Inscindibilità della specializzazione nel sostegno dall'abilitazione all'insegnamento



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PIEMONTE. D.G.R. n del 1/8/2005

Transcript:

Inscindibilità della specializzazione nel sostegno dall'abilitazione all'insegnamento di Fabio Scrimitore del CSA di Bari Il 19 maggio 2004, il TAR di Puglia ha emesso una sentenza - ha il numero 2241 - che, per quanto ci è dato conoscere, è una delle prime decisioni che il Giudice Amministrativo di primo grado ha emesso su d'un tema di attualissimo interesse, alla cui introduzione non sembra inopportuno dedicare un minimo di pre messa descrittiva, che sarà un po'più estesa di quanto richiederebbe la sua definizione di premessa. Sicché, a conclusione della lettura di questa "nota a commento", il paziente lettore potrebbe osservare che il redattore ha fatto della premessa il tema principale.. Fra i tanti problemi che, al tempo dell'equinozio d'autunno, impegnano coloro che aspirano alla stabilità del rapporto di lavoro nella scuola secondaria, ve ne è uno che si è rivelato di significativa complessità, perché è strettamente connesso all'articolata serie di operazioni di valutazione che si conclude con la pubblicazione delle graduatorie provinciali permanenti degli aspiranti ad incarichi di insegnamento. Il problema può essere espresso con queste proposizioni: i diplomi di specializzazione, nelle attività didattiche di sostegno agli alunni in situazione di handicap debbono essere rilasciati dalle S.S.I.S, universitarie con riguardo all'unico ordine della scuola secondaria, oppure possono essere distinti, per quel che riguarda la loro validità, fra le scuole di primo e gli istituti di secondo grado? Il quesito può essere formulato anche in termini diversi, quali: le scuole di specializzazione S..S.I.S., alle quali compete la funzione di organizzare i corsi di specializzazione per l'handicap, possono organizzare i predetti corsi separandoli per i due gradi di scuola secondaria? Oppure debbono bandire i corsi in relazione al complesso unitario della scuola secondaria, comprensiva della media, dei licei e degli altri istituti superiori? Sarà bene dire che la prima origine del quesito va ricercata nella concreta, ultima, esperienza dei Centri Servizi Amministrativi. Nei fascicoli degli insegnanti che aspirano ad essere inseriti negli elenchi di sostegno, si è constatato che sono inclusi anche due generi particolari di certificati: in alcuni, viene dichiarato che il diploma di specializzazione è valido per gli insegnamenti nella scuola secondaria di I grado, in altri, si attesta che la specializzazione conseguita si riferisce soltanto alle istituzioni scolastiche di II grado. Nel precedente periodo si è usato l'avverbio "anche", per sottolineare che nella maggior parte dei predetti fascicoli sono inclusi, in larga maggioranza, certificati di specializzazione d'un terzo genere, nei quali si leggono proposizioni identiche o, comunque, equiparabili a questa: l'insegnante Caio Sempronio, in possesso di abilitazione per la classe AOXX, ha seguito presso questa SSIS le attività didattiche aggiuntive inerenti all'integrazione scolastica degli allievi in situazione di handicap, superandone, in data XX/XX/XXXX, la prova conclusiva con voti 100/100. Il predetto docente ha, pertanto, conseguito l'abilitazione all'attività didattica di sostegno, ai sensi dell'art. 14,

comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104". I tre generi di certificazioni, utilizzati dalle S.S.l.S. delle università italiane, obbligano coloro che valutano le domande di inclusione nelle diverse graduatorie ed elenchi di aspiranti all'insegnamento nelle attività didattiche di sostegno a verificarne l'efficacia. Se si ricorre all' esperienza concreta, si potrà facilitare la definizione del problema. Spesso il funzionario preposto alla valutazione delle domande sopra citate si trova di fronte a tre generi di certificati di specializzazione per il sostegno, rilasciati ad altrettanti insegnanti che possiedono tutti l'abilitazione della classe A059 - scienze matematiche, chimiche e fisiche nella scuola media [la citazione della classe di concorso è meramente esemplificativa]. Nel certificato di specializzazione di Caio si legge che "il diploma di specializzazione è valido per gli insegnamenti nella scuola secondaria di I grado, ai sensi dell'art. 14, comma 2 della legge 5 febbraio 1992, n. 104". Nel certificato di Sempronio si leggerà che "il diploma di specializzazione è valido per gli insegnamenti nella scuola secondaria di II grado, ai sensi dell' art. 14, comma 2 della legge 5 febbraio 1992, n, 104". Nella certificazione di Mevio è scritto, poi, che "il docente ha seguito le attività didattiche aggiuntive inerenti all'integrazione scolastica degli allievi in situazione di handicap. Il predetto docente ha, pertanto, conseguito l'abilitazione all'attività didattica di sostegno, ai sensi dell'art. 14, comma 2, della L. 5 febbraio 1992, n. 104". Allo stesso modo, il funzionario potrà aver trovato davanti a sé tre domande di docenti abilitati per la classe A043 [materie letterarie nella scuola media] corredate dei tre tipi di certificati di specializzazione, che non si citano testualmente, per non rendere eccessivamente prolissa questa riflessione. Esaminando le tre domande, è indubbio che colui che valuta non avrà alcuna difficoltà ad includere il professar Caio negli elenchi di sostegno della scuola secondaria di primo grado, per due ragioni: in primo luogo, Caio è legittimamente incluso in una graduatoria di abilitati per insegnamenti che si impartiscono nella scuola secondaria di quel grado. La classe di concorso A059, infatti. abilita all'insegnamento delle scienze matematiche. chimiche, fisiche e naturali nella vecchia scuola media. Il suo certificato di specializzazione, poi, - ed è questa la seconda ragione su cui si regge la predetta conclusione - attesta univocamente che il docente ha conseguito la specializzazione per l'insegnamento del sostegno nella scuola media. Allo stesso modo e per le medesime ragioni, il funzionario del C.S.A potrà includere il prof.. Mevio negli stessi elenchi di sostegno della scuola secondaria di I grado, perché Mevio è abilitato per la classe A050 e nel suo certificato di specializzazione è scritto che egli "ha conseguito l'abilitazione all'attività didattica di sostegno, ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104". Sul fatto che, nel certificato di Mevio, non sia specificato che la specializzazione è

valida per la scuola secondaria di I grado ci si soffermerà in seguito. Potrà, poi, il funzionario valutatore del C.sA includere Sempronio negli elenchi di sostegno per la scuola secondaria di I grado? Il primo presupposto, dei due richiesti, sussiste: Sempronio, infatti, è abilitato per un insegnamento che si impartisce in quest' ordine di scuola. Ma il titolo di specializzazione del docente è valido per lo stesso ordine di scuola? Sembra escluderlo il testo letterale del suo certificato di specializzazione, che si riporta: "Il diploma di specializzazione è valido per gli insegnamenti nella scuola secondaria di Il grado, ai sensi dell' art. 14, comma 2 della legge 5 febbraio 1992, n. 104". Questo è il problema che ci è proposto e che la sentenza del TAR di Bari ha contribuito a definire e risolvere, anche se non in termini del tutto completi. Ma non è neppure questo il momento per commentare la sentenza. E' necessaria una piccola ricostruzione storica dei percorsi che l'ordinamento scolastico ha seguito per dare la specializzazione all'insegnamento del sostegno agli alunni che ne hanno bisogno, per la loro condizione funzionale di persone "diversamente abili". E' più che noto che, dall' entrata in vigore del D.P.R. n. 970 del31 10. 1975, il sistema scolastico ha rilasciato tre tipologie di diplomi di specializzazione per l'insegnamento del sostegno ai portatori di handicap. Sono le tre tipologie che il vecchio Ministero della Pubblica Istruzione ha ricapitolato quando ha elaborato il modello di diploma di specializzazione, allegato all'ordinanza Ministeriale n. 72 del 14 febbraio 1996, modificata, come è noto, dall' Ordinanza Ministeriale n. 169 del 6 maggio dello stesso anno. Nel modello si legge: "Si rilascia per l'ordine di scuola" [cfr. nota 3: nella nota 3 è scritto: materna, elementare, secondaria e artistica dello Stato].. Le riportate informazioni normative includono in un unico ordine scolastico tutti i gradi e gli ordini in cui si scomponeva e si divide ancora la scuola secondaria statale italiana, senza alcuna differenziazione tra scuole di primo e di secondo grado. L evoluzione successiva dell'ordinamento scolastico ha prodotto delle innovazioni. Norma fondamentale è l'art. 14 della legge-quadro sull'handicap, la n. 104 del 5 febbraio 1992 che, al comma 2, ha formulato il principio che rappresenta la pietra miliare, dalla quale si rilevano la validità e l'efficacia dei titoli di studio che abilitano all'insegnamento delle attività didattiche di sostegno agli alunni portatori di handicap. Tale principio, che verrà sempre richiamato da tutta la successiva normativa, valida anche per le scuole di specializzazione universitaria all'insegnamento secondario, oltre che per i corsi di lau-

