti modalità: Oggetto e contenuto Copia del presente atto viene inviato in data 16-2-2017 al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5, L.R. 14.9.1994, n. 56). IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI DEL SERVIZIO AFFARI LEGALI E AMMINISTRATIVI GENERALI VI - Servizio Risorse Umane e Relazioni Sindacali/2017/171 4

Allegato 1 PROTOCOLLO D INTESA ai sensi dell art. 23 bis d.lgs. n. 165/2001 tra Azienda ULSS n. 8 Berica, con sede in Vicenza, viale Rodolfi, 37, Codice Fiscale e Partita IVA 02441500242, rappresentata nel presente atto dal dott. Giovanni Pavesi, nato a Verona il 10 luglio 1961 il quale interviene nel presente atto non in proprio, ma in qualità di Direttore Generale dell Azienda ULSS n. 8 Berica e ARSENÀL.IT Centro Veneto Ricerca e Innovazione per la Sanità Digitale, con sede legale in Treviso, Viale Guglielmo Oberdan. n. 5, Codice Fiscale e Partita IVA 04013550266, rappresentata nel presente atto dal dott. Ing. Lorenzo GUBIAN, nato a San Daniele del Friuli (UD), il 22 gennaio 1970, il quale interviene nel presente atto non in proprio, ma in qualità di Direttore Generale pro tempore del Consorzio Arsenàl.IT, in seguito denominato Consorzio oppure Arsenàl.IT; Premesso che: a. Arsenàl.IT, configurabile come ente di diritto privato in controllo pubblico, è il consorzio costituito - su base volontaria e senza scopo di lucro - dalle Aziende Sanitarie e Ospedaliere del Veneto e dall IRCCS Istituto Oncologico Veneto, che opera per perseguire specifici obiettivi comuni di interoperabilità fra le Aziende del Sistema Sanitario Regionale, attraverso un modello di gestione partecipata, condivisa e coordinata di tutte le consorziate; b. l attività di Arsenàl.IT è volta a promuovere e realizzare i servizi di sanità digitale per i professionisti del SSR e per i cittadini, attraverso l impiego sistematico di standard digitali condivisi dalle Aziende consorziate e dagli Uffici Regionali competenti; c. la Regione del Veneto, nei confronti delle consorziate di cui Arsenàl.IT è espressione, svolge un ruolo di alta direzione nel settore della sanità digitale; d. il Consorzio progetta e coordina, di concerto con l Amministrazione Regionale, iniziative progettuali di largo respiro nel campo dell e-health, ottenendo rilevanti risultati di impatto organizzativo attraverso l uso sistematico di soluzioni informative a diretto vantaggio degli operatori e dei cittadini; e. con DGR del 7 agosto 2012, n. 1671 e s.m.i., la Giunta Regionale ha approvato la realizzazione del Progetto Fascicolo Sanitario Elettronico regionale (FSEr), consistente nella comunicazione elettronica dei servizi sanitari (diagnostici, clinici, di analisi, trasmissione e certificazione elettronica, etc.), amministrativi e tecnici tra le aziende ULSS ed Ospedaliere del Veneto; f. con medesima DGR n. 1671/2012 e s.m.i. la Regione del Veneto ha identificato il Consorzio Arsenàl.IT quale soggetto deputato al coordinamento gestionale, alla direzione lavori e 1 5

