Comune di San Paolo d Argon Provincia di Bergamo REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE

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Comune di San Paolo d Argon Provincia di Bergamo REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del24.11.2010

SOMMARIO ART. 1: OGGETTO DEL REGOLAMENTO. ART. 2: DESTINATARI. ART. 3: FINALITA. ART. 4: PRESTAZIONI SOGGETTE AL PRESENTE REGOLAMENTO. ART. 5: CRITERI PER L INDIVIDUAZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE. ART. 6: SITUAZIONE ECONOMICA (I.S.E.) E SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (I.S.E.E.). ART. 7: CONTROLLI. ART. 8: SANZIONI. ART. 9: NORME INTEGRATIVE. ART. 10: PUBBLICITA DEL REGOLAMENTO. ART. 11: APPLICAZIONE E DECORRENZA. ART. 12: DISAPPLICAZIONI.

Art. 1: OGGETTO DEL REGOLAMENTO II presente regolamento disciplina l applicazione della normativa I.S.E.E. per l'accesso alle prestazioni agevolate, erogate dal Comune, così come previsto dall'art. 1, comma 2, del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni. Art. 2: DESTINATARI Possono accedere alle prestazioni agevolate di competenza del Comune i cittadini residenti. I cittadini non residenti possono accedere alle prestazioni agevolate per il tempo strettamente necessario a superare la situazione di emergenza, come previsto dal Punto 1.4.7 del D.G. R. 24.7.98., in base alla compartecipazione alla spesa prevista dalla Giunta Comunale. Art. 3: FINALITA 1. L obiettivo principale dell I.S.E.E. è di qualificare lo Stato sociale, impegnandosi nella direzione di una maggiore equità e compatibilità con i vincoli di bilancio. 2. L intento del presente regolamento è di testare un sistema di valutazione della capacità economica del nucleo familiare con l utilizzo di criteri unificati, che garantiscano il più possibile parità di trattamento e congruenza della prestazione sociale erogata. 3. La legislazione in materia persegue anche obiettivi di semplificazione amministrativa, introducendo completamente la dichiarazione sostitutiva. Art. 4: PRESTAZIONI SOGGETTE AL PRESENTE REGOLAMENTO II presente regolamento verrà applicato per la valutazione dei diritto di accesso e per stabilire le quote a carico dell'utenza relativamente alle seguenti prestazioni e servizi: Prestazioni sociali assistenza domiciliare e prestazioni annesse (SAD, ADM, SADH); interventi di sostegno o di sostituzione del nucleo familiare; centro socio educativo (CSE); servizio di formazione all autonomia (SFA); servizio di assistenza educativa ad personam (escluso per obbligo scolastico); servizio sollievo autismo; servizio di telesoccorso; contributi economici ordinari e straordinari; interventi per il diritto allo studio; eventuali altri nuovi servizi derivanti dall applicazione della Legge di riforma sull assistenza (L. 328/2000).

Prestazioni socio-sanitarie integrate Centro diurno disabili (CDD); Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA); Residenza Sanitaria Disabili (RSD); Centro diurno integrato (CDI); Comunità Socio Sanitaria (CSS). Sulla base di motivata relazione dei Servizi Sociali competenti potranno essere adottati dalla Giunta Comunale, per singoli casi particolari, trattamenti diversi da quelli previsti dal presente regolamento e dalle tariffe di compartecipazione alla spesa. Art. 5: CRITERI PER L INDIVIDUAZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE. Ai fini del presente regolamento i criteri per l individuazione del nucleo familiare fanno riferimento alle vigenti normative. Non può essere tuttavia costituito nucleo familiare autonomo rispetto al proprio coniuge non legalmente ed effettivamente separato. Con riferimento all art. 3, comma 2 ter del Decreto Legislativo 109/1999, per le prestazioni sociali agevolate assicurate nell ambito di percorsi assistenziali integrati di natura socio-sanitaria, erogati a domicilio o in ambiente residenziale a ciclo diurno o continuativo, le persone con handicap permanente grave accertato ai sensi di legge, nonché i soggetti ultra sessantacinquenni la cui non autosufficienza fisica o psichica sia accertata, possono richiedere di essere considerati nucleo familiare a sé stante. Per i minori, fatto salvo quanto previsto al comma precedente, qualora la richiesta di prestazione agevolata venga presentata da un genitore solo con minori a carico, il nucleo familiare verrà esteso al genitore, anche non convivente, cha abbia riconosciuto il minore destinatario della prestazione o che abbia il minore a carico ai fini IRPEF. Art. 6: SITUAZIONE ECONOMICA (I.S.E.) E SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (I.S.E.E.) PRESTAZIONI SOCIALI. 1. L'indicatore della situazione reddittuale è così determinato: a) per ciascun componente del nucleo familiare si sommano: i redditi indicati dall art. 3, commi 1 e 3, del DPCM 7 Maggio 1999, n. 221, con le modalità di cu al successivo comma 4 del medesimo art. 3; concorre alla formazione della situazione reddittuale la quota del reddito figurativo calcolata attraverso il tasso rendimento medio ponderato sul patrimonio mobiliare. Dalla somma si detraggono:

le spese mediche deducibili, debitamente rendicontate, sino ad un massimo di 1000,00 euro; le rette corrisposte, debitamente documentate, per la degenza di familiari in strutture socio-sanitarie a carattere residenziale e semiresidenziale, fino ad un massimo di 2500,00 euro; le spese, debitamente documentate, sostenute per l assunzione di badanti o per l acquisto di prestazioni assistenziali professionali da enti accreditati, fino ad un massimo di 2500,00 euro; 2. L indicatore della situazione patrimoniale è determinato sommando, per ciascun compente del nucleo familiare, i valori patrimoniali indicati all art. 4 comma 1 del DPCM 7 Maggio 1999, n. 221 e successive modifiche o integrazioni con le modalità ivi previste. L'indicatore della situazione economica equivalente - prestazioni sociali è calcolato come rapporto tra l'indicatore di cui al comma 1 e il parametro desunto dalla scala di equivalenza definita dal D.Lvo 109/98 e successive modifiche ed integrazioni. 3. Le disposizioni del presente regolamento (come dall art. 2 comma 6 del D. Lgs. 109/98) non modificano la disciplina relativa ai soggetti tenuti alla prestazione degli alimenti ai sensi dell'art. 433 del codice civile e non possono essere interpretate nel senso dell'attribuzione agli enti erogatori della facoltà di cui all'articolo 438, primo comma, del codice civile nei confronti dei componenti il nucleo familiare del richiedente la prestazione sociale agevolata. Art. 7: CONTROLLI 1. Ai fini dell accertamento della veridicità delle dichiarazioni presentate, e per assicurare la migliore destinazione delle risorse pubbliche, annualmente l ufficio competente è tenuto a promuovere controlli a campione delle certificazioni I.S.E.E. La percentuale di controlli non può essere inferiore al 10% e superiore al 50% delle certificazioni presentate per ciascun servizio o prestazione per le quali è previsto tale adempimento. 2. L ufficio competente per servizio comunica alla Guardia di Finanza e per conoscenza alla Giunta Comunale, con cadenza almeno annuale, l elenco nominativo delle certificazioni Isee da controllare, suddiviso per ogni tipologia di servizio o di prestazione. 3. La Guardia di Finanza provvederà ad estrarre a propria discrezione, da ciascuno dei predetti elenchi, un numero di certificazioni da sottoporre a controllo. Art. 8: SANZIONI In caso di dichiarazione mendace ai sensi dell art. 75 del DPR n. 445/2000 l Amministrazione Comunale è tenuta a recuperare il contributo o il beneficio indebitamente erogato/beneficiato, fermo restanti le responsabilità penali ai sensi dell art. 76 del succitato DPR. Considerato che l art. 4 della legge 300/2000 ha introdotto un nuovo reato rubricato come art. 316 ter del codice penale, (trattasi di indebita percezione di

erogazione a danno dello stato), e che il comma 2 ha depenalizzato tale reato prevedendo solo una sanzione amministrativa nei casi in cui la somma indebitamente conseguita mediante la condotta illecita sia pari o inferiore a 3999,95 = la competenza da adottare ordinanza-ingiunzione, quindi alla irrogazione della sanzione amministrativa, nei casi depenalizzati, spetta ai comuni i quali introitano anche i relativi proventi. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito. A quanto sopra provvede il responsabile del servizio comunale che ha concesso i benefici di cui trattasi, immediatamente dopo aver ricevuto la notizia dell avvenuto accertamento di dichiarazione non veritiera. Art. 9: NORME INTEGRATIVE 1. Tutte le disposizioni integrative e correttive emanate sia dallo Stato che dalla Regione troveranno applicazione al fine dell'accesso alle prestazioni comunali agevolate. 2. In tali casi, in attesa della formale eventuale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa vigente. Art. 10: PUBBLICITA DEL REGOLAMENTO Copia del presente regolamento, ai sensi dell art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento. Art. 11: APPLICAZIONE E DECORRENZA Il presente regolamento verrà applicato alle prestazioni sociali agevolate per le quali la Giunta determinerà le soglie d accesso e le quote di partecipazione alla spesa. Art. 12: DISAPPLICAZIONI Le norme del presente regolamento vanno ad integrare e/o sostituire: a) le disposizioni previste dal D.Lgs 109/98 e successive modifiche e integrazioni; b) ogni altra norma regolamentare o atto comunale in contrasto o incompatibili con il presente regolamento.