rea in scienze della formazione primaria, in materia di diplomi di specializzazione nel sostegno, stabilisce un rapporto di compenetrazione intima fra l'abilitazione all'insegnamento nelle classi comuni e l'abilitazione all'insegnamento delle attività didattiche per il sostegno ai portatori di handicap. Dispone, infatti, il citato 2 comma dell'art. 14 della legge n. 104/92 che: "I piani di studio delle scuole di specializzazione di cui all'art. 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, per il conseguimento del diploma abilitante all'insegnamento nelle scuole secondarie, comprendono.discipline facoltative attinenti all'integrazione degli alunni handicappati, determinate ai sensi dell'art. 4, comma 3 della legge 341/1990 Nel diploma di specializzazione, conseguito ai sensi dell' art. 4 deve essere specificato se l'insegnante ha sostenuto gli esami relativi all'attività didattica di sostegno per le discipline cui il diploma stesso si riferisce, nel qual caso la specializzazione ha valore abilitante anche per l'attività didattica di sostegno". Questa disposizione, in sostanza, fa della specializzazione all'insegnamento ai portatori di handicap una sorta di titolo integrativo dell'originaria abilitazione, che concede agli insegnanti che conseguono l'abilitazione, dopo aver frequentato il modulo aggiuntivo di sostegno, l'idoneità ad insegnare nella aree disciplinari, cui ammette l'abilitazione, anche nei riguardi degli alunni che versino in situazioni di handicap. La citata sentenza del TAR di Puglia del19 maggio 2004 conferma questo principio, nelle seguenti sue proposizioni: "Appare chiaro, quindi, che il legislatore, nell'innovare le modalità di conseguimento della specializzazione per le attività didattiche di sostegno [non più conseguibile in via autonoma dall'abilitazione all'insegnamento di base per ogni ordine, grado, classe di concorso], ha inteso affermare il principio che essa costituisce solo un quid pluris rispetto all'abilitazione all'insegnamento, non suscettibile di «vivere di vita propria»".. "In sostanza - aggiunge il TAR - poiché l'insegnamento in classi di sostegno non corrisponde ad una specifica classe di concorso, cioè di abilitazione, ma costituisce solo una specializzazione di un'abilitazione già conseguita, per poter essere insegnanti di sostegno bisogna, innanzitutto, essére in possesso di abilitazione all'insegnamento [che, di regola, è distinta, per ciascun grado di scuola secondaria e per ciascun ambito di classi di concorso] e, poi, aver conseguito il titolo aggiuntivo". Questa asserzione, precettiva e programmatoria ad un tempo, a giudizio di chi scrive, consiglia di ritenere e di sostenere che, almeno in via ordinaria, le iniziative didattiche che abilitano all'insegnamento nel sostegno sono strettamente funzionali a tutti gli insegnamenti compresi nelle classi di abilitazione alle quali il corso di specializzazione SSIS si riferisce, e non sono ancorate, si ripete, in alcun modo, all'aprioristica separazione fra i due gradi, in cui si articola la scuola secondaria statale. Ed è ancor più significativa l'ulteriore argomentazione dello stesso TAR: "Non si può, quindi, ipotizzare, come sembra fare la parte ricorrente, la possibilità, per un insegnante abilitato solo per

