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INFORMAZIONI SULLA BANCA Banca di Credito Cooperativo di Pachino Sede Legale Via Unità, 5 96018 Pachino (SR) Tel.: 0931/591010 Fax: 0931/846020 sede@pachino.bcc.it / www.bccpachino.it Registro delle Imprese della CCIAA di Siracusa n 41742 Iscritta all Albo della Banca d Italia n. 4589 - cod. ABI 08713 Iscritta all Albo delle società cooperative n. A120036 Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo Aderente al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo Capitale Sociale Euro 123.703,62 Riserve Euro 35.525.601,07 al 31 Dicembre 2012 CHE COS È L Con questa operazione la Banca, a fronte di una garanzia ipotecaria, mette a disposizione del cliente, a tempo determinato o indeterminato, una somma di denaro, concedendogli la possibilità di utilizzare importi superiori alla disponibilità propria, nei limiti della somma accordata. Salvo diverso accordo, il cliente può utilizzare (anche mediante l emissione di assegni bancari), in una o più volte, il credito concesso e può ripristinare la disponibilità di credito con successivi versamenti, bonifici, accrediti. Sulle somme utilizzate nell ambito del fido concesso, il cliente è tenuto a pagare gli interessi passivi pattuiti. Il cliente è tenuto ad utilizzare l apertura di credito entro i limiti del fido concesso e la banca non è obbligata ad eseguire operazioni che comportino il superamento di detti limiti (c.d. sconfinamento). Se la banca decide di dare ugualmente seguito a simili operazioni, ciò non la obbliga a seguire lo stesso comportamento in situazioni analoghe, e la autorizza ad applicare tassi e condizioni stabiliti per detta fattispecie. Tra i principali rischi, va tenuta presente la variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse ed altre commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto, in connessione con modifiche dei tassi rilevati sui mercati nazionale, comunitario o internazionale. NFORMAZIONI SULLA BANCA CONDIZIONI ECONOMICHE HE COS È IL CONTONTE Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio. Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo. INTERESSI DEBITORI Tasso debitore annuo massimo nominale per utilizzi nei limiti del fido concesso per utilizzi anche per valuta oltre i limiti del fido concesso (e comunque non superiore al tasso soglia usura tempo per tempo vigente) 13,250% 16,000% Aggiornato al 29 Novembre 2013 Pagina 1 di 6

Tasso debitore annuo massimo effettivo per utilizzi nei limiti del fido concesso per utilizzi anche per valuta oltre i limiti del fido concesso (e comunque non superiore al tasso soglia usura tempo per tempo vigente) Tasso annuo massimo per interessi di mora (e comunque non superiore al tasso soglia usura tempo per tempo vigente) Capitalizzazione Modalità di calcolo degli interessi IMPORTI MASSIMI DI SPESE Per perizia valore immobile o opera da erigere Per visure ipocatastali 13,92302% 16,98586% 16,000% Per rilascio certificazione interessi passivi 5,00 Spese tenuta conto trimestrali 40,00 Gli interessi sono liquidati con periodicità non inferiore al trimestre e comunque all atto dell estinzione del rapporto, e portati in conto con valuta data di regolamento. Nell'ambito di ogni singolo rapporto contrattuale viene in ogni caso applicata la stessa periodicità nel conteggio degli interessi debitori e creditori. La chiusura contabile periodica coincide con la fine dell intervallo di tempo considerato, per cui se, ad esempio, viene stabilita la periodicità trimestrale, la liquidazione avviene in coincidenza con la fine di marzo, giugno, settembre e dicembre di ciascun anno. Gli interessi sono calcolati con riferimento all anno civile (365 giorni). Se il tasso è indicizzato, gli interessi possono essere calcolati osservando il criterio dell anno commerciale (360 giorni). Come da parcella redatta da un tecnico A carico del cliente, sulla base delle spese documentate dalla società incaricata Imposta sostitutiva ex art. 15 e 16 DPR 601/73 Invio comunicazioni (comprese le periodiche previste dall art. 119 D. Lgs. 385/93) Per copia documentazione COMMISSIONI accordato Vigente per tempo 3,50 Si veda il foglio informativo relativo al servizio incassi e pagamenti 0,450% (trimestrale) Commissione onnicomprensiva, calcolata sull importo medio dell affidamento concesso nel trimestre. Aggiornato al 29 Novembre 2013 Pagina 2 di 6