all assistenza agli avviamenti, con verifica e validazione degli standard impiegati, del Progetto FSEr; g. con successiva DGR 7 novembre 2016, n. 1785, la Giunta regionale ha approvato il Progetto FSEr II, confermando - in un ottica di continuità rispetto al precedente Progetto FSEr fase I - il Consorzio Arsenàl.IT quale soggetto deputato alla sua realizzazione, così come già previsto dalla citata DGR n. 1671/2012; h. con Decreto del Dirigente Regionale (Direzione Risorse Strumentali SSR CRAV) del 12 dicembre 2016, n. 108, inoltre, è stato riprogrammato al 31 dicembre 2017 il termine per alcune specifiche attività dell anzidetto Progetto FSEr (fase I) - di cui alla già citata DGR del 7 agosto 2012, n. 1671 e s.m.i. - a garanzia del pieno conseguimento degli obiettivi ivi previsti e del migliore svolgimento dell attività prodromica al progetto FSEr II; i. in tale contesto, porre a fattor comune le esperienze specifiche delle singole consorziate - in un ottica di condivisione dei rispettivi patrimoni di conoscenze e in ossequio allo spirito consortile - costituisce condizione essenziale per il pieno raggiungimento degli obiettivi legati al FSEr (fasi I e II), progettualità di comune interesse di tutti gli attori coinvolti nello sviluppo di soluzioni in ambito ehealth; j. alla luce di quanto sopra, le parti intendono consolidare la cooperazione nell ambito del Progetto FSEr, attraverso lo scambio di esperienze nella specifica area della Sanità Digitale; k. a tale scopo, le parti intendono avvalersi dell istituto dell assegnazione temporanea ex art. 23 bis, comma 7, d.lgs. n. 165/2001, laddove si prevede che: Sulla base di appositi protocolli di intesa tra le parti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, possono disporre, per singoli progetti di interesse specifico dell'amministrazione e con il consenso dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale presso altre pubbliche amministrazioni o imprese private. I protocolli disciplinano le funzioni, le modalità di inserimento, l'onere per la corresponsione del trattamento economico da porre a carico delle imprese destinatarie. Nel caso di assegnazione temporanea presso imprese private i predetti protocolli possono prevedere l'eventuale attribuzione di un compenso aggiuntivo, con oneri a carico delle imprese medesime ; l. l istituto dell assegnazione temporanea ex art. 23 bis, comma 7, d.lgs. n. 165/2001 di cui sopra appare adeguato a normare il rapporto tra l Azienda ULSS n. 8 Berica e Arsenàl.IT, affinché il Consorzio possa avvalersi di professionalità con mirata esperienza negli ambiti di comune interesse delle parti; m. Arsenàl.IT, in particolare, ha rilevato la necessità - in questa fase di realizzazione del progetto FSEr - di avvalersi di professionalità tecniche con specifica competenza nel campo delle biotecnologie e con esperienza maturata presso Aziende Sanitarie; n. Arsenàl.IT, con nota protocollo n. 35/17 del 09.02.2017, ha richiesto, pertanto, l assegnazione temporanea a tempo pieno - ai sensi del menzionato art. 23bis d.lgs. n. 165/2001 - di n. 3 profili tecnici, ora in forza presso l Azienda ULSS n. 8 Berica; 2 6

o. l Azienda ULSS n. 8 Berica, con propria deliberazione n. del ha approvato il presente schema di protocollo di intesa, individuando il personale da assegnare temporaneamente presso il Consorzio nelle persone dell ing. Samantha De Biasio, nata a Pordenone il 20.02.1988, ing. Alessandra Mancuso, nata a Venezia il 17.01.1987 e ing. Anna Fiore, nata a Dolo il 19.05.1985, che per le vie brevi hanno manifestato, in ossequio alle disposizioni dell art. 23bis del d.lgs. n. 165/2001, il loro assenso; p. risulta congruo stabilire, in una prima fase, l assegnazione temporanea del personale individuato al punto precedente per una durata di 12 mesi; tutto ciò premesso, tra le parti si conviene quanto segue: 1) OGGETTO Il presente protocollo d intesa, stipulato ai sensi dell art. 23bis del d. lgs. n. 165/2001, ha per oggetto la disciplina dell assegnazione temporanea e a tempo pieno presso Arsenàl.IT dell ing. Samantha De Biasio, nata a Pordenone il 20.02.1988, ing. Alessandra Mancuso, nata a Venezia il 17.01.1987 e ing. Anna Fiore, nata a Dolo il 19.05.1985, attualmente dipendenti a tempo determinato presso in qualità di Collaboratori Tecnici Professionali (Ingegneri) categoria D, presso l Azienda ULSS n. 8 Berica, affinché siano svolte le attività di cui al successivo art. 2. 2) ATTIVITÀ PROGETTUALE E OBIETTIVI L attività oggetto del presente protocollo riguarda lo sviluppo del Progetto FSEr, in particolare della fase II di cui alla citata DGR n. 1785/2016, di cui si intendono integralmente richiamati i contenuti. 3) REGIME GIURIDICO Il personale temporaneamente assegnato presso Arsenàl.IT rimane ad ogni effetto giuridico alle dipendenze dell Azienda ULSS n. 8 Berica, ferma restando l attività prestata a favore del Consorzio ai sensi del presente protocollo d intesa. Per tutto il periodo di assegnazione temporanea, l attività prestata è equiparata al servizio svolto presso l Azienda di appartenenza, mantenendosi tutti gli istituti previsti dai vigenti CCNNLL applicabili, compreso il sistema dei diritti dei lavoratori derivanti da normative nazionali. Gli oneri per la corresponsione del trattamento economico - che sarà erogato al personale temporaneamente assegnato direttamente dall Azienda ULSS n. 8 Berica - sono a carico di Arsenàl.IT, in qualità di ente ospitante. Arsenàl.IT provvederà a ristorare - con cadenza trimestrale - i costi sostenuti dall Azienda ULSS n. 8 Berica, sulla base di apposti rendiconti consuntivi da questa predisposti. Resta inteso che l assegnazione temporanea oggetto del presente protocollo d intesa non comporta alcuna modifica in relazione ai diritti e alla natura pubblica del rapporto d impiego del personale con l Azienda ULSS n. 8 Berica. A conclusione del periodo di assegnazione temporanea, il personale ritornerà ad ogni effetto a rendere le proprie prestazioni per l Azienda ULSS n. 8 Berica da cui dipende sia giuridicamente che funzionalmente. 3 7

