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ha pronunciato la presente ex art. 60 cod. proc. amm.;

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contro per l'annullamento

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ha pronunciato la presente

Scritto da Carmelo Anzalone Martedì 31 Maggio :12 - Ultimo aggiornamento Lunedì 13 Giugno :47

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N. 00105/2015 REG.PROV.COLL. N. 01280/2014 REG.RIC. logo R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA ex art.. 116 e 74 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 1280 del 2014, proposto da: Nuovi Spazi S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Scavuzzo e Marco Luzza, domiciliata presso la Segreteria del Tribunale contro Comune di Milano, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonello Mandarano, Ruggero Meroni, Irma Marinelli, Anna Maria Pavin, Donatella Silvia e Anna Tavano, domiciliato in Milano, Via Andreani, 10 nei confronti di A.T.M., Clear Channel Jolly Pubblicità S.p.A. per l'annullamento della nota del Comune di Milano, Settore Pubblicità, a firma del Direttore dott. Fabio Mancuso, PG. 178264/2014 del 13.3.2014 con

cui si è negato il diritto all'accesso agli atti esercitato dalla Nuovi Spazi S.r.l. con nota del 14.2.2014. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Milano; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2014 il dott. Roberto Lombardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO Con ricorso depositato in data 18 aprile 2014 Nuovi Spazi S.r.l. chiedeva l accertamento dell illegittimità della nota di cui in epigrafe, evidenziando di avere interesse all accesso della documentazione richiesta con nota del 14 febbraio 2014 in relazione ad un asserita violazione delle regole di leale concorrenza nel settore in cui opera (installazione di impianti pubblicitari da parte della società Clear Channel Jolly Pubblicità S.p.A.). La citata società, infatti, essendosi aggiudicata la gara di appalto per la gestione sul territorio comunale del servizio di bike sharing, avrebbe installato dei cartelli pubblicitari legati a tale servizio in violazione della normativa di settore, così restringendo illecitamente il mercato contendibile da parte della ricorrente.

Nello specifico, Nuovi Spazi S.r.l. aveva chiesto l accesso ai seguenti documenti: - copia del contratto relativo all appalto stipulato a seguito del bando di gara per la gestione del servizio di bike sharing; - copia dei provvedimenti concessori, anche a titolo di occupazione di suolo pubblico, rilasciati alla Clear Channel per l installazione di tutti gli impianti pubblicitari inerenti all oggetto della gara de qua; - copia dei provvedimenti di deroga eventualmente emessi dal Comune convenuto rispetto agli impianti pubblicitari asseritamente non in regola con la normativa di settore; - comunicazione relativa all ammontare dei pagamenti dovuti dalla Clear Channel al Comune di Milano, relativamente al canone di occupazione del suolo pubblico. A fronte della predetta istanza di accesso, l amministrazione convenuta aveva risposto negativamente, con il provvedimento impugnato, sulla scorta delle seguenti argomentazioni: - la richiesta della ricorrente avrebbe avuto la natura di un controllo generalizzato dell operato del comune, con connessa unica finalità di stabilire se l attività amministrativa possa ritenersi svolta in ossequio ai canoni di trasparenza e imparzialità ; - la suddetta richiesta, congiuntamente alle altre numerose istanze contestualmente formulare dalla ricorrente, sarebbe atta ad intralciare l attività gestoria dell amministrazione, in considerazione della considerevole mole di atti da acquisire;

- la richiesta di accesso avrebbe, infine, anche una finalità puramente emulativa. Si costituiva l amministrazione, che resisteva al ricorso, e la causa veniva trattenuta in decisione ad esito dell udienza in camera di consiglio del 17 dicembre 2014. Il ricorso è fondato, nei limiti di quanto si va ad esporre. Ritiene il Collegio che la richiesta di accesso respinta dall amministrazione non abbia di per sé né una finalità di controllo generalizzato dell attività amministrativa né un intento puramente emulativo. La società ricorrente ha infatti esaustivamente evidenziato le ragioni che l hanno condotta a chiedere copia degli atti sopra enunciati, e riconducibili, sostanzialmente, al sospetto che la società controinteressata abbia illecitamente guadagnato quote di mercato a suo discapito. Tale sospetto è stato reso noto in data 29 novembre 2013 sia all ATM (stazione appaltante della gara indetta per la gestione sul territorio comunale del servizio di bike sharing) che al Comune convenuto, con circostanziata descrizione delle presunte difformità rispetto al capitolato di appalto degli impianti pubblicitari installati da Clear Channel sul territorio, sia con riferimento alle dimensioni che con riferimento all ubicazione. Non è possibile dunque qualificare come mero atto di controllo generalizzato dell attività amministrativa l istanza di accesso svolta

dalla società ricorrente, né tanto meno considerarla inammissibilmente gravosa, in quanto non ne ricorrono i presupposti, né sotto il profilo dell intento meramente emulativo né sotto il profilo della mancanza di specificità della richiesta documentazione. E peraltro da escludere dall accessibilità, mancando un interesse concreto e diretto da parte della società ricorrente a tale riguardo, la comunicazione relativa all ammontare dei pagamenti dovuti dalla Clear Channel al comune di Milano, relativamente al canone di occupazione del suolo pubblico, non avendo tale documentazione alcuna connessione con la necessità da parte della ricorrente di accertare la sussistenza di un danno a sé derivante da una condotta di concorrenza sleale della società affidataria del servizio di bike sharing. Deve altresì escludersi l obbligo da parte del Comune di fornire documentazione che non sia nella sua effettiva disponibilità giuridica. In definitiva, dunque, e nei limiti appena rappresentati, il ricorso va accolto, con obbligo del Comune di Milano di esibire, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, i documenti richiesti dalla ricorrente con l istanza di accesso agli atti del 14 febbraio del 2014, fatta eccezione per i documenti che non siano nella sua diretta disponibilità e per la comunicazione relativa all ammontare dei pagamenti dovuti dalla Clear Channel al comune di Milano, relativamente al canone di occupazione del suolo

pubblico. Le spese del giudizio seguono la soccombenza prevalente, e sono liquidate come da dispositivo. P.Q.M. il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione I) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e, per l effetto, ordina al comune di Milano di esibire la documentazione richiesta dalla società ricorrente, nei limiti e nei termini di cui in motivazione. Condanna l amministrazione resistente alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla ricorrente, che liquida in complessivi 1.800,00, oltre accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2014 con l'intervento dei magistrati: Francesco Mariuzzo, Presidente Dario Simeoli, Primo Referendario Roberto Lombardi, Referendario, Estensore L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 14/01/2015 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)