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ANALISI TECNICO NORMATIVA (A.T.N.) Schema di decreto legislativo recante attuazione della Direttiva 2014/26/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sulla gestione collettiva dei diritti d autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multi territoriali per i diritti su opere musicali per l uso online nel mercato interno. PARTE I - ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO 1. Obiettivi e necessità dell intervento normativo. Coerenza con il programma di governo. In data 26 febbraio 2014 è stata emanata la direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla gestione collettiva dei diritti d autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l uso online nel mercato interno. L articolo 43 della Direttiva fissava il termine per il recepimento da parte degli Stati membri al 10 aprile 2016. La criticità riscontrata nella materia oggetto dell intervento regolatorio è rappresentata dalle notevoli differenze esistenti tra le normative nazionali che disciplinano il rapporto tra gli organismi di gestione collettiva dei diritti d autore e connessi e tra questi ed i titolari dei diritti, differenze che, inoltre, hanno reso più difficile l esercizio dei diritti ai titolari di altri paesi. Il legislatore europeo è dunque intervenuto in un ottica paneuropea, al fine di migliorare il funzionamento degli organismi di gestione collettiva, introducendo, al contempo, disposizioni volte ad armonizzare la normativa in materia di diffusione dei contenuti protetti da diritti d autore e di diritti connessi, di concessione di licenze, di monitoraggio da parte dei titolari dei diritti dell utilizzazione degli stessi, di modalità di riscossione dei proventi e la loro distribuzione, di trasparenza e di responsabilità degli organismi di gestione nei confronti dei titolari di diritti. Con riguardo alla scelta di mantenere la riserva legale a favore della Società Italiana degli Autori e degli Editori per l attività di intermediazione inerente ai diritti di autore, scelta prevista dalla legge 12 agosto 2016, n. 170, recante Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'unione europea - Legge di delegazione europea 2015, sono state introdotte una serie di disposizioni volte a rafforzare la trasparenza e l efficienza della società, anche dal punto di vista delle modalità di selezione dei mandatari territoriali, con notevole impatto positivo per gli utilizzatori delle opere protette, a vantaggio dei titolari dei diritti. Il provvedimento è coerente con il programma di Governo. 2. Analisi del quadro normativo nazionale. Il quadro normativo nazionale di riferimento è costituito dalla legge 22 aprile 1941, n. 633 che 1

disciplina la materia del diritto d autore e dei diritti connessi; dal regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369, recante approvazione del regolamento per l esecuzione della legge sul diritto d autore; dalla legge 20 giugno 1978, n. 399, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche; dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 relativo al trasferimento al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo delle competenze esercitate dalla Presidenza del consiglio dei ministri in materia di diritto d autore e disciplina della proprietà letteraria, dalla legge 9 gennaio 2008, n. 2, recante: "Disposizioni concernenti la Società italiana degli autori ed editori"; dal decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, recante: Disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali convertito con la legge di conversione 29 giugno 2010, n. 100; dal decreto-legge 24 gennaio, n. 1, recante: Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, in particolare l articolo 39; dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 dicembre 2012, recante: Individuazione, nell'interesse dei titolari aventi diritto, dei requisiti minimi necessari ad un razionale e corretto sviluppo del mercato degli intermediari dei diritti connessi al diritto d'autore, di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni ; dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 gennaio 2014, recante: Riordino della materia del diritto connesso al diritto d'autore, di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni ; dalla legge 7 agosto 1990 n. 241, recante: Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi - articolo 19 (Segnalazione certificata di inizio attività Scia); dal decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, recante: Istituzione di Sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale presso tribunali e corti d'appello, a norma dell'articolo 16 della L. 12 dicembre 2002, n. 273 ; legge 31 luglio 1997, n. 249: Istituzione dell Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo. 3. Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti. L intervento normativo proposto novella: l articolo 156 della legge 22 aprile 1941, n. 633 cui è aggiunto il comma 3-bis; l articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 168 del 2003; l articolo 15-bis della legge n. 633 del 1941, al quale inserisce i commi 2-bis e 2-ter; l articolo 7, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 64 del 2010. E prevista l abrogazione delle seguenti norme: articolo 39, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1; decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 dicembre 2012 4. Analisi della compatibilità dell intervento con i principi costituzionali. Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con i principi costituzionali. 5. Analisi della compatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale. Non si rilevano problemi di compatibilità dell intervento con le competenze e le funzioni delle regioni, sia ordinarie, sia a statuto speciale, nonché degli enti locali 6. Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall articolo 118, primo comma, della Costituzione. 2