4) DURATA E IMPEGNO L assegnazione temporanea dell ing. Samantha De Biasio, nata a Pordenone il 20.02.1988, ing. Alessandra Mancuso, nata a Venezia il 17.01.1987 e ing. Anna Fiore, nata a Dolo il 19.05.1985 è disposta a tempo pieno, per una durata di 12 mesi, a decorrere dal 20 febbraio 2017, prorogabile. 5) INSERIMENTO E DISCIPLINA DELLE FUNZIONI Il personale temporaneamente assegnato presso il Consorzio Arsenàl.IT, per tutta la durata dell assegnazione: attuerà gli indirizzi del Consiglio di Amministrazione di Arsenàl.IT, organo a cui è riservata in via esclusiva la gestione del Consorzio ex art. 2380 bis codice civile; sarà inserito funzionalmente nell organizzazione del Consorzio e sarà tenuto al rispetto dello Statuto e dei Regolamenti consortili, mentre resterà soggetto al potere disciplinare dell Azienda ULSS n. 8 Berica. I congedi ordinari, i permessi e le assenze per malattia saranno di competenza di Arsenàl.IT, in quanto responsabile dell organizzazione delle attività affidate, pur all interno delle previsioni del CCNL applicato presso l Azienda ULSS n. 8 Berica. Gli incarichi affidati si svolgeranno nell osservanza della programmazione regionale in materia sanitaria e delle determinazioni del Consiglio di Amministrazione di Arsenàl.IT. In caso di contrasto, il personale temporaneamente assegnato dovrà dare tempestiva comunicazione di eventuali conflitti agli Uffici preposti dell Azienda ULSS n. 8 Berica. 6) OBBLIGHI E FACOLTÀ DEL ENTE ASSEGNATARIO In relazione all assegnazione temporanea di personale presso il Consorzio, Arsenàl.IT dovrà osservare i seguenti obblighi: affidare al personale temporaneamente assegnato le mansioni connesse al profilo professionale; comunicare tempestivamente all Azienda ULSS n. 8 Berica: infortuni, malattie, permessi e congedi ordinari riferiti al personale temporaneamente assegnato, nonché tutti i dati necessari per la corretta redazione dei cedolini stipendiali, ivi comprese le voci relative a rimborsi, valutazioni dell operato, etc.; comunicare tutti i comportamenti passibili di sanzioni disciplinari, rimanendo in capo all Azienda ULSS ULSS n. 8 Berica il potere disciplinare; mettere a disposizione le strutture e l organizzazione consortili per l espletamento dell incarico affidato al personale temporaneamente assegnato. 7) OBBLIGHI DEL PERSONALE TEMPORANEAMENTE ASSEGNATO Il personale temporaneamente assegnato assume le attività affidategli, contribuendo al 4 8

