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COMUNE DI SAN MARTINO IN PENSILIS PROVINCIA DI CAMPOBASSO REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA Approvata con delibera di CC n. 50 del 22.12.2009

CAPO I NORME GENERALI ART. 1 Oggetto del Regolamento Il presente regolamento disciplina l organizzazione della mensa scolastica presso le scuole del Comune, laddove il servizio è istituito e funzionante. ART. 2 Istituzione del servizio La prima assunzione diretta del servizio e la sua estensione è deliberata dal consiglio comunale, così come prescrive l articolo 42, comma 2, lettera e) del T.U.18 agosto 2000,n. 267 e successive modificazioni. ART. 3 Modalità di gestione Il servizio di mensa scolastica è assicurato dal comune che vi provvede tramite gestione diretta ART. 4 Servizio a domanda individuale Ai sensi e per gli effetti dell art.6 del D.L. del 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, il servizio di mensa scolastica è compreso tra quelli pubblici a domanda individuale, così come successivamente individuato con D.M. 31 dicembre 1983. CAPO II GESTIONE DEL SERVIZIO ART. 5 Criteri organizzativi 1. L attività del Comune, nella gestione del servizio, persegue i fini determinati dalla legge per la tutela del pubblico interesse e dei diritti degli utenti adottando modalità ispirati a criteri di trasparenza, economicità, efficacia e pubblicità. 2. Il servizio mensa scolastica osserva il calendario scolastico. ART. 6 Idoneità dei locali 1. Il servizio viene svolto in locali appositamente adibiti allo scopo e che rispondono a criteri di igienicità e sicurezza previsti dalle norme vigenti in materia. 2. l idoneità dei servizi risulta da apposita certificazione dell Azienda Sanitaria Locale.

ART. 7 Utenti Possono usufruire del servizio di mensa scolastica: 1. per la scuola dell infanzia: i bambini frequentanti 2. per la scuola media: gli studenti frequentanti classi con tempo prolungato. I genitori, o chi ne fa le veci, dovranno presentare domanda entro il termine fissato dall Amministrazione Comunale. L e domande di cui al precedente comma, da compilare su apposito modulo fornito dal Comune, dovranno essere rinnovate di anno in anno. Le domande dovranno inoltre essere corredate dall eventuale documentazione per la determinazione della retta. La mancata presentazione degli eventuali documenti comporterà l applicazione della quota massima prevista per il servizio. ART. 8 Menù Tabelle dietetiche 1. I menù e le tabelle dietetiche sono formulate in collaborazione con il competente servizio dell Azienda Sanitaria Locale. 2. Eventuali allergie e/o intolleranze alimentari dovranno essere comunicate all atto della presentazione della domanda di ammissione al servizio,accompagnata dalla relativa documentazione medica. CAPO III ART. 9 Personale addetto al servizio mensa 1. Al servizio di mensa scolastica viene adibito il personale assegnato dalla dotazione organica. 2. Tale personale deve essere in possesso dei prescritti requisiti soggettivi e di idoneità sanitaria, previsti dalle vigenti disposizioni. Durante lo svolgimento del servizio dovrà, inoltre, indossare gli indumenti prescritti. 3. Il servizio mensa è gratuito per il personale dipendente che contestualmente è tenuto ad assicurare la vigilanza e l assistenza ai minori ed il tempo relativo è valido a tutti gli effetti anche per il completamento dell orario di servizio così come previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro. ART. 10 Responsabile del servizio Al responsabile del servizio mensa scolastica, nominato ai sensi dell art. 50, comma 10, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, oltre a quella generica del suo corretto svolgimento, fanno capo le seguenti responsabilità specifiche: Della verifica periodica dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili adibiti al servizio mensa ai fini di accertarne la idoneità; Del possesso dei requisiti sanitari di cui al precedente art. 9, comma 2.

ART.11 Personale docente statale L individuazione del personale insegnante statale avente diritto alla fruizione gratuita del servizio di mensa viene effettuata dal Dirigente Scolastico nel rispetto delle modalità stabilite con apposito decreto del Ministero della Pubblica Istruzione. CAPO IV Contribuzione delle famiglie Criteri generali ART. 12 1. La misura della contribuzione della famiglia è determinata, annualmente, dalla Giunta Comunale, secondo i principi e criteri di cui al presente regolamento. 2. La percentuale di copertura del costo del servizio non potrà essere superiore a quella media stabilita dalla legge per i servizi a domanda individuale. 3. Le contribuzioni possono essere diversificate in relazione alle condizioni economiche del nucleo familiare, secondo i principi stabiliti dall art. 59,comma 51della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e nei limiti e con le modalità stabilite dal D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni, nonché dei successivi decreti applicativi.le tariffe possono essere rideterminate in corso d anno per l adeguamento ai fini della copertura minima prevista dalla legge, nonché delle percentuali di previsioni stabilite all inizio dell anno. Art. 13 Modalità di pagamento delle contribuzioni delle famiglie 1. Il pagamento della contribuzione delle famiglie è fatta mensilmente. 2. Il versamento della contribuzione di cui al comma precedente può essere fatto: A mezzo di conto corrente postale intestato al Tesoriere Comunale; A persona designata ai sensi dell art. 181 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267. Le somme riscosse dall incaricato della riscossione sono versate nella tesoreria comunale nel rispetto delle norme di cui al regolamento comunale ed al regolamento di contabilità. ART. 14 Agevolazioni- Esenzioni

1. Le condizioni economiche richieste agli utenti per l accesso alle agevolazioni tariffarie/esenzioni sono stabilite dalla Giunta, in sede di determinazione delle tariffe. 2. Per poter accedere alle agevolazioni tariffarie/esenzioni con decorrenza dall inizio dell anno scolastico, il richiedente dovrà presentare richiesta su apposito modulo al comune di San Martino in Pensilis entro il termine da questi stabilito e comunque prima dell inizio di ciascun anno scolastico. 3. In caso di iscrizione al servizio in corso d anno scolastico, la presentazione della richiesta di riduzione o esenzione deve essere contestuale alla domanda di iscrizione. 4. Alla richiesta deve essere allegata la certificazione ISEE, secondo quanto stabilito dalla Giunta Municipale. Le agevolazioni tariffarie hanno efficacia limitata a ciascun anno scolastico. 5. Qualora non venga presentata la documentazione di cui al precedente comma 4, l utente è tenuto al pagamento dell importo totale della tariffa del servizio di refezione scolastica. 6. Potrà essere prevista la totale gratuità del servizio di refezione scolastica, per i casi segnalati per iscritto dall ufficio dei Servizi Sociali, aventi difficoltà e bisogni di ordine sociale e inseriti in apposito progetto coordinato dagli operatori del servizio. ART. 15 Riscossione coattiva Per le riscossioni coattive trovano applicazione le norme di cui al Regolamento per la disciplina delle entrate adottato ai sensi dell art. 52 del D.Lg. 15 dicembre 1997, n. 446. CAPO V DISPOSIZIONI FINALI ART. 16 Tutela dei dati personali 1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche ai sensi del D. Lgs.30.06.2003, n. 196, recante Codice in materia di protezione dei dati personali e successive modificazioni. ART. 17 Casi non previsti dal presente regolamento

Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione : Le leggi e i regolamenti nazionali, regionali e provinciali Lo Statuto comunale Gli altri regolamenti comunali in quanto applicabili Gli usi e consuetudini locali ART. 18 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione e sarà reso pubblico in tutte le forme previste dalla legge.