Il decreto legislativo è compatibile con i suddetti principi, poiché non incide sulle competenze degli enti territoriali. 7. Verifica dell assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa. Il provvedimento non comporta effetti di rilegificazione. 8. Verifica dell esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all esame del Parlamento e relativo stato dell iter. Non risultano iniziative legislative vertenti su materia analoga. 9. Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto. Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità nelle materie oggetto dell intervento normativo. PARTE II - CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO ED INTERNAZIONALE 10. Analisi della compatibilità dell intervento con l ordinamento comunitario. Non sono stati ravvisati profili di contrasto con l ordinamento dell Unione Europea, al quale il provvedimento in oggetto dà piena attuazione. 11. Verifica dell esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto. Non risultano in atto procedure di infrazione da parte della Commissione europea sulla medesima o analoga materia 12. Analisi della compatibilità con gli obblighi internazionali. Il provvedimento non presenta profili d incompatibilità con gli obblighi internazionali. 13. Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto. Non risultano giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto. Per quanto riguarda la giurisprudenza, si segnala la sentenza della Corte della Giustizia europea del 27 febbraio 2014 la quale afferma che il monopolio è garantito all interno dei singoli Stati, in quanto compatibile con la libera prestazione dei servizi e adeguato ai fini del conseguimento dell obiettivo della gestione efficace dei diritti di proprietà intellettuale. 14. Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell uomo sul medesimo o analogo oggetto. 3

Non risultano indicazioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto. 15. Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo o analogo oggetto. Trattandosi di normativa di derivazione europea, essa presenta caratteristiche uniformi a quelle degli altri Stati membri. PARTE III - ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO 1. Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso. L intervento normativo non introduce nuove definizioni normative. 2. Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi. E stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi citati nel testo. 3. Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti. Per introdurre modifiche ed integrazioni alla normativa vigente è stata utilizzata la tecnica della novella legislativa nei seguenti casi: l articolo 39 (Modifiche in materia di risoluzione delle controversie) prevede che: 1. All articolo 156 della legge 22 aprile 1941, n. 633 è aggiunto il seguente comma: 3-bis. Sono devolute alla cognizione delle sezioni specializzate in materia d impresa previste dal decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, tutte le controversie aventi ad oggetto i diritti d autore e i diritti connessi al diritto d autore previsti dalla presente legge. 2. Conseguentemente, all articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, dopo le parole diritto d autore, sono aggiunte le seguenti: e di diritti connessi al diritto d autore. L articolo 45 introduce all articolo 15-bis della legge n. 633 del 1941: il comma 2-bis, ai sensi del quale: Agli organizzatori di spettacoli dal vivo allestiti in luoghi con capienza massima di cento partecipanti, ovvero con rappresentazione di opere di giovani esordienti al di sotto dei trentacinque anni, titolari dell intera quota dei relativi diritti d autore, sono riconosciute forme di esenzione o di riduzione dalla corresponsione dei diritti d autore. il comma 2-ter, ai sensi del quale: Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanare entro novanta giorni dall entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità delle forme di esenzione o di riduzione di cui al comma 2-bis, prevedendo adeguati meccanismi di controllo, anche attraverso forme di responsabilizzazione degli organizzatori, che assicurino il rispetto delle condizioni che legittimano la riduzione o l esenzione. Con il decreto di cui al presente comma possono altresì essere individuati ulteriori eventi o ricorrenze particolari che permettano l applicazione di forme di esenzione o di riduzione dalla corresponsione dei diritti d autore. Il decreto di cui al presente comma prevede misure atte a garantire che, nelle fattispecie previste, la Società Italiana degli Autori ed Editori, in coerenza con le risultanze di bilancio, remuneri in forma compensativa i titolari dei diritti 4

d autore. Il decreto di cui al presente comma può essere sottoposto a revisione triennale. L articolo 47 modifica l articolo 7, comma 1 del decreto-legge n. 64 del 2010, prevedendo, al comma 1, che: All articolo 7, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, sono abrogate le parole da: Il nuovo IMAIE opera sotto la vigilanza a un componente ciascuno del collegio. E al comma 3: Conseguentemente, all articolo 7, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, sono abrogate le seguenti parole: Al termine della procedura di liquidazione sono trasferiti al nuovo IMAIE l'eventuale residuo attivo ed i crediti maturati. 4. Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo. L intervento normativo non produce effetti abrogativi impliciti. 5. Individuazione di disposizioni dell atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente. L intervento normativo non prevede effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate. 6. Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo. Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto. 7. Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione. Il decreto legislativo prevede l adozione di decreti come di seguito specificati: regolamento dell Autorità di Garanzie nelle comunicazioni per la procedura le procedure dirette all accertamento delle violazioni e all irrogazione delle sanzioni di propria competenza (art. 41) decreto del Ministro dell economia e delle finanze di riassegnazione dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative; decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo per l adozione di nuove disposizioni attuative in tema di ripartizione dei compensi dovuti agli artisti interpreti ed esecutori; decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo con il quale sono definiti i criteri e le modalità delle forme di esenzione o di riduzione dalla corresponsione dei diritti d autore nei casi previsti dal comma 2-bis dell articolo 15 della legge n. 633 del 1941. 8. Verifica della piena utilizzazione e dell aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi. Per la predisposizione dell intervento normativo sono stati utilizzati i dati e i riferimenti statistici già disponibili presso l Amministrazione proponente. 5