raggiungimento degli obiettivi del Consorzio Arsenàl.IT. Il personale temporaneamente assegnato è tenuto a rispettare lo Statuto di Arsenàl.IT, i Regolamenti consortili e le specifiche disposizioni di cui al presente protocollo d intesa, nonché le determinazioni degli Organi consortili. 8) RISERVATEZZA Il presente protocollo impegna le parti e il personale temporaneamente assegnato a non divulgare o comunque a non utilizzare dati o fatti inerenti all altra parte senza preventivo esplicito consenso, salvo diversi accordi. Le parti e il personale temporaneamente assegnato si impegnano a non divulgare la documentazione reciprocamente fornita alla scadenza del presente protocollo d intesa e, in ogni caso, a conservarla come depositari per almeno i cinque anni successivi dal termine finale, fatto salvo quanto diversamente concordato tra le parti. Per informazione confidenziale si intende ogni oggetto, descrizione, disegno, layout di circuito, nastri, dischi ed ogni altro supporto leggibile da computer, documenti scritti, informazioni, incluse informazioni visive e verbali, tecnologie e know-how, che: siano attinenti ad attività passate, presenti o future svolte dal Consorzio e dalle Aziende consorziate nei diversi campi in cui esse operano; sia attinente in generale all organizzazione, all attività del personale, agli investimenti, ai dati tecnici, ai rapporti contrattuali, ai diritti, alle obbligazioni e alle responsabilità del Consorzio e delle Aziende consorziate; risultino dall attività oggetto del presente protocollo. Le parti e il personale temporaneamente assegnato - salvo quanto diversamente disposto dal presente protocollo d intesa - convengono che qualsiasi informazione confidenziale ricevuta: sarà protetta e considerata confidenziale, con lo stesso grado di precauzione e tutela utilizzato per le informazioni di proprietà della parte ricevente e comunque non inferiore alla diligenza del buon padre di famiglia; non dovrà essere rivelata, direttamente o indirettamente, a terzi; sarà utilizzata solo da dipendenti e/o collaboratori che abbiano necessità di conoscerla e, comunque, solo per gli scopi specificati nel presente protocollo d intesa; i dipendenti e/o collaboratori sono tenuti a non divulgare le informazioni confidenziali di cui siano a conoscenza e ciascuna parte resta responsabile per l esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e/o collaboratori degli obblighi di segretezza anzidetti; non dovrà essere copiata, riprodotta o duplicata, né impiegata, anche parzialmente, per scopi diversi da quelli stabiliti dal presente accordo, senza preventivo consenso scritto dell altra parte. Qualunque informazione confidenziale o relativa copia, prodotta da ciascuna parte, rimarrà di proprietà della stessa, salvo quanto diversamente disposto dal presente protocollo d intesa. L'impegno di segretezza: 5 9

non sorge o cessa di esistere riguardo alle informazioni confidenziali che siano divenute di pubblico dominio per fatto non imputabile alla parte tenuta alla segretezza; non sorge riguardo alle informazioni confidenziali che si possa documentalmente dimostrare che erano già note alla parte che le riceve; non sorge o cessa di esistere riguardo a quelle informazioni confidenziali che siano state comunicate alla parte tenuta alla segretezza anche da una terza parte avente il diritto di farlo senza obbligo di segretezza; non sorge quando il destinatario delle informazioni sia obbligato a comunicare o divulgare le notizie, informazioni, documentazioni confidenziali in ottemperanza di una richiesta di qualsiasi Autorità o in forza di un obbligo di legge. In tal caso il destinatario darà tempestiva notizia scritta di tale comunicazione o divulgazione alla controparte. 9) ASSICURAZIONI E SICUREZZA Arsenàl.IT provvede a estendere al personale temporaneamente assegnato le proprie coperture assicurative private per responsabilità civile verso terzi, restando le altre coperture assicurative a carico dell Azienda ULSS n. 8 Berica. Il personale temporaneamente assegnato è tenuto a uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente protocollo d intesa, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al d.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., osservando, in particolare, gli obblighi di cui all art. 20 del decreto citato, nonché le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Il personale temporaneamente assegnato è tenuto, prima dell accesso nei luoghi di pertinenza del Consorzio, sedi di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute. Gli obblighi previsti dall art. 26 del d.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante. Tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile dell Ente di provenienza. 10) PRIVACY Le parti e il personale temporaneamente assegnato si impegnano a osservare quanto disposto dal d. lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 in materia di protezione dei dati personali eventualmente acquisiti e/o utilizzati per lo svolgimento delle attività di cui al presente protocollo d intesa. Ai sensi e per gli effetti del d. lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ( Codice in materia di protezione dei dati personali ) le parti e il personale temporaneamente assegnato prestano il consenso al trattamento dei propri dati personali per l esecuzione di tutte le operazioni e attività connesse al presente protocollo. Il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti. 11) VALIDITÀ Il presente protocollo d intesa è valido per la durata di 12 mesi a far data dalla sua sottoscrizione, prorogabile. 6 10

12) RINVIO A NORME DI LEGGE Per quanto non previsto dal presente protocollo d intesa, si rinvia alle vigenti norme nazionali e regionali in materia. Vicenza, Azienda ULSS n. 8 Berica Dott. Giovanni Pavesi Consorzio Arsenàl.IT ing. Lorenzo Gubian 7 11