Commissione di istruttoria veloce (CIV) Onere applicato in caso di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, avuto riguardo al saldo disponibile di fine giornata, per ogni sconfinamento e per ogni incremento rispetto ad uno sconfinamento preesistente verificatosi nel trimestre. ALTRI ONERI Imposte e tasse, presenti e future (a carico del cliente) Cliente Consumatore 15,00 per ogni sconfinamento e per ogni incremento rispetto ad uno sconfinamento preesistente verificatosi nel trimestre, a condizione che l importo complessivo dello sconfinamento sia superiore a 250,00, con un massimo di 1.245,00 a trimestre. La CIV non è dovuta se lo sconfinamento, anche derivante da più addebiti, non supera contemporaneamente l importo complessivo di 500 euro e la durata di 7 giorni consecutivi. Tale esenzione si applica una sola volta nel trimestre. Cliente Non Consumatore Variabile a seconda dell'importo complessivo dello sconfinamento, purché superiore a 250,00, e applicata nelle seguenti misure ad ogni sconfinamento e ad ogni incremento rispetto ad uno sconfinamento preesistente verificatosi nel trimestre: - fino a euro 5.000,00: 15,00 - da euro 5.000,01 a euro 20.000,00: 50,00 - oltre euro 20.000,00: 100,00 con un massimo di 3.000,00 a trimestre. secondo la prescrizione di legge Per le informazioni circa la decorrenza delle valute ed i termini di disponibilità sui versamenti e sui prelevamenti, nonché le altre spese e commissioni connesse al rapporto di conto corrente e ai servizi accessori, si rinvia ai fogli informativi relativi al contratto di conto corrente e al servizio di incasso TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE (TAEG) Si riportano i costi orientativi del fido riferiti ad ipotesi di operatività indicate dalla Banca d Italia. E possibile ottenere un calcolo personalizzato dei costi, in base alle proprie reali esigenze, utilizzando l algoritmo pubblicato sul sito internet della banca. La formula di calcolo del TAEG su base annua è la seguente: Aggiornato al 29 Novembre 2013 Pagina 3 di 6

Negli esempi che seguono il TAEG è calcolato assumendo rispettivamente un fido di 1.500 euro e di 5.000 euro. Si suppone che l importo del fido sia prelevato subito e per intero, e che rimanga utilizzato per l intera durata del finanziamento. Se il fido è a tempo indeterminato si assume che abbia una durata pari a tre mesi. Si ipotizza inoltre che gli interessi e gli oneri siano liquidati alla fine del periodo di riferimento. Esempio 1 contratto con durata indeterminata e commissione sul fido accordato Esempio 2 contratto con durata indeterminata e commissione sul fido accordato Accordato: 1.500 euro Durata: 3 mesi Utilizzato: 1.500 euro per tutta la durata Accordato: 5.000 euro Durata: 3 mesi Utilizzato: 5.000 euro per tutta la durata Tasso debitore nominale annuo: 13,250% accordato: 0,450% dell accordato, su base trimestrale Spese collegate all erogazione del credito: 0,00 euro una tantum Altre spese: 14,00 euro, su base annua Tasso debitore nominale annuo: 13,250% accordato: 0,450% dell accordato, su base trimestrale Spese collegate all erogazione del credito: 0,00 euro una tantum Altre spese: 14,00 euro, su base annua Interessi, su base trimestrale: 49,69 euro accordato, su base trimestrale: 6,75 euro Spese, su base trimestrale: 0,00 euro TAEG = 16,967% Interessi, su base trimestrale: 165,63 euro accordato, su base trimestrale: 22,50 euro Spese, su base trimestrale: 0,00 euro TAEG = 16,234% Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall art. 2 della legge sull usura (l. n. 108/1996), relativo ai contratti di apertura di credito in conto corrente, può essere consultato presso tutte le Agenzie e sul sito internet della banca www.bccpachino.it. Aggiornato al 29 Novembre 2013 Pagina 4 di 6

