CITTA DI VERBANIA Provincia del Verbano Cusio Ossola Dipartimento Servizi Territoriali INDIRIZZI APPLICATIVI SUL MIGLIORAMENTO DEL RENDIMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI 1. Inquadramento normativo La recente struttura normativo-regolamentare in tema di efficienza energetica degli edifici e di riduzione delle emissioni in atmosfera, discende dalla direttiva europea 2002/91CE che ha come obiettivo il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici e, così come recita l art.3 della stessa, demanda agli stati membri o alle regioni, la definizione della metodologia di calcolo del rendimento energetico degli edifici, in applicazione degli obiettivi così come riportati all art.1; la Direttiva, entrata in vigore il 4 gennaio 2003, imponeva il recepimento entro il 4 gennaio 2006 (art.15). Con la Legge 31 ottobre 2003 n.306 il Governo è stato delegato al recepimento mediante decreto legislativo della Direttiva sopra citata ( art. 1- Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitari-: Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B ) ed ha esercitato detta delega con la promulgazione del D.Lgs 19 agosto 2005 n.192 entrato in vigore il 8 ottobre 2005 (G.U. n.222 del 23.09.2005 suppl.ord. n.158/l). Successivamente il D.Lgs 192/2005 è stato modificato ed integrato dal D.Lgs 29 dicembre 2006 n.311 entrando in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (G.U.n.26 del 01.02.2007 suppl.ord. n.26/l). Per quanto sopra esposto la Regione Piemonte ha provveduto con la promulgazione della Legge 28 maggio 2007 n.13 entrata in vigore con la pubblicazione sul B.U.R. (B.U.R. n.22 del 31 maggio 2007). Parallelamente la Regione Piemonte in attuazione del D.Lgs 4 agosto 1999 n. 351 e dei successivi decreti in recepimento delle direttive europee - D.M. 2 aprile 2002 n. 60 Direttive 1999/30/CE, 2000/69/CE; D.Lgs 183/2004 e Direttiva 2002/3/CE - ai fini della tutela dell ambiente in materia di inquinamento atmosferico, in applicazione della L.R. 7 aprile 2000 n. 43, ha approvato con la D.C.R. 11 gennaio 2007 n.98-1247 il Piano Stralcio per il riscaldamento ambientale ed il condizionamento, entrato in vigore il 24 febbraio 2007. 2. Ambito di applicazione Il quadro normativo sopra riportato allo stato attuale non è da considerarsi definitivo, in quanto devono essere ancora emanati i decreti attuativi a livello nazionale ed i regolamenti attuativi a livello regionale. In particolare per la Regione Piemonte, si segnala che ai sensi dell art.17 del D.Lgs 192/2005 e s.m.i. fino all emanazione ed all entrata in vigore dei regolamenti applicativi di cui sopra, quanto previsto dalla D.C.R. n.98-1247/2007 e dalla L.R. 13/2007 si applica se quanto prescritto risulta maggiormente restrittivo rispetto al quadro normativo nazionale. 1 di 5
Pertanto solo con l entrata in vigore dei suddetti regolamenti, si potrà fare riferimento esclusivamente al quadro normativo regionale, fatto salvo comunque quanto sotto specificato. Per quanto sopra ai sensi dell art. 3 del D.Lgs 192/05 s.m.i., e dell art.2 della L.R.13/2007 possibile individuare per categorie di intervento, il livello di applicazione delle disposizioni normative: applicazione integrale o limitata. 2.1 Applicazione integrale secondo il quadro normativo nazionale (Dlgs 192/2005 e s.m.i.) Per quanto riguarda i fabbricati la normativa sopra citata si applica: agli edifici di nuova costruzione; agli edifici oggetto di ristrutturazione edilizia di superficie utile superiore ai 1.000 mq (per superficie utile si intende la superficie netta calpestabile di un edificio Allegato A della L.R. 13/2007); demolizione e ricostruzione di edifici esistenti per superficie utile superiore ai 1.000 mq; alla porzione in ampliamento dell edificio esistente, se superiore volumetricamente al 20% dell intero edifico esistente. 2.2 Applicazione limitata secondo il quadro normativo nazionale (Dlgs 192/2005 e s.m.i.) L applicazione delle norme sopraccitate si intende limitata in quanto concorre al rispetto di specifici parametri e livelli prestazionali/prescrizioni. I parametri di riferimento sono indicati all Allegato I del D.Lgs 192/2005 s.m.i. nel caso di interventi su edifici esistenti: agli edifici oggetto di ristrutturazione edilizia di superficie utile inferiore ai 1.000 mq demolizione e ricostruzione di edifici esistenti per superficie utile inferiore ai 1.000 mq alla porzione in ampliamento dell edificio esistente, se inferiore volumetricamente al 20% dell intero edifico esistente Per gli interventi di cui ai punti sopra elencati si applica quanto previsto all Allegato I del D.Lgs 192/2005 s.m.i. art.11 comma 2, il quale rimanda a sua volta ai valori limite delle trasmittanze termiche (U) riportate nell Allegato C del D.Lgs192/2005 e s.m.i. nuove installazioni e ristrutturazioni degli impianti termici. Resta comunque evidente, con l entrata in vigore del D.Lgs 311/2006, che le D.I.A. edilizie e le domande di Permesso di Costruire depositate a partire dal 8 ottobre 2005 e fino al 01.02.2007 risultano assoggettate ai parametri in allora previsti dal D.Lgs 192/2005. 