un grado di scuola, di conseguire una generica specializzazione al sostegno, valida per entrambi i gradi, ma poi non concretamente utilizzabile quale titolo di accesso nel mercato del lavoro, in quanto avulsa dall'abilitazione della quale costituisce solo un possibile sviluppo ulteriore".. Appare ora chiaro quale debba essere il criterio risolutore per risolvere il problema che ci si è proposti di sciogliere con questa "nota". La condizione prioritaria per essere inclusi nelle graduatorie provinciali per il conferimento degli incarichi di insegnamento è il possesso dell'abilitazione. Per insegnare le attività didattiche approssimativamente denominate "di sostegno" all'integrazione dei diversamente abili è richiesto il certificato di specializzazione. La specializzazione all'insegnamento del sostegno è delegata dalla legge 19 novembre 1990, n, 341, alle università, ai corsi di laurea in scienze della formazione primaria, per la scuola dell'infanzia e per la primaria, alle S..S..I.S.. per la scuola secondaria. Al riguardo il decreto ministeriale 26 maggio 1998 ed il successivo decreto 24 novembre 1998, n.. 460, hanno disposto che l'istituzione dei corsi di specializzazione per le attività didattiche di sostegno deve essere effettuata ai sensi dell'art. 14, comma 2 della legge-quadro sull'handicap del 1992.. Infine, il citato art, 14, 2 comma, della predetta legge-quadro, come si è visto, prevede che la specializzazione all'insegnamento del sostegno deve aver luogo all'interno del percorsi previsti per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento.. Da questa serie di premesse consequenziali, nasce la conclusione, pienamente condivisa dal TAR di Puglia, secondo la quale i corsi per il conseguimento della specializzazione alla gestione delle attività didattiche, dirette ad integrare gli alunni diversamente abili nelle classi, devono essere correlati necessariamente ai percorsi didattici richiesti per il conseguimento dell' abilitazione.. La scelta dei percorsi didattici, naturalmente, spetta alla Scuola di Specializzazione per l'insegnamento Secondario, ma sulla validità del titolo di specializzazione che si consegue non può e- splicarsi alcuna opzione della stessa S.S..I..S. Avviene per la Scuola di Specializzazione per l'insegnamento Secondario quel che avviene nella scuola secondaria. Il collegio dei docenti del liceo statale o paritario è autonomo nella scelta del percorso curricolare delle classi, ma non lo è nel determinare i profili di validità del diploma che lo stesso liceo conferirà, validità che è predeterminata dalla legge.. Pertanto, l'insegnante laureato in lettere classiche, che frequenti i corsi SSIS per conseguire l'abilitazione per l'insegnamento delle lettere nella scuola media (classe A043J, se vorrà conseguire anche la specializzazione nel sostegno, chiederà d'essere ammesso al modulo integrativo, e frequenterà anche discipline facoltative attinenti all'integrazione degli alunni handicappati, determinate ai sensi dell'art. 4, comma 3 della legge 341/1990.