Se il tasso applicato all operazione dovesse superare il tasso d usura, la banca si avvale di strumenti informatici tali da ricondurlo comunque entro i limiti di legge. RECESSO E RECLAMI Recesso dal contratto Se la banca, in presenza di un giustificato motivo, vuole procedere a variazioni unilaterali di tassi, prezzi e ogni altra condizione del contratto, sfavorevoli per il cliente, deve comunicare per iscritto a quest ultimo la variazione con un preavviso minimo di 2 mesi. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione. In tale caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate. Se l apertura di credito è concessa a tempo determinato, la banca può recedervi mediante comunicazione scritta se il cliente diviene insolvente o diminuisce le garanzie date ovvero viene a trovarsi in condizioni che incidendo sulla sua situazione patrimoniale, finanziaria o economica pongono in pericolo la restituzione delle somme, dovute alla banca, per il capitale utilizzato e per gli interessi maturati, per il cui pagamento al cliente viene concesso il preavviso di 15 giorni. Se l apertura di credito è concessa a tempo indeterminato, la banca ha facoltà di recedervi in qualsiasi momento, previo preavviso scritto di 15 giorni, nonché di ridurla o di sospenderla seguendo le stesse modalità. Decorso il termine di preavviso, il correntista è tenuto al pagamento di quanto utilizzato e degli interessi maturati. In presenza di un giustificato motivo, la banca può sciogliere il contratto anche senza preavviso. Indipendentemente dal fatto che l apertura di credito è concessa a tempo determinato o indeterminato, il cliente ha diritto di recedervi in qualsiasi momento, senza spese e pagando contestualmente quanto utilizzato e gli interessi maturati. Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale n. 30 giorni dal ricevimento della richiesta del cliente. Reclami I reclami vanno inviati all Ufficio Reclami della banca (indirizzo mail: reclami@pachino.bcc.it), che risponde entro 30 giorni dal ricevimento. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a: Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'italia, oppure chiedere alla banca; Conciliatore BancarioFinanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore BancarioFinanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it. Se il cliente intende rivolgersi al giudice egli - se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti alternativi al giudizio sopra indicati - deve preventivamente, pena l improcedibilità della Aggiornato al 29 Novembre 2013 Pagina 5 di 6

relativa domanda, rivolgersi all ABF oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore BancarioFinanziario. Le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore BancarioFinanziario purché iscritto nell apposito registro ministeriale. LEGENDA Tasso di interesse debitore Periodicità di capitalizzazione degli interessi Tasso di interesse di mora Commissione sul fido accordato Commissione di istruttoria veloce (CIV) Indicatore sintetico di costo (ISC) Tasso effettivo globale medio (TEGM) Valuta Corrispettivo riconosciuto alla Banca dal cliente per l utilizzo di mezzi finanziari concessi a quest ultimo dalla Banca stessa. Periodicità con la quale gli interessi vengono conteggiati e addebitati in conto, producendo ulteriori interessi. Nell'ambito di ogni singolo rapporto contrattuale viene applicata la stessa periodicità nel conteggio degli interessi debitori e creditori. Importo che il cliente deve corrispondere per il ritardato pagamento delle somme da lui dovute in caso di revoca, da parte della banca, dal rapporto di apertura di credito in conto corrente per qualsiasi motivo. Commissione onnicomprensiva, calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione e alla durata dell affidamento. La commissione trimestrale sull accordato è calcolata moltiplicando l importo dell affidamento nel trimestre per la percentuale corrispondente. L ammontare della commissione non potrà comunque superare le soglie previste dalla legge. Commissione a carico del cliente, addebitata su base trimestrale, si applica a condizione che, nell'arco del trimestre, si generino, per effetto di uno o più addebiti, sconfinamenti o incrementi di sconfinamenti preesistenti, avuto riguardo al saldo disponibile di fine giornata; la CIV è dovuta esclusivamente nei casi in cui la banca, in base alle proprie procedure interne, prima di autorizzare lo sconfinamento svolge un'istruttoria veloce. Questi casi sono resi pubblici attraverso i fogli informativi disponibili presso le filiali e pubblicati sul sito internet della banca; la CIV non è comunque dovuta se lo sconfinamento ha avuto luogo per effettuare un pagamento nei confronti della banca. Indicatore sintetico del costo del credito, espresso in percentuale annua sull ammontare del prestito concesso. Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM delle aperture di credito in conto corrente, aumentarlo della metà e accertare che quanto richiesto dalla banca/intermediario non sia superiore. Data di inizio di decorrenza degli interessi. Aggiornato al 29 Novembre 2013 Pagina 6 di 6