2.3 Specificazione dell ambito di applicazione con l entrata in vigore della Legge Regionale 28/05/2007 n. 13 La L.R.13/2007 indica come interventi soggetti all applicazione dei requisiti minimi prestazionali le categorie di intervento di seguito riportate: edifici di nuova costruzione; edifici oggetto di ristrutturazione edilizia superiore a 1.000 mq (in quanto si ritiene errata la proposizione espressa alla lettera a del comma 2 dell art 2 della L.R.13/07); per le porzioni di volumetria relativa ad ampliamenti o sopraelevazioni di edifici esistenti; per gli interventi di manutenzione straordinaria; di nuova installazione di impianti termici, ristrutturazione di impianti termici, sostituzione di generatori di calore Tuttavia in assenza delle prescrizioni specifiche e della metodologia di calcolo previste dall art.21 c.1 lett.a della stessa, si ritiene che allo stato attuale l applicazione delle normative nazionali e regionali debba attuarsi secondo le modalità di seguito descritte: 2 di 5
applicazione integrale della normativa vigente a tutto l edificio verifica indice di prestazione energetica (parametri allegato C) D.Lgs.192/2005 s.m.i. nuova costruzione ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1.000 metri quadrati; demolizione e ricostruzione (in manutenzione straordinaria) di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1.000 metri quadrati; applicazione integrale ma limitata al solo ampliamento dell'edificio: verifica indice di prestazione energetica (parametri allegato C) nei seguenti casi: ampliamento volumetricamente superiore al 20% dell'intero edificio esistente (volume inteso come volume lordo espresso in metri cubi delle parti di edificio riscaldate definito dalle superfici che lo delimitano come da Allegato A p.to 34 della L.R.13/2007). A questi si aggiungono, sempre in attesa delle specifiche regionali, i casi di: applicazione limitata al rispetto di specifici parametri, livelli prestazionali e prescrizioni come indicato nell Allegato I del D.Lgs.192/2005 s.m.i. nel caso di interventi su edifici esistenti, che riguardino: ristrutturazioni totali o parziali per superfici utili inferiori ai 1.000 mq, manutenzione straordinaria dell'involucro edilizio: verifica del parametro trasmittanza U (vedi punto 2 lett. a,b,c, All. I); nuova installazione di impianti termici in edifici esistenti o ristrutturazione degli stessi impianti, sostituzione di generatori di calore: calcolo del rendimento globale medio stagionale dell impianto e verifica che lo stesso risulti superiore al valore limite di cui al punto 5 dell All. C D.Lgs 192/2005 s.m.i. 2.4 Casi particolari di esclusione (art. 2 comma 5 lett. a, b, c, d della LR 13/2007) Restano comunque da trattare come casi particolari quelli sotto elencati. Gli immobili ricadenti nell'ambito della disciplina della parte seconda e dell'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, in quanto laddove gli interventi fossero giudicati non coerenti con gli ambiti soggetti a tutela, le autorità preposte alla gestione del vincolo, potrebbero, motivatamente, escludere l immobile dall applicazione della normativa in oggetto; Sono completamente esclusi dall applicazione della normativa in oggetto (art.2 c.5 L.R. 13/2007): i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati, invece, i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili; gli impianti installati ai fini del processo produttivo realizzato nell edificio anche se utilizzati, in parte non preponderante, per gli usi tipici del settore civile 2.5 Prescrizioni ed indirizzi previsti dal Piano stralcio della qualità dell aria (D.C.R. n.98-1247/2007) La D.C.R. 11 gennaio 2007 n.98-1247 Piano Stralcio per il riscaldamento ambientale ed il condizionamento, che esplica i suoi effetti solo successivamente al 24 febbraio 2007, data della sua entrata in vigore, si inserisce nelle disposizioni sopra esposte con 3 di 5
prescrizioni ed indirizzi che si applicano tenendo conto del quadro normativo nazionale e della L.R.13/2007. 2.5.1 Ambito di applicazione L ambito di applicazione è riferito agli edifici di nuova costruzione e alle parti di edificio realizzate in seguito ad interventi di ristrutturazione edilizia, nonché agli edifici esistenti relativamente a: le prestazioni del sistema edificio/impianto; le prestazioni dei sistemi di produzione/generazione del calore; i combustibili; le modalità di distribuzione e di regolazione del calore così come esplicitato nelle schede N ed E. Allo stato attuale, si sottolinea che i limiti prestazionali indicati nella D.C.R. prevalgono ed integrano le prescrizioni derivanti dal quadro normativo nazionale e regionale già descritto. 