Nel suo dip loma di abilitazione sarà specificato che l'insegnante ha sostenuto gli esami relativi all'attività didattica di sostegno per le discipline cui il diploma stesso si riferisce, nel qual caso l'abilitazione A043 avrà valore abilitante anche per l'attività didattica di sostegno. Naturalmente, l'insegnante potrà chiedere d'essere ammesso negli elenchi degli aspiranti al sostegno in tutti i gradi e gli ordini di scuola nei quali potrà insegnare le materie comuni, comprese nella propria classe di abilitazione.. Ed è a questo punto della riflessione che è necessaria la maggiore attenzione del cortese lettore, perché nelle proposizioni appena riportate si può intravedere il fulcro del problema che ci siamo posto.. Se è vero che la specializzazione per il sostegno non può essere in nessun caso disgiunta dall'abilitazione, e dalle sue potenzialità didattiche originarie, tanto da essere stata definita dal TAR un quid pluris dell'abilitazione stessa, nel senso che ne costituisce un' espansione, una sorta di effetto alone, deve conseguirne che non ha senso la domanda originaria, diretta a sapere se i corsi per il conseguimento della specializzazione debbano essere organizzati separatamente per la scuola secondaria di primo e di secondo grado. La risposta è che vanno organizzati in riferimento alle singole classi di abilitazione.. Infine, alla domanda se l'abilitazione conseguita consenta di insegnare disgiuntamente, in un unico grado di scuola secondaria, oppure congiuntamente in tutti e due i gradi, si dovrà rispondere che ciò dipende da quanto prevede il Decreto Ministeriale n.. 39 del 1998, che ha riordinato le classi di abilitazione e di concorso. Quel decreto fa dire, a titolo esemplificativo, che colui il quale si sia abilitato nella classe di concorso A049 [matematica e fisica) potrà insegnare soltanto negli istituti di secondo grado; se invece l'insegnante si sarà anche specializzato, potrà essere incluso in uno dei quattro elenchi di sostegno previsti per gli istituti secondari dello stesso grado. Allo stesso modo, quel decreto consentirà di affermare che il docente, il quale si sia abilitato per la classe A059 [scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali nella scuola media] potrà insegnare in questo primo grado di scuola, sicché esclusivamente in questo grado potrà insegnare le attività di sostegno. Quando, poi, ci si dovesse riferire alle altre classi di abilitazione, che includono gli altri insegnamenti propri della scuola media [melius, scuola secondaria di I grado] il nostro argomentare richiederebbe un'ulteriore citazione. Si dovrà chiamare in causa il Decreto Ministeriale n. 354 del 10.8.1998, al quale gli insegnanti debbono rivolgersi con una certa gratitudine, per gli ampliamenti che quel decreto ha aggiunto alle originarie possibilità di insegnamento, offerte dalle classi di abilitazioni.

E', questo, il decreto che ha istituito i ben noti "Ambiti disciplinari".. Per suo merito, tutte le classi di abilitazione che includono gli insegnamenti delle scuole medie di I grado [ad eccezione della ormai riformanda educazione tecnica - A033 e della citata classe delle scienze matematiche, chimiche e fisiche - A059) sono univocamente ricondotte in aree comprendenti anche i correlativi insegnamenti che si impartiscono negli istituti di secondo grado. La motivazione che ha indotto gli autori dell'ordinamento a costituire tali ambiti disciplinari è stata, in primo luogo, quella di ampliare la possibilità di utilizzare, nella misura più larga possibile, gli insegnanti titolari di classi di concorso in soprannumero. Sino al 1998, quando gli insegnanti di lettere della media, o quelli di educazione fisica, erano in condizioni di esubero, rispetto agli organici provinciali, potevano essere utilizzati soltanto in cattedre appartenenti alle discipline comprese nella rispettiva classe di concorso. Ma il calo delle nascite e la conseguente riduzione di classi e di cattedre ha aggravato il problema, sino a suggerire una nuova disciplina legislativa, che ha fatto ampliare lo spettro di utilizzabilità dei soprannumerari, estendendolo anche a discipline affini. Da ciò, l'idea dell'ambito disciplinare. Grazie a quel decreto, quando un insegnante di lettere di scuola media si trova in condizioni di esubero provinciale, può essere utilizzato anche in cattedre di italiano e storia in istituti di secondo grado. L ambito provinciale, però, trova applicazione anche nelle operazioni di mobilità, in particolare nei passaggi di cattedre ed in quelli di ruolo, ed ha validità anche nella formazione delle graduatorie permanenti, che si compilano per il conferimento degli incarichi a tempo indeterminato e determinato. Sicché, il docente che, anche in uno dei vecchi corsi abilitanti riservati, abbia conseguito l'abilitazione nell'insegnamento dell' educazione fisica nella scuola media [classe A030], potrà chiedere d'essere incluso non soltanto nella graduatoria della scuola media, ma anche nella omonima graduatoria degli istituti superiori, anche se per questi l'insegnamento corrisponde ad una classe diversa da quella per la quale egli ha conseguito l'abilitazione [la AO29]. E questa sorta di effetto alone deriva dal fatto che il citato D.M. n. 254 del 1998 ha incluso i due insegnamenti in un unico ambito disciplinare: il n. 2. Per percepire l'esatta portata innovativa del decreto istitutivo degli ambiti disciplinari, è opportuno tener presente che l'estensione degli effetti di un'abilitazione a quelli propri dell'altra abilitazione, inclusa nel medesimo ambito disciplinare, non è sottoposta a condizione di sorta. Si vuol sottolineare, cioè, che il diritto dell'insegnante abilitato in educazione artistica [disciplina compresa nell'ambito disciplinare n. 1, che include anche la classe di concorso AO25: disegno e storia dell'arte] di insegnare anche il disegno e la storia dell'arte in un liceo scientifico non è sottoposto ad alcuna condizione preliminare, né di ordine didattico, né professionale. Il professore di educazione artistica non si sarà dovuto sottoporre ad un nuovo percorso didattico, né ad alcun tirocinio, che gli consenta di abilitarsi direttamente anche per il disegno e la storia dell'arte: gli ef-

fetti espansivi dell'ambito disciplinare sono automatici. Sono effetti tanto generalizzati, che si e- spandono anche al periodo di prova. Similmente, l'insegnante abilitato in educazione musicale nella media [classe AO22] potrà insegnare anche negli istituti di II grado, perché è considerato, per finzione giuridica, abilitato, quasi dogmaticamente, anche nella classe A031. Qualche parola in più sugli ambiti disciplinari. Li individuano dei numeri arabi ed appartengono a due generi: verticale ed orizzontale. I primi sono quelli che comprendono insegnamenti trasversali fra i due gradi di scuola secondaria e sono contraddistinti dai numeri dall 1 al 6. Gli ambiti orizzontali comprendono classi di concorso i cui insegnamenti si realizzano soltanto negli istituti di II grado. Può risultare non superflua una ricapitolazione di tutti gli ambiti che interessano: AMBITI DISCIPLINARI Aggregazioni per classi di concorso prevalentemente in senso verticale 1 2 3 4 5 6 Aggregazioni per classi di concorso in senso orizzontale 7 8 9 25 A - Disegno e storia dell'arte 28 A Educazione artistica 29 A - Educazione fisica II grado 30 A Educazione fisica I grado 31 A - Educazione musicale II grado 32 A Educazione musicale I grado 43 A Lettere media 50 A Italiano e storia II grado 45 A Lingua straniera 46 A Lingua e civiltà straniera 75 A Dattilografia e stenografia 76 A Trattamento testi, calcolo, ecc. 36 A - Filosofia, psicologia e scienze educazione 37 A - Filosofia e storia 38 A - Fisica 47 A - Matematica 49 A - Matematica e fisica 43 A - Lettere media 50 A - Italiano e storia; 51 A - Italiano e latino; 52 A - Italiano, latino e qreco.

L esplorazione degli ambiti disciplinari si è resa necessaria per verificare quel che accade nei riguardi degli insegnanti, in possesso di specializzazione per il sostegno, i quali siano abilitati in classi di concorso che ricadano in ambiti disciplinari verticali.. Ci si può riferire, in particolare, agli insegnanti che siano abilitati per gli insegnamenti della scuola secondaria di primo grado.. Si e- scludono i docenti di educazione tecnica e quelli di scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali, la cui abilitazione, come è stato già rilevato, non è compresa in nessun ambito disciplinare. Il docente abilitato in educazione fisica nella scuola media [Classe A030J, è incluso nelle graduatorie degli aspiranti ad incarico a tempo indeterminato per la sua classe di abilitazione e, di riflesso, lo sarà anche nella graduatoria per l'educazione fisica nel II grado [A029]. Il possesso della specializzazione al sostegno gli consentirà d'essere incluso tanto negli elenchi di sostegno della scuola media, quanto in uno dei quattro elenchi [esattamente nel quarto] che si redigono per gli insegnanti di sostegno del II grado. Tanto accadrà, si accetti la stucchevole ripetizione, perché i due insegnamenti sono compresi nell'unico ambito disciplinare n..2 e per il codificato principio che fa della specializzazione nel sostegno un quid pluris dell'abilitazione.. La stessa considerazione varrà per gli insegnanti che, insieme al diploma di specializzazione per il sostegno, posseggano una delle due abilitazioni comprese in uno degli altri 5 ambiti disciplinari della scuola media.. In conclusione: la specializzazione per il sostegno all'handicap non può essere scissa fra i due gradi in cui si articola la scuola secondaria, ma va correlata esclusivamente all'abilitazione conseguita, o in via di conseguimento.