3. Periodo transitorio e Certificazione energetica In attesa delle specificazioni regolamentari, per quanto sopra esposto, corre comunque l obbligo di un confronto con quanto riportato integralmente nell Allegato I del D.Lgs 192/2005 e s.m.i. perchè sono in esso contenute ulteriori indicazioni, specificazioni e particolari esclusioni che integrano il quadro normativo vigente. Relativamente alla certificazione energetica, di fatto ad oggi temporaneamente sostituita a tutti gli effetti dall Attestato di qualificazione energetica ai sensi dell art.11 del D.Lgs 192/2005 s.m.i., a decorrere dal 8/10/2006 corre l obbligo di dotazione del sopra citato Attestato di qualificazione energetica al termine dell esecuzione dei lavori nei casi di: nuova costruzione ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1.000 metri quadrati; demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1.000 metri quadrati Agli edifici che non ricadono nei casi sopra indicati, nel caso di trasferimento a titolo oneroso, sono dotati di un attestato di certificazione energetica con la seguente gradualità temporale: a decorrere dal 1 luglio 2007, agli edifici di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati a decorrere dal 1 luglio 2008, agli edifici di superficie utile fino a 1000 metri quadrati, con l'esclusione delle singole unità immobiliari a decorrere dal 1 luglio 2009 alle singole unità immobiliari Con l entrata in vigore della LR 13/2007 ed entro un anno dall entrata in vigore della Deliberazione di Giunta Regionale di cui all art. 21 della stessa verrà superata la gradualità temporale per la redazione dell attestato di qualificazione energetica (art.6 commi 1, 1bis, lettere a, b, c del D.Lgs 192/2005 s.m.i.,): tutte le istanze di nuova costruzione e di ristrutturazione edilizia, senza alcuna limitazione, dovranno essere dotate dell Attestato. Gli edifici esistenti dovranno essere dotati dell attestato di qualificazione energetica a decorrere dal 1 luglio 2009 nel caso di compravendita o di locazione dell intero edificio o di singole unità immobiliari Dalla lettura del comma 5 dell art.2 della L.R.13/2007 parrebbero esclusi dall obbligo sopra riportato gli edifici che rientrano nelle condizioni qui espresse al punto 2.4.Casi particolaridi esclusione. 4. Installazione di impianti solari termici 4 di 5
Con l entrata in vigore della L.R.13/2007 per gli interventi di nuova costruzione, ampliamento e sopraelevazione senza limitazione, nuova installazione di impianti termici in edifici esistenti e ristrutturazione di impianti termici esistenti, vige l obbligo di installare impianti solari termici integrati nella struttura edilizia e dimensionati affinché soddisfino almeno il 60% del fabbisogno annuale di energia primaria per la produzione di acqua calda sanitaria dell edificio art.18 c.1 In attesa dell emanazione dei criteri, detto fabbisogno può essere calcolato, come previsto dal D.Lgs 192/2005 s.m.i., applicando le norme tecniche previste da organismi quali: UNI, CEN, ENEA, CNR, fatta salva la loro esplicitazione motivata nella relazione tecnica già prevista dall art.28 della L.10/1991. 5. Installazione di impianti fotovoltaici Con l entrata in vigore della L.R.13/2007 per gli interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione edilizia per superficie utile superiore a 1.000 metri quadrati, corre l obbligo di installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica. Tuttavia fino all emanazione dei criteri regionali e in assenza di specifica integrazione ai Regolamenti edilizi comunali, come previsto dall art.1 c.350 della L.296/2006 (potenza minima 0,2 KW per unità abitativa), allo stato attuale non esiste un limite minimo di potenza per detta produzione. 6 Cronologia dei recenti provvedimenti normativi Provvedimenti Entrata in vigore Note Dlgs 192/2005 08 ottobre 2005 le D.I.A. edilizie e le domande di Permesso di Costruire depositate a partire dal 8 ottobre 2005 e fino al 01.02.2007 risultano assoggettate ai parametri in allora previsti dal D.Lgs 192/2005 Dlgs 311/2006 02 febbraio 2007 le D.I.A. edilizie e le domande di Permesso di Costruire depositate a partire dal 2 febbraio 2007 e fino al 23.02.2007 risultano assoggettate ai parametri previsti dal D.Lgs 192/2005 e da quanto modificato D.Lgs 311/2006 D.C.R. n.98-1247/07 24 febbraio 2007 le D.I.A. edilizie e le domande di Permesso di Costruire depositate a partire dal 24 febbraio 2007 e fino al 30.05.2007 risultano assoggettate ai parametri previsti dal D.Lgs 192/2005 e smi e dalle prescrizioni ed indirizzi previsti dal Piano stralcio della qualità dell aria (D.C.R. n.98-1247/2007) LR 13/2007 31/05/2007 le D.I.A. edilizie e le domande di Permesso di Costruire depositate a partire dal 31 maggio 2007 risultano assoggettate ai parametri previsti dal D.Lgs 192/2005 e smi dalle prescrizioni ed indirizzi previsti dal Piano stralcio della qualità dell aria (D.C.R. n.98-1247/2007) e dalla L.R. 13/2007 Verbania, gennaio 2008 Arch. Vittorio Brignardello Dirigente Dipartimento Servizi Territoriali Arch. Simona Hor Funzionario Dipartimento Servizi Territoriali 5 di 5